INDICE
INTRODUZIONE
CAPITOLO I
L’ OVERBOOKING: cenni introduttivi I.1. Origine del fenomeno
I.2. Interventi legislativi comunitari I.3 Forme di risarcimento
I.4 Cenni sul contratto di trasporto aereo
1.5 Brevi considerazioni in tema di bagaglio aereo I.6 Il consumatore e la sua tutela
I.6. a) Piccolo vademecum dei diritti del turista
CAPITOLO II
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ OVERBOOKING
II.1 Esempi casi giurisprudenziali
CONCLUSIONI
ALLEGATO
BIBLIOGRAFIA TESTI NORMATIVI
SITI INTERNET CONSULTATI
INTRODUZIONE
Lo scopo del presente studio è quello di analizzare i principali profili dell’ istituto dell’ overbooking attraverso l’ esame delle linee evolutive, dei principi ispiratori del quadro normativo e dell’ esperienza giurisprudenziale.
Quello dell’ overbooking è un fenomeno assai complesso nelle motivazioni e nelle modalità di attuazione che non può essere trattato in maniera esaustiva se non prendendone in considerazione in modo sistematico i singoli e molteplici aspetti costitutivi.
Da queste premesse, è evidente quanto impellente e pressante risulti essere la preoccupazione del giurista di approfondire l’ analisi e lo studio di tale materia, al fine di individuarne le determinanti giuridiche di fondo sulle quali strutturare l’ impalcatura di un quadro normativo ed istituzionale che tenda alla tutela del consumatore turista, inteso quale fruitore ed utente dell’
intera gamma di beni e servizi turistici presenti sul mercato e sia in grado di assicurare una disciplina sistematica realmente al passo coi tempi. In questo contesto ed entro i limiti indicati si colloca la presente indagine che, lungi dal volere essere una completa ed esaustiva esposizione dell’ argomento trattato, mira a fornire alcuni strumenti che possano essere di ausilio nella ricerca e nello studio particolareggiato della tematica relativa agli aspetti giuridici del fenomeno dell’ overbooking.
CAPITOLO I
L’ OVERBOOKING: cenni introduttivi
I.1. Origine del fenomeno
In un sistema del trasporto aereo come quello attuale, caratterizzato dalla necessità degli utenti di spostarsi con una frequenza e una rapidità maggiore rispetto al passato e dalla esigenza dei vettori di comprimere i costi a causa della spietata concorrenza tra gli stessi, si inserisce la pratica dell’ “overbooking aereo” (dall'inglese: Over=Sopra e Booking = Prenotazione) detto anche "volo aereo superprenotato" o "negato imbarco", la cui rilevanza economica e giuridica ha posto la necessità di cercare delle soluzioni normative adeguate. L’overbooking, infatti, puo’ essere definito come la intenzionale accettazione da parte del vettore di un numero di prenotazioni superiore alla capacità di carico dell’ aeromobile.
L'overbooking è una prassi adottata dalle compagnie aeree che vendono un numero maggiore di biglietti aerei rispetto ai posti disponibili, al fine di evitare il rischio di far viaggiare l'aereo semivuoto e, confidando, nelle disdette all'ultimo momento.Questa pratica nasce però dalla esigenza del vettore di cautelarsi nei confronti di quel comportamento scorretto degli utenti chiamato “no show” vale a dire “ mancata presentazione ” in base al quale i passeggeri nonostante l’ esistenza di una prenotazione per un determinato volo non si presentano o si presentano, ma non in tempo utile per la partenza. All’ espediente del no show vi ricorre soprattutto chi, avvalendosi del trasporto aereo per ragioni di lavoro ed affari specie sui brevi percorsi, acquista un biglietto, vale a dire la prenotazione del posto su diversi aerei riservandosi di scegliere all’ ultimo momento il volo. Questa estrema flessibilità provoca degli effetti negativi: in primo luogo a carico degli altri potenziali utenti dello stesso servizio, costretti a mettersi in lista d’attesa, ad avvalersi di voli in orari successivi, molto spesso usufruendo del servizio di un altro vettore oppure in situazioni limite ad utilizzare mezzi di
trasporto diversi ( stradale, ferroviario ). In secondo luogo è certamente rilevante per i vettori il danno economico determinato dal mancato utilizzo a pieno carico degli aeromobili in dotazione che inevitabilmente indurrebbe le compagnie a considerare il mancato guadagno una sorta di costo fisso di esercizio provocando l’aumento delle tariffe di trasporto a scapito dell’utente.
Spesso il calcolo funziona, ma ci sono casi, in realtà piuttosto limitati in cui alla partenza i passeggeri sono di più rispetto ai posti disponibili. Qualcuno dovrà giocoforza rinunciare al volo, ma non come avveniva un tempo per imposizione, a titolo gratuito e lasciato in balia di se stesso, bensì più o meno volontariamente e dietro compenso. Se infatti, biglietto confermato alla mano, viene negato l’imbarco per overbooking, si avrà diritto, oltre a un volo sostitutivo fra i primi disponibili, ad assistenza e a una compensazione pecuniaria. Ogni compagnia è tenuta a fornire per iscritto regole e termini di assistenza e rimborsi; se non sono affissi presso i banchi di accettazione, ancora una volta è necessario chiederli. Alitalia, ad esempio, espone tale avviso: «Questi aerei presentano una situazione di overbooking. Alitalia offre un buono, valido per l’acquisto di nuovi biglietti, a chi sceglie di rinunciare all’imbarco e di prendere il primo volo successivo disponibile».
Di fatto accade, pertanto, con molta frequenza che le vacanze vengano contrassegnate, in molti casi, dalla sgradevole sorpresa per il viaggiatore di vedersi negato il proprio imbarco. Superato lo scoramento iniziale, il consumatore avverte immediatamente l'esigenza di attivare tutte le iniziative necessarie al ristoro dei danni subiti, ma nella stragrande totalità dei casi, questi non conosce né gli strumenti di tutela, né gli enti ai quali indirizzarsi, né le eventuali iniziative giudiziarie da intraprendere. Appare quanto mai opportuno tracciare un'analisi della normativa in materia integrata dagli ultimi orientamenti giurisprudenziali, di modo che anche il viaggiatore più sprovveduto sia reso consapevole degli strumenti di tutela previsti
dall'ordinamento, sia a livello di convenzioni internazionali, sia a livello di norme comunitarie e nazionali.
