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FOGLIO INFORMATIVO relativo al MUTUO FONDIARIO

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO relativo al

MUTUO FONDIARIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa

Sede legale: Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)

Telefono: 0972 83626 – 0972 86404

Fax: Fax: 0972 83416

Email: callcenter@lavello.bcc.it

Registro delle Imprese: CCIAA di Potenza n. PZ62975

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero: 4919 Iscritta all’Albo delle società cooperative numero: A166295

Codice ABI 08554

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Fondo Istituzionale di Garanzia

Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS’È IL MUTUO FONDIARIO

Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili.

Con il contratto di mutuo fondiario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione).

Nel caso in cui via siano delle garanzie ipotecarie già esistenti il suddetto limite dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 (c.d. Testo Unico Bancario) la banca può invocare la risoluzione del contratto qualora il cliente ritardi il pagamento di almeno 7 rate anche se non consecutive. La legge considera “ritardato pagamento” quello effettuato tra il trentesimo ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

(2)

2 Il mutuo fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre la durata medio – lunga del prestito, permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato secondo quanto previsto dal D.P.R. 601 del 29/09/1973.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità del mutuo.

Il Mutuo con surrogazione è rivolto a clienti consumatori o micro-imprese. come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 ( (parte mutuataria) e realizza l’istituto della “portabilità” consentendo al debitore, ai sensi dell’art. 1202 codice civile, di surrogare, ovvero sostituire, il mutuante/creditore vale a dire la Banca che ha erogato inizialmente il vecchio mutuo, con una nuova Banca con la quale il debitore contrae un nuovo mutuo.

Tale tipologia di mutuo è disciplinata, oltre che dalle norme ordinarie (codice civile, D.lgs.

385/1993), anche dall’art. 8 del decreto legge n. 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge n.

40/2007 (c.d. Decreto Bersani Bis).

Con il contratto di mutuo fondiario “portabile”, il capitale erogato dalla nuova Banca viene destinato dalla stessa ad estinguere un precedente contratto di finanziamento che il cliente stesso ha in essere presso altro istituto di credito (mutuo di scopo).

Ai sensi dell’art. 120-quater D.LGS n. 385/1993, la nuova Banca contraente subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato che si intende estinguere.

La Legge, inoltre, prevede la nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio di detta facoltà di surrogazione; la Banca, pertanto, non impone al debitore, penali od oneri di qualsiasi natura (comprese spese per l’istruttoria, accertamenti catastali e spese notarili).

La surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali di cui godeva il finanziamento preesistente. Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Al fine di perfezionare la surrogazione, il nuovo mutuante (nuova Banca contraente), acquisirà le informazioni necessarie relative al mutuo in essere presso l’Istituto originario, in particolare in merito all’ammontare del debito residuo.

Ai sensi dell’art. 120-quater TUB, co. 7, la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi1 dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo.

A fronte dell’erogazione della somma data a mutuo, il cliente si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi);

come detto il prestito è garantito dalle garanzie concesse alla Banca nei cui confronti viene estinto il precedente finanziamento tra cui, oltre alle eventuali garanzie fideiussorie o pignoratizie, un’ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili. L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione etc.). Nel caso in cui preesistano garanzie ipotecarie il suddetto limite

1 Il termine è stato così modificato dalla Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012, art. 23-bis, di conversione del D.L. n. 179 del 18.10.2012, e pubblicata in G.U. n. 294 del 18.12.2012.

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3 dell’80% dovrà comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento da sommare a quello nuovo.

In forza dell’art. 8, comma 4 del decreto legge 7/2007, convertito con modificazioni dalla legge 40/2007, nell'ipotesi sopra descritta non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, né le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.

Mutuo a tasso variabile a tasso “protetto” con tetto massimo “cap” e tetto minimo “floor”

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor), comunque fino ad un limite massimo fissato nel contratto.

Il tasso variabile con “tasso protetto” è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto di Mutuo, della misura del tasso massimo applicabile al contratto di Mutuo medesimo.

La funzione principale dei mutui variabili a tetto massimo “cap” o tetto minimo “floor” è quella di permettere al cliente una copertura contro le oscillazioni dei tassi di interesse. Nell’esempio di mutuo tetto massimo-minimo vi è una clausola attraverso la quale si stabilisce che a prescindere dall’andamento del parametro di indicizzazione (ad es. Euribor) il tasso applicato non possa comunque discostarsi dal range o banda di oscillazione. Ad es. esempio range 2% - 5%. Ciò significherebbe che il tasso non potrebbe scendere sotto il 2% (tetto minimo o floor) o salire sopra il 5% (tetto massimo o cap).

