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FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN

DECRETO)

D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, relativamente alle ipotesi previste dai nn. 3 e 4 dell’art. 453 c.p., costituite dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o le acquista o comunque le riceve dall’autore della falsificazione o da un intermediario al fine di metterle in circolazione. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l’autore della falsificazione;

 spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, previsto dall’art.

455 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel

territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione;

 spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, previsto dall’art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;

 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso previsti dall’art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

D.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall’art. 25-bis del Decreto:

 gestione del denaro contante;

 acquisto di prodotti (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali, servizi di assistenza tecnica, ecc.) destinati alla vendita o al noleggio, con particolare riferimento alle fasi di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori;

 vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali, servizi di assistenza tecnica, ecc.); l’attività di vendita di prodotti, in alcuni casi, può prevedere il ritiro dell’usato anche a marchio altrui.

D.3. Presidi di controllo

Per le operazioni riguardanti la gestione del denaro contante, i presidi di controllo prevedono che:

 siano individuate e definite le forme di pagamento accettate dalla Società con i relativi limiti di importo;

 siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che gestiscono denaro in contante;

 sia garantita la tracciabilità dei movimenti inerenti al sistema cassa al fine di garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante;

 vengano determinati, in relazione a soglie prestabilite, specifici controlli sulle transazioni, quali:

 la compilazione di distinte con il nome del cliente che ha effettuato il pagamento in contanti ed il numero di serie delle banconote accettate;

 la fotocopia delle banconote di valore superiore a 100 Euro;

 presso le filiali, non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;

 in caso di sospetto circa la falsità, contraffazione, alterazione del denaro, l’operatore è tenuto ad attivare le procedure previste dalla normativa vigente per la denuncia dell’accaduto e per il ritiro delle stesse da parte delle Autorità competenti per legge;

 Per le operazioni riguardanti l’acquisto di prodotti (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali, servizi di assistenza tecnica, ecc.) destinati alla vendita o al noleggio, con particolare riferimento alle fasi di valutazione, qualifica e selezione dei fornitori, si applica quanto previsto al paragrafo K.3 della presente Parte Speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i presidi di controllo prevedono che:

- i principali contratti che regolano i rapporti con fornitori o Partner prevedano apposite clausole che garantiscano la manleva per la Società in caso di violazioni, da parte dei fornitori, riguardanti la titolarità di marchi o altri segni distintivi nazionali o esteri e/o brevetti.

Per le operazioni riguardanti la vendita e/o noleggio di prodotti e/o servizi (ad es. macchine movimento terra, da cantiere, compattatori, gruppi elettrogeni, impianti di cogenerazione, motori marini ed industriali, servizi di assistenza tecnica, ecc.), i presidi di controllo prevedono che:

 sia periodicamente verificata la correttezza dei segni distintivi apposti sui prodotti in vendita/noleggio;

 sia garantita l’archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati.

D.4. Flussi informativi verso l’OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all’OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

D.5. Attuazione dei presidi di controllo

I presidi di controllo sin qui elencati trovano applicazione nelle procedure aziendali e in particolare nei seguenti Protocolli:

 Protocollo 2.01.II – gestione delle casse;

 Protocollo 2.01.II – gestione della flotta noleggio;

 Protocollo 2.01.II –gestione della Tesoreria;

 Protocollo 2.01.II –gestione del fondo garanzia;

 Protocollo 2.02 - gestione dei pagamenti;

 Protocollo 2.03 – gestione degli acquisti di beni destinati alla commercializzazione;

 Protocollo 2.08 – gestione delle trattative commerciali con enti pubblici e società assimilate;

 Protocollo Clausole Contrattuali 231/01.

E. DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL