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Assicurazione per i veicoli a motore. Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Versione:

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(1)

Assicurazione per i veicoli a motore

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Versione: 01.03.2021

(2)

Indice

A Disposizioni generali

... 3

A.1 Basi contrattuali ... 3

A.2 Oggetto dell'assicurazione ... 3

A.3 Ambito di applicazione temporale ... 3

A.3.1 Inizio del contratto di assicurazione ... 3

A.3.2 Fine del contratto di assicurazione ... 3

A.3.3 Ulteriori possibilità di recesso ... 4

A.3.4 Risoluzione del contratto ... 4

A.4 Ambito di applicazione spaziale ... 5

A.5 Obbligo d'informazione in caso di modifiche ... 5

A.6 Pagamento del premio e scadenza ... 5

A.7 Franchigia ... 5

A.8 Tasse ... 6

A.9 Rimborso del premio ... 6

A.10 Modifica del premio, della franchigia e di altre condizioni ... 6

A.11 Mancato pagamento del premio, della franchigia o di altri crediti ... 7

A.12 Targhe trasferibili ... 7

A.13 Veicolo sostitutivo ... 7

A.14 Deposito del numero di targa ... 8

A.15 Garanzia dei diritti acquisiti ... 8

A.15.1 Prestazioni assicurative della garanzia dei diritti acquisiti ... 8

A.15.2 Limiti di copertura della garanzia dei diritti acquisiti ... 8

A.15.3 Ambito di applicazione temporale ... 9

A.16 Doveri in caso di sinistro ... 9

A.17 Violazione dei doveri ... 9

A.18 Sconto sul premio assicurativo in assenza di sinistri ... 10

A.19 Cessione di diritti ... 11

A.20 Riduzione delle prestazioni e regresso ... 11

A.21 Protezione dei dati ... 11

A.22 Luogo di adempimento e foro competente ... 11

A.23 Sanzioni ... 12

B Assicurazione di responsabilità civile

... 13

B.1 Oggetto dell'assicurazione ... 13

B.2 Persona assicurata ... 13

B.3 Prestazioni assicurative ... 13

B.3.1 Copertura per incendio, esplosione o energia nucleare ... 14

B.3.2 Copertura sussidiaria per auto a noleggio ... 14

B.3.3 Coperture accessorie ... 14

B.4 Franchigia ... 14

B.5 Limiti di copertura ... 15

(3)

C Assicurazione casco

... 16

C.1 Oggetto dell'assicurazione ... 16

C.2 Eventi assicurati ... 16

C.2.1 Collisione ... 16

C.2.2 Eventi parzialmente coperti ... 16

C.2.3 Coperture accessorie ... 18

C.3 Prestazioni assicurative ... 19

C.4 Importo assicurativo e franchigia ... 20

C.4.1 Importo assicurativo ... 20

C.4.2 Franchigia ... 21

C.5 Limiti di copertura ... 21

D Assicurazione di assistenza

... 23

D.1 Oggetto dell'assicurazione ... 23

D.2 Veicoli assicurati ... 23

D.3 Persone assicurate ... 23

D.4 Eventi assicurati ... 23

D.5 Prestazioni assicurate ... 23

D.6 Limiti di copertura ... 25

D.7 Limitazioni di responsabilità ... 25

E Assicurazione infortuni

... 26

E.1 Oggetto dell’assicurazione ... 26

E.2 Persone assicurate ... 26

E.3 Prestazioni assicurate ... 26

E.4 Limitazioni della copertura ... 27

E.5 Veicoli sovraccarichi ... 28

E.6 Rapporto con l’assicurazione di responsabilità civile ... 28

(4)

A Disposizioni generali

A.1 Basi contrattuali

Il contratto assicurativo è costituito dalla polizza, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e da eventuali Condizioni Speciali di Assicurazione (CSA). La polizza si basa sulle informazioni che Lei ha fornito nella richiesta in qualità di stipulante. Se il contenuto della polizza non dovesse coincidere con gli accordi presi nella richiesta, in qualità di stipulante dovrà richiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione della polizza; in caso contrario, il contenuto verrà considerato approvato (Art. 12 LFCA). Si applicano inoltre le leggi federali sul contratto di assicurazione (LFCA) e, in via sussidiaria, il codice delle obbligazioni (CO) svizzero. Per l'assicurazione di responsabilità civile si applica la legge federale sulla circolazione stradale (LCStr Art. 63 segg). All’assicurazione infortuni si applicano le disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

A.2 Oggetto dell'assicurazione

Nell'ambito dell'assicurazione per i veicoli a motore, possono essere coassicurati i seguenti rami assicurativi:

• Assicurazione di responsabilità civile (Parte B)

• Assicurazione casco (assicurazione casco parziale e assicurazione collisione) (Parte C)

• Assicurazione di assistenza (Parte D)

• Assicurazione infortuni (Parte E)

L'importo assicurativo, la franchigia e i rami assicurati in questo contratto sono indicati nella polizza.

A.3 Ambito di applicazione temporale

A.3.1 Inizio del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione inizia nella data indicata nella polizza.

Se prima del rilascio della polizza abbiamo consegnato un attestato di assicurazione, il contratto entrerà in vigore con l'attivazione dell'attestato di assicurazione da parte della motorizzazione, non prima, però, del giorno stabilito per l'inizio della polizza.

Come assicurazione abbiamo il diritto di respingere la sua richiesta. Se dovessimo avvalerci di tale diritto, la copertura assicurativa provvisoria termina tre giorni dopo la notifica del rifiuto. In questo caso il premio ci è dovuto in misura proporzionale. L'assicurazione è valida per sinistri causati durante il periodo contrattuale.

A.3.2 Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione termina nella data indicata nella polizza. Si rinnova tacitamente ogni anno se non viene annullato almeno un mese prima della scadenza.

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Il recesso avviene puntualmente se ci perviene non più tardi dell'ultimo giorno dell'inizio del termine di un mese in forma scritta (es. e-mail). Se il contratto è stato stipulato per meno di un anno, termina il giorno indicato nella polizza. L'assicurazione decade se

a) immatricola il veicolo all'estero,

b) trasferisce la sua residenza all'estero (salvo diversi accordi tra gli Stati),

c) il veicolo passa ad un altro proprietario e questo rifiuta di acquisire l'assicurazione entro il termine previsto dalla legge o stipula un contratto assicurativo presso un'altra agenzia in qualità di intestatario,

d) ha dichiarato fallimento.

A.3.3 Ulteriori possibilità di recesso Esistono ulteriori possibilità di recesso:

a) da parte nostra:

• Dopo ogni sinistro per cui abbiamo prestato servizio, al più tardi al momento del pagamento della prestazione. La copertura scade 14 giorni dopo la notifica del recesso.

• Se le informazioni fornite al momento della stipula dell'assicurazione non

corrispondono ai fatti (violazione dell'obbligo di notifica al momento della stipula del contratto).

• Se durante il periodo contrattuale si verifica un considerevole aumento dei rischi (Art. A.5). La copertura scade 14 giorni dopo la notifica del recesso.

b) Da parte Sua:

• Dopo ogni sinistro, al più tardi dopo 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità. La copertura scade 14 giorni dopo la notifica del recesso.

• Al cambiamento del premio, della franchigia o di altre condizioni contrattuali (Art.

A.10) nonché delle tasse (Art. A.8).

