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Il rider come parte ultima e debole dell’infrastruttura digitale Per liberare il campo analitico dalla presenza ingombrante delle

tradizio-nali categorie giuridiche, per evitare quindi di restare intrappolati in spazi angusti che ostruiscono lo sviluppo innovativo della riflessione sui rap-porti di lavoro intermediati da piattaforme digitali, è possibile spostare il focus del ragionamento sulla posizione del rider nell’infrastruttura digi-tale.

Accanto alle tradizionali forme di assoggettamento, accanto alla nozione di dipendenza economica, possiamo individuare un altro concetto adatto ad esprimere la rinnovata subalternità della persona che lavora? È possi-bile scorgere una nuova declinazione dell’asimmetria nell’ambito della relazione plurilaterale gestita dalla piattaforma? Che cosa distingue la posizione del rider nell’infrastruttura digitale in confronto a quella dell'a-zienda, dei clienti e dei partner?

Giunti alla conclusione di questa prima sessione di ricerca sul mercato locale catanese, sembra che manchi una nozione idonea ad esprimere la soggezione del prestatore nei confronti: delle disfunzioni (178) e/o mal-funzionamenti (179) nell’attività di intermediazione della piattaforma; delle negligenze commesse dalle altre parti intermediate (180); delle

(178) Ecco alcuni esempi di disfunzioni che rientrano sotto la responsabilità dell’azienda e che

possono ripercuotersi sul rider: le carenze nel coordinamento con gli esercizi che si occupano della preparazione dei prodotti che può dilatare i tempi per il completamento della prestazione e pregiudicare la qualità del servizio; le carenze nel modulo che i clienti devono compilare per effettuare l’ordinazione, che possono accrescere la probabilità che siano commessi degli errori; talune scelte improvvide come l’assegnazione simultanea di due ordini in punti distanti della città al medesimo rider che rende particolarmente difficile il rispetto delle tempistiche e degli stan-dard qualitativi attesi dal cliente.

(179) Capita non di rado che i rider subiscano delle sanzioni da parte della piattaforma per dei

comportamenti che non si sono verificati.

procedure di valutazione del servizio reso complessivamente dall’azienda che gestisce la piattaforma (181). Tutti questi accadimenti – disfunzioni, malfunzionamenti, negligenze e normali procedure di valu-tazione del servizio di delivery – sono piuttosto frequenti e le relative implicazioni ricadono sistematicamente sul prestatore. Essi possono: ri-durre le opportunità di guadagno (immediate e future); acuire i pericoli per la sicurezza; mettere il lavoratore in una condizione di stress dovuto all’incapacità di esercitare un livello minimo di controllo sull’ambiente circostante.

Nel caso dei malfunzionamenti il rider può subire le ricadute negative più disparate, che dipendono dalla tipologia di bug che si è verificata nell’applicativo digitale. Si è riscontrato che quando si verifica un mal-funzionamento l’azienda comunica al rider che risolverà il problema ma il lavoratore subisce, comunque, le conseguenze che ne derivano senza ricevere alcun tipo di tutela. Durante le attività di ricerca sul campo, per esempio, è capitato diverse volte che i corrieri di Glovo fossero puniti per un ritardo che non si era verificato, incorrendo così nella doppia san-zione prevista (182). Ad altri è capitato (non durante le attività di ricerca) di subire per errore la disattivazione dell’account, perdendo così tutte le ore di lavoro già prenotate per la settimana e non potendo lavorare finché permane il problema.

