• Non ci sono risultati.

Farmaci vegetali tradizional

4. Inquadramento legislativo delle piante medicinal

4.1.2 Farmaci vegetali tradizional

Per determinati prodotti vegetali, carenti di una evidente prova di efficacia, può essere considerata una accettazione ammissibile della loro utilità in medicina, l’esperienza maturata in un lungo periodo di tempo, ossia basata sull’impiego tradizionale che ha permesso di riscontrarne l’assenza di nocività nelle condizioni di utilizzo indicate ed i cui effetti farmacologici risultino attendibili in base all’esperienza ed all’impiego di lunga data.

L’Agenzia Europea per il Farmaco (European Medicines Agency, EMA) ha stabilito, quindi, che alcuni prodotti vegetali, utilizzati per tradizione come farmaci, ma destinati alla cura di indicazioni minori, vengono regolamentati in base a norme stabilite dalle Direttiva 2004/24/EC del 31 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e, senza essere subordinati ad ampi studi clinici e tossicologici, possano essere registrati seguendo una normativa semplificata.

Sono impiegabili tutti gli ingredienti che abbiano fatto maturare una storia di consumo significativo all’interno dell’Unione Europea alla data del 15 maggio 1997 (Reg. 258/97/CE) I prodotti utilizzati nella Comunità da meno di 15 anni devono, invece, essere supportati da una valida documentazione per essere inseriti in tale categoria. Tale documentazione può essere richiesta anche per i prodotti con uso tradizionale superiore ai 15 anni, qualora la lunga tradizione d’impiego non ne accerti la sicurezza.

Sono preparati destinati ad essere utilizzati senza controllo medico, per i quali sono previste somministrazioni in determinazioni concentrazioni e posologie per uso orale, esterno e/o inalatorio.

La presente Direttiva, oltre a garantire la salute pubblica mediante il controllo di questi prodotti, ha l’obiettivo di eliminare le differenze relative alla normativa dei prodotti medicinali vegetali di uso tradizionale consolidato nei vari paesi membri, precisando le competenze dei produttori e dei distributori.

Una commissione specifica dell’EMA per i medicinali vegetali, la Commitee on Herbal Medicinal Products (HMPC), è stata fondata nel settembre 2004 in conformità con il Regolamento 726/2004/CE e con la direttiva 2004/24/CE con lo scopo di consentire l'armonizzazione delle procedure in materia di medicinali vegetali stabilite negli Stati membri dell’UE. Si occupa, infatti, di preparazioni vegetali e di integrare le monografie dei prodotti che rispondono ai requisiti per essere registrati come farmaci vegetali tradizionali.

In Italia, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la normativa a cui si fa riferimento è il Decreto Legislativo 219 del 24 aprile 2006, che costituisce il recepimento della Direttiva Europea 2004/24/CE che, a sua volta, modifica la Direttiva Europea 2001/83. Il proposito è di attuare un codice comunitario inerente l’utilizzo dei medicinali vegetali per uso umano, eliminando tutti i prodotti che non rientrano nella definizione di medicinale, come integratori, prodotti erboristici, alimenti.

Attualmente, in Italia, sono inseriti solo due farmaci tradizionali, di cui uno contiene

Pelargonium sidoides ed uno Rhodiola rosea.

4.1.3 Integratori

La maggior parte delle specie botaniche note per le loro proprietà salutistiche possono essere impiegate con la finalità di garantire un buono stato di salute, prevenire possibili stati patologici ed integrare eventuali carenze nutrizionali. Questi prodotti sono sottoposti alla normativa degli integratori alimentari, ossia di fonti concentrate di sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico, e vengono regolamentati nel nostro Paese, in modo dettagliato, dalla 2002/46/CE. Gli ingredienti che possono essere impiegati devono rispondere a dei requisiti, come la sicurezza di utilizzo, imposti dall’European Food Safety Authority (EFSA) in Europa e dal Ministero della Salute in Italia.

Gli estratti vegetali che possono essere contenuti negli integratori non presentano una lista armonizzata a livello europeo, ma sono presenti degli elenchi delle piante ammesse e non ammesse a livello di ogni singolo stato membro.

Per la predisposizione di validi piani di autocontrollo mediante una individuazione e gestione adeguata dei punti critici connessi con l’utilizzo di sostanze e preparati vegetali (botanicals), l’EFSA ha stabilito delle “Linee guida per la valutazione della sicurezza” (EFSA, 2009), secondo le quali: le piante o gli estratti vegetali per cui esiste una conoscenza adeguata

dovrebbero beneficiare di una “presunzione di sicurezza” senza la necessità di ulteriori test, come previsto dal primo livello (A) del quadro di riferimento; quando ciò non è possibile, deve essere condotta una valutazione più accurata basata su dati aggiuntivi previsti dal secondo livello (B) del quadro di riferimento per la sicurezza. Ha, inoltre, predisposto un “Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substance of possible concern for human health when used in food and food supplements” (EFSA, 2012).