I vantaggi o pro del tetto massimo sono da subito evidenti: evitare che la rata venga calcolata oltre un certo tasso. Quindi, se ad es. abbiamo un mutuo tetto massimo 4 per cento e se il variabile sfonderà il tetto del 4, grazie , appunto, al tetto massimo, comunque non si pagherà oltre il 4% e sin dall'inizio si è in grado di sapere la rata massima alla quale si potrà andare incontro.

Il mutuo a tasso variabile con tetto massimo ha un suo svantaggio. Questo è costituito da un costo che va dallo 0,5% all'1% annuali in più rispetto all’Euribor pro-tempore e che viene caricato sullo spread.

(4)

4 Altro

A copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento il cliente ha la possibilità di aderire ad una polizza assicurativa a fronte dei rischi morte per infortunio e malattia o invalidità totale e permanente da infortunio e malattia calcolata in percentuale del capitale assicurato per la durata del finanziamento. Per le coperture assicurative consultare gli estratti delle polizze disponibili presso le Filiali della Banca.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Rischio di tasso

Tasso fisso - Il mutuo fondiario a tasso fisso presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l’impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito.

Tasso indicizzato (“tasso variabile”) - Il mutuo fondiario a tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. Euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso”; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.

Tasso variabile con tasso “protetto” (cap e floor) - Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor), comunque fino ad un limite massimo fissato nel contratto.

Il tasso variabile con “tasso protetto” è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto di Mutuo, della misura del tasso massimo applicabile al contratto di Mutuo medesimo.

Rischio di cambio

In caso di mutuo fondiario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente, oltre al predetto “rischio di tasso”, un “rischio di cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito.

Per saperne di più:

La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, nonché presso tutte le Filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

I

SULLA BANCA

(5)

5 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO FISSO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 2

6,858%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

COSTI VOCI

TASSO FISSO

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Importo massimo finanziabile

L’importo massimo finanziabile non potrà eccedere l’80% del valore dell’immobile accertato dal perito.

Durata Oltre 5 anni, fino a 25 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

Tasso di interesse nominale annuo SOCI NON SOCI

Con durata da 5 anni fino a 12 anni 6,25% 6,35%

Con durata oltre i 12 anni e fino a 20 anni 6,50% 6,60%

Con durata oltre 20 anni e fino a 25 anni 6,80% 6,90%

Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso è calcolato al medesimo tasso nominale annuo, come sopra rappresentato

TASSI

Tasso di mora

Maggiorazione di 2 punti percentuali del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto

2 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €. 80.000,00 di durata pari a 10 anni, condizioni da non socio, con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria 0,50%, imposta sostitutiva 0,25%, senza addebito automatico delle rate in c/c e con un costo dell’Assicurazione obbligatoria pari € 100,00.

(6)

6

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Spese per consegna copia contratto idonea per la stipula

Massimo pari alle

spese d’istruttoria3

Massimo pari alle spese d’istruttoria4

Spese per informativa precontrattuale

Spese testo contratto e preventivo con condizioni economiche

Gratuito Gratuito

Istruttoria

per mutui ordinari

0,30%

con max €.

700,00

0,50%

con max €.

900,00

per mutui in surroga Non applicabile

Imposta sostitutiva

per mutui ordinari 0,25% o 2,00%

secondo la prescrizione di legge.

Spese per la stipula del contratto

per mutui in surroga Non applicabile

Gestione pratica Non previsto

Incasso rata

Con addebito automatico in conto corrente €. 1,00 Con pagamento per cassa (per singola rata,

per ogni avviso di scadenza o della relativa quietanza, comprensiva delle spese postali)

€. 4,00 Invio comunicazioni

In forma cartacea €. 5,00

On line €. 0,00

Accollo mutuo €. 155,00

Sospensione pagamento rate Esente

Spese per eventuali accertamenti peritali

successivi alla perizia iniziale €. 52,00

Spese per eventuale frazionamento e/o

ripartizione del mutuo €. 155,00

Spese per eventuale riduzione di ipoteca €. 105,00 Spese per eventuale trasferimento dell’ipoteca

per mutui ordinari €. 207,00

per mutui in surroga Non applicabile

Spese per rinnovo ipoteca €. 130,00

Spese per l’abbandono della pratica 1/3 dell’Istruttoria

SPESE Spese per la gestione del rapporto

Spese per estinzione anticipata (in percentuale

sul debito residuo)5 1,00%

3 Alla clientela al dettaglio non verranno richieste le suddette spese a partire dal momento di fissazione della data di stipula presso il notaio.