• In caso di violazione dell'obbligo d'informazione secondo l'Art. 3 LFCA. Il diritto di recesso termina quattro settimane dopo che Lei è venuto a conoscenza di tale violazione, al più tardi un anno dopo l'inadempimento.

Il recesso deve avvenire in forma scritta (es. e-mail). Salvo disposizioni contrarie di una delle parti nel recesso, questo vale per tutti i rami assicurativi nella polizza.

A.3.4 Risoluzione del contratto

Nei seguenti casi abbiamo il diritto di recedere dal contratto:

a) nel caso di ritardo del pagamento del premio (Art. A.11) e rinuncia da parte nostra alla rivendicazione del premio,

b) in caso di violazione degli obblighi di informazione e di collaborazione in caso di sinistro (Art.

A.16), in caso di intenzione di ingannarci o di ostacolare l'accertamento tempestivo delle

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Il recesso deve avvenire in forma scritta e ha effetto dalla data della Sua notifica.

A.4 Ambito di applicazione spaziale

La Sua copertura assicurativa è valida entro i confini geografici dell'Europa, nonché in zone extraeuropee che appartengono alla giurisdizione dell'Unione Europea, escluso il Kosovo.

Nell'assicurazione di responsabilità civile e di assistenza, la sua copertura assicurativa si estende anche ai Paesi non europei menzionati nella carta internazionale di assicurazione (carta verde), purché la menzione del Paese non sia stata cancellata.

La Sua copertura assicurativa dipende dall'ambito di applicazione della copertura stabilito per legge nel Paese visitato, ma almeno secondo l'ambito del Suo contratto di assicurazione.

In caso di trasporto marittimo, la copertura non viene interrotta se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entro il campo di applicazione.

Nel caso in cui trasferisca la Sua residenza dalla Svizzera all'estero, la copertura assicurativa decade al momento del deposito della targa svizzera o non appena il veicolo assicurato viene immatricolato all'estero. La copertura assicurativa decade in ogni caso al più tardi alla scadenza dell'anno

assicurativo in cui ha trasferito la Sua residenza all'estero.

A.5 Obbligo d'informazione in caso di modifiche

Se durante il periodo assicurativo un'informazione indicata nella polizza assicurativa dovesse cambiare, questo deve esserci comunicato immediatamente in forma scritta (es. e-mail). Siamo autorizzati ad adeguare il calcolo del premio per tutto il contratto di assicurazione a partire dall'inizio del cambiamento secondo le tariffe attualmente valide.

A.6 Pagamento del premio e scadenza

Il premio si basa sull'ambito di applicazione della copertura da Lei scelto, oltre che sulle informazioni sulla persona assicurata e sul veicolo. Il calcolo del premio relativo al rischio si basa su principi attuariali.

Il premio è esigibile all'inizio del periodo di assicurazione. Il primo premio scade alla data indicata nella polizza. I premi successivi devono essere pagati alla data di scadenza indicata sulla polizza.

Altri crediti di questo contratto (es. franchigia, rimborso di prestazioni pagate) sono esigibili con la presentazione delle fatture.

A.7 Franchigia

Una franchigia stabilita nella polizza è sempre valida per ogni sinistro e si applica prima di tutto ai Suoi oneri. La franchigia si riferisce a tutte le prestazioni da noi fornite, tenendo in considerazione i costi per la difesa contro pretese ingiustificate. La franchigia per giovani conducenti al di sotto dei 25 anni (data determinante: 25° compleanno) viene aumentata all'importo indicato nella polizza.

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Il Suo dovere di stipulante di rimborsarci l'indennità concessa fino all'ammontare della franchigia concordata rimane indipendentemente da chi guidasse il veicolo al momento del sinistro. Se la franchigia non ci viene pagata entro quattro settimane dalla rivendicazione da parte nostra, verrà esortato in forma scritta, dietro minaccia delle conseguenze dell'inosservanza, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il pagamento non dovesse essere effettuato entro il termine stabilito, il contratto si estingue completamente allo scadere del termine del sollecito. La franchigia rimane dovuta e ci riserviamo di applicare le conseguenze di mora stabilite nell'Art. A.11.

Se ha assicurato con noi sia il veicolo a motore sia il rimorchio ed entrambi sono interessati da un evento assicurato, si applica la franchigia più alta.

La franchigia viene meno in caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile:

• in cui deve essere fornita per semplice responsabilità causale (nel caso in cui non vi siano colpe da parte di una persona assicurata),

• di danni conseguenti a una corsa su un'auto rubata a condizione che l'intestatario non sia colpevole del furto,

• senza conseguenze finanziarie,

• che Lei ha rimborsato entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della prestazione da parte nostra.

A.8 Tasse

Per le seguenti operazioni speciali possiamo esigere una tassa separata:

a) Solleciti

b) Avvio della riscossione

A.9 Rimborso del premio

Se il contratto viene terminato prima del tempo, rimborsiamo il premio pagato in maniera proporzionale. Il premio è però dovuto per l'intero periodo assicurativo se

c) il contratto di assicurazione viene disdetto entro dodici mesi dalla stipula del contratto a causa di un sinistro da parte dello stipulante,

d) il contratto di assicurazione casco (Parte C) è reso nullo per via di un danno totale risarcito dalla società.

A.10 Modifica del premio, della franchigia e di altre condizioni

Abbiamo il diritto, a partire dall'anno assicurativo successivo, di modificare in maniera unilaterale le basi contrattali (ad esempio aumento del premio, modifica delle condizioni assicurative,

adeguamento dell'importo assicurativo, disposizioni sulla franchigia).

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Le modifiche Le verranno comunicate in forma scritta entro un mese dalla scadenza del contratto di assicurazione. A quel punto, Lei ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione in toto o per quanto riguarda la parte interessata dalle modifiche. Il recesso in forma scritta (es. e-mail) deve pervenirci entro l'ultimo giorno dell'anno contrattuale. Se fino ad allora non riceviamo alcun recesso da parte Sua, le modifiche contrattuali verranno considerate approvate.

Non ha diritto di recesso in caso di modifica di supplementi rateali, introduzione o modifica di imposte di legge (diritto di bollo svizzero, contributo per la prevenzione degli infortuni, contributi secondo la legge federale sulla circolazione stradale), o modifiche contrattuali imposte per legge o dalle autorità pubbliche.

A.11 Mancato pagamento del premio, della franchigia o di altri crediti

Nel caso in cui il premio, la franchigia o altri crediti del presente contratto non vengano pagati alla scadenza, li richiederemo tramite sollecito. I risultanti costi di sollecito e interessi di mora sono a Suo carico. Se dovessimo sostenere costi a causa di una revoca della targa, questi dovranno essere pagati da Lei. Al termine di un periodo di 14 giorni dall'invio del sollecito, l'obbligo alla prestazione

dell'assicuratore viene sospeso fino a quando i premi e le tasse dovuti, compresi eventuali spese di sollecito e riscossione, non verranno pagati completamente. Con il pagamento completo dei debiti dovuti, il contratto di assicurazione torna in vigore. Per il ripristino della copertura assicurativa è determinante il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non riceve alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Se alla scadenza del termine di 14 giorni non è stato effettuato alcun pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto. Allo scadere della copertura, informiamo l'ufficio della motorizzazione competente autorizzato dalla polizia a ritirare il libretto di circolazione e il numero di targa. Siamo autorizzati a mettere in conto premi maturati o altri crediti di questo contratto con prestazioni che abbiamo fornito a Lei o ad un'altra persona assicurata. In caso di ritardo nel pagamento ci riserviamo il diritto di rendere annuale il metodo di pagamento e di esigere con un sollecito l'intero premio

annuale ancora dovuto. Il contratto di assicurazione scade 2 mesi dopo la proroga di 14 giorni stabilita nella lettera di sollecito.

