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Gli eventi elencati di seguito sono assicurati se dichiarati nella polizza. La relativa somma coperta deve essere riportata nella polizza.

C.2.1 Collisione

a) Danni da collisione

• Danni causati da improvvisi eventi esterni violenti, in particolare i danni causati da urti, scontri, cadute dall'alto, sprofondamenti, anche quando si verificano a seguito di funzionamento, rottura o usura;

• anche danni causati da manipolazione malevola o sconsiderata da parte di terzi.

• Sono considerati danni da collisione torsioni dovute a ribaltamento, carico e scarico, anche senza l'azione esterna di una collisione, fintantoché sono state rispettate le norme di sicurezza e i sistemi di sicurezza non sono stati superati o disinseriti.

Danni da collisione che riguardano esclusivamente gli pneumatici non sono compresi dalla copertura assicurativa.

C.2.2 Eventi parzialmente coperti a) Danni causati da furto

• Perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo in seguito a furto, appropriazione indebita o rapina ai sensi delle disposizioni penali.

• Sono assicurati danneggiamenti del veicolo in occasione di un tentato furto o di una tentata appropriazione indebita o rapina.

Appropriazioni indebite del veicolo da parte di persone che fanno parte del Suo stesso nucleo familiare non rappresentano danni dovuti a furto.

Non è assicurata la perdita del veicolo dovuta ad appropriazione illegale, sottrazione o frode.

b) Danni da fuoco

• Danni dovuti a incendio, esplosione e fulmine, nonché danni al veicolo causati da tentativi di domare le fiamme,

• danni dovuti a corto circuito (i cosiddetti incendi di origine elettrica).

Non sono assicurati danni a dispositivi e componenti elettrici ed elettronici che sono da attribuire ad un difetto interno. Danni per cui possono essere rivendicati diritti di garanzia nei confronti di terzi non sono compresi dalla copertura assicurativa. I danni da bruciatura non sono assicurati.

c) Pericoli naturali

• Danni a seguito di eventi naturali, frane, sassi o masse di terra che cadono, ghiaccio che cade, smottamenti, valanghe, masse di neve, slavine, tempeste (= vento ad almeno 75 km/h), grandine, inondazioni e alluvioni.

• Sono assicurati danni che sono da ricondurre a velivoli che si schiantano o che effettuano un atterraggio di emergenza, come aerei, navicelle spaziali, razzi o parti di essi, a cose trasportate da velivoli o a meteoriti.

Danni diversi da quelli di cui sopra non sono considerati pericoli naturali.

d) Scontro con animali

Danni causati da scontri con animali del veicolo dichiarato.

I danni che sono da ricondurre a pure manovre di scansamento, senza che portino ad una collisione con animali, non sono considerati danni di animali ma, fatto salvo il punto C.2.1 a), danni da collisione.

e) Danni causati da morsi di animali

Danni al veicolo dichiarato causati da morsi di animali di qualsiasi tipo (inclusi danni indiretti).

f) Danni causati da vandalismo

Rottura malevola o sconsiderata di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi ornamentali, scritte o disegni, ma non graffi della vernice, tagli agli pneumatici, squarci del tettuccio apribile e versamenti di sostanze dannose nel serbatoio.

Danni diversi da quelli di cui sopra non sono considerati vandalismo.

g) Prestazioni di aiuto

Manutenzione e pulizia dell'abitacolo per danni causati in occasione di prestazioni di aiuto a vittime della strada.

h) Danni ai vetri

Rotture di pannelli anteriori, laterali, posteriori e del tetto fatti di vetro o di materiali sostitutivi del vetro.

La franchigia concordata non viene caricata se il vetro anteriore danneggiato viene riparato anziché essere sostituito.

Non si effettuano prestazioni se la riparazione o la sostituzione del vetro danneggiato non viene eseguita o se i costi totali per la rimozione del danno corrisponde almeno al valore attuale del veicolo.

C.2.3 Coperture accessorie

a) Copertura ampliata per danni ai vetri

Danni a parti del veicolo fatte di vetro o di materiali sostitutivi del vetro. Sono compresi anche i fari se sono stati danneggiati nel contesto della rottura di un vetro o di un materiale sostitutivo del vetro.

Non si effettuano prestazioni se la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate non viene eseguita o se i costi totali per la rimozione del danno corrisponde almeno al valore attuale del veicolo.

b) Danni a veicoli parcheggiati

Danni al veicolo dichiarato, che si trovava parcheggiato, causati da veicoli o persone

sconosciute. La cifra stabilita nella polizza per danni a veicoli parcheggiati è coperta per anno civile al massimo fino all'importo assicurativo stabilito nella polizza (per danno a veicoli parcheggiati). Per la classificazione dei danni in un anno civile è determinante la data di deposito della domanda.

c) Oggetti trasportati

Danneggiamento o distruzione di cose trasportate dai passeggeri per esigenze personali con il veicolo dichiarato, se si verifica un danno al veicolo. Furto di cose trasportate dai

passeggeri per esigenze personali nel veicolo dichiarato, se al momento del furto si trovavano nel veicolo completamente chiuso o in contenitori protetti contro il furto, ben installati o legati al veicolo, che sono stati forzati.

