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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI. CABLO S.n.c.

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(1)

CABLO S.n.c.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA

SICUREZZA DELLE LAVORATRICI MADRI

( ai sensi del D.Lgs. 151/2001 e art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08)

RELAZIONE PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CUI ALL’ART. 28 DEL D.LGS. 81/2008

Data emissione documento Settembre 2018

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DATI AZIENDALI

Anagrafica Azienda

Ragione Sociale Cablo S.n.c.

Partita IVA 02159981204

Codice Fiscale 02159981204

Sede Legale ed Operativa

Comune Molinella

Provincia BO

Indirizzo via Zavaglia, 20

Rappresentante Legale

Rappresentante Legale Mauro Vecchiettini, Massimo Vecchiettini Figure e Responsabili

Datore di Lavoro Mauro Vecchiettini

RSPP Fabio Giaggio

Medico Competente Dott. Lagatoras Panagiotis

RLS Territoriale

Contatti

Tel. e Fax 051 881366

Email PEC ursula@pec.cablosnc.com

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PREMESSA

I rappresentanti legali della azienda CABLO S.n.c., nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista dall’art. 28 del D. Lgs. 81/08, ha considerato anche i rischi riguardanti le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata

“ad hoc”, secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 26.03.2001 n.151, con particolare riguardo all’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e prendendo in esame tutti gli aspetti dell’attività lavorative per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro, dovrà adottare le necessarie misure di Prevenzione e Protezione affinché sia evitata l’esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.

La presente relazione sarà pertanto parte integrante del Documento di Valutazione del rischio, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

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CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall’art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: “Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative, di associazioni o allieve di una scuola di formazione, sia essa pubblica o privata”.

TUTELA DELLA MATERNITA’ – QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia. In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti:

• E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs 151/01).

• I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda ai paragrafi successivi.

• E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs 151/01).

• Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D.Lgs 151/01)

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precisato inoltre dalla Circolare del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell’importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Ecco riportato in sintesi cosa deve fare il datore di lavoro:

• In collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente (MC) (ove previsto), consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il RLS T, identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento

• Provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 D. Lgs.81/08 con l’analisi e l’identificazione delle mansioni/lavorazioni a rischio

• nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza

• quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC

• Nel caso di lavoro a rischio il datore di lavoro procede alle seguenti azioni:

− modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio.

− Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all’ispettorato del lavoro competente per territorio, invitando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

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Gli aspetti procedurali qui accennati vengono descritti più dettagliatamente, anche in riferimento alle lavoratrici in periodo di puerperio e allattamento, nella parte finale del presente documento.

DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n.151 è stato adottato il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53" che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune norme della legge n. 903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. Il D. Lgs. 151/01, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti in materia, al Capo III, intitolato "Congedo di maternità", disciplina tutte le ipotesi di interdizione dal lavoro ed accoglie entrambe le novità introdotte dalla legge n. 53 dell'08.03.2000: in primo luogo, la possibilità per la lavoratrice di posticipare il periodo di astensione obbligatoria di un mese, previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N., di medico convenzionato o del medico competente dell'Ente e poi recuperare tale mese nel periodo post parto. I casi regolati da questa normativa sono i seguenti:

− interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione;

− interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per l'impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni;

− divieto di licenziamento;

− interdizione post - partum

− flessibilità del congedo di maternità

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Congedi parentali e per malattia del figlio

Entrambi i genitori, fino al compimento degli otto anni di età del bambino (per i figli adottivi o in affidamento fino al 12° anno di età) possono avvalersi di periodi di astensione facoltativa continuativi o frazionati che complessivamente non eccedano il limite di dieci mesi. Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro è riconosciuto al lavoratore dipendente anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Per quanto riguarda le modalità per l'esercizio del diritto la nuova normativa riconosce a ciascun genitore un periodo di astensione facoltativa di sei mesi elevabile a sette per il padre lavoratore qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi. In presenza di un solo genitore il limite di astensione è indicato in un massimo di dieci mesi continui o frazionati.

Entrambi i genitori possono, inoltre, fruire di assenze della durata delle malattie del bambino, durante i primi tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Se, invece, il bambino ha un’età compresa tra tre e otto anni ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno.

I riposi giornalieri

Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri fino ad un anno di età del bambino. I due periodi possono essere cumulati e spettano:

− in misura di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere;

− in misura di due ore se l'orario è pari o superiore a sei ore giornaliere.

Qualora la lavoratrice possa avvalersi di strutture aziendali, ad esempio gli asili nido, i suddetti periodi sono ridotti della metà.