A.12 Targhe trasferibili

Se sono stati assicurati veicoli con targhe trasferibili, la copertura assicurativa completa è valida per il veicolo munito di targa. Per altri veicoli assicurati, la copertura assicurativa è valida solo per danni che si verificano in luoghi privati non accessibili al traffico pubblico.

Se entrambi i veicoli circolano contemporaneamente su aree di traffico pubblico, l'obbligo di

prestazione viene meno nei confronti delle persone assicurate. In caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile, abbiamo il diritto di rivalsa, che possiamo far valere nei Suoi confronti. Per tutti gli altri danni, non è prevista alcuna copertura assicurativa.

In caso di passaggio da targa semplice a targa trasferibile (o viceversa), ci riserviamo di apportare modifiche al premio.

A.13 Veicolo sostitutivo

Se il veicolo assicurato non è utilizzabile, può richiedere all'autorità competente il trasferimento del numero di targa ad un altro veicolo funzionante per un massimo di 30 giorni. Il libretto di circolazione per il veicolo assicurato deve essere depositato presso l'ufficio della motorizzazione competente.

(9)

Durante questo periodo, la copertura assicurativa concordata è valida esclusivamente per il veicolo sostitutivo. Questo però vale per l'assicurazione casco solo se si tratta di un veicolo della stessa classe di prezzo.

L'assicurazione casco rimane in vigore per il veicolo sostituito ad eccezione di danni dovuti a collisione.

A.14 Deposito del numero di targa

Se deposita la targa presso l'ufficio della motorizzazione competente (sospensione), la copertura assicurativa rimane per un massimo di 12 mesi.

I danni per responsabilità civile e collisione sono tuttavia coperti solo se si verificano in luoghi privati non accessibili al traffico pubblico.

Per tutta la durata del deposito, concediamo uno sconto per sospensione. L'importo deve essere indicato nella polizza. Lo sconto per sospensione viene calcolato al momento della riattivazione con il premio in scadenza.

Se il numero di targa non viene riscattato entro dodici mesi dal deposito, il contratto viene annullato automaticamente.

A.15 Garanzia dei diritti acquisiti

A.15.1 Prestazioni assicurative della garanzia dei diritti acquisiti

Se la garanzia dei diritti acquisiti è dichiarata nella polizza, in caso di sinistro liquidiamo sulla base delle condizioni di assicurazione concordate nell'ultimo contratto da Lei stipulato presso un altro assicuratore per il veicolo assicurato, ma al massimo nell'ambito indicato nella polizza, nel caso in cui Lei si fosse trovato meglio con queste condizioni di assicurazione in relazione all'ambito di

applicazione della copertura nel caso concreto di sinistro. Questo si applica solo se

• Il contratto precedente è stato stipulato per almeno sei mesi consecutivi senza interruzione,

• Non è stato liquidato alcun danno da responsabilità civile causato da veicoli a motore per almeno 24 mesi.

• All'inizio del contratto ha tra i 22 e i 70 anni

A.15.2 Limiti di copertura della garanzia dei diritti acquisiti

• Sono escluse inclusioni con obbligo di contributo del contratto precedente che non offriamo al momento della stipula del contratto.

• Se il Suo contratto precedente contiene prestazioni di assistenza, vale esclusivamente l'ambito di prestazione del contratto di assistenza stipulato con noi, si veda Parte D Assicurazione di assistenza.

• Se il vostro precontratto include un’assicurazione infortuni, vale esclusivamente l’ambito di applicazione dell’assicurazione infortuni stipulata con noi; si veda Parte Error! Reference source not found. Assicurazione infortuni.

(10)

• La franchigia per giovani conducenti al di sotto dei 25 anni (data determinante: 25°

compleanno) viene aumentata all'importo indicato nella polizza e non fa parte della garanzia secondo l'Art. A.15.1. Se il giovane conducente è lo stipulante, in caso di sinistro vale per lui la franchigia concordata. Restano applicabili le altre franchigie stabilite nell'assicurazione precedente.

• Lo sconto sul premio assicurativo in assenza di sinistri del Suo assicuratore precedente non fa parte della garanzia secondo l'Art. A.15.1. Per il calcolo dello sconto sul premio assicurativo in assenza di sinistri si applica il sistema di livelli del premio assicurativo ai sensi dell'Art. A.18.

• Secondo l'Art. A.15.1 deve fornire la prova dei requisiti. Dovrà quindi presentare il suo ultimo contratto costituito dalla polizza e dalle relative condizioni di assicurazione dell'assicuratore precedente.

A.15.3 Ambito di applicazione temporale

La garanzia dei diritti acquisiti termina 36 mesi dopo l'inizio del contratto.

A.16 Doveri in caso di sinistro

In caso di sinistro, è tenuto a comunicarci immediatamente il sinistro per cui richiede l'indennizzo. La segnalazione del sinistro può avvenire in forma scritta (es. e-mail) o per telefono. Abbiamo inoltre il diritto di chiederle una dichiarazione di sinistro scritta.

È inoltre tenuto, se del caso, a rilasciarci le procure necessarie e a consegnarci tutti i documenti pertinenti riguardanti il sinistro.

In caso di richieste di risarcimento per responsabilità civile, ci occupiamo delle trattative con la vittima. Lei e le persone assicurate siete tenuti a sostenerci nell'indagine sulle circostanze e ad astenervi dal prendere posizione sulle rivendicazioni della vittima (rispetto del contratto). In

particolare non possono essere concessi né i diritti di responsabilità civile riconosciuti né i pagamenti alle vittime; inoltre deve esserci affidata la gestione di una causa civile. La liquidazione dei sinistri alle vittime da parte nostra è in tutti i casi vincolante per le persone assicurate. In caso di incidente all'estero, siamo autorizzati a incaricare terzi della gestione dei danni.

In caso di incidente con danni a persone, furto, danni a veicoli parcheggiati e collisione con animali, è sempre necessario informare la polizia. Anche indipendentemente dai suddetti scenari, possiamo richiedere che venga sporta denuncia contro i colpevoli.

In caso di danni coperti da assicurazione casco, siamo autorizzati a ispezionare il veicolo danneggiato prima della riparazione.

In caso contrario, il servizio può essere ridotto o non essere prestato per niente.

Se un veicolo smarrito dovesse essere ritrovato entro 30 giorni dall'inoltro della notifica del furto, questa deve essere ritirata (dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni a nostre spese).

In caso di ricorso ad una prestazione di servizio di assistenza, deve informarci immediatamente per telefono al verificarsi dell'evento. Non abbiamo alcun obbligo di prestazione per assistenza che non è stata organizzata, disposta o effettuata da noi.

A.17 Violazione dei doveri

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In caso di violazione degli obblighi contrattuali, la nostra prestazione può essere ridotta o il nostro obbligo di prestazione viene meno, a meno che Lei non possa dimostrare che la violazione non è imputabile a una persona assicurata o non influisce sul verificarsi dell'evento paventato e sull'ambito delle prestazioni. Il mancato pagamento del premio a causa di insolvenza da parte Sua non può essere considerato esente da colpa.