4 Alla clientela al dettaglio non verranno richieste le suddette spese a partire dal momento di fissazione della data di stipula presso il notaio.

5 Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(7)

7 Spese per decurtazione del mutuo in corso di

ammortamento6 1,00%

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

PIANO DI AMMORTAMENTO

Periodicità della rata (a scelta del cliente)

mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO

RATA MENSILE

Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per

€. 80.000,00 di capitale

6,35% 10 €. 902,29

6,60% 15 €. 701,29

RATA SEMESTRALE

Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) Importo della rata semestrale per

€. 80.000,00 di capitale

6,35% 10 €. 5.464,63

6,60% 15 €. 4.241,40

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcclavello.it

6Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(8)

8 SERVIZI ACCESSORI

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Assicurazione

Assicurazione BCC VITA “Mutuo Protetto”

Assicurazione facoltativa a premio unico anticipato a copertura del rischio di mancato pagamento delle rate a seguito di inabilità totale o parziale, permanente o temporanea, da infortunio e malattia, perdita involontaria dell’ impiego, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, morte.

In caso di polizza contratta da persona giuridica gli eventi di cui sopra si riferiscono al soggetto assicurato. Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa” che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Perizia tecnica A carico del mutuatario, secondo

quanto richiesto dal professionista

Adempimenti notarili Da definire in sede di stipula

Assicurazione immobile

Assicurazione obbligatoria a premio unico anticipato a copertura del valore dell’immobile contro i danni derivanti da incendio, caduta di fulmini, scoppio o esplosione (anche per mutui in surroga senza portabilità di polizza assicurativa vincolata a favore della banca originaria mutuante - fatto salvo il diritto del cliente di vincolare polizza stipulata con altra compagnia di assicurazione purchè di gradimento della Banca, generalmente Assimoco SpA). Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa”

che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario nella seguente misura:

se l’immobile è ad uso civile: 0,12 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00;

se l’immobile è ad uso commerciale:

0,50 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00.

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9 TEMPI DI EROGAZIONE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Durata dell’istruttoria Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione completa e la stipula del contratto è di massimo 60 giorni.

Disponibilità dell’importo

Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma e di 11 giorni necessari al consolidamento dell’ipoteca e alla produzione della polizza assicurativa per danni agli immobili ipotecati.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE

MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE INDICIZZATO AL TASSO BCE E AL TASSO EURIBOR 365/TRIM.

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE BCE RATA MENSILE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 7

5,220%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

7 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 80.000,00, di durata pari a 10 anni, condizioni da Non Socio, Tasso BCE + 3,50 punti (floor 4,80%), con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria 0,50%, imposta sostitutiva 0,25%, senza addebito della rate in c/c e con un costo dell’Assicurazione obbligatoria pari € 100,00.

(10)

10 C

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO A TASSO VARIABILE EURIBOR 3 MESI/365 RATA MENSILE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 8

5,220%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

COSTI VOCI

TASSO VARIABILE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Importo massimo finanziabile

L’importo massimo finanziabile non potrà eccedere l’80% del valore dell’immobile accertato dal perito.

Durata Oltre 5 anni, fino a 25 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSO B.C.E. - BANCA CENTRALE EUROPEA

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo

Tasso BCE + 3,20 Min. 4,80%

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

B.C.E. variato con decorrenza 10.09.2014 pari 0,05% + 3,20 punti percentuali = 3,25% ma

min. 4,80%)

Tasso BCE + 3,50 Min. 4,80%

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

B.C.E. variato con decorrenza 10.09.2014 pari 0,05% + 3,50 punti percentuali = 3,55%

ma min. 4,80%)

8 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 80.000,00, di durata pari a 10 anni ,condizioni Non Socio, Tasso Euribor 3 mesi/365 + 3,30 punti (floor 4,80%), con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria 0,50%, imposta sostitutiva 0,25% e senza addebito della rate in c/c e con un costo dell’Assicurazione obbligatoria pari € 100,00.