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ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E

DEL BAMBINO

Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l’esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l’Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l’allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

L’Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs.

151/01).

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PRINCIPALI

FATTORI DI RISCHIO

PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE (tratto da Dossier Ambiente n.

57/2002, modificato)

LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI

PROVVEDIMENTI ASPETTI ERGONOMICI

ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA

PROLUNGATA

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggior volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare

vertigini e perdita di coscienza.

Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G

(lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro) DIVIETO IN GRAVIDANZA

POSTURE INCONGRUE

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto di infortunio

D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G

(lavori che obbligano ad una postazione

particolarmente affaticante).

DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORO IN

POSTAZIONI

ELEVATE (SCALE, PIATTAFORME,

IMPALCATURE)

E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate per esempio scale, piattaforme, per il rischio di cadute dall’alto.

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.E

DIVIETO IN GRAVIDANZA

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LAVORI CON MACCHINA

MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO

Le attività fisiche particolarmente affaticanti sono considerate tra le cause di aborti spontanei. E' importante assicurare che il volume e il ritmo dell'attività non siano eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici abbiano un certo controllo del modo in cui il lavoro è organizzato.

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00) DIVIETO IN GRAVIDANZA

LAVORO NOTTURNO Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post- natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.

D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1

(è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di

un anno di età del bambino).

D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in materia di lavoro notturno) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL

BAMBINO MOVIMENTAZIONE

MANUALE CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta

pericolosa in gravidanza in

quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F

(lavori di manovalanza pesante )

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti

evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA LAVORI SU MEZZI IN

MOVIMENTO

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere di pregiudizio per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi,

scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O

DIVIETO IN GRAVIDANZA

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AGENTI FISICI

RUMORE L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza; si ipotizza una

vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere responsabile di una diminuzione del flusso

placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che

una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita.

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c

D.Lgs 151/01 art .7 all.A lett. A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei

DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali) DIVIETO IN

GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 80 dBA LEx, 8h)

COLPI, VIBRAZIONI Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I (lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense

vibrazioni) DIVIETO IN GRAVIDANZA

D.Lgs. 151 art.7 All. A lett.

B

(Lavori che impiegano utensili vibranti ad aria compressa o ad asse flessibile soggetti

all’obbligo di sorveglianza sanitaria)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO SOLLECITAZIONI

TERMICHE

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o

risentano dello stress da calore.

L'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Il lavoro a temperature molto fredde può essere

pregiudizievole per la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura

D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A (celle frigorifere) D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f (esposizione a sollecitazioni termiche rilevanti evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER

ESPOSIZIONI A TEMP.

MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigo)

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RADIAZIONI IONIZZANTI

Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Se una lavoratrice che allatta opera con liquidi o polveri radioattivi ciò può determinare un'esposizione del bambino in particolare a seguito

della contaminazione della pelle della madre. Sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato.

D.Lgs 151/01 art.8

D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.D (lavori che espongono a radiazioni ionizzanti vietati durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto).

D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.C (malattie professionali ) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.B (rischi per i quali vige

l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche) DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL

PARTO RADIAZIONI

NON IONIZZANTI (RNI)

Al momento attuale non esistono dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza o sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti.

Non si può escludere che

esposizioni a campi

elettromagnetici intensi, come ad esempio quelli associati a fisioterapie (marconiterapia, radarterapia) o alla saldatura a radiofrequenza delle materie plastiche, possano determinare un rischio accresciuto per il nascituro. Sulla base degli studi epidemiologici effettuati, il lavoro al videoterminale non espone a RNI in grado di interferire con la normale evoluzione della gravidanza.

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali di cui all.4 al decreto 1124/65 e successive modifiche) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e (rischio da radiazioni non ionizzanti evidenziato dalla valutazione dei rischi ) DIVIETO IN GRAVIDANZA per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale *

*Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 Livelli di riferimento ICNIRP

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AGENTI BIOLOGICI AGENTI BIOLOGICI

DEI GRUPPI DI RISCHIO 2,3,4

Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello

stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l’

HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.

In particolare possono essere esposte determinate categorie di lavoratori (es.sanità).

D.Lgs 151/01 art 7 all.A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett B

(rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).

