ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ OVERBOOKING
II.1 Esempi casi giurisprudenziali
Numerose sentenze dei Giudici di pace hanno esaminato la vicenda di viaggiatori i quali, presentatisi davanti agli sportelli della compagnia aerea per il disbrigo delle formalità per l’imbarco muniti di regolare biglietto, apprendevano che il loro volo era completo e di conseguenza non avrebbero potuto essere imbarcati.
Di fronte ad un caso di overbooking si deve anzitutto considerare che il rapporto tra il passeggero e la compagnia aerea, configura un contratto di trasporto aereo e, come tale, soggetto alla disciplina dei contratti in generale, il suo elemento tipizzante è costituito dall’obbligazione del vettore di trasferire persone e cose.
E’ il caso di evidenziare che è ormai pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che l’adozione dell’overbooking viene fatta dal vettore aereo a suo rischio e pericolo nel senso che, qualora, il passeggero in possesso di regolare biglietto non venga imbarcato sul volo previsto, si configura un inadempimento contrattuale che determina il diritto del passeggero stesso ad ottenere il risarcimento del danno subito.
TRIBUNALE DI CAGLIARI, Ufficio del Giudice di pace, 2002 n. 731
“Una compagnia aerea che riceva ed accetti prenotazioni per uno stesso volo in quantità superiore all'effettiva capienza dell'aereo impiegato, e si rifiuti pertanto di imbarcare un passeggero in possesso di un regolare biglietto, è tenuta al risarcimento del danno in virtù di un illecito extra contrattuale” .
TRIBUNALE DI CAGLIARI, Ufficio del Giudice di pace, 2003 n. 1139
“Una compagnia aerea che pratica overbooking è ritenuta responsabile sia di inadempimento contrattuale che per fatto illecito ex art. 1440 c.c., ed è tenuta pertanto al risarcimento dei danni al passeggero”.
Solo in tempi più recenti, il Giudice di Pace di Ferrara ha ritenuto la compagnia aerea Alitalia responsabile per i danni subiti da una coppia per overbooking. Si è conclusa, infatti, dopo tre anni e con una sentenza che condanna l'Alitalia al risarcimento dei danni per overbooking, la causa civile che vedeva contrapposti una coppia di Ferrara e la compagnia aerea. I coniugi si erano rivolti al Movimento Difesa del Cittadino perché nell'agosto 2003, di ritorno da una vacanza in Grecia, non riuscirono ad imbarcarsi sul volo che Atene li avrebbe condotti a Roma perché già partito.
L'inconveniente costrinse i coniugi a restare un giorno ad Atene, seppur ospiti di Alitalia. Nonostante i legali di Alitalia abbiano più volte, nel corso del dibattimento, rifiutato di riconoscere i danni ai coniugi in quanto "erano in overbooking e conoscevano le clausole dei questa forma contrattuale", il Giudice di Pace di Ferrara ha ritenuto la compagnia aerea responsabile per i danni subiti dalla coppia condannandola al pagamento di 1200 euro e a tutte le spese legali della vicenda.
Si tratta di una delle prime affermazioni di diritto in materia di risarcimento da overbooking, una pratica che dovrebbe essere rivista da tutte le compagnie del mondo.
GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO SENT. N._228/05
L’overbooking è pratica illecita e in quanto contraria ai doveri di buona fede da diritto al risarcimento dei danni sofferti sia economici quali per esempio le spese sostenute per reperire altro biglietto aereo in sostituzione di quello in precedenza prenotato sia esistenziali per il ritardo, per lo stress conseguente all’attesa alla ricerca concitata di una via alternativa più costosa, per l’ansia generata dalla preoccupazione di non rientrare in tempo a casa.
Il giudice di pace di San Pietro Vernotico riconosce il diritto al risarcimento del danno.
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-BARRA SENT. N. 1466/2007
Necessita osservare con maggiore attenzione che la casistica giurisprudenziale italiana sull’ argomento non si contraddistingue certo per ampiezza e per profondità ma, malgrado ciò, vanno annoverate alcune sentenze che denotano, pur se in modo saltuario, frammentario e a volte anche contraddittorio, un minimo di sensibilità da parte dei magistrati nei confronti di tale materia.
