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Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l anno Di seguito si descrivono le modalità.

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Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 12 Dicembre 2002 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 180 e, per conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 11 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: ||Rinnovo delle pensioni per l’anno 2003. |||

SOMMARIO: E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2003. Il rinnovo degli ordinativi è stato effettuato applicando la perequazione automatica previsionale nella misura del 2,4 per cento.

Sono state applicate le nuove modalità di tassazione previste dal disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003).

Vengono descritte le modalità di tassazione cumulata delle pensioni, di determinazione, di memorizzazione e di gestione dei conguagli derivanti dal rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2003 e del Mod. ObisM

Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2003.

Di seguito si descrivono le modalità.

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1 - Perequazione automatica

Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285 (allegato 8), fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2003.

Il predetto decreto conferma inoltre nella misura del 2,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2002 già applicato in via previsionale.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2002 e 2003 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 2.

Anche per il rinnovo dell’anno 2003 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall’INPS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato. Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

Le procedure centrali hanno provveduto ad applicare la perequazione nella misura del 2,4 per cento, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:

M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite M5 Assegno alimentare per figli

M6 Assegno alimentare per ex coniuge

Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 2,4 per cento l’importo “Altra pensione”

memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero.

2 Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV) Le pensioni, gli assegni e le indennità in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l’anno 2003 applicando dal 1° gennaio 2003 le seguenti percentuali di perequazione come da comunicazione del Ministero dell’Interno:

- le pensioni e gli assegni sono stati aumentarti del 2,4 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 2000 – luglio 2001 e agosto 2001 – luglio 2002;

- le indennità sono state aumentate del 2,23 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, per il periodo agosto 2001 – luglio 2002 rispetto al periodo agosto 2000 – luglio 2001;

- i limiti di reddito per il diritto alla pensione in favore dei ciechi civili e dei sordomuti sono stati aumentati del 2,4 per cento, corrispondente alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai per il periodo agosto 2001 – luglio 2002 rispetto al periodo agosto 2000 – luglio 2001.

(3)

Dal 1° gennaio 2003 inoltre l’indennità di comunicazione prevista a favore dei sordomuti dall’articolo 4 della legge 21 novembre 1998, n. 508 come modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 11 ottobre 1990, n. 381 è stata aumentata dell’importo di 41 euro per 12 mensilità, in applicazione di quanto previsto dall’emendamento all’articolo 28 del disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003) (allegato 3).

2.1 Indennità di frequenza

Con messaggio n. 239 del 2 ottobre 2002 (allegato 4) sono state indicate per le indennità di frequenza nuove fasce che consentono una diversa modalità di gestione.

Le fasce attualmente in uso sono:

- Fascia 47 : indennità di frequenza;

- Fascia 97 : interruzione dell’indennità di frequenza;

- Fascia 49 : indennità di frequenza valida per il periodo 1° ottobre/30 giugno di ogni anno;

- Fascia 50 : indennità di frequenza valida per l’intero anno.

Al rinnovo, le indennità di frequenza per le quali le Sedi hanno provveduto ad effettuare la memorizzazione delle nuove fasce, sono state calcolate con le nuove regole:

- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, l’indennità viene disposta per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;

- se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50 l’indennità viene disposta per l’intero anno.

Con messaggio n. 249 del 22 ottobre 2002 (allegato 5) è stata rilasciata la procedura che consente la richiesta delle autocertificazioni per l’iscrizione al corso di studi che valida la proroga dell’indennità di frequenza.

3 Rinnovo delle indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Colley) e drepanocitosi (categoria INVCIV fasce 70 e 71) sono state rinnovate per l’anno 2003 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

4 Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età

In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65mo anno di età entro il 30 novembre 2003 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno

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essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati le prestazioni vengono corrisposte con il “vecchio” importo.

5 Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta

Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2003, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65mo anno di età.

Per le prestazioni che a seguito della revisione sanitaria devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione d’ufficio.

6 Rinnovo degli assegni di invalidità

Come operato per gli anni 2001 e 2002 gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione d’ufficio.

7 – Aumento delle pensioni a 516,46 euro (un milione di lire)

Il disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003) prevede all’articolo 28 l’interpretazione autentica dell’articolo 38 della legge finanziaria 2002 relativo all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati.

In particolare la nuova norma recita “Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.

448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.

Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.

La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo”.

Il calcolo degli importi per l’anno 2003 è stato effettuato tenendo conto di tale interpretazione. Gli importi aggiornati sono riportati nell’allegato 2.

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L’incremento di cui all’articolo 38 della legge finanziaria 2002 è stato attribuito anche ai soggetti che compiono l’età prevista nel corso dell’anno 2003 e che al 31 dicembre 2002 hanno titolo alla maggiorazione sociale o all’aumento dell’assegno sociale o della pensione sociale utilizzando le informazioni reddituali e contributive memorizzate nel data base delle pensioni.

8 – Aumento dell’assegno di accompagno

A decorrere dal 1° luglio 2002, è stato elevato da euro 379,08 a euro 389,32 l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n.

222, in favore dei pensionati per inabilità.

La nuova misura dell’assegno viene erogata dal 1° gennaio 2003; sulla prima rata di pensione dell’anno 2003 viene corrisposto il conguaglio per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.

9 – Contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà previsto per un periodo di tre anni dall’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è più operante a partire dall’anno 2003.