Con l'affermarsi del turismo di massa, infatti, nasce l'industria delle vacanze e, pertanto, si avverte la necessità di una regolamentazione della materia.
Oggi il turismo è uno dei settori più importanti dell’economia, ma per molto tempo il legislatore e, di conseguenza, la giurisprudenza e la dottrina si sono disinteressati del turismo che era un fenomeno per lo più locale e a carattere elitario.Il settore è attualmente disciplinato, per quanto riguarda il trasporto aereo internazionale dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dai Regolamenti (immediatamente applicabili negli Stati membri) CE 889/02 (sulla responsabilità del vettore aereo) e CE 261/2004 (sulle regole comuni in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), che estende la disciplina della Convenzione di Montreal, per quanto concerne la perdita e il danneggiamento del bagaglio e per il ritardo, ad ogni trasporto aereo di persone effettuato da vettori aerei comunitari, indipendentemente dalla tratta esplicata, sia essa nazionale, comunitaria o internazionale.
Nella prassi commerciale delle compagnie aeree, spesso accade che anche chi sia regolarmente prenotato su un volo di linea, disponendo di un valido documento di trasporto ed avendo avuto l’accortezza di essersi presentato tempestivamente all’imbarco, non venga imbarcato sull’aeromobile perché lo stesso risulta già completamente occupato. E’ fuori di dubbio che il rifiuto di imbarcare il passeggero in possesso di regolare biglietto, con prenotazione confermata, costituisca un vero e proprio inadempimento contrattuale della compagnia aerea cui consegue l’obbligo di quest’ultima di risarcire i conseguenti danni.
L’imbarco negato è solo uno dei casi più palesi di colpa del vettore. In questo caso, la compagnia fa salire a bordo, in base a un ordine di priorità più o meno simile per tutte, i passeggeri con limitata mobilità e i minori non accompagnati, quindi, secondo una regolamentazione interna, i passeggeri
in coincidenza, i non residenti nella zona di partenza del volo, le famiglie, gli anziani e, in alcuni casi – anche se in modo non dichiarato – parlamentari, loro familiari, vip e frequent flyer. Per tutti gli altri, cerca di selezionarli invogliandoli a rinunciare alla partenza in cambio di un volo alternativo e di alcuni benefici.
I.2. Interventi legislativi comunitari
Il testo completo del Regolamento 11 febbraio 2004 (2004/261/CE) che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato ha di fatto abrogato il precedente regolamento (CEE) n. 295/91.
Il legislatore, quindi, con un apprezzabile sforzo normativo e garantista, ha cercato di colmare alcune necessarie lacune della normativa europea previgente, nonché di chiarire e regolamentare alcuni aspetti oscuri e dubbiosi, anche se solo il tempo e la pratica sapranno dire se è riuscito negli intenti prefissi. Il regolamento prevede modi di ristoro del danno diversi, anche nell'importo spettante al passeggero, a seconda delle varie situazioni, della gravità dell'illecito e della sua prevedibilità o meno.
Si ricordi che tutte le compagnie hanno l'obbligo di esporre tale normativa e/o di darne informazione ai turisti per il principio del consenso informato e della massima trasparenza commerciale. Con il regolamento del 2004 nuovi e più consistenti risarcimenti sono stati previsti dal legislatore comunitario in aiuto ai numerosi cittadini europei che tutti gli anni sono vittime di overbooking, spostamenti d'orario, ritardi, smarrimento bagagli ecc..
L'Unione Europea ha poi obbligato i vettori aerei ad affiggere negli aeroporti fogli divulgativi per ricordare i diritti dei passeggeri in caso di ritardo, cancellazione o altri problemi e quindi il diritto del passeggere di aver il risarcimento monetario. A tutela del passeggero che si vede rifiutato l’imbarco sull’aereo, come già precedentemente affermato, dal 17 febbraio
2005, vige un nuovo e più analitico regolamento che, in parte, si contraddistingue dal precedente Regolamento CEE del Consiglio dei Ministri n. 295 del 1991, il Regolamento CE n. 261 dell’11 febbraio 2004.
Il Regolamento rinnova la disciplina del c.d. “overbooking”, ovvero il complesso delle regole poste a protezione del consumatore–viaggiatore nel caso di diniego di imbarco su un aereo per sovraprenotazione (eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili sull’aereo), di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. Il Regolamento, quale atto normativo comunitario di immediata applicazione negli Stati membri, che non ha bisogno di un atto normativo nazionale di recepimento, rafforza in modo sostanziale la tutela del viaggiatore a cui venga negato l’imbarco su un aereo a causa di un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo, sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del “vettore”, cioè della compagnia aerea che organizza il volo.
La novità assoluta rispetto al passato è che il nuovo Regolamento si applica sia ai voli di linea che ai voli charter, da soli od inseriti in un pacchetto turistico “tutto compreso” (quelli che comprendono servizi di: alloggio, trasporto ed altri servizi turistici non accessori ai primi due). In questo secondo caso i viaggiatori hanno, in più, diritto alle tutele previste dalla Direttiva CEE n. 314 del 1990, attuata in Italia col Decreto Legislativo n.
111 del 1995 .
I voli devono partire da od almeno avere come destinazione un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione Europea, ed in questo secondo caso le tutele spetteranno unicamente in ipotesi di vettore europeo.
I passeggeri che hanno diritto alla tutela sono quelli che dispongono di una prenotazione confermata sul volo in cui viene negato l’imbarco e che si sono presentati all’accettazione all’ora indicata per iscritto od, in mancanza di questa, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza (articolo 3). La
novità assoluta è rappresentata dall’obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l’imbarco al viaggiatore per eccesso di prenotazioni, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco a tutti quelli muniti di prenotazione (art.4).
Naturalmente è estremamente difficile che qualcuno che ha programmato un volo da mesi sia disposto a rimandare la partenza.
