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ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo (art. 120-ter del TUB):

• se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;

• se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007 per i mutui di cui sopra stipulati anteriormente al 2 febbraio 2007.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito, nella misura indicata nel relativo documento di sintesi, che non potrà comunque essere superiore al 2% del debito residuo.

ESEMPIO Capitale restituito anticipatamente di € 1.000 Compenso per estinzione anticipata: 1%

1.000x1/100 = € 10

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell’art.40-bis del TUB (Testo Unico Bancario), la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima.

L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.

28 Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 5 giorni decorrenti dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: reclami@lavello.bcc.it La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)

• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.

• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.

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• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. Conciliatore Bancario e Finanziario

Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario-Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva

Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi..

Ipoteca Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

30 mutui a tasso variabile) /

Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)

determinare il tasso di interesse.

Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.

Piano di ammortamento

“francese”

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.

Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati..

Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.

Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.

Piano di ammortamento

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.

Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti

MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

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