A.18 Sconto sul premio assicurativo in assenza di sinistri

Il premio e i livelli vengono indicati nella polizza al momento della stipula del contratto. I premi e i livelli attualmente validi secondo le condizioni di seguito riportate vengono comunicati nel rispettivo avviso di premio.

Per l'assicurazione di responsabilità civile e per l'assicurazione casco si applica lo stesso sistema di livelli del premio assicurativo (relativamente alla tabella, il livello più alto e il livello più basso) con cui i livelli del premio vengono definiti separatamente l'uno dall'altro.

Livello del premio % del premio base Livello del premio % del premio base

0 30% 13 110%

1 35% 14 120%

2 40% 15 130%

3 45% 16 140%

4 50% 17 155%

5 55% 18 170%

6 60% 19 185%

7 65% 20 200%

8 70% 21 215%

9 75% 22 230%

10 80% 23 250%

11 90% 24 270%

12 100%

Il livello e il premio vengono stabiliti nuovamente per ogni anno assicurativo. Per questo è

determinante se nei dodici mesi precedenti alla fine dell'anno assicurativo è stato comunicato un sinistro. Se non ci sono stati sinistri, il livello per l'anno assicurativo successivo viene ridotto di un punto fino a raggiungere il livello più basso. Se c'è stato un sinistro, il livello per l'anno assicurativo successivo nell'assicurazione in questione (assicurazione di responsabilità civile o assicurazione casco) aumenta di quattro punti.

I seguenti casi non influiscono sullo sconto sul premio assicurativo per assenza di sinistri:

a) Danni dall'assicurazione casco parziale e dall'assicurazione di assistenza

(12)

b) Danni da responsabilità civile:

• in cui deve essere fornita per semplice responsabilità causale (nel caso in cui non vi siano colpe da parte di una persona assicurata),

• conseguenti a una corsa su un'auto rubata a condizione che l'intestatario non sia colpevole dell'appropriazione indebita,

• senza conseguenze finanziarie,

• che Lei ha rimborsato entro 30 giorni da quando è venuto a conoscenza della prestazione da parte nostra.

c) collisioni per cui non ha alcuna colpa e in cui l'indennità per il valore di sostituzione viene erogata completamente dalla persona contro cui si è scontrato o dal suo assicuratore di responsabilità civile.

Se nella polizza è indicata una protezione del bonus, al primo sinistro che ha portato ad un aumento di livello, il livello rimane invariato per ogni anno assicurativo.

A.19 Cessione di diritti

Il diritto alle prestazioni assicurate non può essere trasferito né costituito in pegno per Sua determinazione definitiva senza consenso esplicito da parte nostra.

A.20 Riduzione delle prestazioni e regresso

Nei limiti delle nostre prestazioni, comprese le spese legali e giudiziarie da noi pagate, ricorriamo quindi a Lei e alle persone assicurate in quanto, secondo questo contratto, la legislazione sul traffico stradale o la legge federale sul contratto di assicurazione, siamo autorizzati a rifiutare o ridurre le nostre prestazioni, ad esempio a causa della limitazione dell'ambito di applicazione della copertura, dell'uso contemporaneo con targhe trasferibili di veicoli assicurati su strade pubbliche, dell'uso contrario alla legge o ai termini contrattuali del veicolo o del numero di targa, di comportamenti contrari ai termini contrattuali o per aver causato un sinistro per negligenza grave.

A.21 Protezione dei dati

Siamo autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e il regolamento dei sinistri. Siamo inoltre autorizzati a ottenere informazioni pertinenti da terzi e a consultare documenti ufficiali. Ci impegniamo a trattare le informazioni ottenute in modo

confidenziale. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare coassicuratore, riassicuratore e altro assicuratore coinvolto. Inoltre, nell'applicazione di diritti di regresso, possono essere trasmesse informazioni ad altri terzi responsabili e coinvolti nell'assicurazione di

responsabilità civile.

Siamo autorizzati a comunicare a terzi (es. autorità competenti) a cui la copertura assicurativa è stata confermata, l'interruzione, la modifica e la cessazione dell'assicurazione.

Una trasmissione di dati può avvenire anche per scoprire o impedire un uso improprio dell'assicurazione.

A.22 Luogo di adempimento e foro competente

(13)

Gli obblighi di questo contratto devono essere soddisfatti in Svizzera e in valuta svizzera. Il foro competente può essere scelto da Lei o dal beneficiario tra:

a) la nostra sede centrale,

b) la sua residenza in Svizzera o quella del beneficiario.

A.23 Sanzioni

Non effettuiamo prestazioni se in tal modo vengono violate applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

(14)

B Assicurazione di responsabilità civile

B.1 Oggetto dell'assicurazione

Le concediamo la copertura assicurativa in caso di rivendicazioni di diritti civili avanzate, secondo disposizioni di legge in merito alla responsabilità civile della legge sulla circolazione stradale, contro le persone assicurate per

a) uccisione o lesione di persone (danni a persone),

b) distruzione o danneggiamento di cose (danni a cose), in cui rientrano anche lesioni o uccisione di animali.

Se sono assicurati danni a persone e cose causati

c) dall'uso del veicolo a motore indicato nella polizza e del relativo rimorchio o veicolo trainato, d) da un incidente stradale causato da questo veicolo se questo non era in funzione,

e) a seguito di aiuto prestato dopo un incidente di questo veicolo.

È assicurata anche la responsabilità civile della persona assicurata per rimorchio non collegato, ai sensi dell'Art. 2 OAV.

Sono assicurate anche le rivendicazioni di diritti civili contro persone assicurate da incidenti mentre si sale e si scende dal veicolo, si aprono o si chiudono gli sportelli, il cofano, il tettuccio apribile o il portabagagli, nonché si aggancia o si sgancia un rimorchio o veicolo trainato.

Se a seguito di un evento imprevisto incombe un sinistro assicurato, l'assicurazione si estende anche ai costi a carico della persona assicurata che sono stati causati da misure adeguate a evitare questo pericolo (spese per la prevenzione dei danni).

La responsabilità civile è assicurata solo per accordi particolari:

a) trasporto di carichi pericolosi ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, nonché

b) uso di veicoli per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale a conducenti,

c) uso di veicoli per l'uso professionale per scuola guida.

B.2 Persona assicurata

Sono assicurati l'intestatario e le persone per cui questo è responsabile secondo la legislazione sulla circolazione stradale.

B.3 Prestazioni assicurative

L'assicurazione comprende il pagamento di diritti legittimi e il rifiuto di diritti illegittimi.

Le nostre prestazioni si limitano all'importo assicurativo indicato nella polizza, in cui sono comprese spese legali e giudiziarie, nonostante il diritto della vittima di eventuali interessi compensatori.

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Se nella legislazione svizzera sulla circolazione stradale sono previsti importi assicurativi superiori rispetto a quelli indicati sulla polizza, questi sono determinanti e valgono come nostra prestazione massima.

B.3.1 Copertura per incendio, esplosione o energia nucleare

Le prestazioni per danni a cose e a persone causati da incendio, esplosione o energia nucleare, nonché per spese per la prevenzione dei danni, si limitano alla copertura assicurativa minima prevista per legge.