(11)

11 Parametro di indicizzazione

Tasso sulle operazioni di rifinanzia- mento principale della Banca Centrale Europea (c.d. tasso BCE), indicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ciascuna mensilità di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data successiva alla prima scadenza.

Spread 3,20 3,50

Floor/Tasso Minimo 4,80%

Cap/Tasso Massimo 8,30%

COSTI VOCI

TASSO VARIABILE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Importo massimo finanziabile

L’importo massimo finanziabile non potrà eccedere l’80% del valore dell’immobile accertato dal perito.

Durata Oltre 5 anni, fino a 12 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSO EURIBOR 365 TRIMESTRALE

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo

Tasso Euribor 365/Trimestrale + 2,70

Min. 4,80%

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

Euribor 365/3 mesi alla data del 01.09.2014 pari all’0,16% + 2,70

punti percentuali = 2,86%

ma min. 4,80%)

Tasso Euribor 365/Trimestrale + 3,30

Min. 4,80%

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

Euribor 365/3 mesi alla data del 01.09.2014 pari all’0,16% + 3,30

punti percentuali = 3,46%

ma min. 4,80%)

(12)

12 Parametro di indicizzazione

Tasso EURIBOR a 3 mesi, calcolato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365, rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ciascuna mensilità di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data successiva alla prima scadenza. Il Tasso percentuale risultante sarà poi troncato alla seconda cifra decimale, arrotondata al decimale superiore se la terza cifra decimale sarà maggiore di cinque, ed il tasso percentuale così risultante costituirà il tasso d’interesse praticato, in ragione d’anno, sulla rata prossima in scadenza.

Spread 2,70 3,30

Floor/Tasso Minimo 4,80%

Cap/Tasso Massimo 8,30%

COSTI VOCI

TASSO VARIABILE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Importo massimo finanziabile

L’importo massimo finanziabile non potrà eccedere l’80% del valore dell’immobile accertato dal perito.

Durata Oltre 12 anni, fino a 25 anni

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSO EURIBOR 365 TRIMESTRALE

TASSI

Tasso di interesse nominale annuo

Tasso Euribor 365/Trimestrale + 4,10

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

Euribor 365/3 mesi alla data del 01.09.2014 pari all’0,16%+ 4,10 punti percentuali =

4,26%)

Tasso Euribor 365/Trimestrale + 4,20

Max 8,30%

(Ipotesi di tasso di interesse:

Euribor 365/3 mesi alla data del 01.09.2014 pari all’0,16% + 4,20

punti percentuali = 4,36%)

(13)

13 Parametro di indicizzazione

Tasso EURIBOR a 3 mesi, calcolato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”

secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365, rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ciascuna mensilità di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data successiva alla prima scadenza. Il Tasso percentuale risultante sarà poi troncato alla seconda cifra decimale, arrotondata al decimale superiore se la terza cifra decimale sarà maggiore di cinque, ed il tasso percentuale così risultante costituirà il tasso d’interesse praticato, in ragione d’anno, sulla rata prossima in scadenza.

Spread 4,10 4,20

Cap/Tasso Massimo 8,30%

(14)

14

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Spese per consegna copia contratto idonea per la stipula

Massimo pari alle

spese d’istruttoria9

Massimo pari alle spese d’istruttoria10

Spese per informativa precontrattuale

Spese testo contratto e preventivo con condizioni economiche

Gratuito Gratuito

Istruttoria

per mutui ordinari

0,30%

con max €.

700,00

0,50%

con max €.

900,00

per mutui in surroga Non applicabile

Imposta sostitutiva

per mutui ordinari 0,25% o 2,00%

secondo la prescrizione di legge.

Spese per la stipula del contratto

per mutui in surroga Non applicabile

Gestione pratica Non previsto

Incasso rata

Con addebito automatico in conto corrente €. 1,00 Con pagamento per cassa (per singola rata,

per ogni avviso di scadenza o della relativa quietanza, comprensiva delle spese postali)

€. 4,00 Invio comunicazioni

In forma cartacea €. 5,00

On line €. 0,00

Accollo mutuo €. 155,00

Sospensione pagamento rate Esente

Spese per eventuali accertamenti peritali

successivi alla perizia iniziale €. 52,00

Spese per eventuale frazionamento e/o

ripartizione del mutuo €. 155,00

Spese per eventuale riduzione di ipoteca €. 105,00 Spese per eventuale trasferimento dell’ipoteca

per mutui ordinari €. 207,00

per mutui in surroga Non applicabile

Spese per rinnovo ipoteca €. 130,00

Spese per l’abbandono della pratica 1/3 dell’Istruttoria

SPESE Spese per la gestione del rapporto

Spese per estinzione anticipata (in percentuale

sul debito residuo)11 1,00%

9 Alla clientela al dettaglio non verranno richieste le suddette spese a partire dal momento di fissazione della data di stipula presso il notaio.