10 Nuove disposizioni per il cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

In occasione del rinnovo sono state applicate le disposizioni previste dal disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003) in merito all’abolizione del cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

La nuova disposizione prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.”

Le pensioni di anzianità per le quali risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla nuova norma (sussistenza di 58 anni di età e 37 anni di contribuzione alla decorrenza originaria della pensione) sono pertanto totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo dal 1° gennaio 2003.

Di conseguenza non è stata determinata, a decorrere da tale data, la quota di incumulabilità sia con il lavoro autonomo che con il lavoro dipendente.

Non viene pertanto più operata ai soggetti in argomento, che avevano comunicato di svolgere un’attività di lavoro autonomo, la trattenuta per la quota incumulabile..

11 Situazioni particolari

Si riportano le attività svolte dalle procedure, in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2003 per le situazioni riportate di seguito.

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11.1 - Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali al rinnovo le procedure individuano variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2002 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Inoltre, come precisato al punto 12.3, sono individuate come ricostituzioni d’ufficio anche le pensioni abbinabili fiscalmente dal 1° gennaio 2002.

Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura per le ricostituzioni d’ufficio individuate dal rinnovo.

In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di provvedere alla sistemazione di tutte le pensioni evidenziate come

“ricostituzioni d’ufficio”: si tratta di pensioni per le quali, pur essendo in pagamento con l’importo aggiornato, devono essere determinati conguagli a credito dei pensionati (valore 4 nell’ultimo byte del campo GP1AF05R) o conguagli a debito dei pensionati (valore 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05R) o di pensioni per le quali sono assenti in archivio dati essenziali per il calcolo (valore 5 nell’ultimo byte del campo GP1AF05R) e che sono quindi in pagamento con un importo non aggiornato.

11.2 Pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come già operato in occasione del rinnovo degli anni scorsi, non si provvede più nel contesto delle operazioni di rinnovo all’eliminazione in via automatica delle pensioni il cui pagamento risulti sospeso da almeno quattro mesi.

Si raccomanda in particolare di provvedere con ogni tempestività agli adempimenti indicati nella circolare n. 59 del 14 marzo 2001 per quanto riguarda le pensioni il cui pagamento è stato sospeso a seguito della segnalazione di decesso del pensionato da parte dell’ente pagatore, nonché all’accertamento dell’eventuale decesso dei titolari delle prestazioni i cui pagamenti vengono rendicontati come non riscossi. In proposito sono state rilevate situazioni difformi presso le diverse Sedi in ordine alle quali si richiama l’assoluta esigenza di intervenire tempestivamente.

11.3 Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2003

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2003 sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto come studente o inabile.

Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti a cura delle Sedi i ratei di tredicesima maturati.

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12 Tassazione delle pensioni per l’anno 2003

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del disegno di legge della finanziaria 2003 che prevede nuove modalità (in particolare l’introduzione di una deduzione dall’imponibile) nuovi scaglioni di reddito e nuove aliquote.

Si ricorda che le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, mentre le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano le imposte.

Le nuove disposizioni modificano il comma 1 dell’articolo 3 del TUIR nei seguenti termini

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonché della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 10 bis.”

Le nuove disposizioni introducono l’articolo 10bis del TUIR (DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITÀ DELL’IMPOSIZIONE) che recita:

1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, si deduce l’importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell’anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.».

Le nuove disposizioni modificano inoltre l’articolo 11 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA che prevede “l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

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e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.

1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.”

Il disegno di legge modifica inoltre l’articolo 13 - ALTRE DETRAZIONI:

1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a) – tra cui le pensioni - spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».

In allegato 2 sono riportate le tabelle aggiornate con le nuove aliquote e le nuove detrazioni così come previste nel disegno di legge della finanziaria 2003 e utilizzate per il rinnovo degli ordinativi di pagamento per l’anno 2003.

Nulla viene modificato dalla finanziaria 2003 per le detrazioni relative ai familiari a carico.

La tassazione delle pensioni per l’anno 2003 è stata effettuata considerando le nuove modalità ed attribuendo la deduzione di 7000 euro e le nuove detrazioni per assicurare la progressività ai pensionati per i quali risulta attribuita la “vecchia” detrazione per spese di produzione.

La disposizione che prevede una salvaguardia per i redditi compresi tra 7.500 e 7.800 euro, se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92, è stata applicata in presenza del codice per l’attribuzione della “vecchia” ulteriore detrazione.

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I nuovi dati relativi alla certificazione fiscale per il preventivo 2003 sono stati memorizzati con le modalità descritte di seguito:

- nel campo GP3EDTZRCN è stata memorizzata la nuova deduzione, se spettante;

- nel campo GP3CEIMP è stato memorizzato l’imponibile al lordo della deduzione;

- nei campi GP3T35EDTI (detrazioni applicate) e in GP3EIRPIML (detrazioni teoriche spettanti) sono state memorizzate le detrazioni determinate applicando le nuove disposizioni.

In allegato 6 sono riportati alcuni esempi con tassazione con le nuove modalità.

In allegato 2 sono riportate le tabelle aggiornate.

12.1 - Detrazioni d’imposta per i figli e i familiari a carico

Il disegno di legge per la finanziaria 2003 non prevede variazioni.