I.3 Forme di risarcimento
Con il Regolamento comunitario n. 261 del 2004, inoltre, è stata aumentata, rispetto alle precedenti norme, l’entità della compensazione pecuniaria da riconoscere nel caso di overbooking al passeggero, il che dovrebbe scoraggiare fortemente questa pratica delle compagnie aeree, che continua ad usufruire, in aggiunta ad essa, del diritto alla scelta tra il rimborso del biglietto ed un volo alternativo per la stessa destinazione, oltre ai pasti ed alla sistemazione alberghiera (ed al trasporto verso e da essa) per il tempo necessario a trovare una soluzione al suo mancato trasferimento alla destinazione desiderata. In questo caso al passeggero spetta un indennizzo c.d. compensazione che, in base alla lunghezza della tratta, varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 600 euro.
Infatti, il risarcimento per negato imbarco ammonta a:
- euro 250 per i voli inferiori o pari a 1500 Km (di rotta ortodromica);
- euro 400 per i voli intracomunitari di più di 1500 Km e per gli altri voli compresi tra 1500 e 3500 Km;
- euro 600 per tutti gli altri voli.
Precedentemente le compensazioni erano pari a 150 € per i voli fino a 3500 Km e 300 € per quelli oltre.
In aggiunta al risarcimento, il passeggero a cui sia stato negato l’imbarco per overbooking continuerà ad avere diritto alle seguenti forme di assistenza:
- la scelta tra il rimborso del biglietto entro sette giorni ed un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di gradimento del passeggero. Il volo alternativo può essere
anche per un aeroporto vicino a quello di destinazione ed in questo caso le spese di trasporto per arrivare a quest’ultimo sono a carico del vettore;
- pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione alberghiera, qualora siano necessari uno o più pernottamenti, ed ai trasporti necessari da e per l’aeroporto;
- due telefonate gratuite (o fax, telex, e-mail).
Il tutto con particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori ed a quelli dei bambini non accompagnati, che hanno diritto alla precedenza nell’imbarco. Generalmente rischia maggiormente chi ha acquistato il biglietto a tariffe scontate, mentre si cerca di trovare sempre una sistemazione per chi acquista a tariffa piena, a costo di utilizzare l’upgrading, cioè facendolo viaggiare in classe superiore.
Le nuove norme del regolamento 261 esaltano la figura del “passeggero volontario”, cioè di colui che rinuncia alla prenotazione su richiesta del vettore usufruendo del diritto ad imbarcarsi in un volo successivo e di benefici concordati con il vettore stesso. Se il volo sostitutivo è in una classe superiore, il vettore non ha diritto alla differenza di prezzo col biglietto del volo sostituito, se è inferiore il passeggero ha invece diritto al rimborso, entro sette giorni:
- del 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 Km;
- del 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km e per tutte le altre comprese fra i 1500 ed i 3500 Km;
- del 75% del prezzo del biglietto per tutte le altre tratte aeree, cioè per le tratte da un aeroporto dell’Unione ad uno esterno ad essa o viceversa, superiori ai 3500 Km.
In caso di impedimenti del vettore, come per il mancato imbarco, il comma 2 dell'articolo 947 riconosce nell'ENAC l’organismo responsabile
dell'attuazione della normativa comunitaria prevedendo che l’ente stabilisca, con apposito regolamento, le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroghi le sanzioni amministrative previste dalla legge.
Sono, infatti, stabilite severe sanzioni pecuniarie, che possono arrivare fino a 50mila euro, a carico delle compagnie aeree che non forniscano adeguata assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco per overbooking, cancellazione del volo o ritardo prolungato a partire dalle due ore.
Il decreto legislativo 69/2006, emanato in attuazione dell’articolo 3 della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004), ha dettato le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento.
Il decreto legislativo 69/2006 individua:
l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) come l’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento comunitario e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative;
le sanzioni amministrative pecuniarie che l’organismo responsabile deve irrogare al vettore aereo in caso di violazione delle disposizioni comunitarie.
La norma è molto breve, dieci articoli in tutto, e detta una disciplina sanzionatoria nei casi in cui non vengano rispettate le regole comuni istituite dal Regolamento 261 del 2004 in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, in caso di negato imbarco e cancellazione del volo, se il vettore aereo viola le rispettive disposizioni, oppure non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri, così come stabilito dall’art. 7 del Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da diecimila a cinquantamila Euro. Con lo stesso importo è punito il vettore che non presta la dovuta assistenza a persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari, come per esempio bambini non accompagnati.
In caso di ritardo prolungato invece, se non vengono rispettate le disposizioni dell’art. 6, la sanzione va da un minimo di duemilacinquecento ad un massimo di diecimila Euro. La medesima sanzione è prevista anche nei casi in cui il vettore non adempia agli obblighi informativi previsti dal suddetto Regolamento (si tratta delle informazioni che il vettore deve fornire ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo).Si tratta quindi di un passo importante nella direzione di una migliore tutela per i consumatori vittime di cancellazioni, ritardi e negato imbarco, che rappresentano proprio i motivi di maggiore scontento nei passeggeri, e di un
“invito” ai vettori aerei a rispettare le norme in vigore.
I.4 Cenni sul contratto di trasporto aereo
Il contratto di trasporto è definito dalla legge ( art. 1679 c.c.) come il contratto con il quale una parte, denominata vettore, si obbliga verso corrispettivo nei confronti dell’altro contraente a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. Sono enucleati quali elementi caratteristici del contratto di trasporto l’onerosità e l’impegno assunto dal vettore di trasferire nello spazio persone o cose . Nell’ambito della tipologia del contratto di trasporto si colloca il contratto di trasporto aereo ove l’impiego del mezzo aereo per l’esecuzione dell’obbligo del vettore è elemento distintivo. Per contratto di trasporto aereo infatti si intende il contratto con cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga a trasferire da un luogo ad un altro persone o cose a mezzo di aeromobile. Il vettore aereo è obbligato a far giungere a destinazione, peraltro, nelle stesse condizioni in cui si trovavano alla partenza o nel momento in cui inizia o avrebbe dovuto iniziare la prestazione vettoriale, passeggeri, bagagli e merci, ed in difetto di tale risultato si parlerà di inadempimento o inesatto adempimento, salva la prova liberatoria indicata per il vettore dall’aver adottato o nell’impossibilità di adottare tutte le misure necessarie per evitare il danno, oppure nella dimostrata esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore o nell’ascrivibilità del sinistro al fatto del terzo o dello stesso danneggiato (art. 1681 c.c. e artt. 942 e 951 cod. nav.).Il vettore aereo non solo ha l’obbligo di far pervenire a destinazione indenni ed incolumi passeggeri, bagagli e merci attraverso l’impiego del mezzo aereo, ma ha altresì l’obbligo di fare ciò entro un termine breve, sia che il momento di arrivo risulti determinato negozialmente attraverso la predisposizione di orari presentati dal vettore come condizioni generali di contratto, sia che manchi completamente una previsione in tal senso. Nel contratto di trasporto aereo la relativa sua esecuzione deve aver luogo entro un termine quantomeno ragionevole in rapporto al mezzo utilizzato.