10 Alla clientela al dettaglio non verranno richieste le suddette spese a partire dal momento di fissazione della data di stipula presso il notaio.

11 Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti

(15)

15 Spese per decurtazione del mutuo in corso di

ammortamento12 1,00%

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

PIANO DI AMMORTAMENTO

Periodicità della rata (a scelta del cliente)

mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Parametro di Indicizzazione Valore 07/07/2011 BCE (Banca Centrale Europea) 1,50%

03/11/2011 BCE (Banca Centrale Europea) 1,25%

08/12/2011 BCE (Banca Centrale Europea) 1,00%

11/07/2012 BCE (Banca Centrale Europea) 0,75%

02/05/2013 BCE (Banca Centrale Europea) 0,50%

07/11/2013 BCE (Banca Centrale Europea) 0,25%

11/06/2014 BCE (Banca Centrale Europea) 0,15%

10/09/2014 BCE (Banca Centrale Europea) 0,05%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: TASSO BCE.

RATA MENSILE Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata mensile per

€. 80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)

4,80% 10 €. 840,72 €. 855,07 (5,25%) €. 844,06 (4,80%)

4,80% 15 €. 624,33 €. 640,09 (5,25%) €. 626,87 (4,80%)

salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

12Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(16)

16 RATA SEMESTRALE

Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata semestrale per

€. 80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) 4,80% 10 €. 5.083,42 €. 5.173,17 (5,25%) €. 5.103,20 (4,80%) 4,80% 15 €. 3.771,43 €. 3.873,05 (5,25%) €. 3.784,76 (4,80%)

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcclavello.it

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Parametro di Indicizzazione Valore

02/12/2013 EURIBOR 3 mesi/365 0,24%

01/01/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,29%

03/02/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,30%

03/03/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,29%

01/04/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,32%

02/05/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,35%

03/06/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,32%

01/07/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,21%

01/08/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,21%

01/09/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,16%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: EURIBOR TRIM/365

RATA MENSILE Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata mensile per

€. 80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)

4,80% 10 €. 840,72 €. 842,63 (4,86%) €. 841,17 (4,80%)

4,36% 15 €. 606,29 €. 680,43 (6,36%) €. 615,89 (4,36%)

(17)

17 RATA SEMESTRALE

Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata semestrale per €

80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce

del 2% dopo 2 anni (*)

4,80% 10 €. 5.083,42 €. 5.095,34 (4,86%) €. 5.086,07 (4,80%)

4,36% 15 € 3.661,01 €. 4.115,87 (6,36%) €. 3.717,88 (4,36%)

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bcclavello.it

SERVIZI ACCESSORI

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Assicurazione

Assicurazione BCC VITA “Mutuo Protetto”

Assicurazione facoltativa a premio unico anticipato a copertura del rischio di mancato pagamento delle rate a seguito di inabilità totale o parziale, permanente o temporanea, da infortunio e malattia, perdita involontaria dell’ impiego, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, morte. In caso di polizza contratta da persona giuridica gli eventi di cui sopra si riferiscono al soggetto assicurato.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa” che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Perizia tecnica A carico del mutuatario, secondo

quanto richiesto dal professionista

Adempimenti notarili da definire in sede di stipula

Assicurazione immobile

Assicurazione obbligatoria a premio unico anticipato a copertura del valore dell’immobile contro i danni derivanti da incendio, caduta di fulmini, scoppio o esplosione (anche per mutui in surroga senza portabilità di polizza assicurativa vincolata a favore della banca originaria

(18)

18

mutuante - fatto salvo il diritto del cliente di vincolare polizza stipulata con altra compagnia di assicurazione purchè di gradimento della Banca, generalmente Assimoco SpA). Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa”

che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario nella seguente misura:

se l’immobile è ad uso civile: 0,12 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00;

se l’immobile è ad uso commerciale:

0,50 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00.