Ugualmente, le disfunzioni della piattaforma nel coordinamento delle parti intermediate e le negligenze dei clienti e degli esercizi che si occu-pano della preparazione dei prodotti ricadono sul prestatore. Ciò accade quando determinano una dilatazione del tempo necessario per il comple-tamento della prestazione di lavoro. In questi casi, nelle aziende che ap-plicano il cottimo si verificano due implicazioni negative sul rider: a) si riduce il guadagno per unità di tempo; b) si genera una pericolosa pres-sione alla rapidità nello svolgimento delle prestazioni future, dovuta al tentativo (spesso inconscio) di recuperare il tempo perduto (183). Non di meno, diventa più difficile rispettare gli standard qualitativi del servizio di delivery e le aspettative del cliente. Ciò espone il rider ad ulteriori ricadute perché qualsiasi violazione degli standard del servizio e delle aspettative del cliente colpisce il corriere, anche per fatti a lui non

(181) J. PRASSL, op. cit., p. 23.

(182) L’espulsione dal turno di disponibilità in corso (sottrazione delle opportunità di guadagno

immediate) e il calcolo della condotta ai fini reputazionali (riduzione delle opportunità di guada-gno future).

imputabili, nonostante l’organizzazione del servizio sia una prerogativa dell’azienda e la preparazione del prodotto sia un’attività sotto la respon-sabilità del partner commerciale della piattaforma.

Ai rider catanesi è stato chiesto quanto fosse frequente l’essere penaliz-zati per un errore imputabile ad altri (184): il 74% ha dichiarato che tale evento capita “di frequente”; il 15% ha affermato non essere mai capi-tato; l’11% non ha saputo rispondere.

Ciò, però, non accade in modo uniforme in tutte le aziende.

In Glovo, quando i clienti ritengono che il servizio non sia stato all’al-tezza delle proprie aspettative possono manifestare il proprio disappunto attraverso la valutazione negativa del corriere, che subisce così una sen-sibile decurtazione del proprio punteggio reputazionale. È chiaro però che sono soltanto alcuni profili del servizio di delivery ad essere diretta-mente imputabili al corriere.

In Just Eat, diversamente, il cliente può esprimersi anche sul partner della piattaforma che si è occupato della preparazione del prodotto. Può farlo con una recensione, oppure comunicando la propria volontà di or-dinare ancora nel medesimo ristorante. Permane comunque un problema: per il cliente non è semplice capire quale componente della relazione plurilaterale sia responsabile della sua insoddisfazione.

Un ultimo profilo della condizione di parte ultima e debole del rider siste nell’indisponibilità di strumenti di pressione, da utilizzare nei con-fronti dell’azienda e delle altre parti intermediate in funzione dei propri interessi.

Sembra evidente che, nonostante queste intermediazioni superino la tra-dizionale bilateralità della relazione di lavoro (185), permane la debolezza del lavoratore nel contesto lavorativo e la “sotto-ordinazione” nel rap-porto con le parti che lo abitano. Il ricorso al termine sotto-ordinazione mira a descrivere una forma di assoggettamento “atipica”, consistente nell’essere la componente che subisce i meccanismi, le dinamiche rela-zionali e le disfunzioni che animano l’infrastruttura digitale costruita dall’operatore economico. Si tratta, dunque, di una rinnovata soggezione

(184) Agli intervistati è stata proposta una scala con parziale autonomia semantica composta da

cinque opzioni con l’aggiunta del “non so”: Mai; Quasi mai; Qualche volta; Di frequente; Molto di frequente; Non so. Gli esiti della rilevazione condotta su Catania trovano conferma in diverse testimonianze reperibili sul web, www.stintup.com – https://www.stintup.com/lavorato-glovo-mese-esperienza/ (ultimo accesso 6/11/20 – 14:00).

(185) Si vedano sul punto R. FABOZZI, S. BINI, Algoritmi, piattaforme digitali e diritto del lavoro, Analisi giur. econ., 2019, n. 1, p. 363, p. 365; Si veda anche C. LAZZARI, L’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i suoi riflessi sul piano sistematico, DSL, n. 1/2020, p. 45

rispetto alla quale il diritto del lavoro è chiamato a fornire delle risposte ad hoc capaci di ridare dignità alla persona che lavora nell’ambito dello scenario digitale costruito dall’azienda.