In Italia, il Ministero della Salute, con il D.M. del 9 luglio 2012, pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/12, ha sancito una “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”. E’ un provvedimento che disciplina l’impiego di botanicals ed ha l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.

Le suddette linee guida sono rivolte a fornire indicazioni sulla documentazione necessaria e sui controlli da effettuare per assicurare un impiego sicuro degli estratti vegetali negli integratori a base di botanicals, con riferimento alla loro qualità, al processo produttivo cui vengono sottoposti ed al prodotto finito ottenuto. Nel presente decreto sono separatamente specificati gli adempimenti riguardati: la pianta, il botanical come ingrediente, come prodotto finito.

Nelle informazioni riguardanti la pianta, definisce le piante, le parti relative, le sostanze vegetali da cui possono derivare gli ingredienti ammessi all’utilizzo negli integratori alimentari ed inseriti in un’apposita lista, i criteri per una corretta identificazione e la parte della pianta impiegata.

Nelle informazioni riguardanti il botanical come ingrediente, vengono descritti i processi di preparazione e trasformazione dell’estratto vegetale o del distillato, utilizzando, dove presenti, metodi riportati nelle Farmacopee nazionali e/o in quella europea, monografie ESCOP e similari. Vengono ammessi come ingredienti i preparati derivanti dalle piante e loro parti, presenti nel sopracitato elenco, che abbiano, per tradizione, maturato una storia di significativo consumo tale da presupporne una sicurezza di impiego. L’utilizzo di nuovi preparati diversi da quelli consumati tradizionalmente, che per il particolare profilo di composizione richiedessero un accertamento preventivo della sicurezza, resta subordinato all’applicazione del regolamento (CE) 258/97 sui novel food. Il decreto prevede il principio del mutuo riconoscimento per la commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto dal decreto, ma che vengono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o per prodotti fabbricati in uno Stato dell’European Free Trade Association (EFTA). Ai fini dell’impiego negli integratori alimentari, l’Autorità

competente dello Stato membro di provenienza deve fornire una attestazione che l’integratore contenente il botanical in questione sia legalmente in commercio in tale Stato e che lo stesso botanical non sia considerato un novel food.

Le informazioni sul prodotto finito riguardano il dosaggio giornaliero e la razionalità delle associazioni di botanicals per la stessa finalità fisiologica risultati sicuri sulla base delle esperienze maturate con l’uso tradizionale e del complesso delle evidenze scientifiche. Vanno valutate anche possibili interazioni tra i botanicals del prodotto, o con altri costituenti della dieta o farmaci per quanto riguarda ad esempio interferenze sull’assorbimento o sul metabolismo. Ai fini della sicurezza ed efficacia d’impiego è consigliabile limitare il numero dei botanicals associati in un prodotto. In relazione alla specifica composizione occorre valutare se il prodotto, per il particolare profilo di attività derivante dalla tipologia e dal numero dei botanicals presenti, richieda avvertenze supplementari per determinate fasce di consumatori o anche controindicazioni per l’uso, con particolare riferimento all’assunzione concomitante di medicinali. Va indicata la modalità di determinazione del periodo di validità del prodotto. Il prodotto deve essere conforme al quadro normativo vigente, ossia alle disposizioni del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, in attuazione della direttiva 2002/46/CE, e del DM 9 luglio 2012. Deve inoltre rispondere a tutte le disposizioni normative applicabili a tutela della sicurezza alimentare (in riferimento a criteri chimici, fisici e microbiologici, ad esempio residui di prodotti fitosanitari, contaminanti, additivi, ecc.), nonché alle disposizioni generali relative all’etichettatura, e alla pubblicità dei prodotti alimentari.

Nell’ambito di una sorveglianza post-marketing, gli operatori del settore alimentare (OSA) sono tenuti a monitorare la sicurezza dei prodotti con botanicals fabbricati e immessi sul mercato sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche. E’ a carico degli operatori del settore alimentare anche la responsabilità del controllo della corretta identificazione tassonomica, della parte impiegata, del tipo di estratto, di eventuali contaminanti e trattamenti fitosanitari. Considerando gli obblighi in materia di sicurezza alimentare che il quadro legislativo vigente pone a carico dell’OSA ai sensi del Regolamento 178/2002/CE, il piano di autocontrollo deve accuratamente individuare i punti critici e deve definire le modalità della loro gestione in funzione del tipo di botanicals impiegati per la produzione. Al riguardo, l’OSA deve comunicare al Ministero della Salute (DGISAN-Ufficio IV) eventuali nuovi dati a sua conoscenza su effetti collaterali o inattesi del botanical o dei botanicals impiegati nei propri prodotti.