B.3.2 Copertura sussidiaria per auto a noleggio

La copertura assicurativa copre danni causati da Lei o da persone che fanno parte del Suo stesso nucleo familiare come conducenti di un veicolo noleggiato con obbligo di assicurazione (es. auto a noleggio). Per l'assicurazione per responsabilità civile delle rivendicazioni superiori al veicolo terzo, tale copertura vale fino alla somma stabilita nella polizza. Se l'intestatario del veicolo a motore utilizzato non ha stipulato l'assicurazione di responsabilità civile necessaria o al momento del sinistro tale assicurazione non era in vigore, la copertura assicurativa di questo contratto non è applicabile. È considerato estero l'ambito di applicazione secondo l'Art. A.4 esclusa la Svizzera.

B.3.3 Coperture accessorie

Fintantoché sono elencate singolarmente nella polizza, sono comprese le seguenti coperture:

• Danni personali

Se sono assicurati danni a cose che sono stati causati dall'intestatario del veicolo o da una persona appartenente allo stesso nucleo familiare con l'uso del veicolo assicurato a edifici di sua proprietà, cose o su veicoli a motore immatricolati (danni personali). L'indennità riguarda motoveicoli o rimorchi al valore equo e altre cose al valore nominale. L'importo assicurativo si limita all'importo stabilito nella polizza per l'anno assicurativo.

• Protezione del bonus

Al primo sinistro di ogni anno che porterebbe ad un aumento del livello, il livello rimane invariato per l'anno successivo.

B.4 Franchigia

La franchigia indicata nella polizza è valida per ogni sinistro per cui dobbiamo fornire una prestazione e viene pagata da Lei.

La franchigia concordata per giovani conducenti è valida se al momento del sinistro il conducente non ha ancora compiuto il 25° anno di età.

La franchigia concordata per gli altri conducenti è valida se al momento del sinistro il conducente ha compiuto il 25° anno di età.

Se è stata concordata una franchigia e abbiamo risarcito direttamente la persona lesa, con riserva del seguente paragrafo, è tenuto a rimborsare l'indennità concessa fino all'importo della franchigia concordata alla prima richiesta, indipendentemente dal fatto che guidasse il veicolo al momento del sinistro.

La franchigia non si applica

(16)

d) se la persona assicurata non ha alcuna colpa (pura responsabilità causale),

e) in caso di corsa su un'auto rubata se l'intestatario non ha alcuna colpa per l'appropriazione indebita del veicolo.

B.5 Limiti di copertura

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) Rivendicazioni di danni alle cose dell'intestatario, danni al veicolo assicurato, al rimorchio e danni a cose o animali che si trovano su questo veicolo e a cose trasportate con esso. Oggetti che altre persone portavano con sé (bagagli e simili) e che sono stati danneggiati dall'evento assicurato sono invece coassicurati;

b) Rivendicazioni di persone danneggiate da incidenti verificatisi in occasione di corse, rally e gare simili nonché tutte le corse su circuiti e strade ad essi secondarie. In manifestazioni di questo tipo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, ai sensi dell'Art. 72, cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale, i diritti di terzi sono tuttavia esclusi solo se per la manifestazione in questione è applicata l'assicurazione stabilita per legge;

c) la responsabilità nei rapporti tra l'intestatario e il proprietario di un veicolo per danni a questo veicolo;

d) la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la patente richiesta per legge, nonché del conducente con foglio rosa che guida senza l'accompagnamento stabilito per legge;

e) la responsabilità civile di persone che cedono il veicolo assicurato a tale conducente,

nonostante sappiano o avrebbero dovuto sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che questo non possiede i documenti necessari o che guida senza

l'accompagnamento stabilito;

f) in caso di corsa su un'auto rubata: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o avrebbe dovuto sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il veicolo era stato sottratto per l'uso;

g) la responsabilità civile da corse non approvate ufficialmente e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato per le corse il veicolo loro affidato, per cui non erano autorizzate;

h) rivendicazioni da incidenti relativi alla perpetrazione intenzionale di crimini, infrazioni o il tentativo di perpetrarli;

i) rivendicazioni da danni per cui si risponde in base alla legislazione sull'energia nucleare;

j) rivendicazioni da pure perdite finanziarie.

(17)

C Assicurazione casco

C.1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati danni del veicolo dichiarato e dei relativi pezzi di ricambio, accessori e l'attrezzatura di bordo fornita di serie coinvolti contro la volontà della persona assicurata.

Non sono assicurati accessori e dispositivi che possono essere utilizzati anche indipendentemente dal veicolo dichiarato.

Equipaggiamento e accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie e per cui deve essere pagato un sovrapprezzo (optional) sono coassicurati nel complesso al massimo fino al valore indicato nella polizza.

C.2 Eventi assicurati

Gli eventi elencati di seguito sono assicurati se dichiarati nella polizza. La relativa somma coperta deve essere riportata nella polizza.

C.2.1 Collisione

a) Danni da collisione

• Danni causati da improvvisi eventi esterni violenti, in particolare i danni causati da urti, scontri, cadute dall'alto, sprofondamenti, anche quando si verificano a seguito di funzionamento, rottura o usura;

• anche danni causati da manipolazione malevola o sconsiderata da parte di terzi.

• Sono considerati danni da collisione torsioni dovute a ribaltamento, carico e scarico, anche senza l'azione esterna di una collisione, fintantoché sono state rispettate le norme di sicurezza e i sistemi di sicurezza non sono stati superati o disinseriti.

Danni da collisione che riguardano esclusivamente gli pneumatici non sono compresi dalla copertura assicurativa.

C.2.2 Eventi parzialmente coperti a) Danni causati da furto

• Perdita, distruzione o danneggiamento del veicolo in seguito a furto, appropriazione indebita o rapina ai sensi delle disposizioni penali.

• Sono assicurati danneggiamenti del veicolo in occasione di un tentato furto o di una tentata appropriazione indebita o rapina.

Appropriazioni indebite del veicolo da parte di persone che fanno parte del Suo stesso nucleo familiare non rappresentano danni dovuti a furto.

Non è assicurata la perdita del veicolo dovuta ad appropriazione illegale, sottrazione o frode.

b) Danni da fuoco

(18)

• Danni dovuti a incendio, esplosione e fulmine, nonché danni al veicolo causati da tentativi di domare le fiamme,

• danni dovuti a corto circuito (i cosiddetti incendi di origine elettrica).

Non sono assicurati danni a dispositivi e componenti elettrici ed elettronici che sono da attribuire ad un difetto interno. Danni per cui possono essere rivendicati diritti di garanzia nei confronti di terzi non sono compresi dalla copertura assicurativa. I danni da bruciatura non sono assicurati.

c) Pericoli naturali

• Danni a seguito di eventi naturali, frane, sassi o masse di terra che cadono, ghiaccio che cade, smottamenti, valanghe, masse di neve, slavine, tempeste (= vento ad almeno 75 km/h), grandine, inondazioni e alluvioni.

• Sono assicurati danni che sono da ricondurre a velivoli che si schiantano o che effettuano un atterraggio di emergenza, come aerei, navicelle spaziali, razzi o parti di essi, a cose trasportate da velivoli o a meteoriti.

Danni diversi da quelli di cui sopra non sono considerati pericoli naturali.

d) Scontro con animali

Danni causati da scontri con animali del veicolo dichiarato.

I danni che sono da ricondurre a pure manovre di scansamento, senza che portino ad una collisione con animali, non sono considerati danni di animali ma, fatto salvo il punto C.2.1 a), danni da collisione.

e) Danni causati da morsi di animali

Danni al veicolo dichiarato causati da morsi di animali di qualsiasi tipo (inclusi danni indiretti).

f) Danni causati da vandalismo

Rottura malevola o sconsiderata di antenne, specchietti retrovisori, tergicristalli o elementi ornamentali, scritte o disegni, ma non graffi della vernice, tagli agli pneumatici, squarci del tettuccio apribile e versamenti di sostanze dannose nel serbatoio.

Danni diversi da quelli di cui sopra non sono considerati vandalismo.

g) Prestazioni di aiuto

Manutenzione e pulizia dell'abitacolo per danni causati in occasione di prestazioni di aiuto a vittime della strada.

h) Danni ai vetri

Rotture di pannelli anteriori, laterali, posteriori e del tetto fatti di vetro o di materiali sostitutivi del vetro.

La franchigia concordata non viene caricata se il vetro anteriore danneggiato viene riparato anziché essere sostituito.

(19)

Non si effettuano prestazioni se la riparazione o la sostituzione del vetro danneggiato non viene eseguita o se i costi totali per la rimozione del danno corrisponde almeno al valore attuale del veicolo.

C.2.3 Coperture accessorie

a) Copertura ampliata per danni ai vetri

Danni a parti del veicolo fatte di vetro o di materiali sostitutivi del vetro. Sono compresi anche i fari se sono stati danneggiati nel contesto della rottura di un vetro o di un materiale sostitutivo del vetro.

Non si effettuano prestazioni se la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate non viene eseguita o se i costi totali per la rimozione del danno corrisponde almeno al valore attuale del veicolo.

b) Danni a veicoli parcheggiati

Danni al veicolo dichiarato, che si trovava parcheggiato, causati da veicoli o persone

sconosciute. La cifra stabilita nella polizza per danni a veicoli parcheggiati è coperta per anno civile al massimo fino all'importo assicurativo stabilito nella polizza (per danno a veicoli parcheggiati). Per la classificazione dei danni in un anno civile è determinante la data di deposito della domanda.

c) Oggetti trasportati

Danneggiamento o distruzione di cose trasportate dai passeggeri per esigenze personali con il veicolo dichiarato, se si verifica un danno al veicolo. Furto di cose trasportate dai

passeggeri per esigenze personali nel veicolo dichiarato, se al momento del furto si trovavano nel veicolo completamente chiuso o in contenitori protetti contro il furto, ben installati o legati al veicolo, che sono stati forzati.

Non sono assicurati tutti gli altri tipi di metodi di pagamento, valori in denaro, preziosi, biglietti, ticket, abbonamenti, carte cliente, valori mobiliari, metalli preziosi, veicoli a motore, monete e medaglie, perle e pietre preziose non tagliate, gioielli, nonché valori affettivi personali e spese di riparazione per registrazioni di foto, film e audio, dati elettronici e

documenti. Non sono assicurati neanche tutti i tipi di dispositivi elettronici (computer, laptop, telefoni cellulari, ecc.), software e merci, nonché cose che servono all'esercizio della

professione. Animali e valori personali sono esclusi dalla copertura.

Non vengono sostenuti costi per cure che devono essere pagate da un terzo responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile.

d) Protezione del bonus

Al primo sinistro di ogni anno che porterebbe ad un aumento del livello, il livello rimane invariato per l'anno successivo.

e) Libera scelta dell'officina di riparazioni

Se nella polizza è prevista la libera scelta dell'officina di riparazioni, lo stipulante può far riparare il veicolo nell'officina di sua scelta.

In caso contrario, l'officina di riparazioni viene stabilita da noi.

f) Protezione per colpa grave

(20)

Se nella polizza è stata concordata la protezione per colpa grave, assicuriamo esercitando il nostro diritto di ricorso e di riduzione nel caso in cui i danni siano stati causati per colpa grave nell'ambito di un incidente stradale o di una collisione.

Non sono assicurati i casi

• in cui il conducente ha causato l'evento in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, o per abuso di farmaci;

• in cui l'evento assicurato è stato causato intenzionalmente o in modo premeditato da una persona assicurata;

• di sinistro causato da eccesso di velocità secondo l'Art. 90 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale;

• di furto: mancata chiusura del veicolo o chiavi lasciate inserite.

C.3 Prestazioni assicurative

a) Prestazioni in caso di danno parziale

Paghiamo in relazione ai costi di riparazione adeguati all'età e allo stato dell'auto, cioè parti di ricambio o costi del lavoro per la riparazione del veicolo assicurato nello stato precedente all'evento assicurato. Se una manutenzione inadeguata, usura o danni preesistenti hanno aumentato considerevolmente i costi di riparazione o la riparazione ha migliorato

notevolmente lo stato del veicolo, un'adeguata parte di questi costi, che deve essere stabilita da un esperto, deve essere sostenuta da Lei in quanto stipulante.

Gli pneumatici sono assicurati con il loro valore attuale in base al livello di usura. Se ha la possibilità di dedurre l'IVA, questa viene dedotta prima delle prestazioni assicurative.

Se effettuiamo un pagamento senza che avvenga la riparazione, risarciamo i costi di riparazione stabiliti senza IVA.

b) Prestazioni in caso di danno totale

Si parla di danno totale se i costi della riparazione superano il valore attuale del veicolo. Si considera danno totale anche quando un veicolo scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni dalla dichiarazione di sinistro scritta.

Nella polizza è indicato se si tratta di copertura del valore attuale o del valore attuale maggiorato.

• Copertura del valore attuale

Il valore attuale è il valore del veicolo assicurato prima dell'evento assicurato. Se indipendentemente da questo non si raggiunge alcun accordo, per il calcolo del valore attuale sono determinanti le linee guida in materia di valutazione per veicoli stradali e rimorchi dell'Associazione Svizzera Esperti Auto Indipendenti (ASEAI).

Se i costi di riparazione superano il valore attuale, questo viene rimborsato.

• Copertura del valore attuale maggiorato

(21)

Se i costi di riparazione raggiungono o superano la percentuale del valore del veicolo a nuovo indicata nella polizza nei primi due anni di attività o il valore attuale dopo i primi due anni di attività, paghiamo la seguente indennità:

Anno di attività Indennità del valore del veicolo a nuovo

nel 1° anno 100%

nel 2° anno 100%

nel 3° anno 85%

nel 4° anno 75%

nel 5° anno 65%

nel 6° anno 55%

nel 7° anno 45%

dall'8° al 14° anno Valore attuale superiore al 10%

dal 15° anno Valore attuale

Se l'indennità è superiore al prezzo di acquisto pagato, viene risarcito solo questo prezzo di acquisto, ma corrispondente almeno al valore attuale. Se il valore attuale supera il valore del veicolo in un dato momento, viene risarcito solo il valore del veicolo a nuovo in un dato momento.

Dall'indennizzo vengono dedotti i danni preesistenti non riparati. Se ritroviamo un veicolo rubato entro i giorni stabiliti nella polizza dopo la notifica del furto, ci facciamo carico dei costi di una riparazione necessaria se non si tratta di un danno totale. Se ha la possibilità di dedurre l'IVA, questa viene dedotta prima delle prestazioni assicurative.

