N:
fase Descrizione fase
Il responsabile dell’applicazione
della fase
Modalità di esecuzione operativa
1 Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo stato di gravidanza
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice appena accerta il suo stato di gravidanza, verifica se le mansioni che abitualmente
svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere comunque informazioni al datore di lavoro o al responsabile dei
servizi di prevenzione e protezione.
CASO n.1. Il lavoro rientra tra le mansioni definibili come “lavoro sicuro”
2 Compilazione della dichiarazione di
gravidanza
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza.
3 Mansioni per la lavoratrice in stato di gravidanza
Il responsabile della struttura
presso cui la lavoratrice presta servizio
Il responsabile della struttura controfirma la dichiarazione di gravidanza
4 Trasmissione della documentazione al SPP
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza in duplice copia, controfirmato dal responsabile della struttura
dove presta servizio
5 Rilascio all’interessata di una copia dei documenti
acquisiti
SPP
Il SPP consegna alla lavoratrice una copia dell’avvenuta consegna dei documenti di cui sopra
(ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo
sulla tutela della maternità
6
Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione
del certificato di gravidanza
SPP
Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Il SPP trasmette copia del certificato medico al Medico
Competente e all'Ufficio di Competenza.
7 Domanda per la
flessibilità del congedo di maternità
La lavoratrice
La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del
congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151. La domanda dovrà pervenire al SPP
entro la prima metà del settimo mese di gravidanza.
8 Attivazione procedure per l’ottenimento della
flessibilità.
SPP
Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità il Medico Competente al quale richiede la
prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D.
Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.
9 Consegna del certificato di normale evoluzione
della gravidanza
La lavoratrice
La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN
o con esso convenzionato, redatto non prima di 15 giorni dall'inizio dell'VIII mese, attestante l'assenza di
condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre ed il nascituro.
10 Visita Medica Medico
competente
La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.
11 Trasmissione esito della visita per la flessibilità
Medico competente
Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita, formula un giudizio di idoneità/non idoneità e
trasmette l'esito della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, all'SPP 12 Nulla osta per la
flessibilità SPP Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità: all'Ufficio Competente e all'interessata.
13 Visita medica
straordinaria La lavoratrice
Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere al SPP una visita medica straordinaria
(dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso
convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di
idoneità alla mansione.
14 Riattivazione delle procedure di sorveglianza
sanitaria
SPP
Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta
(a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual
caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva).
CASO 2. FASI OPERATIVE
N:
fase Descrizione fase
Il responsabile dell’applicazione
della fase
Modalità di esecuzione operativa
1
Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo
stato di gravidanza e/o puerperio
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice appena accerta il suo stato di gravidanza, verifica se le mansioni che abitualmente svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere comunque informazioni al datore di lavoro o al responsabile
dei servizi di prevenzione e protezione.
Caso n. 2 – il lavoro rientra nelle mansioni definibili come “lavoro a rischio”ma sono possibili mansioni all’interno della stessa struttura
2 Comunicazione dello stato di gravidanza al Responsabile di struttura
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice comunica al proprio Responsabile il suo stato di gravidanza evidenziando il fatto che le mansioni da lei svolte rientrano nel lavoro a rischio
per la salute sua e del nascituro.
3 Scelta di mansioni
Il Responsabile della struttura avvalendosi delle indicazioni riportate nel presente documento e/o della consultazione del Servizio Prevenzione e Protezione sceglie di assegnare la lavoratrice in gravidanza a mansioni e/o ambiente di lavoro che
possano essere definiti come “lavoro sicuro”.
4 Compilazione della dichiarazione di
gravidanza
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza indicando sia le sue mansioni originarie
che quelle scelte dal suo Responsabile per il periodo di gravidanza e puerperio.
5 Firma della dichiarazione di gravidanza
Il Responsabile della Struttura controfirma la suddetta dichiarazione di gravidanza.
6 Trasmissione della documentazione al SPP
La lavoratrice in stato di gravidanza
La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza redatto, in duplice copia, controfirmata dal responsabile della
struttura ove presta servizio.
7 Rilascio all'interessata di una ricevuta dei documenti acquisiti
SPP
Il SPP consegna alla lavoratrice una ricevuta per l'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (ai
sensi dell'art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo
sulla tutela della maternità.
8
Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione
del certificato di gravidanza
SPP
Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al
Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa
9
Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro di
spostamento della Lavoratrice
SPP
La modifica di mansioni e/o della sede di servizio dovrà essere notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro come previsto dall’Art. 12 comma 2 del
D.Lgs. 151/01, da parte del SPP
10 Domanda per la flessibilità del congedo di
maternità
La lavoratrice
La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del
congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151. La domanda dovrà pervenire al
SPP entro la prima metà del settimo mese di gravidanza.
11 Attivazione procedure per l'ottenimento della
flessibilità
SPP
Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità il Medico Competente al quale richiede la prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D. Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla
flessibilità.
12
Consegna del certificato di normale evoluzione della
gravidanza
La lavoratrice
La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato, redatto non prima
di 15 giorni dall'inizio dell'VIII mese, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino
situazioni di rischio per la madre ed il nascituro.
13 Visita Medica Medico
Competente
La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.
14 Trasmissione esito della visita per la
flessibilità
Medico competente
Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal
verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito
della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, al SPP
15 Trasmissione esito della visita per la
Flessibilità
Medico Competente
Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal
verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito
della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, al SPP
16 Nulla osta per la
flessibilità SPP
Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità:
all'interessata ed al Responsabile della struttura presso la quale presta servizio.
17 Visita medica
straordinaria La lavoratrice
Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice
può richiedere al SPP una visita medica straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione.
18 Riattivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria
SPP
Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta
(a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita
medica preventiva).
19 Ritorno alle mansioni
originarie La lavoratrice
La lavoratrice, trascorsi 7 mesi dal parto (o comunque per tutta la durata dell’allattamento in caso di radioesposizione) riprende a svolgere le
sue mansioni originarie.
CONCLUSIONI
Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al DL il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio. La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. All’interno dell’associazione, data la natura delle attività, non è prevista la nomina del medico competente, in quanto lo svolgimento delle mansioni non sono considerate tra quelle a rischio che necessitano di sorveglianza sanitaria.
Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il Presidente deve informare i lavoratori. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, ed è specificamente sanzionato dall’art. 55. comma 5 lett. c . Qualora una lavoratrice informi il Presidente di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente). Il fattore “tempo” è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro. La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l’identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l’allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l’orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive. In secondo luogo il DDL deve valutare, in relazione all’organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post
partum. Infine, se lo spostamento non è possibile il DDL deve avviare con la DPL la procedura di interdizione anticipata. Seguendo la logica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno che il datore di lavoro provveda a pianificare queste operazioni definendo le procedure (schede di rilevazione dei rischi, vedi allegato/appendice) e stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi attraverso un monitoraggio continuo della situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verifichino dei cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi. In sintesi il datore di lavoro deve:
1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento (vedi schemi allegati);
2) integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
• modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro
• spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio
• richiesta alla DPL di interdizione anticipata dal lavoro.
3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
D’altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro. Anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici.
PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALLA PRODUZIONE NON PUO’ ESSER SVOLTA