Non sono assicurati tutti gli altri tipi di metodi di pagamento, valori in denaro, preziosi, biglietti, ticket, abbonamenti, carte cliente, valori mobiliari, metalli preziosi, veicoli a motore, monete e medaglie, perle e pietre preziose non tagliate, gioielli, nonché valori affettivi personali e spese di riparazione per registrazioni di foto, film e audio, dati elettronici e

documenti. Non sono assicurati neanche tutti i tipi di dispositivi elettronici (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merci, nonché cose che servono all'esercizio della

professione. Animali e valori personali sono esclusi dalla copertura.

Non vengono sostenuti costi per cure che devono essere pagate da un terzo responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile.

d) Protezione del bonus

Al primo sinistro di ogni anno che porterebbe ad un aumento del livello, il livello rimane invariato per l'anno successivo.

e) Libera scelta dell'officina di riparazioni

Se nella polizza è prevista la libera scelta dell'officina di riparazioni, lo stipulante può far riparare il veicolo nell'officina di sua scelta.

In caso contrario, l'officina di riparazioni viene stabilita da noi.

f) Protezione per colpa grave

Se nella polizza è stata concordata la protezione per colpa grave, assicuriamo esercitando il nostro diritto di ricorso e di riduzione nel caso in cui i danni siano stati causati per colpa grave nell'ambito di un incidente stradale o di una collisione.

Non sono assicurati i casi

• in cui il conducente ha causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, o per abuso di farmaci;

• in cui l'evento assicurato è stato causato intenzionalmente o in modo premeditato da una persona assicurata;

• di sinistro causato da eccesso di velocità secondo l'Art. 90 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale;

• di furto: mancata chiusura del veicolo o chiavi lasciate inserite.

C.3 Prestazioni assicurative

a) Prestazioni in caso di danno parziale

Paghiamo in relazione ai costi di riparazione adeguati all'età e allo stato dell'auto, cioè parti di ricambio o costi del lavoro per la riparazione del veicolo assicurato nello stato precedente all'evento assicurato. Se una manutenzione inadeguata, usura o danni preesistenti hanno aumentato considerevolmente i costi di riparazione o la riparazione ha migliorato

notevolmente lo stato del veicolo, un'adeguata parte di questi costi, che deve essere stabilita da un esperto, deve essere sostenuta da Lei in quanto stipulante.

Gli pneumatici sono assicurati con il loro valore attuale in base al livello di usura. Se ha la possibilità di dedurre l'IVA, questa viene dedotta prima delle prestazioni assicurative.

Se effettuiamo un pagamento senza che avvenga la riparazione, risarciamo i costi di riparazione stabiliti senza IVA.

b) Prestazioni in caso di danno totale

Si parla di danno totale se i costi della riparazione superano il valore attuale del veicolo. Si considera danno totale anche quando un veicolo scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni dalla dichiarazione di sinistro scritta.

Nella polizza è indicato se si tratta di copertura del valore attuale o del valore attuale maggiorato.

• Copertura del valore attuale

Il valore attuale è il valore del veicolo assicurato prima dell'evento assicurato. Se indipendentemente da questo non si raggiunge alcun accordo, per il calcolo del valore attuale sono determinanti le linee guida in materia di valutazione per veicoli stradali e rimorchi dell'Associazione Svizzera Esperti Auto Indipendenti (ASEAI).

Se i costi di riparazione superano il valore attuale, questo viene rimborsato.

• Copertura del valore attuale maggiorato

Se i costi di riparazione raggiungono o superano la percentuale del valore del veicolo a nuovo indicata nella polizza nei primi due anni di attività o il valore attuale dopo i primi due anni di attività, paghiamo la seguente indennità:

Anno di attività Indennità del valore del veicolo a nuovo

nel 1° anno 100%

nel 2° anno 100%

nel 3° anno 85%

nel 4° anno 75%

nel 5° anno 65%

nel 6° anno 55%

nel 7° anno 45%

dall'8° al 14° anno Valore attuale superiore al 10%

dal 15° anno Valore attuale

Se l'indennità è superiore al prezzo di acquisto pagato, viene risarcito solo questo prezzo di acquisto, ma corrispondente almeno al valore attuale. Se il valore attuale supera il valore del veicolo in un dato momento, viene risarcito solo il valore del veicolo a nuovo in un dato momento.

Dall'indennizzo vengono dedotti i danni preesistenti non riparati. Se ritroviamo un veicolo rubato entro i giorni stabiliti nella polizza dopo la notifica del furto, ci facciamo carico dei costi di una riparazione necessaria se non si tratta di un danno totale. Se ha la possibilità di dedurre l'IVA, questa viene dedotta prima delle prestazioni assicurative.

L'indennizzo si riduce sempre del valore del veicolo non riparato. Se questo valore non viene dedotto dal risarcimento massimo, i resti del veicolo diventano di nostra proprietà una volta fornita

l'indennità. Tali regole valgono mutatis mutandis anche per singole attrezzature e accessori, esclusi gli pneumatici.

Se un veicolo viene rubato o se vengono danneggiate singole attrezzature accessorie e accessori, il rispettivo diritto di proprietà passa a noi.

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