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Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è

d) personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli

6. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è

au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio».

5. All’articolo 4 -quater del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, riguardante l’estensione dell’ob-bligo vaccinale agli ultracinquantenni, al comma 1, le parole « e 4-ter » sono sostituite dalle seguenti: «, 4 -ter , 4 -ter .1 e 4 -ter .2».

6. L’articolo 4 -quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 -quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono sog-getti all’obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4 -ter .1, 4 -ter .2 e 4 -quater ) . – 1. Fermi restando gli obblighi vac-cinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all’artico-lo 4 -sexies , i soggetti di cui agli articoli 4 -ter .1, 4 -ter .2, comma 3, ultimo periodo, e 4 -quater , fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono posse-dere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a -bis ) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 ter .1, 9 -ter .2, 9 -quinquies , 9 -sexies , 9 -septies , 9 -octies e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021.».

7. All’articolo 4 -sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di sanzioni pecuniarie, al comma 1, le parole «di cui all’articolo 4 -quater » sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 ter .1, 4 -ter .2 e 4 -qua-ter ».

8. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9 -ter .1, comma 1, le parole

— Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto-legge 1°aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misu-re urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128:

«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sani-tarie e gli operatori di interesse sanitario) . — 1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condi-zioni di sicurezza nell’erogazione delle prestacondi-zioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli ope-ratori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell’infezione da

SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indi-cazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei sog-getti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

1 -bis . L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità di acce-dere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I respon-sabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio me-dico curante di medicina generale ovvero dal meme-dico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui ai commi 1 e 1 -bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il trami-te delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piat-taforma nazionale digital green certificate (PiatPiat-taforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vacci-nazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vacci-nale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documenta-zione comprovante l’effettuadocumenta-zione della vaccinadocumenta-zione oppure l’attesta-zione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, ovvero la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1, nonché a spe-cificare l’eventuale datore di lavoro e l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a tra-smettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla som-ministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l’Ordine profes-sionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla Federa-zione nazionale competente, all’interessato, all’azienda sanitaria locale competente, limitatamente alla professione di farmacista, e, per il per-sonale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L’inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federa-zioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Or-dine professionale territorialmente competente, all’esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comu-nicazione da parte dell’interessato all’Ordine professionale territorial-mente competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavo-ro dipendente, anche al datore di lavolavo-ro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e co-munque non oltre il 31 dicembre 2022. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque

denominato. Il datore di lavoro verifica l’ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 -ter , comma 6. In caso di intervenuta gua-rigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazio-ne entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termivaccinazio-ne di differimento.

6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimen-to dell’obbligo vaccinale è requisil’adempimen-to ai fini dell’iscrizione fino al 31 di-cembre 2022. A tal fine la verifica dell’adempimento dell’obbligo vacci-nale avviene con la presentazione della certificazione verde COVID-19.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omes-sa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contene-re il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con de-creto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applica-no le disposizioni di cui all’articolo 4 -ter , commi 2, 3 e 6.».

— Si riporta il testo degli articoli 4 -bis e 4 -ter , del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, del decreto-legge 1°aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021, n. 128;

«Art. 4 -bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori im-piegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) .

— 1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo vac-cinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i sog-getti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1 -bis , incluse le strutture se-miresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione me-dica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all’articolo 1 -bis , incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorati-va sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 17 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, converti-to, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

4. Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 -ter , commi 2, 3 e 6.

5. La violazione delle disposizioni del primo periodo del com-ma 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

«Art. 4 -ter (Obbligo vaccinale per il personale delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

— 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo

vacci-nale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’artico-lo 3 -ter , da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche alle seguenti categorie:

a) – b) ;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4 -bis ;

d) . 1 -bis .

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svol-gimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del com-ma 1. I responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1 assicurano il rispetto dell’obbligo di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, sen-za indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vac-cinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi dell’articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l’interessato a trasmettere imme-diatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l’inosservanza dell’ob-bligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’inte-ressato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’im-mediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In caso di intervenuta guarigione si ap-plica la disposizione dell’articolo 4 comma 5.

4.

5. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’ob-bligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell’attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4 -bis .

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanziona-ta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».

— Per il riferimento normativo agli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, si vedano i riferimenti normativi all’articolo 6.

— Si riporta il testo dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istru-zione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) , della legge 13 luglio 2015, n. 107), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O:

«Art. 2 (Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione) . — 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all’articolo 1.

2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie.

3. I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia;

b) sezioni primavera, di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del per-corso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambi-ni nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzati-vo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo conti-nuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, of-frono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, appren-dimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;

3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque de-nominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educa-tori in modo continuativo.

4. I servizi educativi per l’infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

5. La scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all’articolo 2 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell’ambito dell’assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull’autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.».

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuo-va disciplina del segreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:

«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) . — 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazio-ni per la sicurezza (DIS).

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca in-formativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle ana-lisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca in-formativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle ana-lisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.