L'indennizzo si riduce sempre del valore del veicolo non riparato. Se questo valore non viene dedotto dal risarcimento massimo, i resti del veicolo diventano di nostra proprietà una volta fornita

l'indennità. Tali regole valgono mutatis mutandis anche per singole attrezzature e accessori, esclusi gli pneumatici.

Se un veicolo viene rubato o se vengono danneggiate singole attrezzature accessorie e accessori, il rispettivo diritto di proprietà passa a noi.

C.4 Importo assicurativo e franchigia

C.4.1 Importo assicurativo

L'importo assicurativo viene stabilito sulla base del valore del veicolo a nuovo, cioè del prezzo di catalogo del veicolo e del valore a nuovo degli accessori e degli optional.

Se il prezzo di catalogo non è disponibile, il valore del veicolo supera il prezzo di catalogo o ci sono altri motivi ragionevoli, è possibile concordare il valore di mercato che è determinante per il calcolo del premio e per l'indennità in caso di danno totale.

(22)

Se il valore di mercato concordato o il valore a nuovo dichiarato per gli accessori o gli optional è inferiore al valore effettivo degli interessi assicurati al momento del sinistro, possiamo ridurre le prestazioni in maniera proporzionale (sottoassicurazione).

C.4.2 Franchigia

Nella polizza è riportato per quali eventi assicurati deve sostenere la franchigia. La franchigia

concordata è valida per un singolo evento. Se il veicolo a motore e il rimorchio sono assicurati con noi ed entrambi vengono danneggiati dallo stesso evento, la franchigia viene riscossa una sola volta. In caso di franchigie diverse, si applica la più alta.

C.5 Limiti di copertura

I seguenti danni non sono assicurati:

a) Guasti, in particolare danni causati senza impatto violento esterno o a causa di un difetto interno (es. mancanza o congelamento di liquidi, errori nell'azionamento, difetto e

affaticamento del materiale, usura, sfruttamento eccessivo, guasto di componenti elettrici ed elettronici);

b) Danni dovuti a mancanza di carburante;

c) Danni dovuti a mancanza o congelamento dell'acqua di raffreddamento;

d) Danni che interessano esclusivamente la batteria;

e) Danni dovuti a carico di merci (tranne in seguito a una collisione assicurata);

f) Danni causati da un conducente che non è in possesso della patente di guida richiesta per legge o da un conducente con foglio rosa che guida senza l'accompagnamento stabilito per legge o che trasporta persone non autorizzate, se una persona assicurata era a conoscenza di tale mancanza o avrebbe potuto esserne a conoscenza prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze;

g) Danni dovuti a eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, sommossa, misure intraprese contro la sommossa e in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o modifiche della struttura atomica, radiazioni ionizzanti, a meno che non dimostri che i danni non sono collegati a tali eventi; Danni in occasione di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, disordini o tumulti), a meno che Lei o il conducente non possiate dimostrare di aver intrapreso provvedimenti ragionevoli per evitare i danni; Danni durante requisizioni ufficiali del veicolo;

h) Danni a seguito di partecipazione a corse, rally e gare simili nonché tutte le corse su circuiti e strade ad essi secondarie o di allenamento, ad esempio nell'ambito di corsi antislittamento o corsi di guida sportiva, ad eccezione di corsi di formazione riconosciuti o designati da noi;

i) Minusvalenza (calo del valore di mercato a seguito di una riparazione), ridotta efficienza o prestazione del veicolo;

j) Danni risultanti da viaggi non approvati ufficialmente o dalla legge;

k) Furto di carburante;

l) Danni a seguito di crimini o infrazioni intenzionali, o del loro tentativo;

(23)

m) Danni causati se al momento dell'incidente il conducente presenta un tasso alcolico nel sangue uguale o superiore al valore minimo o è incapace di guidare a causa di droghe o medicinali con effetto anestetico. Se non viene effettuato un prelievo del sangue ma un test etilometrico, vale lo stesso al superamento della concentrazione di alcol nell’alito permessa per legge. Anche danni in seguito a gravi violazioni particolari della velocità massima ammissibile, sorpassi rischiosi o partecipazione a una corsa non autorizzata;

(24)

D Assicurazione di assistenza

D.1 Oggetto dell'assicurazione

Effettuiamo le prestazioni qui di seguito se il veicolo assicurato si guasta a seguito di uno degli eventi assicurati.

D.2 Veicoli assicurati

Sono assicurati le autovetture, i furgoni e i rimorchi a questi collegati, indicati nella polizza.

D.3 Persone assicurate

Sono assicurati il conducente del veicolo e gli altri passeggeri durante viaggi assicurati e consentiti dalla legge e dalle autorità con il veicolo assicurato.

D.4 Eventi assicurati

Sono assicurati i seguenti eventi:

a) Guasto

Guasti improvvisi e imprevisti del veicolo assicurato a seguito di un guasto tecnico che impedisce il proseguimento del viaggio o non lo permette per legge. I guasti sono equivalenti:

Guasto degli pneumatici, penuria di benzina, perdita o danneggiamento delle chiavi, chiavi chiuse dentro la macchina, batterie scariche;

b) Collisioni secondo l'Art. C.2.1, c) Eventi casco secondo l'Art. C.2.2.

D.5 Prestazioni assicurate

Al verificarsi di un evento assicurato, prestiamo i seguenti servizi o ci facciamo carico dei seguenti costi:

a) Consulenza e organizzazione

Consulenza e organizzazione telefonica di azioni 24 ore su 24.

b) Soccorso stradale e rimorchio

Il soccorso stradale e il rimorchio fino all'importo assicurativo indicato nella polizza per ogni evento.

(25)

Per un soccorso stradale immediato viene effettuato il risarcimento di piccole parti. Sono considerate piccole parti quelle che vengono normalmente trasportate da veicoli adibiti al soccorso stradale (escluse le batterie), come ad esempio cavi, fascette per cavi, tubi flessibili, protezioni, ecc. Se la capacità di viaggiare non viene ripristinata sul luogo del sinistro,

paghiamo il rimorchio nella più vicina officina adatta. Non sono assicurati i pezzi di ricambio necessari per la riparazione.

c) Recupero e trasporto del veicolo

Paghiamo il recupero e il trasporto alla più vicina officina adatta fino all'importo assicurativo indicato nella polizza per ogni evento.

d) Pedaggio urbano

Ci facciamo carico di eventuali pedaggi urbani fino alla somma assicurativa indicata nella polizza per ogni evento.

e) Rimpatrio dell'auto

Se la riparazione non può essere effettuata nella più vicina officina adatta nello stesso giorno (Svizzera) o entro 5 giorni (altro ambito di applicazione dell'Art. A.4), paghiamo il rimpatrio dell'auto nell'officina concordata fino all'importo assicurativo per evento indicato nella polizza.

f) Spese di consegna per parti di ricambio

Paghiamo le spese di consegna per le parti di ricambio necessarie per rendere il veicolo nuovamente operativo.

g) Costi supplementari per il trasporto

Paghiamo i costi supplementari per il trasporto per il rientro diretto all'indirizzo di residenza permanente o al massimo l'importo assicurativo indicato nella polizza per il proseguimento del viaggio per ogni persona assicurata.

h) Costi supplementari di vitto e alloggio

Paghiamo i costi supplementari di vitto e alloggio per la durata della riparazione fino all'importo assicurativo indicato nella polizza a questo scopo per ogni persona assicurata.