Quando nel trasporto di persone, bagagli o merci a mezzo di aeromobile il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati o sul territorio di un medesimo Stato, previo scalo sul territorio di altro Stato, siamo nell’ambito del trasporto aereo internazionale come, peraltro, definito dalla Convenzione di Montreal del 1999.La Convenzione di Montreal del 1999, sicuramente rappresenta al pari della Convenzione di Varsavia del 1929 che ha voluto adeguare, un contributo significativo al processo di armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea, nonché un auspicio alla realizzazione di una uniforme tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale garantendo un equo risarcimento secondo il principio di riparazione.
1.5 Brevi considerazioni in tema di bagaglio aereo
Una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Massa ha creato, negli ultimi tempi, una forte polemica. E' quanto è accaduto in un viaggio aereo all'estero: giunto a destinazione il viaggiatore si è accorto che il proprio bagaglio è rimasto indietro (recapitato nei giorni successivi o addirittura nell’ultimo giorno di permanenza in loco), con il conseguente disagio di dover anzitutto fare fronte a delle spese impreviste per l’acquisto del vestiario e di tutto quanto necessario per la permanenza all’estero.
Al ritorno in Italia il viaggiatore chiede allora il risarcimento non solo delle spese sostenute per procurarsi i beni di prima necessità indispensabili per la vacanza, ma anche dei disagi subiti a causa della ritardata consegna del bagaglio (danno da vacanza rovinata), con la motivazione che, in considerazione della breve durata del viaggio, la riuscita dello stesso è stata pregiudicata. Tale motivazione è stata accolta in piena dal giudice il quale, nella sentenza, ha fatto esplicito riferimento “...alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti..”. Si tratta di un sentenza importante in quanto con essa il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” comincia a estendersi al di fuori dell’ambito in cui tradizionalmente si è sviluppato: infatti la risarcibilità dello stesso è riconosciuta relativamente all’inadempimento di un contratto di trasporto non inserito all’interno di un pacchetto turistico.
Per il risarcimento per danno da vacanza rovinata il giudice ha riconosciuto che il contratto di trasporto aereo concluso con l’acquisto dei biglietti era stato stipulato per motivi di turismo. Tale riconoscimento ha permesso la condanna della compagnia aerea al risarcimento dei danni sia patrimoniali, conseguenti all’inesatto ottemperamento della prestazione, sia non patrimoniali, conseguenti alla mancata e tempestiva consegna del bagaglio.
Si intende per "danno da vacanza rovinata”: “.. il pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio
organizzato come occasione di piacere, di svago o di riposo, senza essere costretto a soffrire quel disagio psicofisico che si può accompagnare alla mancata realizzazione totale o parziale del programma previsto”.
In materia è intervenuta anche la Corte di giustizia europea che, dando una interpretazione della direttiva 90/314/Cee, ha ribadito il diritto del consumatore “… al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.
Accertate dunque le responsabilità del tour operator o dell’agente di viaggio, si dovrà dunque anche considerare il mancato godimento della vacanza e i conseguenti danni per la perdita del periodo di riposo.
Negli ultimi anni, complice sicuramente l’intensificarsi del traffico aereo internazionale, accade assai di frequente che il passeggero, giunto a destinazione, si trovi di fronte la sorpresa, per il vero assai poco gradevole, del mancato arrivo del proprio bagaglio. Le attuali disposizioni legislative in materia di responsabilità del vettore aereo nei confronti del consumatore turista rappresentano un valido aiuto, ma vale sempre il principio secondo cui è il diretto interessato a dover usare la massima diligenza. La compagnia aerea è responsabile in caso di ritardo o smarrimento dei bagagli dall’inizio delle operazioni di imbarco sino al compimento di quelle di sbarco (anche dei bagagli), compreso il periodo durante il quale si è a bordo dell’aeromobile. E’ pacifico che per momento iniziale si intende quello in cui il vettore assume la vigilanza e la protezione del passeggero con la consegna della carta di imbarco, praticamente quando il passeggero è in fila presso il gate di imbarco, come si dice “dal momento della chiamata per l’imbarco”. Il momento finale, invece, è generalmente l’ingresso alla sala arrivi dell’aeroporto. Le mancate consegne di bagagli che si siano verificate negli ultimi tempi non devono far dimenticare ai passeggeri che vi sono delle scadenze per la presentazione dei reclami. Molto spesso le compagnie
aeree non informano i consumatori di tali termini, salvo poi eccepire le decadenze.
. A tal proposito, si noti come spesso risulta del tutto mancante, presso i vari chek in delle compagnie aeree, la pubblicizzazione della c.d. dichiarazione di valore, in virtù della quale il passeggero, dichiarando preventivamente il contenuto della valigia, innalza il limite di responsabilità del vettore per lo smarrimento della stessa.
I limiti risarcitori previsti in caso di ritardi, distruzione o smarrimento di bagagli sono espressi in Diritti Speciali di Prelievo – DSP (mezzo di pagamento e di riserva utilizzato a livello internazionale. Non si tratta di una vera e propria unità monetaria, ma di una “primaria unità di conto e moneta scritturale”. Il tasso di cambio nei confronti delle monete viene calcolato giornalmente e pubblicato sui quotidiani economici).
