• Non ci sono risultati.

12. Lo svolgimento della prestazione

12.3. Le fasi c.d. di non lavoro

Nella ricostruzione giuridica del rapporto di lavoro fra corrieri e piatta-forme digitali, un aspetto particolarmente controverso è la circoscrivibi-lità e, conseguente, distinguibicircoscrivibi-lità delle fasi di lavoro rispetto alle altre (c.d. di non lavoro) di semplice disponibilità ad effettuare le prestazioni eventualmente assegnate (146).

(145) O. MAZZOTTA, op. cit., p. 14.

Secondo la visione dominante – condivisa da parte della dottrina, dalle imprese del settore e concretizzatasi nel Ccnl siglato a settembre 2020 – i turni del rider non sono turni di lavoro, bensì “di disponibilità” perché scomponibili in fasi di lavoro effettivo e in periodi di attesa che, si pre-sume, il prestatore possa impiegare come crede.

Le fasi di lavoro sono quelle porzioni del turno in cui il corriere è con-cretamente impegnato nella gestione dell’ordine, che vanno dall’inizio della fase di ritiro alla consegna del prodotto. Le fasi di non lavoro, in-vece, comprendono le parti rimanenti del turno di disponibilità oppure l’intero turno nel caso in cui non sia assegnata al rider alcuna presta-zione.

La ricerca condotta dimostra che il modo in cui l’azienda decide di im-postare il servizio di delivery e alcuni profili dell’organizzazione del fat-tore lavoro possono incidere sull’essenza di quei frangenti che intercor-rono fra il completamento di una prestazione e l’assegnazione della suc-cessiva. Si fa riferimento ai seguenti aspetti: a) la combinazione tra l’esi-stenza di un’area di lavoro (147) (cioè di un perimetro chiaramente deli-mitato coperto dal servizio di delivery della piattaforma) e la previsione di un programma di turni, che crea un vincolo di luogo e orario sul pre-statore che si estende per tutto il tempo di disponibilità conferito alla committente (indipendentemente dai momenti in cui è impegnato nell'e-secuzione della prestazione); b) il funzionamento del processo di asse-gnazione delle prestazioni di lavoro ai rider, che può richiedere a questi ultimi il compimento di azioni preliminari all’assegnazione dell’ordine da consegnare (148).

Per capire come intendere quei momenti del turno di disponibilità in cui i rider non sono impegnati nello svolgimento della prestazione, si è chie-sto loro che cosa fanno in quei frangenti (Graf. 36, p. 88).

Tutti i componenti della flotta di Foodys hanno dichiarato di restare fermi per procacciare gli ordini attraverso il proprio smartphone, ma senza essere tenuti a permanere all’interno di una zona prestabilita. I Glo-vers e i rider di Just Eat hanno affermato di rimanere entro la zona di pertinenza e, nel caso in cui non ricevessero ordini per qualche minuto, di muoversi in prossimità di alcuni punti strategici all’interno dell’area,

(147) Nelle comunicazioni inviate ai rider di Glovo si parla di «area operativa». Si veda infra §

15.1., pp. 102-105; Si veda anche § 13., Tab. 6 (parte seconda), la colonna “indicazioni e comu-nicazioni sul turno di disponibilità”, p. 93.

(148) Si è visto che in Foodys i corrieri sono tenuti al compimento di attività preliminari

sperando che una certa geo-localizzazione determini l’assegnazione di un ordine da effettuare. Sappiamo – grazie alla testimonianza di un Glo-ver e dalle comunicazioni da lui ricevute da parte degli specialist dell’azienda – che quando il rider contatta l’assistenza lamentandosi di non ricevere ordini da diverse ore, gli viene raccomandato di sfruttare la geo-localizzazione (149). Ai lavoratori di Social Food, invece, non è ri-chiesta una particolare collocazione spaziale, bensì limitatamente tem-porale, né è richiesto lo svolgimento di attività preparatorie all’assegna-zione di ordini.

Stando alle informazioni raccolte, i lavoratori di Glovo, di Just Eat e di Foodys sono più vincolati nelle fasi di non lavoro dei loro colleghi con-nessi a Social Food.

Le evidenze emerse rendono quantomeno discutibile qualificare, a priori, come “non lavoro” quei periodi del turno di disponibilità in cui il rider non è impegnato nell’esecuzione della prestazione. Dato che il lavoratore è tenuto, per l’intero turno di disponibilità, a permanere all’interno di una zona ben determinata e/o al compimento di azioni preliminari per l’asse-gnazione di prestazioni future, non sembra corretto parlare di fasi di non lavoro. Le medesime evidenze, di conseguenza, suggeriscono di assu-mere come parametro temporale per la determinazione del compenso mi-nimo l’ora di disponibilità, piuttosto che l’ora di lavoro effettivo. Assu-mendo quest’ultima, il corrispettivo minimo è calcolato in relazione al tempo effettivamente trascorso nelle fasi di ritiro e di consegna dei pro-dotti (150). Assumendo, invece, l’ora di disponibilità, il lavoratore matura un corrispettivo, anche: per essersi recato all’interno dell’area di lavoro stabilita dall’azienda (151); per essere rimasto al suo interno per il tempo previsto dall’azienda; per aver compiuto delle attività propedeutiche all’assegnazione delle prestazioni di lavoro, anch’esse, stabilite dall’azienda.

(149) Si veda infra § 13., Tab. 6 (parte prima), la colonna “indicazioni e comunicazioni sul turno

di disponibilità”, p. 92.

(150) Quando il rider esegue soltanto una consegna in tre ore di disponibilità ha diritto ad una

paga minima limitatamente ai minuti che sono stati dedicati a quella prestazione. Nel caso in cui avesse impiegato 30 min. avrebbe diritto alla metà della retribuzione minima prevista per l’ora di lavoro, nonostante sia stato alla disponibilità dell’azienda per 180 minuti.

12.4. La frequenza di ordini problematici e le indicazioni della