Nel contesto delle operazioni di rinnovo per l’anno 2002 le detrazioni per i figli a carico erano state riconosciute negli importi previsti per l’anno 2001, si è ora provveduto alla rideterminazione delle detrazioni per l’anno 2002 nella misura prevista dalla legge n. 448 del 2001 per le pensioni che non siano state ricostituite nel corso dell’anno 2002. I relativi conguagli vengono erogati sulla prima rata di pensione dell’anno 2003.

12.2 – Sistemazione dei codici detrazioni d’imposta

Nell’ambito delle operazioni di rinnovo si è provveduto a “normalizzare” i codici di detrazione d’imposta, inserendo su tutte le pensioni la ricorrenza di gennaio 2003 nel campo GP3CLCDTI.

Sono stati utilizzati i seguenti criteri:

Codici Descrizione Normalizzazione

1° Detassazione per estero Se diverso da 0 e 2, è stato azzerato 2° Spese di produzione Se diverso da 0 e 1, è stato azzerato

3° Deduzione Se spese di produzione = 1, è stato riportato 1 4° Coniuge a carico Se diverso da 0 e 1, è stato azzerato

5° Primo figlio a carico Se diverso da 0 e 1, è stato azzerato

6° E’ stato azzerato

7° Numero figli in misura normale E’ stato confermato il valore memorizzato

8° E’ stato azzerato

9° Numero figli in misura doppia E’ stato confermato il valore memorizzato

10° Disponibile Azzerare

11° Numero altre persone a carico E’ stato confermato il valore memorizzato

12° Disponibile E’ stato azzerato

13° Esenzione se solo pensione, casa e

terreni Se diverso da 0 e 1, è stato azzerato

14° Azzerato

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12.3 - Tassazione congiunta (articolo 8 decreto legislativo n. 314 del 1997)

Per l’anno 2003 (come già avvenuto per gli anni 2001 e 2002) non sono stati effettuati, in occasione del rinnovo, nuovi abbinamenti fiscali.

Le procedure, nel caso in cui le pensioni siano risultate abbinabili, hanno provveduto ad inserire un particolare “flag” di ricostituzione d’ufficio, tali pensioni saranno ricalcolate in via automatica.

Come di consueto, sono state disabbinate le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario centrale dei pensionati gli importi relativi all’anno 2001.

12.4 Trattenute per ricongiunzione ex legge 29/79, per versamenti volontari LSU a carico del pensionato e per recupero crediti da prestazioni

Per il calcolo della deduzione prevista dal disegno di legge 3200 (finanziaria 2003) si tiene conto degli oneri deducibili trattenuti sulle pensioni:

L1 Legge 29/79 (conto GPA 52/99) L2 Legge 29/79 (conto GPA 54/61)

R6 Legge 29/79 (conto GPA 55/00) - Fondi Speciali

V3 LSU Trattenute mensili per versamenti volontari a carico del pensionato 00 Recupero crediti

M6 Assegno alimentare all’ex coniuge

M4 Assegno divorzile all’ex coniuge superstite

12.4.1 - Trattenute per legge 29/79, per versamenti volontari LSU a carico del pensionato e per recupero crediti

A partire dalla rata di gennaio 2003 le trattenute per legge 29/79 (codici 120, 123, 124), per versamenti volontari LSU a carico del pensionato (codice 180) e le trattenute deducibili per recupero crediti (codice 100) vengono memorizzate al campo GP3EONR per consentire a consuntivo sia la rettifica della certificazione fiscale, sia la corretta determinazione della deduzione fiscale prevista dal 2003. Tali importi non sono più memorizzati al campo GP3CM01.

12.4.2 - Trattenute per assegno alimentare all’ex coniuge e per assegno divorzile all’ex coniuge superstite

Gli importi corrisposti a titolo di assegno alimentare o divorzile sono tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

La tassazione del titolare della pensione viene effettuata tenendo conto delle quote trattenute sulla base delle regole di riduzione registrate nell’area GP2BD.

Le procedure, per il momento, ai fini del calcolo della deduzione prevista dal 2003, non tengono conto degli importi trattenuti a titolo di assegno alimentare all’ex coniuge (M6 - codice 127) e di

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assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4 - codice 113).

12.5 - Modalità di tassazione delle quote corrisposte ai beneficiari di assegno alimentare all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite

Dalla rata di gennaio 2003 la tassazione della quota corrisposta al beneficiario dell’assegno alimentare all’ex coniuge (M6) e dell’assegno divorzile all’ex coniuge superstite (M4) è effettuata tenendo conto della disposizioni contenute nel disegno di legge n. 3200 (finanziaria 2003).

Trattandosi di redditi assimilati al lavoro dipendente è attribuita la deduzione di 7.500 euro rapportata ai mesi di corresponsione dell’assegno alimentare o divorzile.

Sull’imponibile mensile residuo, al netto della deduzione, sono applicate le nuove aliquote progressive per determinare l’imposta mensile da trattenere.

Si ricorda che le detrazioni, se richieste e spettanti, devono essere attribuite dalla Sede con la procedura di rettifica delle certificazioni fiscali a consuntivo.

13 - Addizionale regionale e comunale all’IRPEF 13.1 - Addizionale regionale all’IRPEF

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2002 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2003 in 11 mensilità.

Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 5,50, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Ai pensionati residenti nelle Regioni che non hanno adottato provvedimenti di modifica dell’aliquota è stata applicata l’aliquota dello 0,9 per cento; ai pensionati residenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria sono state applicate le disposizioni previste dalle rispettive leggi regionali. In allegato 7 è riportata una sintesi delle disposizioni delle singole Regioni e il prospetto con le modalità di calcolo.