Nel caso di distruzione, perdita o danno al bagaglio registrato il vettore è responsabile del danno dei bagagli fino a 1000 DSP (circa € 1300), in caso di bagaglio registrato il vettore è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, mentre per il bagaglio non registrato è responsabile dolo se il danno gli è imputabile.
Nel caso in cui il viaggiatore rilevi un danneggiamento al proprio bagaglio registrato deve sporgere reclamo scritto al vettore entro 7 giorni e 21 giorni in caso di ritardata consegna del bagaglio. Il termine per proporre l’azione volta al risarcimento del danno è di 2 anni dalla data di arrivo (o dalla quale il volo sarebbe dovuto arrivare).
Qualora il vettore aereo responsabile del danneggiamento o ritardo non sia il contraente, il passeggero ha diritto di presentare il reclamo e la richiesta di risarcimento ad entrambi. Il nome o il codice del vettore che figura sul biglietto aereo indica il contraente.
La Giurisprudenza di merito e di legittimità, pertanto, si è consolidata nel riconoscere oltre al danno patrimoniale immediatamente percepito dal viaggiatore, anche il danno non patrimoniale conseguente al disagio psicofisico, conseguenza dell’inadempimento del vettore aereo.
Accade spesso, nel periodo estivo, che intere famiglie, a causa di ritardi ingiustificati, giungano nei luoghi di villeggiatura anche con alcuni giorni di ritardo, spesso anche senza bagagli che, in alcuni casi, o vengono smarriti o riconsegnati diverse ore dopo l’arrivo in loco.
Ma non debbono essere tralasciati i danni morali e – nei casi più gravi – persino il c.d. danno biologico da stress o frustrazione.
La giurisprudenza di merito ha recentemente adeguato il ritardo normativo, affermando il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, a causa del ritardo o dello smarrimento del bagaglio, anche al di là dei limiti legislativi.
CONSIGLI UTILI:
-massima attenzione, quindi al momento del ritiro e contestazioni immediate;
-conservare sempre i documenti consegnati al momento della partenza e che riportano il codice attribuito al singolo bagaglio.
I.6 Il consumatore e la sua tutela
L’Unione europea ha da tempo aperto un’indagine finalizzata ad accertare l’effettiva applicazione, negli stati membri, del regolamento comunitario n.
261/2004. Ha preso tale iniziativa perché ritiene che tale regolamento resti ancora poco applicato, e quindi ha voluto promuovere una forte iniziativa perché i diritti dei passeggeri, riconosciuti sulla carta, siano effettivamente applicati. I vettori aerei, in buona sostanza, esercitano una forte resistenza e nella stragrande maggioranze dei casi, continuano ad ignorare la sopra indicata normativa. Per tali motivi è importante che, comincino ad arrivare anche le sentenze dei Giudici.
Il presente regolamento, infatti, rende più forte il diritto all’informazione, prevedendo direttamente delle sanzioni alla sua lesione, ma soprattutto delegando gli Stati membri di individuare un efficace sistema sanzionatorio per la lesione di tutti i diritti riconosciuti al passeggero.
Se si verifica l’overbooking: bisogna subito reclamare al banco di accettazione, perché chi fa valere i suoi diritti quando sono scaduti i termini per il check-in, rischia di perdere la possibilità di essere risarcito. Se l’overbooking si verifica in occasione di un viaggio “tutto compreso”: la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’organizzatore del viaggio, o tour operator, che è responsabile nei confronti del passeggero dell’adempimento del contratto di viaggio, compreso quindi il trasporto aereo. Se a causa dell’overbooking salta l’intera vacanza, nel caso di viaggio “tutto compreso”: bisogna chiedere il rilascio di una dichiarazione nella quale risulti che l’utente è stato costretto a rinunciare alla vacanza per negato imbarco.
Pertanto:
- è consigliabile cercare di arrivare prima degli altri passeggeri (d’obbligo 2 ore prima per i voli internazionali e 20 minuti prima per quelli nazionali), perché una volta che il check-in è fatto e al passeggero è stata consegnata la carta d’imbarco, la partenza è garantita;
- conservare tutto il materiale relativo al viaggio, poiché si ha un anno di tempo per chiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori.
I.6. a) Piccolo vademecum dei diritti del turista
Mai come in questi ultimi anni le vacanze sono state accompagnate da problemi e disservizi dovuti a insufficienza di voli, crisi delle compagnie aeree, overbooking, perdita di bagagli. La conseguenza comporta che le vacanze risultano irrimediabilmente rovinate col rischio di tornare a casa con il morale a terra consapevoli di dover attendere parecchio tempo prima di avere la possibilità di partire nuovamente per delle nuove.
Per non subire oltre al danno la beffa di aver profumatamente pagato i servizi non forniti o malamente eseguiti, la legge prevede la possibilità di chiedere ai responsabili dei disguidi il risarcimento del danno: tale danno si divide in danno economico, ovvero la differenza qualitativa tra quanto pagato e quanto effettivamente ottenuto nonchè gli esborsi dovuti all’acquisto di beni di prima necessità, trasferimenti, hotel o quant’altro, e il danno morale determinato dal disagio o stress sopportato dal turista a causa dell'inesatta esecuzione della prestazione promessa, essendo stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al pieno godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e di riposo,
conforme alle sue aspettative.
Tale norme sono ora contenute nel Decreto Legislativo 06/09/2005 n. 206 (Codice del Consumo) che dedica un’intera sezione alla disciplina dei
“Servizi Turistici”. La competenza in ogni caso, per inoltrare le richieste di rimborsi e risarcimenti danni (è sempre individuabile una responsabilità del vettore, sia esso la compagnia aerea e/o il tour operator) spetta al giudice competente per valore. Per individuare la competenza per territorio si consideri che vale la regola del c.d. foro del consumatore, cioè sarà competente il giudice, individuato per valore, del luogo di residenza del turista ricorrente.