D.Lgs 151/01 art 7 all. B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,2 (rischio di

esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN

GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO AGENTI CHIMICI

SOSTANZE O PREPARATI

CLASSIFICATI COME PERICOLOSI

(TOSSICI,

NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)

L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono

produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni

negative sulla salute. Molte sostanze possono passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett.

a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi) DIVIETO IN

GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO Può essere consentito l’uso di sostanze o preparati classificati

esclusivamente irritanti per

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gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale

a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.

la pelle e con frase di rischio “può provocare sensibilizzazione per contatto

con la pelle” (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l’uso dei DPI

PIOMBO E DERIVATI CHE

POSSONO ESSERE ASSORBITI

DALL’ORGANISMO UMANO

Vi sono forti evidenze che l'esposizione al piombo, sia

del nascituro che del neonato, determini problemi nello sviluppo, danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte.

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00)

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A

numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI PRESENTI

In relazione a quanto sopra specificato, nell’ambito della più generale valutazione dei rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici che operano presso l’associazione, si è proceduto all’analisi di tutte le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio significativo per le lavoratrici madri e per le puerpere. In particolare, per ciascun gruppo omogeneo di lavoratrici, sono stati estrapolati e descritti i possibili fattori di rischio che potrebbero comportare un’alterazione dello stato di salute o essere causa di infortunio. A ciascuno di essi è stato associato un livello di rischio medio derivante dalla valutazione dei rischi effettuata per ciascuna realtà operativa. Si sottolinea il fatto che nella valutazione descritta nelle tabelle seguenti si è tenuto conto delle condizioni di lavoro generalmente presenti nelle lavorazioni esaminate. Resta inteso che il DL nel fare riferimento a questi orientamenti dovrà tenere conto delle specifiche condizioni della propria attività lavorativa e che in condizioni particolari anche l’Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l’allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali per situazioni che al di là delle indicazioni riportate negli schemi seguenti vengano valutate pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

Si riportano nel seguito le risultanze di tale valutazione.

(16)

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE SPECIFICA DEI RISCHI PER LE LAVORATRICI NEI PERIODI DI

GRAVIDANZA E POST - PARTUM

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione per gruppi omogenei di lavoratori conseguente alle analisi svolte nei precedenti paragrafi.

In particolare i gruppi omogenei definiti nel documento di valutazione dei rischi sono stati raggruppati come di seguito indicato.

Tab. A. IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATRICI ESPOSTE A RISCHIO SPECIFICO

Gruppo omogeneo G1 Operaia Gruppo omogeneo G2 Impiegata

A tal riguardo occorre osservare che sono state considerate tutte le possibili mansioni a cui potrebbero essere adibite le lavoratrici.

La quantificazione di ciascun rischio individuato è riportata in funzione dei seguenti periodi:

− periodo della gravidanza, che va dal momento del concepimento alla nascita del bambino;

− primo periodo di allattamento, che va dalla nascita fino al compimento del settimo mese del bambino;

− secondo periodo dell'allattamento, che dall'ottavo mese di età del bambino arriva fino al compimento del primo anno di vita.

Tali periodi sono stati individuati sulla base della specifica normativa di riferimento, ampiamente riportata nei paragrafi precedenti.

I livelli di rischio sono espressi nella scala tra 1 e 4. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell'attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento. Pertanto in tali casi occorrerà, di concerto con il medico competente, adibire la lavoratrice ad attività che non la espongano ai rischi individuati o, nella comprovata impossibilità di ricollocamento, provvedere alla temporanea sospensione

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ristabilirsi graduale delle condizioni psico-fisiche della madre, tali da garantire i requisiti necessari allo svolgimento dei compiti assegnati.

Qualora una lavoratrice faccia parte della squadra di emergenza, si dovrà provvedere alla sua sostituzione dalle attività in questione durante tutto il periodo della gravidanza.

Occorre tuttavia evidenziare che le affermazioni riportate nelle seguenti tabelle, devono essere considerate indicative e quale base di partenza, per il medico competente e il Datore di Lavoro, per le valutazioni specifiche che dovranno essere di volta in volta effettuate per ogni singolo caso, in relazione al reparto frequentato e alla tipologia di attività svolta.