TEMPI DI EROGAZIONE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Durata dell’istruttoria Il tempo massimo che intercorre tra la

presentazione completa e la stipula del contratto è di massimo 60 giorni.

Disponibilità dell’importo

Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma e di 11 giorni, necessari al consolidamento dell’ipoteca e alla produzione della polizza assicurativa per danni agli immobili ipotecati.

(19)

19 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MUTUO FONDIARIO IN CONVENZIONE CON.ART.FIDI

Mutui particolari in convenzione con Con.Art.Fidi

La Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello ha sottoscritto una convenzione con il Con.Art.Fidi che consente un più agevole accesso al credito per tutte le imprese associate alla CNA- Sezione di Lavello.

Prima di scegliere e firmare il contratto, leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO IN CONVENZIONE CON.ART.FIDI A TASSO FISSO RATA MENSILE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 13

6,905%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO IN CONVENZIONE CON.ART.FIDI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO EURIBOR TRIM/365 RATA MENSILE

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 14

5,958%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca.

13 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €. 80.000,00 in convenzione Con.Art.Fidi, di durata pari a 10 anni, garanzia 50%, tasso fisso IRS Lettera a 10 anni + 4,40 punti, con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria 0,50% imposta sostitutiva 0,25% ,senza addebito della rate in c/c, Assicurazione obbligatoria € 100,00 e commissione a favore del Con.Art.Fidi pari al 4%.

14 Il TAEG è calcolato su un finanziamento di €. 80.000,00 in convenzione Con.Art.Fidi, di durata pari a 10 anni, garanzia 50%, tasso variabile Euribor Trim/365 + 3,15 punti, con floor/tasso minimo fino a 12 anni pari a 4,60%, con una periodicità della rata mensile, spese istruttoria 0,50%, imposta sostitutiva 0,25%, senza addebito della rate in c/c, Assicurazione obbligatoria € 100,00 e commissione a favore del Con.Art.Fidi pari al 4%.

(20)

20 COSTI

VOCI TASSI IN CONVENZIONE

CON.ART.FIDI

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Importo massimo finanziabile €. 180.000,00

Durata Max 180 mesi (15 anni)

Criterio di calcolo degli interessi Anno civile

TASSO FISSO

Tasso di interesse nominale annuo

IRS Lettera di periodo ammortamento maggiorato di:

4,40 se la garanzia è del 50%

4,35 se la garanzia è del 60%

4,30 se la garanzia è del 70%

4,25 se la garanzia è del 80%

(Ipotesi di tasso di interesse:

IRS Lettera a 10 anni rilevato alla data di stipula del 01.09.2014 = 1,08 + 4,40 punti percentuali = 5,48%)

TASSI

Parametro di indicizzazione

I.R.S. è acronimo di Interest Rate Swap.

Il tasso di interesse IRS, maggiorato dello spread determina il tasso sui finanziamenti a tasso fisso.

E' diffuso giornalmente dalla FBE (Federazione Bancaria Europea) ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le Banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap. Il tasso IRS viene pubblicato dal quotidiano economico

“Il Sole 24 ORE”, per scadenze che vanno da 1 a 50 anni.

IRS (Interest Rate Swap) Lettera di periodo pari alla durata dell’ammorta- mento, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” nel giorno di stipula, arrotondato allo 0,10 superiore

(21)

21 Spread

4,40 se la garanzia è del 50%

4,35 se la garanzia è del 60%

4,30 se la garanzia è del 70%

4,25 se la garanzia è del 80%

TASSO VARIABILE TASSO EURIBOR 365

TRIMESTRALE

Tasso di interesse nominale annuo

Euribor trimestrale/365 maggiorato di:

3,15 se la garanzia è del 50%

3,10 se la garanzia è del 60%

3,05 se la garanzia è del 70%

3,00 se la garanzia è del 80%

Il tasso come sopra risultante non potrà comunque essere inferiore al 4,60% per durate fino a 12 anni.

(Ipotesi di tasso di interesse:

Euribor a 3 mesi/365 rilevato alla data del 01.09.2014 = 0,16% + 3,15 punti percentuali = 3,31% con floor applicato 4,60% per durate fino a 12 anni).