Tra le iniziative di indirizzo e sostegno che si rivolgono direttamente all’utenza emerge la pubblicazione della Carta dei diritti del passeggero, che sintetizza ad uso dei viaggiatori la normativa vigente in materia di trasporto aereo e indica le modalità per segnalare eventuali disservizi. Il filo diretto con i cittadini è garantito anche dal sito web www.enac-italia.it (che include tra l’altro una sezione dedicata alla Carta dei Diritti del Passeggero, con la possibilità di inoltrare richieste e segnalazioni via posta elettronica) e dal Numero Verde 800898121. Per garantire un’informazione ancora più capillare e aggiornata in tempo reale l’Enac ha inoltre avviato una collaborazione quotidiana con il servizio RAI-Isoradio. Il denominatore comune di queste iniziative è l’intento di rendere il viaggiatore sempre più consapevole rispetto alle dinamiche del sistema aviazione civile, nel segno della massima trasparenza informativa. Tuttavia, l'ENAC ha predisposto il modulo per le segnalazioni (di ritardo, negato imbarco, perdita e/o danneggiamento di bagagli, disservizi vari), che può essere compilato ed inviato in formato elettronico (sul sito Internet www.enac-italia.it), oppure spedito in forma cartacea alla sede centrale dell'ENAC ( Dir. Gen. Viale del Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma), o presentato agli appositi sportelli presenti in aeroporto
CAPITOLO II
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL’ OVERBOOKING
II.1 Esempi casi giurisprudenziali
Numerose sentenze dei Giudici di pace hanno esaminato la vicenda di viaggiatori i quali, presentatisi davanti agli sportelli della compagnia aerea per il disbrigo delle formalità per l’imbarco muniti di regolare biglietto, apprendevano che il loro volo era completo e di conseguenza non avrebbero potuto essere imbarcati.
Di fronte ad un caso di overbooking si deve anzitutto considerare che il rapporto tra il passeggero e la compagnia aerea, configura un contratto di trasporto aereo e, come tale, soggetto alla disciplina dei contratti in generale, il suo elemento tipizzante è costituito dall’obbligazione del vettore di trasferire persone e cose.
E’ il caso di evidenziare che è ormai pacifico, in giurisprudenza e dottrina, che l’adozione dell’overbooking viene fatta dal vettore aereo a suo rischio e pericolo nel senso che, qualora, il passeggero in possesso di regolare biglietto non venga imbarcato sul volo previsto, si configura un inadempimento contrattuale che determina il diritto del passeggero stesso ad ottenere il risarcimento del danno subito.
TRIBUNALE DI CAGLIARI, Ufficio del Giudice di pace, 2002 n. 731
“Una compagnia aerea che riceva ed accetti prenotazioni per uno stesso volo in quantità superiore all'effettiva capienza dell'aereo impiegato, e si rifiuti pertanto di imbarcare un passeggero in possesso di un regolare biglietto, è tenuta al risarcimento del danno in virtù di un illecito extra contrattuale” .
TRIBUNALE DI CAGLIARI, Ufficio del Giudice di pace, 2003 n. 1139
“Una compagnia aerea che pratica overbooking è ritenuta responsabile sia di inadempimento contrattuale che per fatto illecito ex art. 1440 c.c., ed è tenuta pertanto al risarcimento dei danni al passeggero”.
Solo in tempi più recenti, il Giudice di Pace di Ferrara ha ritenuto la compagnia aerea Alitalia responsabile per i danni subiti da una coppia per overbooking. Si è conclusa, infatti, dopo tre anni e con una sentenza che condanna l'Alitalia al risarcimento dei danni per overbooking, la causa civile che vedeva contrapposti una coppia di Ferrara e la compagnia aerea. I coniugi si erano rivolti al Movimento Difesa del Cittadino perché nell'agosto 2003, di ritorno da una vacanza in Grecia, non riuscirono ad imbarcarsi sul volo che Atene li avrebbe condotti a Roma perché già partito.
L'inconveniente costrinse i coniugi a restare un giorno ad Atene, seppur ospiti di Alitalia. Nonostante i legali di Alitalia abbiano più volte, nel corso del dibattimento, rifiutato di riconoscere i danni ai coniugi in quanto "erano in overbooking e conoscevano le clausole dei questa forma contrattuale", il Giudice di Pace di Ferrara ha ritenuto la compagnia aerea responsabile per i danni subiti dalla coppia condannandola al pagamento di 1200 euro e a tutte le spese legali della vicenda.
Si tratta di una delle prime affermazioni di diritto in materia di risarcimento da overbooking, una pratica che dovrebbe essere rivista da tutte le compagnie del mondo.
GIUDICE DI PACE DI SAN PIETRO VERNOTICO SENT. N._228/05
L’overbooking è pratica illecita e in quanto contraria ai doveri di buona fede da diritto al risarcimento dei danni sofferti sia economici quali per esempio le spese sostenute per reperire altro biglietto aereo in sostituzione di quello in precedenza prenotato sia esistenziali per il ritardo, per lo stress conseguente all’attesa alla ricerca concitata di una via alternativa più costosa, per l’ansia generata dalla preoccupazione di non rientrare in tempo a casa.
Il giudice di pace di San Pietro Vernotico riconosce il diritto al risarcimento del danno.
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-BARRA SENT. N. 1466/2007
Necessita osservare con maggiore attenzione che la casistica giurisprudenziale italiana sull’ argomento non si contraddistingue certo per ampiezza e per profondità ma, malgrado ciò, vanno annoverate alcune sentenze che denotano, pur se in modo saltuario, frammentario e a volte anche contraddittorio, un minimo di sensibilità da parte dei magistrati nei confronti di tale materia.
Significativo è l’ esempio relativo alla qualificazione giuridica dell’
overbooking così come riportato nella importante sentenza del Giudice di pace di Napoli-Barra, che ha riconosciuto il diritto del passeggero ad avere
dall’Havana a Roma Fiumicino, con scalo a Madrid, in occasione di un soggiorno trascorso nell’isola di Cuba. Il provvedimento assume particolare importanza perché, oltre a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere il risarcimento dei danni, stabilisce che, allo stesso, è dovuto il pagamento di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 261/2004.