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GRUPPO OMOGENEO 1

OPERAIA

Fattore di rischio LR Gravidanza

LR 1° periodo

LR

2° periodo Misure di Prevenzione e Protezione Movimentazione

Manuale dei Carichi

2 2 1 Lo svolgimento dell’attività prevede una non

considerevole attività di movimentazione manuale dei carichi

Postura 4 1 1 L’attività prevede giornate con postura eretta

mantenuta nelle otto ore, alternata talvolta da operazioni svolte da seduta

Agenti chimici Piombo e derivati che possono essere

assorbiti dall’organismo

umano

4 3 1

Non vengono utilizzati preparati chimici, tuttavia durante le operazioni di saldobrasatura a stagno le lavoratrici inalano

fumi di saldatura con possibile presenza di piccoli quantitativi di Pb

Agenti Biologici 1 1 1 Non si rileva particolare esposizione ad agenti biologici

Rumore 2 1 1 Le lavoratrici non risultano esposte a rumore

durante le attività lavorative

LR= Livelli di Rischio. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento

Rischi individuati:

SOSTANZE O PREPARATI

CLASSIFICATI COME PERICOLOSI

(TOSSICI,

NOCIVI, CORROSIVI, IRRITANTI)

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali)

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi)

DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

Può essere consentito l’uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle” (R43), a condizione che il rischio sia evitabile con l’uso dei DPI

ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.G

(lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro)

DIVIETO IN GRAVIDANZA PIOMBO E DERIVATI

CHE

POSSONO ESSERE ASSORBITI

DALL’ORGANISMO UMANO

D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.A

(lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.C

(malattie professionali) D.Lgs 151/01 art 7 all.B lett. A

numero 1 lett.c e lett. B numero 1 lett.a ( allegato 2 DL 645/96) DIVIETO IN GRAVIDANZA E

FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

(19)

GRUPPO OMOGENEO 2

IMPIEGATA

Fattore di rischio LR Gravidanza

LR 1° periodo

LR

2° periodo Misure di Prevenzione e Protezione

Movimentazione Manuale dei

carichi

1 1 1

Le attività non prevedono un rischio elevato per la movimentazione dei carichi,

dovrà comunque esser evitata qualsiasi movimentazione dei carichi durante la

gravidanza

Postura 2 1 1 Non si prevedono particolari rischi legati

alla postura seduta alla scrivania LR= Livelli di Rischio. I livelli di rischio 3 e 4 sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività da parte delle lavoratrici durante il periodo di riferimento

Rischi individuati:

Non si individuano rischi richiamati dal D.Lgs. 151/11 per la mansione in esame.

(20)

PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

Di seguito vengono illustrate le procedure per l’applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre.

Tali procedure dovranno avere ampia diffusione tra le lavoratrici ed i loro rispettivi Responsabili.

Si ricorda innanzitutto che è fatto obbligo di dichiarare lo stato di gravidanza nei seguenti casi:

− In caso di radioesposizione come da art. 8 del D.Lgs. 151/08 integralmente riportato in Nota 1

− Prima dell’inizio del settimo mese di gravidanza (astensione obbligatoria dal lavoro).

Per le altre lavoratrici, al fine di una efficace tutela della gestante e del nascituro lo stato di gravidanza va comunicato il più presto possibile. Ad ogni modo eventuali ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza secondo le procedure di seguito esposte.

(21)

CASO 1. FASI OPERATIVE

N:

fase Descrizione fase

Il responsabile dell’applicazione

della fase

Modalità di esecuzione operativa

1 Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo stato di gravidanza

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice appena accerta il suo stato di gravidanza, verifica se le mansioni che abitualmente

svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere comunque informazioni al datore di lavoro o al responsabile dei

servizi di prevenzione e protezione.

CASO n.1. Il lavoro rientra tra le mansioni definibili come “lavoro sicuro”

2 Compilazione della dichiarazione di

gravidanza

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza.

3 Mansioni per la lavoratrice in stato di gravidanza

Il responsabile della struttura

presso cui la lavoratrice presta servizio

Il responsabile della struttura controfirma la dichiarazione di gravidanza

4 Trasmissione della documentazione al SPP

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza in duplice copia, controfirmato dal responsabile della struttura

dove presta servizio

5 Rilascio all’interessata di una copia dei documenti

acquisiti

SPP

Il SPP consegna alla lavoratrice una copia dell’avvenuta consegna dei documenti di cui sopra

(ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo

sulla tutela della maternità

6

Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione

del certificato di gravidanza

SPP

Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Il SPP trasmette copia del certificato medico al Medico

Competente e all'Ufficio di Competenza.

7 Domanda per la

flessibilità del congedo di maternità

La lavoratrice

La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del

congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151. La domanda dovrà pervenire al SPP

entro la prima metà del settimo mese di gravidanza.

8 Attivazione procedure per l’ottenimento della

flessibilità.

SPP

Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità il Medico Competente al quale richiede la

prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D.

Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.

9 Consegna del certificato di normale evoluzione

della gravidanza

La lavoratrice

La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN

o con esso convenzionato, redatto non prima di 15 giorni dall'inizio dell'VIII mese, attestante l'assenza di

condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la madre ed il nascituro.