13.2 - Addizionale comunale all’IRPEF

L’elenco dei Comuni e delle aliquote da applicare per l’anno 2002 è riportato nell’allegato 1.

Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2002 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2003 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 5,50, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Ogni CUD riporta:

- nel campo GP3CADDCMN il codice catastale del Comune;

- a destra del codice, fra parentesi, la denominazione del Comune e la sigla automobilistica della provincia;

- nella riga successiva l’indicazione dell’aliquota percentuale approvata.

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14 – Determinazione dei dati fiscali a consuntivo

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA per i casi in cui la pensione non fosse stata ricostituita nel corso dell’anno;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;

- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;

14.1 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli

Nell’allegato 9 sono dettagliate le modalità con le quali le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni.

14.2 – Codici di destinazione delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

M se non è stata effettuata alcuna rettifica;

P se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

R per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999.

pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

A se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999;

B se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi d rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli.

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

0 se non è stata effettuata alcuna rettifica;

1 se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;

5 per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB;

2 per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari.

La certificazione fiscale relativa agli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e

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riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo, è contraddistinta dal codice destinazione “E”.

15 – Conguagli da rinnovo

Con il rinnovo dell’anno 2003 le procedure centrali hanno provveduto a calcolare i seguenti conguagli:

- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

- conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali;

- conguagli per addizionale regionale e comunale;

- conguagli per contributo di solidarietà.

I conguagli sono memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e vengono gestiti al momento dell’estrazione della rata mensile.

Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.

15.1 – Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato e conguagli per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

Sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come “validati” e verranno gestiti al momento dell’estrazione delle rate mensili di pensione:

- conguagli IRPEF a debito o a credito del pensionato;

- conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF.

I conguagli IRPEF a credito del pensionato vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2003.

Il conguaglio IRPEF a debito del pensionato viene trattenuto in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2003. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.

Il conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF è trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2003.

Al momento dell’estrazione della rata di pensione i conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

139 Conguaglio IRPEF a credito del pensionato 140 Conguaglio IRPEF a debito del pensionato

141 Conguaglio a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF

15.2 – Conguaglio per contributo di solidarietà

I conguagli per contributo di solidarietà per l’anno 2002 sono stati memorizzati sull’archivio

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CONGUAGLI come “validati” e verranno gestiti al momento dell’estrazione della prima rata 2003.

Al momento dell’estrazione della rata di pensione tali conguagli sono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

195 Conguaglio contributo di solidarietà a debito del pensionato 435 Conguaglio contributo di solidarietà a credito del pensionato

15.3 –Addizionale regionale e comunale per l’anno 2002

I conguagli relativi all’addizionale regionale e comunale per l’anno 2002 sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI e verranno recuperati in 11 mensilità.

Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:

448 Trattenuta addizionale regionale IRPEF 449 Trattenuta addizionale comunale IRPEF

16 – Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni sono stati rideterminati con l’applicazione della perequazione.

In particolare:

• vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;

• vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 60,00 euro;

• vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 60,00 euro.

17 - Certificazione dei redditi (modello CUD)

Il provvedimento dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2002, ha approvato lo schema di certificazione unica

“CUD 2003” con le relative istruzioni e ha previsto che la certificazione debba essere consegnata agli interessati entro il 31 marzo 2003.

I Mod. CUD verranno spediti al domicilio dei pensionati con POSTEL.

Per le sole situazioni, per le quali sono memorizzate detrazioni per familiari a carico (diversi dal coniuge), i Mod. CUD verranno spediti unitamente al Mod. DETR04 (allegato 10).

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18 - Certificato di pensione per l’anno 2003 – Modello Obis M

Viene emesso per ogni soggetto pensionato un unico Mod. Obis M (allegato 11) contenente le informazioni di tutte le sue pensioni.

Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d’imposta, trattenute di lavoro, ecc). Viene invece riportato un riquadro con l’indicazione degli importi mensili per ognuna delle pensioni.

Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l’anno 2003, con l’indicazione delle diverse fasce previste.

E’ inoltre previsto uno specifico riquadro (che indica che l’attribuzione è stata fatta in via provvisoria sulla base dei redditi memorizzati) per le pensioni per le quali è stato corrisposto a dicembre 2002 l’importo aggiuntivo di euro 154,94.

Viene inoltre riportato un ulteriore specifico riquadro per le pensioni per le quali la memorizzazione dei redditi relativi agli anni 1999, 2000 e 2001 non ha comportato alcuna variazione degli importi in pagamento.

La composizione del primo pagamento relativo all’anno 2003 è riportata sull’ultima parte del Mod.

ObisM con l’indicazione di tutti i conguagli contenuti nella rata stessa.

L’importo netto mensile di ogni pensione e l’importo netto del primo pagamento oltre che in euro sono riportati anche in lire.

E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore viene inviato all’indirizzo del tutore.

Nel caso in cui il soggetto sia titolare anche di rendita INAIL, con pagamento unificato con le pensioni INPS, sul Mod. ObisM viene riportata apposita informazione.

I modelli ObisM vengono inviati anche ai titolari di pensione il cui importo non viene posto in pagamento per trattenute operate sullo stesso.