Nel caso de quo una signora, anche se munita di regolare e valido biglietto, si è vista negare l’imbarco a causa di un eccesso di prenotazioni. E’ stata così costretta ad imbarcarsi sul volo previsto per il giorno successivo, e soggiornare a La Havana un giorno in più del previsto, con l’aggravio di duecento euro per le spese, che ha dovuto sostenere, ivi comprese quelle del pernottamento. Inoltre, a causa del ritardato rientro in Italia, anche se di un solo giorno, ha dovuto rinunciare ad una supplenza temporanea da educatrice, valida ai fini della relativa graduatoria. La passeggera, per i disservizi subiti ha richiesto anche il danno morale richiamando la giurisprudenza in virtù della quale ciò è possibile indipendentemente dall’esistenza di un reato. A conclusione del giudizio, in virtù delle documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, il Giudice ha accolto la domanda. Per quanto riguarda il danno subito dal cosiddetto negato imbarco, non potendo lo stesso essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice lo ha determinato secondo equità, in virtù di quanto previsto dal codice civile e lo ha liquidato nella misura di 1.000,00 euro. Ha poi riconosciuto il diritto della signora ad ottenere la compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del regolamento comunitario n. 261/2004, che fissa in euro 600,00 la somma che deve essere corrisposta nel caso di negato imbarco per tratte superiori ai 3.500 Km, come nel caso in esame. Ritenuta quindi la responsabilità della compagnia aerea la stessa è stata condannata al pagamento della complessiva somma di 1.600,00 euro, oltre gli interessi legali e le spese del giudizio. Nel caso di specie il Giudice ha condiviso quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla pratica di vendere un numero di biglietti
superiore al numero di posti effettivamente disponibili ricorrendo alla pratica del c.d. overbooking imputabile a responsabilità del vettore. Le tesi sostenuta, infatti, dall’ attrice è rinvenibile nella più recente giurisprudenza della cassazione( sentenze n.8827 e 8828 del 03) secondo cui il danno morale è risarcibile indipendente dai limiti di cui all’ art 2059 c.c.
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CONCLUSIONI
L’ intento del presente lavoro è stato quello di fornire un quadro generico del processo di sviluppo della storia del fenomeno dell’ overbooking nel quale trovi posto anche una analisi critica dei temi sui quali la dottrina e, di riflesso, la giurisprudenza ha avuto modo di soffermarsi attentamente.
Secondo le recenti pronunce giurisprudenziali, il passeggero può vantare di una tutela ampliata stante l'intensificarsi del traffico aereo. Il conseguente aumento del contenzioso in materia è importante affinchè il consumatore, non appena realizzi il verificarsi dell'evento dannoso, attivi tempestivamente la procedura del reclamo presso gli uffici competenti situati negli aeroporti o negli altri luoghi preposti a reclamo, e conservi tutta la documentazione inerente al viaggio, che possono costituire un valido sostegno probatorio in previsione di un'eventuale iniziativa giudiziaria. La materia dell’ overbooking, al pari di tutte quelle in cui appariva necessario l’intervento del legislatore a tutela del contraente cosiddetto debole, ossia del consumatore, è stata oggetto di esame nel corso della relazione de qua ed è stato evidenziato, infatti, come il diritto del turista-consumatore abbia ottenuto una forma di risarcimento contro una pratica anomala ma, purtroppo, da sempre attuata. Lo studio ha potuto constatare una maggiore consapevolezza dei diritti dei viaggiatori europei. Permane tuttavia uno squilibrio che li rende deboli di fronte alle compagnie aeree. Nei fatti, si constatano ancora casi in cui al negato imbarco non corrisponde l’attivazione delle previste procedure di appello con cui i vettori aerei invitano un numero di volontari a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare.
Un altro problema spinoso è dato dal comportamento delle compagnie a basso costo che, nei casi di imbarco negato tendono a rifiutare ai propri clienti la soluzione di imbarchi alternativi o li abbandonano per giorni in aeroporto, negandogli il rimborso, l’assistenza immediata. Questi e altri aspetti dipendono in parte da oscurità o lacune nel testo del regolamento. A
diversi anni dalla sua entrata in vigore, si pone tuttavia l’eventualità di un robusto emendamento. Il regolamento non definisce, tra l’altro, quali siano le competenze e i compiti degli enti che si dovrebbero occupare della sua applicazione. La Commissione europea non ha competenza per intervenire direttamente nelle dispute tra i cittadini e le compagnie aeree.
L’applicazione del regolamento è, tuttavia, affidata ad enti delegati dagli Stati membri. In Italia, questa funzione è svolta dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Come tali, essi rappresentano il primo punto di contatto in caso di reclamo, ma anche su questo i passeggeri europei, purtroppo, rischiano di incontrare difficoltà quando, giunti a destinazione in un altro paese, devono sporgere reclamo in una lingua straniera.
In ogni caso rimane la speranza che il consumatore, attraverso gli opportuni e dovuti obblighi informativi, inizi a prendere coscienza dei propri diritti e doveri, affinché molti dei disagi precedentemente esaminati, in futuro, si possano evitare e che le cause risolte a favore del passeggero vadano sempre più aumentando.
Allegato
Raccomandata A.R.
Spett.le
Nome ed indirizzo dell'agenzia viaggi Spett.le
Nome ed indirizzo Compagnia aerea Spett.le
Nome ed indirizzo del tour operator
(solo se si tratta di un viaggio “tutto compreso”)
Oggetto: richiesta indennizzo in base al Regolamento CE Nr. 261/2004 per negato imbarco sul volo n° ……… (dati identificativi del volo) con partenza dall’aeroporto di ……… il …………. e ritorno il ……… dall’aeroporto di
………..
Io sottoscritto/a ………....…….. residente a
……….……. in ……… tel ………….…… fax ………..…. E- mail ……….. mobile ………..