10 Visita Medica Medico

competente

La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.

(22)

11 Trasmissione esito della visita per la flessibilità

Medico competente

Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita, formula un giudizio di idoneità/non idoneità e

trasmette l'esito della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, all'SPP 12 Nulla osta per la

flessibilità SPP Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità: all'Ufficio Competente e all'interessata.

13 Visita medica

straordinaria La lavoratrice

Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice può richiedere al SPP una visita medica straordinaria

(dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso

convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di

idoneità alla mansione.

14 Riattivazione delle procedure di sorveglianza

sanitaria

SPP

Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta

(a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual

caso la dipendente sarà sottoposta a visita medica preventiva).

(23)

CASO 2. FASI OPERATIVE

N:

fase Descrizione fase

Il responsabile dell’applicazione

della fase

Modalità di esecuzione operativa

1

Verifica delle mansioni lavorative in relazione allo

stato di gravidanza e/o puerperio

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice appena accerta il suo stato di gravidanza, verifica se le mansioni che abitualmente svolge sono da ritenersi incompatibili con lo svolgimento dell’attività durante il periodo di riferimento. La lavoratrice può chiedere comunque informazioni al datore di lavoro o al responsabile

dei servizi di prevenzione e protezione.

Caso n. 2 – il lavoro rientra nelle mansioni definibili come “lavoro a rischio”ma sono possibili mansioni all’interno della stessa struttura

2 Comunicazione dello stato di gravidanza al Responsabile di struttura

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice comunica al proprio Responsabile il suo stato di gravidanza evidenziando il fatto che le mansioni da lei svolte rientrano nel lavoro a rischio

per la salute sua e del nascituro.

3 Scelta di mansioni alternative

il Responsabile della Struttura

dove la lavoratrice presta servizio

Il Responsabile della struttura avvalendosi delle indicazioni riportate nel presente documento e/o della consultazione del Servizio Prevenzione e Protezione sceglie di assegnare la lavoratrice in gravidanza a mansioni e/o ambiente di lavoro che

possano essere definiti come “lavoro sicuro”.

4 Compilazione della dichiarazione di

gravidanza

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice compila e firma la dichiarazione di gravidanza indicando sia le sue mansioni originarie

che quelle scelte dal suo Responsabile per il periodo di gravidanza e puerperio.

5 Firma della dichiarazione di gravidanza

il Responsabile della Struttura

dove la lavoratrice presta servizio

Il Responsabile della Struttura controfirma la suddetta dichiarazione di gravidanza.

6 Trasmissione della documentazione al SPP

La lavoratrice in stato di gravidanza

La lavoratrice consegna al Servizio di Prevenzione e Protezione il certificato di gravidanza redatto, in duplice copia, controfirmata dal responsabile della

struttura ove presta servizio.

7 Rilascio all'interessata di una ricevuta dei documenti acquisiti

SPP

Il SPP consegna alla lavoratrice una ricevuta per l'avvenuta consegna dei documenti di cui sopra (ai

sensi dell'art.16 del D.P.R. 1026/76). Il SPP consegna alla lavoratrice un opuscolo informativo

sulla tutela della maternità.

8

Comunicazione del contenuto della dichiarazione di gravidanza e trasmissione

del certificato di gravidanza

SPP

Il SPP comunica il contenuto della dichiarazione di gravidanza, per i provvedimenti di competenza, al

Medico Competente prima possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della stessa

9

Notifica alla Direzione Provinciale del Lavoro di

spostamento della Lavoratrice

SPP

La modifica di mansioni e/o della sede di servizio dovrà essere notificata alla Direzione Provinciale del Lavoro come previsto dall’Art. 12 comma 2 del

D.Lgs. 151/01, da parte del SPP

10 Domanda per la flessibilità del congedo di

maternità

La lavoratrice

La lavoratrice, nel caso in cui sia interessata e ne voglia usufruire, può fare domanda di flessibilità del

congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 151. La domanda dovrà pervenire al

SPP entro la prima metà del settimo mese di gravidanza.

(24)

11 Attivazione procedure per l'ottenimento della

flessibilità

SPP

Il SPP informa dell'attivazione delle pratiche per la flessibilità il Medico Competente al quale richiede la prescritta visita medica della lavoratrice (art. 20 D. Lgs. 151/01) per l'ottenimento del nulla osta alla

flessibilità.

