Regione Codice
regione Scaglioni di reddito Aliquota
aggiuntiva Aliquota
oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 0,30% 1,20% 30,98742 oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 0,40% 1,30% 46,48113 Lombardia 10
Piemonte 13 oltre euro 10.329,14 0,50% 1,40%
0
Si applica l’intera percentuale Puglia 14 qualsiasi 0,50% 1,40% Si applica l’intera
percentuale
Umbria 19 oltre euro 10.329,14 0,20% 1,10%
0 Si applica l’intera
Legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34. (B.U. 19 dicembre 2001, n. 51) Articolo 1
1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive), ed in attuazione dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), e' fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 non si applica ai redditi determinati ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni (euro 10.329,14).
Regione Puglia
Legge regionale 5 Dicembre 2001, n. 32 (B.U. 07 dicembre 2001, n. 178) Art. 2
1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002 è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.
2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. Ai fini di cui al comma 1, quale eventuale misura integrativa di compartecipazione alla spesa sanitaria, è altresì istituito apposito capitolo di bilancio avente a oggetto "Fondo per la compartecipazione regionale alla spesa sanitaria per l'esercizio 2001. Legge di variazione al bilancio di previsione 2001", gestito ai sensi dell'articolo 71 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, con uno stanziamento di lire 100 miliardi.
Regione Marche
Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35.
Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 1
7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs.
446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
Tabella A
Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF (articolo 1, comma 7)
fino a euro 10.329,14 0,9 %
oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 0,9 % oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 1,91 % oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 3,6 %
oltre euro 69.721,68 4,0 %.
Regione Veneto
Legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 (BUR n. 117/2001) Art. 1 - Rideterminazione della misura di tributi regionali.
1. Per l'anno 2002 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:
a) fino a euro 10.329,14 1,2 %;
b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 1,3 %;
c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 1,4 %;
d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 1,4 %;
e) oltre euro 69.721,68 1,9 %.
2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9.
Regione Lombardia
Legge regionale 18 dicembre 2001 – n.27 Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133”, a decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all’articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, e successive modificazioni e
integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:
a) fino a € 10.329,14 1,2%
b) oltre € 10.329,14 fino a € 15.493,71 1,2%
c) oltre € 15.493,71 fino a € 30.987,41 1,3%
d) oltre € 30.987,41 fino a € 69.721,68 1,4%
e) oltre € 69.721,68 1,4%
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, continua ad applicarsi l’aliquota dello 0,90 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.
Regione Umbria
Deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2001, n. 1631.
Gazzetta regionale n. 64 del 31.12.2001
Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28/12/2001 Regione Umbria
2) di stabilire che, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 16 novembre 2001, n. 405, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2002, è determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:
a) fino a lire 20.000.000 euro 10.329,14 0,9%
b) da lire 0 a lire 30.000.000 euro 15.493,71 1,1%
c) da lire 0 a lire lire 60.000.000 euro 30.987,41 1,1%
d) da lire 0 a lire lire 135.000.000 euro 69.721,68 1,1%
e) superiore a lire 135.000.000 euro 69.721,68 1,1%
Allegato 1 Elenco Comuni per addizionale comunale
Allegato 9 MODALITA’ DI RIDETERMINAZIONE DEI DATI FISCALI A CONSUNTIVO 1 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01E, GP3CM02E, GP3CM03E e GP3CM04E al momento del pagamento degli arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della Sede sui rimborsi IRPEF.
Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d’imposta spettanti per l’anno in corso e non attribuite al momento della definizione degli arretrati.
2 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01E, GP3CM02E, GP3CM03E e relativi alle somme corrisposte per le annualità spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli interessi relativi all’anno in corso.
3 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01E, GP3CM02E e GP3CM03E, e relativi alle somme corrisposte per interessi legali e rivalutazione monetaria e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.
4 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi a benefici combattentistici per le province di Trento e Bolzano (Legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n.
12/1995)
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01E, GP3CM02E e GP3CM03E, e relativi alle somme corrisposte , in base ad apposita Convenzione stipulata tra l’INPS e le province autonome di Trento e Bolzano, per i benefici combattentistici previsti dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige n. 13/1991 e n. 12/1995 e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota media, per gli importi relativi ad anni precedenti, o all’aliquota massima per gli importi relativi all’anno in corso.
5 - Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01E e GP3CM02E per oneri deducibili derivanti da trattenute effettuate con piani di recupero centrali memorizzati con le procedure “Recupero Crediti da Prestazioni “ e “Pagamenti ridotti o disgiunti”.
5.1 – Procedura “Recupero crediti da prestazioni”
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 2002 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01E e GP3CM02E, riguardanti le somme recuperate con le rate mensili relative a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall’imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.