PREMESSO CHE
- in data ………….. ho effettuato presso l’agenzia ………. la prenotazione di un volo aereo da ……….….. a ……… con partenza il ……….……. e ritorno il
……….;
- mi è stato negato l’imbarco, dal momento che erano state accettate più prenotazioni di quanti fossero i posti effettivamente disponibili a bordo dell’aeromobile;
CHIEDO
ai sensi dell’art.4 del Regolamento (CE) N. 261/2004 dell'11 Febbraio 2004:
a) che mi venga corrisposta una compensazione finanziaria pari a € ……….. (art. 7 c. 1-2)
- per tratte fino a 1.500 km: 250 € (ovvero 125 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 2 h)
- per tutti i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte da 1500 a 3500 km: 400 € (ovvero 200 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 3 h)
- per tutti gli altri voli: 600 € (ovvero 300 € se il volo alternativo proposto arriva a destinazione con un ritardo inferiore a 4 h)
b) selezionare una delle seguenti opzioni …
che mi venga corrisposto il rimborso, entro sette giorni, del prezzo pieno del biglietto
(per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale), nonché (se del caso) assicurato l’imbarco su un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile (art. 8);
che mi venga assicurato l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile (art. 8);
che mi venga assicurato l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, alla data del ……….… (art. 8);
c) che mi venga corrisposto il rimborso delle spese sostenute per pasti e bevande consumati durante l'attesa in aeroporto (art. 9, par 1, lett.a), per telefonate, fax o uso di posta elettronica (art. 9, par 2), nonché per la sistemazione in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (art. 9, par 1, lett.b e c), per un totale di €
……….; (le spese relative alla sistemazione alberghiera e alle spese di trasporto sono ammesse solo nel caso in cui l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato) .
d) eventuali ulteriori danni subiti (documentarli)
Vi invito pertanto alla corresponsione dell’importo dovuto, pari a € ………., mediante bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Con riserva di ogni diritto.
Distinti saluti.
Luogo, data Firma
Allegati:
fotocopia del biglietto aereo / carta d’imbarco
copia degli scontrini e delle ricevute fiscali per le spese sostenute
dati bancari: BBAN / IBAN e BIC (SWIFT)
L’OVERBOOKING
Autore: Jessica Valentini
… è una pratica utilizzata dalle compagnie aeree per fronteggiare il fenomeno dei no show. Consiste nella intenzionale accettazione del vettore di un numero di prenotazioni superiore alla capacità di carico del vettore.
Principali riferimenti normativi
Reg. CE n. 261/2004 →ha abrogato il Reg. 295/91/CEE.
Quando avvalersi del Reg. n. 261/2004
Se si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione
europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro.
Se si è in possesso di un biglietto valido con prenotazione confermata.
Se ci si è presentati al banco di accettazione prima dell'ora limite
fissata dalla compagnia aerea.
Come può il viaggiatore tutelarsi dal fenomeno dell'overbooking?
Il Reg. 261/04 garantisce il diritto all’informazione → esalta la figura del
“passeggero volontario”.
Il passeggero rinuncia volontariamente all’ imbarco
Benefici da concordare con la compagnia aerea + diritto di scegliere tra le seguenti opzioni:
a) rimborso→ entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) riprotezione→imbarco su un volo alternativo verso la destinazione
finale non appena possibile o in data successiva di suo gradimento, a
seconda della disponibilità dei posti.
Come può il viaggiatore tutelarsi dal fenomeno dell’overbooking?
Il passeggero non è consenziente alla rinuncia all’ imbarco Compensazione pecuniaria→indennizzo:
a) tratte fino a 1500 Km => € 250
b) tratte intracomunitarie superiori a 1500 Km => € 400; altre tratte tra 1500 e 3500 Km => € 400
c) tratte che non rientrano nei casi (a) e (b) => € 600
Tali indennizzi sono ridotti del 50% → imbarco su volo alternativo con
ritardo di 2 ore sub 2a), 3 ore sub 2b) o 4 ore sub 2c) rispetto all’orario del
volo originario prenotato;
Come può il viaggiatore tutelarsi dal fenomeno dell’overbooking?
Indennizzo immediato + diritto di scegliere fra le seguenti opzioni (= rinuncia volontaria):
a) rimborso→ entro 7 giorni del prezzo pieno del biglietto + volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena possibile;
b) riprotezione→ imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile o in data successiva di suo gradimento.
Inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza :
· pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
· sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;
· trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione;
· due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
A chi rivolgersi?
Per ottenere l'indennizzo => biglietti + ricevute della carta d’imbarco + ticket o scontrini.
E’ necessario recarsi al banco di accettazione dell'aeroporto per far valere tutti i propri diritti.
In caso di mancato rispetto degli obblighi =>reclamo alla autorità competente, in Italia è l'Enac
Orientamenti giurisprudenziali
E’ pacifico che l’overbooking viene fatta dal vettore aereo a suo rischio e pericolo.
═> inadempimento contrattuale ═>diritto al risarcimento del danno subito...
Se l’offerta di rimborso della compagnia è considerata troppo esigua è possibile adire le vie legali.
Cfr sent. Giudice di Pace di San Pietro Vernotico n. 228/05 Cfr sent. Giudice di Pace di Napoli-Barra n. 1466/2007
Conclusioni
Con la Carta dei Diritti del Passeggero si è aperta la speranza che il consumatore prenda coscienza dei propri diritti e doveri, affinché molti
disagi possano evitarsi e ciò contribuisca al miglioramento della qualità dei servizi nei confronti degli utenti c.d. deboli del trasporto.
“La libertà di circolazione e le ferie sono diritti costituzionali” che
un’evenienza del genere può limitare e vanno tutelati…
BIBLIOGRAFIA
C. Notaristefano Lineamenti giuridici delle attività turistiche, 2003
P. Girardi, Riflessi giuridici dell’ overbooking nel trasporto aereo di linea,in Diritto dei trasporti, 1998, II, p.172
Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, 2006
TESTI NORMATIVI
• Decreto Legislativo n. 69 del 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo ed in vigore dal 21 marzo 2006.
• Regolamento Consiglio CE n. 295 del 1991 in G.U.C.E. N.L. 36 del 8 febbraio 1991. ( Norme comuni relative ad un sistema di
compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea).
• Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
• Regolamenti (immediatamente applicabili negli Stati membri) CE 889/02 (sulla responsabilità del vettore aereo) e CE 261/2004 (sulle regole comuni in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato).
• D.lg. 25 luglio 1997, n. 250 ( istituzione dell’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile )
SITI INTERNET CONSULTATI
sito web www.enac-italia.it sito web www.trasporti.gov.it sito web www.euroconsumatori.org sito web www.ansa.it
sito web www.parlamento.it sito web www.filodiritto.it sito web www.diritto.it