12

Consegna del certificato di normale evoluzione della

gravidanza

La lavoratrice

La lavoratrice consegna al Medico Competente il certificato del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato, redatto non prima

di 15 giorni dall'inizio dell'VIII mese, attestante l'assenza di condizioni patologiche che configurino

situazioni di rischio per la madre ed il nascituro.

13 Visita Medica Medico

Competente

La lavoratrice viene sottoposta a visita medica per l'ottenimento del nulla osta alla flessibilità.

14 Trasmissione esito della visita per la

flessibilità

Medico competente

Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal

verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito

della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, al SPP

15 Trasmissione esito della visita per la

Flessibilità

Medico Competente

Il Medico Competente valuta la richiesta di flessibilità tenuto conto delle mansioni cui la lavoratrice è adibita (secondo quanto stabilito dal

verbale di valutazione del rischio), formula un giudizio di idoneità/non idoneità e trasmette l'esito

della sua valutazione per la flessibilità, entro tre giorni dalla visita, al SPP

16 Nulla osta per la

flessibilità SPP

Il SPP trasmette il nulla osta alla flessibilità:

all'interessata ed al Responsabile della struttura presso la quale presta servizio.

17 Visita medica

straordinaria La lavoratrice

Nel periodo successivo al parto, fatto salvo il periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice

può richiedere al SPP una visita medica straordinaria (dietro presentazione di relativa certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato) nel caso in cui a seguito della gravidanza sia insorta una patologia che richieda la revisione della valutazione del rischio e del giudizio di idoneità alla mansione.

18 Riattivazione delle procedure di sorveglianza sanitaria

SPP

Alla ripresa delle mansioni originarie si riattiva la procedura di sorveglianza sanitaria già predisposta

(a meno che la lavoratrice non venga adibita a mansioni differenti dalle originali che presentino nuovi o comunque differenti fattori di rischio, nel qual caso la dipendente sarà sottoposta a visita

medica preventiva).

19 Ritorno alle mansioni

originarie La lavoratrice

La lavoratrice, trascorsi 7 mesi dal parto (o comunque per tutta la durata dell’allattamento in caso di radioesposizione) riprende a svolgere le

sue mansioni originarie.

(25)

CONCLUSIONI

Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è affidato al DL il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino, e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio. La valutazione deve essere effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. All’interno dell’associazione, data la natura delle attività, non è prevista la nomina del medico competente, in quanto lo svolgimento delle mansioni non sono considerate tra quelle a rischio che necessitano di sorveglianza sanitaria.

Relativamente ai risultati della valutazione ed alle conseguenti misure di prevenzione, il Presidente deve informare i lavoratori. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, ed è specificamente sanzionato dall’art. 55. comma 5 lett. c . Qualora una lavoratrice informi il Presidente di trovarsi in stato interessante, la Valutazione preventiva consente di eseguire rapidamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio , il cambio di mansione oppure, nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire la lavoratrice, in modo anche da poter nominare un supplente). Il fattore “tempo” è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.). Determinante quindi una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore di lavoro. La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l’identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l’allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e – relativamente ai restanti lavori – l’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l’orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive. In secondo luogo il DDL deve valutare, in relazione all’organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post

(26)

partum. Infine, se lo spostamento non è possibile il DDL deve avviare con la DPL la procedura di interdizione anticipata. Seguendo la logica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno che il datore di lavoro provveda a pianificare queste operazioni definendo le procedure (schede di rilevazione dei rischi, vedi allegato/appendice) e stabilendo i soggetti aziendali coinvolti (RSPP, MC, RLS), prosegua poi attraverso un monitoraggio continuo della situazione aziendale onde intervenire immediatamente quando si verifichino dei cambiamenti tali da necessitare un riesame della valutazione dei rischi. In sintesi il datore di lavoro deve:

1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento (vedi schemi allegati);

2) integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:

• modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro

• spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio

• richiesta alla DPL di interdizione anticipata dal lavoro.

3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.

D’altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro. Anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici.

PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALLA PRODUZIONE NON PUO’ ESSER SVOLTA ATTIVITA’ LEGATA ALL’ESPOSIZIONE A PRODOTTI CHIMICI (FUMI LEGATI ALLA SALDOBRASATURA STAGNO), ED ATTIVITA’ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA.

(27)

LAVORATRICE FIRMA

Ursula Soncin Elena Pedarzoli Caterina Romagnoli

Yarafeyeva Sviatlana Bertuzzi Erika Zerbini

Chiara Scapoli Stefania Dino Melissa Vecchiettini

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