i) Conducente di sostituzione

Ci facciamo carico dei costi per un autista che riporti a casa il veicolo con tutti i passeggeri se il conducente non è più in condizioni di guidare il veicolo a seguito di morte, incidente o grave malattia, o se non si sappia dove si trovi, e gli altri passeggeri non hanno la patente o, per via della situazione di emergenza, non sono in grado di guidare il veicolo.

j) Mancanza di carburante, batteria scarica

Ci facciamo carico dei costi per rimettere il veicolo in condizioni di viaggiare (escluso esaurimento del carburante) o, per veicoli elettrici, dei costi di traino fino alla stazione di ricarica successiva, nel caso in cui il veicolo sia fermo per mancanza di carburante o a seguito di scaricamento della batteria o dell'accumulatore. In caso di rifornimento del carburante sbagliato, i costi di rimorchio vengono sostenuti fino all'officina più vicina. I costi per la rimozione dei danni indiretti, come ad esempio danni al motore e al catalizzatore, non sono assicurati.

k) Veicolo sostitutivo

(26)

Ci facciamo carico dei costi per un veicolo sostitutivo equivalente (se disponibile) per tutta la durata della riparazione fino all'importo assicurativo indicato a questo scopo nella polizza per persona assicurata. In caso di guasto di un camper di oltre 3.500 kg di peso totale, vengono sostenuti i costi di un'autovettura che funga da veicolo sostitutivo. Non sosteniamo i costi per le assicurazioni complementari, il rifornimento o danni al veicolo sostitutivo. Se non è

possibile organizzare un veicolo sostitutivo, ad esempio per mancata conformità alle disposizioni del noleggiante (età minima, carta di credito, ecc.), ci facciamo carico dei costi per il viaggio con i trasporti pubblici.

D.6 Limiti di copertura

Non sono assicurati:

a) Veicoli commerciali,

b) Veicoli sostitutivi che non vengono utilizzati con il numero di targa assicurato;

c) Richieste di regresso di terzi

d) Eventi descritti nei limiti di copertura dall'Art. B.5 e dall'Art. C.5.

D.7 Limitazioni di responsabilità

I servizi di assistenza e la loro organizzazione vengono forniti per Suo conto. Non ci facciamo carico della responsabilità per eventuali danni che siano stati causati dal fornitore di prestazioni.

(27)

E Assicurazione infortuni

E.1 Oggetto dell’assicurazione

Sono assicurati gli infortuni che comportano lesioni fisiche ai sensi delle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) che le persone assicurate subiscono in relazione all’uso del veicolo assicurato e all’aiuto prestato in strada durante il viaggio. Sono considerati infortuni anche:

a) l’inalazione involontaria di gas o vapori;

b) il congelamento, i colpi di calore, le insolazioni e le lesioni da raggi ultravioletti (escluse scottature) o l’annegamento.

E.2 Persone assicurate

Sono assicurati tutti gli occupanti del veicolo coperto dalla polizza.

E.3 Prestazioni assicurate

a) Costi di cura

Pagheremo le spese necessarie, per il periodo stabilito nella polizza per le persone assicurate, per:

• i trattamenti medici eseguiti o prescritti dal medico o dal dentista autorizzato e il rispettivo trasporto delle persone;

• la degenza ospedaliera e il soggiorno di cura in reparto privato; cure solo in strutture specializzate e previa autorizzazione;

• i servizi prestati da infermieri diplomati o forniti da un istituto durante il periodo del trattamento medico;

• il noleggio di dispositivi medici;

• l’acquisto iniziale di protesi, occhiali, apparecchi acustici e dispositivi ortopedici, così come la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) se sono stati danneggiati o distrutti dall’infortunio che ha avuto come conseguenza il trattamento medico assicurato;

• il trasporto in aeromobili, se indispensabile per motivi medici o tecnici;

• le azioni di ricerca fino alla somma assicurata specificata nella polizza per assicurato;

• le azioni per salvare gli assicurati o recuperare i cadaveri.

Non sono assicurati i costi di cura pagati da una terza parte responsabile o dalla sua assicurazione di responsabilità civile o a carico di una previdenza sociale.

b) Indennità giornaliera ospedaliera

(28)

Durante i ricoveri ospedalieri o i soggiorni di cura necessari, pagheremo l’indennità

giornaliera ospedaliera concordata, limitatamente al numero di giorni stabilito nella polizza.

c) Indennità diaria

Se l’infortunio causa un’incapacità al lavoro, pagheremo l’indennità diaria concordata (comprese le festività e le domeniche) per l’entità dell’invalidità attestata dal medico entro i limiti del numero di giorni di indennità stabilito nella polizza o dal momento in cui è stata pagata un’indennità per invalidità.

d) Invalidità

Se l’infortunio causa un’invalidità prevedibilmente permanente, pagheremo la percentuale corrispondente al grado di invalidità. Il grado di invalidità è determinato in base alle disposizioni sulla valutazione dei danni all’integrità della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Se l’incidente interessa più parti del corpo, le percentuali vengono sommate e l’entità dell’invalidità non può mai superare il 100%. Se l’assicurato era invalido prima dell’infortunio, pagheremo la differenza tra l’importo che sarebbe stato pagato a causa della precedente indennità di invalidità e l’importo che è stato calcolato per

l’indennità di invalidità totale. L’indennità sarà aumentata del 50% se, al momento

dell’infortunio, l’assicurato ha almeno un figlio che non ha ancora raggiunto il 20° anno di età.

e) Decesso

Se un assicurato muore a seguito dell’infortunio, pagheremo il beneficio concordato nella polizza per l’assicurato ai seguenti beneficiari in ordine sequenziale:

• al coniuge o partner registrato;

• in sua assenza, ai figli del cui sostentamento si è occupato completamente o in parte l’assicurato;

• in loro assenza, alle altre persone del cui sostentamento si è occupato principalmente l’assicurato;

• in loro assenza, ai discendenti aventi diritto all’eredità;

• in loro assenza, ai genitori;

• in loro assenza; ai fratelli o ai loro discendenti.

Se non è presente nessuna di queste persone, pagheremo le spese di sepoltura fino

all’importo massimo concordato nella polizza per il decesso. Se un assicurato muore a causa di un infortunio e lascia almeno un figlio che non ha ancora raggiunto il 20° anno di età, la somma del decesso aumenta del 50%.

E.4 Limitazioni della copertura

Non sono assicurati:

a) suicidio o autolesionismo o rispettivo tentativo;

b) incidenti se il veicolo viene rubato.

Si applicano anche le limitazioni di copertura di cui all’art. B.5 e all’art. C.5.

(29)

E.5 Veicoli sovraccarichi

Se, al momento dell’infortunio, il numero di occupanti del veicolo è superiore a quello consentito dalle autorità, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente, ad eccezione dei costi di cura, dividendolo per il numero di persone che hanno utilizzato il veicolo durante l’incidente e moltiplicato per il numero di posti indicato nella licenza di circolazione.

E.6 Rapporto con l’assicurazione di responsabilità civile

Le prestazioni e le indennità derivanti dall’assicurazione per decesso, invalidità, indennità diaria e indennità giornaliera ospedaliera per gli occupanti vengono corrisposte in aggiunta alle prestazioni dell’assicurazione di responsabilità civile. Tuttavia, tali prestazioni per gli occupanti saranno conteggiate per l’indennità di responsabilità civile se le prestazioni, in caso di responsabilità civile, possono essere recuperate completamente o parzialmente dal proprietario o dal guidatore.

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