Significativo è l’ esempio relativo alla qualificazione giuridica dell’
overbooking così come riportato nella importante sentenza del Giudice di pace di Napoli-Barra, che ha riconosciuto il diritto del passeggero ad avere
dall’Havana a Roma Fiumicino, con scalo a Madrid, in occasione di un soggiorno trascorso nell’isola di Cuba. Il provvedimento assume particolare importanza perché, oltre a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni, stabilisce che, allo stesso, è dovuto il pagamento di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004.
Nel caso de quo una signora, anche se munita di regolare e valido biglietto, si è vista negare l’imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni. E’ stata così costretta ad imbarcarsi sul volo previsto per il giorno successivo, e soggiornare a La Havana un giorno in più del previsto, con l’aggravio di duecento euro per le spese, che ha dovuto sostenere, ivi comprese quelle del pernottamento. Inoltre, a causa del ritardato rientro in Italia, anche se di un solo giorno, ha dovuto rinunciare ad una supplenza temporanea da educatrice, valida ai fini della relativa graduatoria. La passeggera, per i disservizi subiti ha richiesto anche il danno morale richiamando la giurisprudenza in virtù della quale ciò è possibile indipendentemente dall’esistenza di un reato. A conclusione del giudizio, in virtù delle documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, il Giudice ha accolto la domanda. Per quanto riguarda il danno subito dal cosiddetto negato imbarco, non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo ha determinato secondo equità, in virtù di quanto previsto dal codice civile e lo ha liquidato nella misura di 1.000,00 euro. Ha poi riconosciuto il diritto della signora ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento comunitario n. 261/2004, che fissa in euro 600,00 la somma che deve essere corrisposta nel caso di negato imbarco per tratte superiori ai 3.500 Km, come nel caso in esame. Ritenuta quindi la responsabilità della compagnia aerea la stessa è stata condannata al pagamento della complessiva somma di 1.600,00 euro, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio. Nel caso di specie il Giudice ha condiviso quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla pratica di vendere un numero di biglietti
superiore al numero di posti effettivamente disponibili ricorrendo alla pratica del c.d. overbooking imputabile a responsabilità del vettore. Le tesi sostenuta, infatti, dall’ attrice è rinvenibile nella più recente giurisprudenza della cassazione( sentenze n.8827 e 8828 del 03) secondo cui il danno morale è risarcibile indipendente dai limiti di cui all’ art 2059 c.c.
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CONCLUSIONI
L’ intento del presente lavoro è stato quello di fornire un quadro generico del processo di sviluppo della storia del fenomeno dell’ overbooking nel quale trovi posto anche una analisi critica dei temi sui quali la dottrina e, di riflesso, la giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi attentamente.
Secondo le recenti pronunce giurisprudenziali, il passeggero può vantare di una tutela ampliata stante l'intensificarsi del traffico aereo. Il conseguente aumento del contenzioso in materia è importante affinchè il consumatore, non appena realizzi il verificarsi dell'evento dannoso, attivi tempestivamente la procedura del reclamo presso gli uffici competenti situati negli aeroporti o negli altri luoghi preposti a reclamo, e conservi tutta la documentazione inerente al viaggio, che possono costituire un valido sostegno probatorio in previsione di un'eventuale iniziativa giudiziaria. La materia dell’ overbooking, al pari di tutte quelle in cui appariva necessario l’intervento del legislatore a tutela del contraente cosiddetto debole, ossia del consumatore, è stata oggetto di esame nel corso della relazione de qua ed è stato evidenziato, infatti, come il diritto del turista-consumatore abbia ottenuto una forma di risarcimento contro una pratica anomala ma, purtroppo, da sempre attuata. Lo studio ha potuto constatare una maggiore consapevolezza dei diritti dei viaggiatori europei. Permane tuttavia uno squilibrio che li rende deboli di fronte alle compagnie aeree. Nei fatti, si constatano ancora casi in cui al negato imbarco non corrisponde l’attivazione delle previste procedure di appello con cui i vettori aerei invitano un numero di volontari a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare.