5.2 – Procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”
Per i piani di recupero centrale sottoindicati i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i valori registrati nel campo GP3CM01E in occasione dell’estrazione della rata mensile di pensione:
M8 Recupero cautelativo su pensione
M9 Recupero cautelativo su pensione e trattamenti di famiglia (per la sola quota di pensione) L1 Legge 29/79 GPA 52/99
L2 Legge 29/79 GPA 54/61
R6 Legge 29/79 GPA 55/00 Fondi Speciali
B1 Recuperi per Ufficio Legale (se memorizzata deducibilità fiscale) B2 Recuperi per altre Sedi (se memorizzata deducibilità fiscale)
B3 Accantonamento somme GPA10/99 (se memorizzata deducibilità fiscale)
P2 Pignoramento privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale) P3 Pignoramento non privilegiato a persone fisiche (se memorizzata deducibilità fiscale)
6 - Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”
(piani M1, M2, N1, N2, I1, I2, M4, M6)
Sono stati esclusi dalla base imponibile i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente ai recuperi di seguito elencati:
M1 Sostituzione Stato M2 Rivalsa Enti locali N1 Trattenuta fondo Clero
N2 Trattenuta per previdenza marinara I1 Trattenuta per legge n. 36 del 1974
I2 Trattenuta per legge n. 222/84 per incumulabilità con rendita INAIL M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
M6 Assegno alimentare per ex coniuge
Per tali situazioni la certificazione fiscale modello CUD 2002 per i redditi dell’anno 2002 risulta pertanto già correttamente determinata.
Anche per l’anno 2003 l’imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi. L’importo delle riduzioni è stato detratto dall’imponibile mensile ed annuo e le trattenute per IRPEF e per addizionale IRPEF regionale e comunale sono state calcolate sull’importo residuo.
Per tali pensioni l’imponibile fiscale mensile, riportato in GP5HD03E, è al netto delle trattenute.
I dati relativi alle “regole di riduzione” sono stati riportati nei seguenti campi del data base delle pensioni:
GP2BD01Z Decorrenza (AAAAMM)
GP2BD02E Importo massimo della trattenuta mensile GP2BD03E Importo della trattenuta mensile
GP2BD04N Percentuale della trattenuta GP2BD05E Importo della quota concorso
GP2BD06N Codice numerico del tipo di trattenuta
GP2BD07N Numero dei mesi per i quali deve essere effettuata la trattenuta
7 – LSU - Contributo aggiuntivo di 9.296 euro (18 milioni) e conguagli a credito da ricalcolo della contribuzione volontaria
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01E e GP3CM03E relativi alle somme corrisposte per contributo aggiuntivo di 9.296,22 euro (18 milioni), oppure per conguagli a credito da ricalcolo della contribuzione volontaria, e alle ritenute IRPEF provvisoriamente applicate all’aliquota massima.
7.1 – LSU - Versamenti volontari a carico del pensionato e conguagli a debito da ricalcolo della contribuzione volontaria
I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo dell’anno 2002 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01E in relazione ai versamenti volontari a carico del pensionato oppure ai conguagli a debito da ricalcolo della contribuzione volontaria.
Allegato 10 Mod. DETR04 DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2003
All’INPS – Sede di ………..
DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PREVISTE DALL’ARTICOLO 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 446 e successive modificazioni
Il sottoscritto……….codice fiscale………
nato a ……… (prov………) il ………..stato civile………...
abitante
a………..CAP………..via………
………
titolare della/e pensione/i n……….……… categoria…………
n……….……… categoria…………
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA
(compilare, con SI o NO, TUTTE LE CASELLE e, in caso affermativo fornire le ulteriori informazioni richieste)
Informazioni memorizzate
Dati aggiornati
Detrazione per lavoro dipendente e assimilato
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato Per il primo figlio in assenza del coniuge
Per n………….figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati di età inferiore ai tre anni
Per n………….figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura del 50%, di età superiore ai tre anni
Per n………….figli compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati portatori di handicap
Per n………….figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura intera, di età superiore ai tre anni
Per n……….. altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria
Detrazione prevista per i pensionati se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185,92 annui.
Dati del coniuge
Nel caso in cui sia fiscalmente a carico, indicare i seguenti dati Codice fiscale………
Cognome……….…Nome………..……….
Nato a……….…il………
Data del matrimonio……….………
Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all’INPS ogni variazione che dovesse comportare la perdita del diritto alle detrazioni richieste.
Data………..Firma………
AVVERTENZE
Le detrazioni per i familiari a carico spettano a condizione che le persone per le quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito.
LA DICHIARAZIONE HA EFFETTO PER TUTTE LE PENSIONI INTESTATE AL