Se necessario, una specifica documentazione sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti alle disposizioni vigenti può essere richiesta alle imprese ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4 del decreto legislativo 169/2004 di attuazione della direttiva 2002/46/CE a seguito della loro notifica ai fini dell’immissione in commercio.

Analoga richiesta può pervenire in fase di controllo ufficiale dalle Autorità competenti per integratori alimentari già notificati o per materie prime in essi impiegate come ingredienti.

4.2. Fitosorveglianza

Un aspetto fondamentale che riguarda i prodotti vegetali è la loro sicurezza d’impiego. Un mercato in continua espansione rende fondamentale implementare le conoscenze sul profilo del rapporto rischio-beneficio per l’utilizzo di una pianta a fini salutistici, prendendo in considerazione la natura dell’estratto vegetale, le posologie proposte, la sensibilità e le condizioni dei possibili destinatari e l’utilizzo concomitante di altri preparati o farmaci.

Il numero crescente di persone che utilizza prodotti di origine naturale, quindi, spinti anche da una pubblicità diffusa, a cui non corrisponde una corretta informazione sui potenziali rischi, evidenzia l’esigenza di un monitoraggio attento della loro attività nelle diverse fasce di popolazione per rivelarne eventuali reazioni inattese o effetti avversi che possono insorgere in relazione ai costituenti chimici della pianta o dell’estratto impiegato (De Smet PAGM, 2002). La letteratura in merito riporta reazioni avverse gravi (shock, broncospasmo, stenosi esofagea, angioedema, edema del volto, ipertensione, insufficienza circolatoria, ostruzione intestinale, allucinazioni, morte) e reazioni avverse meno gravi (rash, prurito, orticaria, dolore addominale, nausea, vomito, mal di testa) (Calapai, Polimeri, Caputi - http://www.farmacovigilanza.org/fitovigilanza/corsi/oms_68-97.htm). Per le identiche motivazioni l’utilizzo di erbe medicinali in gravidanza e durante l’allattamento dovrebbe avvenire nei casi strettamente necessari e sempre sotto il controllo del medico curante.

Per favorire la conoscenza dei potenziali rischi associati all’impiego di prodotti di origine naturale, nel settembre del 2001 la Azienda USL 11 di Empoli ha elaborato una scheda di fitosorveglianza, successivamente rivista e adottata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed inserita in un progetto ad hoc sulle terapie non convenzionali, che prevede una sezione dedicata alla fitosorveglianza. L’ISS, in collaborazione con l’AIFA ed il Ministero della Salute, ha attivato, nel 2002, un sistema di sorveglianza delle reazioni avverse in cui coordina

un sistema di raccolta delle segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse ad erbe officinali, integratori e galenici, anche con l’obiettivo di definire le dimensioni reali del problema, incrementare le conoscenze in materia e sensibilizzare gli esperti del settore, ed individuare le strategie possibili di prevenzione ed intervento. È stata studiata un’apposita scheda di segnalazione spontanea reperibile nel sito dell’ISS che chiunque può compilare ed inviare via fax e che rileva dati sul paziente (tipo e gravità della reazione avversa), prodotto utilizzato (caratteristiche, etichetta, dosi e modalità di assunzione) e segnalatore (medico, farmacista od altro). La valutazione viene effettuata da una commissione appositamente composta, che nei primi due anni ha raccolto 110 segnalazioni spontanee, di cui alcune gravi. Nel 65% dei casi si è reso necessario il ricovero ospedaliero e nel 78% dei casi vi è stata una risoluzione del caso. Per la metodologia spontanea adottata, le informazioni delle segnalazioni non presentano rilevanza epidemiologico-statistica, ma rappresentano un indicatore della considerazione che le istituzioni danno al settore delle cure naturali che indipendentemente dall’efficacia ed utilità, necessita di un’attenta valutazione. Un primo rapporto dell’attività dell’ISS è stato pubblicato sul “Bollettino di Informazione sul Farmaco” (BIF) (Mennitti- Ippolito et al. 2003).

La mancanza di conoscenze consolidate riguardanti le proprietà farmacologiche delle piante e delle loro miscele, evidenzia delle carenze tecnico-scientifiche per cui, il riconoscimento di una pianta per sua natura caratterizzata da una composizione variabile e complessa, a scopo terapeutico od alimentare attraverso la designazione di criteri distintivi, resta una questione ancora aperta per la sicurezza d’impiego, l’immissione in commercio e la legislazione.

OBIETTIVO

Documenti correlati