Parametro di indicizzazione

Tasso EURIBOR a 3 mesi, calcolato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee) ed indicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”

secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365, rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ciascuna mensilità di ammortamento, con decorrenza a far tempo dalla data successiva alla prima scadenza. Il Tasso percentuale risultante sarà poi troncato alla seconda cifra decimale, arrotondata al decimale superiore se la terza cifra decimale sarà maggiore di cinque, ed il tasso percentuale così risultante costituirà il tasso d’interesse praticato, in ragione d’anno, sulla rata prossima in scadenza .

Spread

3,15 se la garanzia è del 50%

3,10 se la garanzia è del 60%

3,05 se la garanzia è del 70%

3,00 se la garanzia è del 80%

Floor (Tasso Minimo)

Il tasso come sopra risultante non potrà comunque essere

inferiore al 4,60% per durate fino a 12 anni 4,60%

(22)

22 Tasso di interesse di preammortamento

Il tasso è calcolato al medesimo tasso nominale annuo, come sopra rappresentato

Tasso di mora

Maggiorazione di 2 punti percentuali del tasso nominale annuo contrattualmente convenuto

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Istruttoria

per mutui ordinari 0,30%

con max €. 700,00

0,50%

con Max €. 900,00

per mutui in surroga Non applicabile

Imposta sostitutiva

per mutui ordinari 0,25% o 2,00%

secondo la prescrizione di legge.

per mutui in surroga Non applicabile

Spese per la stipula del contratto

Commissione a favore del Con.Art.Fidi per il rilascio della garanzia

4,00% se la garanzia è del 50%

4,30% se la garanzia è del 55%

4,60% se la garanzia è del 60%

4,90% se la garanzia è del 65%

5,10% se la garanzia è del 70%

5,40% se la garanzia è del 75%

5,70% se la garanzia è del 80%

Gestione pratica Non previsto

Incasso rata

Con addebito automatico in conto corrente €. 1,00 Con pagamento per cassa (per singola rata,

per ogni avviso di scadenza o della relativa quietanza, comprensiva delle spese postali)

€. 4,00 Invio comunicazioni

In forma cartacea €. 5,00

On line €. 0,00

Accollo mutuo €. 155,00

Sospensione pagamento rate Esente

Rimborso spese informativa precontrattuale

€ 0,00 Spese per eventuali accertamenti peritali

successivi alla perizia iniziale €. 52,00

Spese per eventuale frazionamento e/o

ripartizione del mutuo €. 155,00

Spese per eventuale riduzione di ipoteca €. 105,00 Spese per eventuale trasferimento dell’ipoteca

per mutui ordinari €. 207,00

per mutui in surroga Non applicabile

SPESE Spese per la gestione del rapporto

Spese per rinnovo ipoteca €. 130,00

(23)

23 Spese per l’abbandono della pratica 1/3 dell’Istruttoria

Spese per estinzione anticipata (in percentuale

sul debito residuo)15 1,00 %

Spese per decurtazione del mutuo in corso di

ammortamento16 1,00 %

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Tipo di ammortamento Francese

Tipologia di rata Costante

PIANO DI AMMORTAMENTO

Periodicità della rata (a scelta del cliente)

mensile bimestrale trimestrale semestrale annuale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Parametro di Indicizzazione Valore

01/04/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,81%

02/05/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,73%

03/06/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,61%

01/07/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,45%

01/08/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,39%

01/09/2014 IRS Lettera del periodo a 10 anni 1,08%

15 Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

16Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120-ter del D.Lgs. 385/93 (TUB), fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento.

(24)

24 Data Parametro di Indicizzazione Valore

01/04/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 2,25%

02/05/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 2,16%

03/06/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 2,06%

01/07/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 1,92%

01/08/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 1,83%

01/09/2014 IRS Lettera del periodo a 15 anni 1,47%

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO IN CONV. CON.ART.FIDI CON GARANZIA PRESTATA AL 50% DEL RISCHIO. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: IRS LETTERA DEL PERIODO

RATA MENSILE Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata mensile per € 80.000,00 di

capitale

4,48% 10 €.867,42

5,87% 15 €.669,48

RATA SEMESTRALE Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata mensile per € 80.000,00 di

capitale

4,48% 10 €. 5.248,83

5,87% 15 €. 4.047,32

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e presso il sito internet della Banca www.bcclavello.it

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Parametro di Indicizzazione Valore

02/12/2013 EURIBOR 3 mesi/365 0,24%

01/01/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,29%

03/02/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,30%

03/03/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,29%

01/04/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,32%

02/05/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,35%

03/06/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,32%

01/07/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,21%

(25)

25

01/08/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,21%

01/09/2014 EURIBOR 3 mesi/365 0,16%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO VARIABILE IN CONV. CON.ART.FIDI CON GARANZIA PRESTATA PER IL 50% DEL RISCHIO. PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: EURIBOR TRIM/365

RATA MENSILE Tasso di interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata mensile per

€. 80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)

4,60% 10 €. 832,97 €. 855,52 (5,31%) €. 838,20(4,60%)

3,31% 15 €. 564,47 €. 635,39 (5,31%) €. 573,88 (3,31%)

RATA SEMESTRALE Tasso di

interesse applicato

Durata del finanziamento

(anni)

Importo della rata semestrale per

€. 80.000,00 di capitale

Se il tasso di interesse aumenta del 2%

dopo 2 anni (*)

Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) 4,60% 10 €. 5.035,32 € 5.176,48 (5,31%) €. 5.066,34 (4,60%) 3,31% 15 €. 3.404,79 € 3.840,74 (5,31%) €. 3.460,64 (3,31%)

Il Tasso effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e presso il sito www.bancaditalia.it

SERVIZI ACCESSORI

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Assicurazione

Assicurazione BCC VITA “Mutuo Protetto”

Assicurazione facoltativa a premio unico anticipato a copertura del rischio di mancato pagamento delle rate a seguito di inabilità totale o parziale,

(26)

26 permanente o temporanea, da infortunio e malattia, perdita involontaria dell’ impiego, ricovero ospedaliero da infortunio e malattia, morte. In caso di polizza contratta da persona giuridica gli eventi di cui sopra si riferiscono al soggetto assicurato.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa” che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

Perizia tecnica A carico del mutuatario, secondo

quanto richiesto dal professionista

Adempimenti notarili da definire in sede di stipula

Assicurazione immobile

Assicurazione obbligatoria a premio unico anticipato a copertura del valore dell’immobile contro i danni derivanti da incendio, caduta di fulmini, scoppio o esplosione (anche per mutui in surroga senza portabilità di polizza assicurativa vincolata a favore della banca originaria mutuante - fatto salvo il diritto del cliente di vincolare polizza stipulata con altra compagnia di assicurazione purchè di gradimento della Banca, generalmente Assimoco SpA). Ulteriori dettagli sono contenuti nella apposita “Nota Informativa”

che può essere richiesta in agenzia ai dipendenti abilitati ai sensi della vigente normativa ISVAP.

I costi dell’assicurazione sono a carico del mutuatario nella seguente misura:

se l’immobile è ad uso civile: 0,12 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00;

se l’immobile è ad uso commerciale:

0,50 per mille sull’importo assicurato moltiplicato gli anni di durata del mutuo, con un minimo €. 100,00.

Commissione a favore del CON.ART.FIDI per la garanzia prestata

3% dell’importo erogato

TEMPI DI EROGAZIONE

ORDINARI / SURROGA SOCI NON SOCI

(27)

27

Durata dell’istruttoria Il tempo massimo che intercorre tra la

presentazione completa e la stipula del contratto è di massimo 60 giorni.

Disponibilità dell’importo

Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l’effettiva messa a disposizione della somma e di 11 giorni, necessari al consolidamento dell’ipoteca e alla produzione della polizza assicurativa per danni agli immobili ipotecati.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente in ogni momento può esercitare, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo (art. 120-ter del TUB):

• se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del mutuatario persona fisica;

• se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007 per i mutui di cui sopra stipulati anteriormente al 2 febbraio 2007.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito, nella misura indicata nel relativo documento di sintesi, che non potrà comunque essere superiore al 2% del debito residuo.

ESEMPIO Capitale restituito anticipatamente di € 1.000 Compenso per estinzione anticipata: 1%

1.000x1/100 = € 10

Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche

Ai sensi dell’art.40-bis del TUB (Testo Unico Bancario), la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima.

L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.

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28 Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 5 giorni decorrenti dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: reclami@lavello.bcc.it La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)

• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.

• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.

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• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

3. Conciliatore Bancario e Finanziario

Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario- Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.

Imposta sostitutiva

Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di:

acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale;

destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.

L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi..

Ipoteca Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.

Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per

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