19 – Mandati di pagamento

I mandati di pagamento per gennaio 2003 sono stati resi disponibili per Poste Italiane Spa e per gli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità. Le nuove modalità di memorizzazione degli uffici pagatori sono descritte in altra circolare in corso di emanazione.

20 - Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

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Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod.ICRIC01.

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICINC01.

Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni, o alle ASL, se residenti nelle Regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia), alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL, negli altri casi.

Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662/96 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4.

***

In considerazione degli elementi nuovi che hanno caratterizzato l’operazione di rinnovo, con particolare riguardo alle nuove modalità di tassazione, si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

Allegato 8 DECRETO 20 novembre 2002

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002. Articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (GU n. 285 del 5 dicembre 2002)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed

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assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1 gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 283 del 5 dicembre 2001) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6296, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 e' risultata pari a +2,7;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 ottobre 2002, prot. n. 6297, dalla quale si rileva che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 e' risultata pari a +2,4, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2002 l'applicazione della variazione che si e' verificata nello stesso mese del 2001 e per i mesi di novembre e dicembre 2002, la ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Considerata la necessità:

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1 gennaio 2002;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1 gennaio 2003, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002;

di indicare le modalità di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennità integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2001 e' determinata in misura pari a +2,7 dal 1 gennaio 2002.

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2002 e' determinata in misura pari a +2,4 dal 1 gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

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Art. 3.

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Maroni

Allegato 2 Tabelle con importi per l’anno 2003

Allegato 3 Emendamento all’articolo 28 del disegno di legge finanziaria 2003

All’articolo 28 aggiungere il seguente comma:

5 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, già modificata dall’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge 11 ottobre 1990, n. 289, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell’importo di 41 euro per 12 mensilità.

Allegato 4 Messaggio n.239 del 2 ottobre 2002

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Nuova procedura di ricostituzione delle pensioni. Prestazioni INVCIV: nuove modalità di gestione delle indennità di frequenza.

Per evitare di dover procedere ogni anno alla ricostituzione delle prestazioni INVCIV di fascia 47 (indennità di frequenza) creando picchi di attività per le Sedi e disagi per gli interessati che non riescono a riscuotere tempestivamente la prestazione spettante, sono state previste nuove modalità di gestione.

Considerato che le indennità di frequenza vengono corrisposte per la durata dell’anno scolastico o,

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per attività scolastiche particolari, per l’intero anno, sono state previste ulteriori fasce.

Per la gestione delle indennità di frequenza è ora previsto l’utilizzo delle fasce di seguito descritte.

Codice fascia Modalità di gestione

47 Si tratta delle modalità attualmente in uso. Le Sedi devono acquisire ogni anno gli eventuali periodi di sospensione dell’indennità e la riattribuzione della stessa per l’anno scolastico successivo;

97 Si tratta delle modalità attualmente in uso. La fascia 97 deve essere acquisita per i periodi per i quali deve essere sospesa l’erogazione dell’indennità di frequenza;

49 Nuovo codice fascia previsto per l’attribuzione automatica dell’indennità di frequenza per il periodo 1° ottobre/30 giugno di ogni anno, a partire dalla data segnalata per il diritto e non oltre il compimento del 18mo anno. Le procedure provvedono in automatico a sospendere i pagamento per luglio, agosto e settembre e a riprendere i pagamenti da ottobre;

50 Nuovo codice fascia previsto per l’attribuzione dell’indennità di frequenza per l’intero anno. Le procedure non operano alcuna sospensione dei pagamenti

Le Sedi dovranno acquisire, dopo le fasce 49 e 50, la fascia 97 in corrispondenza del completamento del ciclo scolastico (ultima classe delle scuole elementari, ultima classe delle scuole medie, ultima classe delle scuole superiori) e riacquisire nuovamente la fascia 49 o 50 al momento della presentazione della autocertificazione di iscrizione al ciclo di scuole successivo.

La procedura “Figli studenti” aggiornata provvederà a predisporre, per le prestazioni INVCIV per le quali saranno memorizzati i codici 49 e 50, la richiesta di conferma dell’iscrizione alla scuola al fine di verificare che il diritto alla prestazione continui a sussistere.

Tale richiesta dovrà essere inviata agli interessati nel mese di giugno e la conferma dell’iscrizione dovrà pervenire all’INPS entro il 31 luglio.

Le Sedi dovranno provvedere alla sospensione delle prestazioni per le quali non sarà rinnovata l’iscrizione.

Tranne in occasione del passaggio da un ciclo scolastico ad un altro, nessuna ulteriore attività deve essere effettuata per i casi in cui l’iscrizione viene rinnovata in quanto le procedure automaticamente riprenderanno, da ottobre, il pagamento di quanto dovuto.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI

De Stefanis Crecco

Allegato 5 Messaggio n. 249 del 22 ottobre 2002

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

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AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: Prestazioni INVCIV.

Nuove modalità di gestione delle indennità di frequenza. Aggiornamento della procedura per la richiesta delle autocertificazioni per l’iscrizione ad un corso di studi.

Inserimento di apposita opzione per le stampe relative alle prestazioni INVCIV.

1 - Nuove modalità di gestione delle indennità di frequenza. Aggiornamento della procedura per la richiesta delle autocertificazioni per l’iscrizione ad un corso di studi.

Inserimento di apposita opzione per le stampe relative alle prestazioni INVCIV.

Si fa seguito al messaggio n. 239 del 2 ottobre 2002 e si comunica che è disponibile la nuova opzione per la stampa delle liste e delle richieste di autocertificazione per ‘iscrizione ad un corso di studi per i beneficiari di indennità di frequenza.

A tal fine dovrà essere richiamato il PGM 4444, da operatore 38 e selezionata l’opzione 10 – PRESTAZIONI AGLI INVALIDI CIVILI e successivamente l’opzione 4 – RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER INDENNITA’ DI FREQUENZA.

2 - Inserimento di apposita opzione per le stampe relative alle prestazioni INVCIV.

Si è provveduto ad inserire in apposita opzione del PGM 4444 tutte le funzioni previste per le prestazioni INVCIV.

E’ pertanto ora disponibile l’opzione 4 del PGM 4444 che prevede le seguenti subopzioni:

opzione 1 – PRESTAZIONE INVCIV DA TRASFORMARE IN AS (lista delle prestazioni per le quali devono essere richiesti i redditi aggiornati da acquisire con ricostituzione per consentire alle procedure di disporre il pagamento della prestazione con i nuovi importi);

opzione 2 – LISTA MINORI TITOLARI DI INVCIV CHE COMPIONO 18 ANNI (lista delle prestazioni da segnalare all’Ente concessorio. Nelle Regioni in cui è stata firmata la convenzione in applicazione dell’articolo 80 della legge finanziaria 2001 i previsti controlli dovranno essere effettuati dalle Sedi INPS);

opzione 3 – LISTE INVALIDI CIVILI (MODD. ICRIC01 e ICINC01) (lista dei titolari di assegno d incollocabilità - invalidi parziali - ai quali sono richieste le dichiarazioni per l’iscrizione nelle liste d disoccupazione e dei titolari di indennità di accompagno ai quali sono richieste le dichiarazioni per i ricovero in strutture pubbliche);

opzione 4 – RICHIESTA CERTIFICAZIONE PER INDENNITA’ DI FREQUENZA;

opzione 5 – DATI STATISTICI RELATIVI AI MINORATI CIVILI;

opzione 6 – LISTA INVCIV CON SCADENZA REVISIONE DA VERIFICARE (lista delle prestazioni per le quali è memorizzata la scadenza di revisione sanitaria).

3 – Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 i sottoelencati programmi

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TNBP 4444 versione B del 17 ottobre 2002 TNBP 7359 versione B del 17 ottobre 2002

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE IL DIRETTORE CENTRALE DEI

PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI

De Stefanis Crecco

Allegato 6 MODALITA’ DI CALCOLO DELLE RITENUTE ERARIALI PER L’ANNO 2003

Per il calcolo delle ritenute erariali dell’anno 2003 occorre tenere presente alcuni punti fondamentali, che modificano le modalità di tassazione rispetto agli anni passati :

• Aliquote e scaglioni modificati rispetto all’anno 2002 (dal 23% per i redditi fino a 15.000,00 euro, al 45% per i redditi da 70.000,00 – vedi apposita tabella);

• Introduzione della fascia “no tax area” per i redditi fino a 7.500,00 euro;

• Introduzione della salvaguardia per i redditi fino a 7.800,00 euro, a condizione che “alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”;

• Introduzione della deduzione (per un massimo di 7.000,00 euro) per assicurare la progressività, per i redditi fino a 33.000,00 euro (26.000 + 7.000); il calcolo della deduzione viene effettuato applicando la formula:

limite massimo di 33.000 euro – imponibile complessivo x 7.000 (deduzione massima) 26.000

• Introduzione di altra detrazione a scalare per i redditi compresi tra 24.500,00 euro e 52.000,00 euro (applicata in presenza della “vecchia” detrazione per spese di produzione);

• Mantenimento delle detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli e altre persone) nella stessa misura e con le stesse modalità dell’anno 2002.

Di seguito si riportano alcuni esempi con le nuove modalità di calcolo e con le “regole” di raccordo applicate con riferimento alle informazioni per le detrazioni memorizzate sul data base pensioni per l’anno 2002.

1 –Imponibile complessivo fino a 7.000 euro – deduzione totale.

a) se presente la “vecchia” detrazione per spese di produzione, viene attribuita la deduzione per assicurare la progressività, che in questo caso (imponibile inferiore a 7.000,00 euro) risulta pari all’imponibile fiscale e l’imposta non viene calcolata.

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Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

6.850,00 6.850,00 0 0

Indifferente è in questo caso la presenza di altre eventuali detrazioni per familiari a carico.

b) Se assente la “vecchia” detrazione per spese di produzione Imponibile

GP3 EIMP Deduzione

GP3 EDTZRCN Detrazioni

GP3 T35EDTI Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

6.850,00 0 0 6.850,00 x 23% = 1.575,50

In questo caso le eventuali detrazioni per familiari a carico potrebbero diminuire le ritenute erariali.

2 – Imponibile complessivo da 7.000 euro fino a 7.500 euro - No tax area.

La norma prevede che fino a 7.500 euro di pensione l’imposta non è dovuta, se il reddito è costituito solo da pensione e casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92.

Dall’anno 2003 la detassazione per redditi fino a 7.500 euro è stata applicata se presente per l’anno 2002 l’ulteriore detrazione (13 byte della stringa – tale ulteriore detrazione è stata attribuita fino al 2002 se il reddito era costituito solo da pensione e casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92).

a) Se presente la “vecchia” detrazione per spese di produzione e l’ulteriore detrazione, viene calcolata un’imposta pari a zero, attribuendo la deduzione per assicurare la progressività e detassando l’importo residuo.

Calcolo della deduzione 33.000,00 – 7.400,00 = 25.600,00 25.600,00 : 26.000,00 = 0,98461538

0,9846 x 7.000 = 6.890,10 Deduzione (GP3 EDTZRCN) Calcolo dell’imposta lorda 7.400,00 – 6.890,10 = 509,90 (imponibile netto)

509,90 x 23% = 117,27 imposta teorica.

Poiché per redditi complessivi inferiori a 7.500,00 euro le ritenute erariali non devono essere applicate, l’importo di 117,27 euro, (imposta teorica), viene memorizzato nel campo delle detrazioni applicate (GP3 T35EDTI), e la ritenuta erariale (GP3 EIRPIMN) è pari a zero.

Indifferente è in questo caso la presenza di altre eventuali detrazioni per familiari a carico.

La memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

7.400,00 6.890,10 117,27 0

b) Se assente la “vecchia” detrazione per spese di produzione e l’ulteriore detrazione Il calcolo dell’imposta lorda e la memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

(23)

Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

7.400,00 0 0 7.400,00 x 23% =

1.702,00

In questo caso le eventuali detrazioni per familiari a carico potrebbero diminuire le ritenute erariali.

3 – Imponibile complessivo da 7.500 euro fino a 7.800 euro – salvaguardia dei 7.500 euro Le norme modificate prevedono una salvaguardia per i redditi compresi tra 7.500 e 7.800 euro, se il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92.

Dall’anno 2003 la detassazione per redditi fino a 7.500 euro con salvaguardia fino a 7.800 euro si applica solo se presente per l’anno 2002 l’ulteriore detrazione.

a) Se presente la “vecchia” detrazione per spese di produzione e l’ulteriore detrazione, viene attribuita la deduzione per assicurare la progressività e calcolata un’imposta tale da non far scendere la pensione netta al di sotto dei 7.500 euro.

Es. imponibile pari a 7.600,00

Calcolo della deduzione 33.000,00 – 7.600,00 = 25.400,00 25.400,00 : 26.000,00 = 0,9769230

0,9769 x 7.000 = 6.838,30 Deduzione (GP3 EDTZRCN) Calcolo dell’imposta lorda 7.600,00 – 6.838,30 = 761,70 imponibile netto

761,70 x 23% = 175,19 imposta teorica Tassazione massima 7.600,00 – 7.500,00 = 100,00

Poiché la tassazione massima è inferiore all’imposta calcolata, alla pensione viene applicata la ritenuta erariale di 100,00 euro e sono attribuite “detrazioni” pari alla differenza tra l’imposta teorica e la ritenuta erariale effettiva 175,19 – 100,00 = 75,19 (GP3 T35EDTI).

La memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

7.600,00 6.838,30 75,19 100,00

b) Se assente la “vecchia” detrazione per spese di produzione e l’ulteriore detrazione

Il calcolo dell’imposta lorda e la memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

7.600,00 0 0 7.600,00 x 23% =

1.748,00

(24)

In ambedue i casi le eventuali detrazioni per familiari a carico potrebbero diminuire le ritenute erariali.

4 – Imponibile complessivo da 7.800 euro fino a 24.500 euro – solo deduzione

a) Se presente la “vecchia” detrazione per spese di produzione, viene attribuita la deduzione per assicurare la progressività.

Es. Imponibile pari a 18.600,00

Calcolo della deduzione 33.000,00 – 18.600,00 = 14.400,00 14.400,00 : 26.000,00 = 0,5538461

0,5538 x 7.000,00 = 3.876,6 deduzione (GP3 EDTZRCN) Calcolo dell’imposta lorda 18.600,00 – 3.876,60 = 14.723,40 imponibile netto

14.723,40 x 23% = 3.386,38 imposta (GP3 EIRPIMN).

L’aliquota applicata pari al 23% è relativa all’imponibile al netto deduzione (14.723,40 euro) e non quella relativa all’imponibile lordo, (18.600,00 euro) pari al 29%. L’aliquota memorizzata nel campo relativo all’aliquota massima applicata per l’anno in corso, è quest’ultima, GP3 PMAX = 29.

A tale aliquota faranno riferimento le procedure per il calcolo della tassazione sugli eventuali importi imponibili aggiuntivi per l’anno 2003 (ARTE, interessi legali, ecc.).

La memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Aliquota max.

GP3 PMAX

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

18.600,00 29 3.876,60 0 3.386,38

b) Se assente la “vecchia” detrazione per spese di produzione

Il calcolo dell’imposta lorda e la memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

18.600,00 0 0 (18.600,00 x 29% - 900,00

(correttivo)) 4.494,00

In ambedue i casi le eventuali detrazioni per familiari a carico potrebbero diminuire le ritenute erariali.