Un altro problema spinoso è dato dal comportamento delle compagnie a basso costo che, nei casi di imbarco negato tendono a rifiutare ai propri clienti la soluzione di imbarchi alternativi o li abbandonano per giorni in aeroporto, negandogli il rimborso, l’assistenza immediata. Questi e altri aspetti dipendono in parte da oscurità o lacune nel testo del regolamento. A
diversi anni dalla sua entrata in vigore, si pone tuttavia l’eventualità di un robusto emendamento. Il regolamento non definisce, tra l’altro, quali siano le competenze e i compiti degli enti che si dovrebbero occupare della sua applicazione. La Commissione europea non ha competenza per intervenire direttamente nelle dispute tra i cittadini e le compagnie aeree.
L’applicazione del regolamento è, tuttavia, affidata ad enti delegati dagli Stati membri. In Italia, questa funzione è svolta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Come tali, essi rappresentano il primo punto di contatto in caso di reclamo, ma anche su questo i passeggeri europei, purtroppo, rischiano di incontrare difficoltà quando, giunti a destinazione in un altro paese, devono sporgere reclamo in una lingua straniera.
In ogni caso rimane la speranza che il consumatore, attraverso gli opportuni e dovuti obblighi informativi, inizi a prendere coscienza dei propri diritti e doveri, affinché molti dei disagi precedentemente esaminati, in futuro, si possano evitare e che le cause risolte a favore del passeggero vadano sempre più aumentando.
Allegato
Raccomandata A.R.
Spett.le
Nome ed indirizzo dell'agenzia viaggi Spett.le
Nome ed indirizzo Compagnia aerea Spett.le
Nome ed indirizzo del tour operator
(solo se si tratta di un viaggio “tutto compreso”)
Oggetto: richiesta indennizzo in base al Regolamento CE Nr. 261/2004 per negato imbarco sul volo n° ……… (dati identificativi del volo) con partenza dall’aeroporto di ……… il …………. e ritorno il ……… dall’aeroporto di
………..
Io sottoscritto/a ………....…….. residente a
……….……. in ……… tel ………….…… fax ………..…. E-mail ……….. mobile ………..
PREMESSO CHE
- in data ………….. ho effettuato presso l’agenzia ………. la prenotazione di un volo aereo da ……….….. a ……… con partenza il ……….……. e ritorno il
……….;
- mi è stato negato l’imbarco, dal momento che erano state accettate più prenotazioni di quanti fossero i posti effettivamente disponibili a bordo dell’aeromobile;
CHIEDO
ai sensi dell’art.4 del Regolamento (CE) N. 261/2004 dell'11 Febbraio 2004:
a) che mi venga corrisposta una compensazione finanziaria pari a € ……….. (art. 7 c. 1-2)
- per tratte fino a 1.500 km: 250 € (ovvero 125 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 2 h)
- per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte da 1500 a 3500 km: 400 € (ovvero 200 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 3 h)
- per tutti gli altri voli: 600 € (ovvero 300 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 4 h)
b) selezionare una delle seguenti opzioni …
che mi venga corrisposto il rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto
(per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale), nonché (se del caso) assicurato l’imbarco su un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile (art. 8);
che mi venga assicurato l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile (art. 8);
che mi venga assicurato l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, alla data del ……….… (art. 8);
c) che mi venga corrisposto il rimborso delle spese sostenute per pasti e bevande consumati durante l'attesa in aeroporto (art. 9, par 1, lett.a), per telefonate, fax o uso di posta elettronica (art. 9, par 2), nonché per la sistemazione in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (art. 9, par 1, lett.b e c), per un totale di €
……….; (le spese relative alla sistemazione alberghiera e alle spese di trasporto sono ammesse solo nel caso in cui l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato) .
d) eventuali ulteriori danni subiti (documentarli)
Vi invito pertanto alla corresponsione dell’importo dovuto, pari a € ………., mediante bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Con riserva di ogni diritto.
Distinti saluti.
Luogo, data Firma
Allegati:
fotocopia del biglietto aereo / carta d’imbarco
copia degli scontrini e delle ricevute fiscali per le spese sostenute
dati bancari: BBAN / IBAN e BIC (SWIFT)