5 – Imponibile complessivo da 24.500 euro fino a 33.000 euro - deduzione e altre detrazioni diverse da quelle per familiari a carico

a) Se presente la detrazione per spese di produzione, viene attribuita la deduzione per assicurare la progressività

Es. Imponibile pari a 29.600,00

Calcolo della deduzione 33.000,00 – 29.600,00 = 3.400,00

(25)

3.400,00 : 26.000,00 = 0,130769

0,1307 x 7.000,00 = 914,90 deduzione (GP3 EDTZRCN) Calcolo dell’imposta lorda 29.600,00 – 914,90 = 28.685,10 imponibile netto

28.685,10 x 29% - 900,00= 7.418,67 imposta lorda

Oltre alla deduzione, al reddito di 29.600,00 spettano detrazioni per euro 290,00 (vedi apposita tabella), che saranno registrate al campo GP3 T35EDTI.

Calcolo dell’imposta netta 7.418,67 – 290,00 = 7.128,67 imposta netta (GP3 EIRPIMN).

L’aliquota applicata pari al 29% è quella relativa all’imponibile al netto deduzione (28.685,10 euro) e non quella relativa all’imponibile lordo, (29.600,00 euro) pari al 31%. L’aliquota memorizzata nel campo relativo all’aliquota massima applicata per l’anno in corso, è quest’ultima, GP3 PMAX = 31. A tale aliquota faranno riferimento le procedure per il calcolo della tassazione sugli eventuali importi imponibili aggiuntivi per l’anno 2003 (ARTE, interessi legali, ecc.).

La memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Aliquota max.

GP3 PMAX

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

29.600,00 31 914,90 290,00 7.128,67

b) Se assente la “vecchia” detrazione per spese di produzione

Calcolo dell’imposta lorda 29.600,00 x 31% - 1.480,00 (correttivo) = 7.696,00 imposta lorda Calcolo dell’imposta netta 7.696,00 – 290,00 (nuova detrazione)= 7.406,00 imposta netta (GP3 EIRPIMN).

La memorizzazione nel data base per l’anno 2003 sarà la seguente:

Imponibile GP3 EIMP

Aliquota max.

GP3 PMAX

Deduzione GP3 EDTZRCN

Detrazioni GP3 T35EDTI

Ritenute erariali GP3 EIRPIMN

29.600,00 31 0 290,00 7.406,00

In ambedue i casi le eventuali detrazioni per familiari a carico potrebbero diminuire le ritenute erariali.

6 – Imponibile complessivo oltre 33.000 euro

Oltre il limite di 33.000,00 euro al reddito imponibile non compete più la deduzione per assicurare la progressività.

L’imposta lorda pertanto viene calcolata applicando l’aliquota corrispondente al reddito imponibile.

Per i redditi fino a 52.000,00 compete, se presente la “vecchia” detrazione per spese di produzione, un’altra detrazione per scaglioni di reddito.

Inoltre competono se richieste tutte le detrazioni per familiari a carico.

(26)

7 – Pensioni a tassazione congiunta

In caso di tassazione congiunta applicata su più pensioni, il calcolo viene comunque effettuato sull’imponibile complessivo, attribuendo deduzione e detrazioni e applicando la salvaguardia a seconda dei casi.

La deduzione per assicurare la progressività se spettante, calcolata sull’imponibile complessivo, viene ripartita in proporzione all’imponibile di ciascuna pensione, INPS e INPS e/o altri Enti.

Le detrazioni d’imposta se spettanti mantengono invece la stessa “gestione” degli anni precedenti, sono cioè attribuite alla pensione o alle pensioni individuate come principali, mentre non sono attribuite alla pensione o alle pensioni individuate come secondarie.

Allegato 7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE

FISICHE (IRPEF) CUD consuntivo 2002

Regione Codice

regione Scaglioni di reddito Aliquota

aggiuntiva Aliquota

totale Correttivo

da detrarre note

Abruzzo 01 qualsiasi 0,9 %

Basilicata 02 qualsiasi 0,9 %

Bolzano 03 qualsiasi 0,9 %

Calabria 04 qualsiasi 0,9 %

Campania 05 qualsiasi 0,9 %

Emilia

Romagna 06 qualsiasi 0,9 %

Friuli Venezia

Giulia 07 qualsiasi 0,9 %

Lazio 08 qualsiasi 0,9 %

Liguria 09 qualsiasi 0,9 %

fino a euro 10.329,14 0,90%

oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 0,30% 1,20% 30,98742 oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 0,40% 1,30% 46,48113 Lombardia 10

oltre euro 30.987,41 0,50% 1,40% 77,46854

fino a euro 15.493,71 0,9 %

oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 1,01% 1,91 % 156,4865 oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 2,7% 3,6 % 680,1737 Marche 11

oltre euro 69.721,68 3,1% 4,0 % 959,0604

Molise 12 qualsiasi 0,9 %

fino a euro 10.329,14 0,90%

Piemonte 13 oltre euro 10.329,14 0,50% 1,40%

0

Si applica l’intera percentuale Puglia 14 qualsiasi 0,50% 1,40% Si applica l’intera

percentuale

Sardegna 15 qualsiasi 0,9 %

Sicilia 16 qualsiasi 0,9 %

Toscana 17 qualsiasi 0,9 %

Trento 18 qualsiasi 0,9 %

fino a euro 10.329,14 0,90%

Umbria 19 oltre euro 10.329,14 0,20% 1,10%

0 Si applica l’intera percentuale

Valle D'Aosta 20 qualsiasi 0,9 %

fino a euro 30.987,41 0,90%

oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 0,5% 1,40% 154,937 Veneto 21

oltre euro 69.721,68 1,0% 1,90% 503,545

Regione Piemonte

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