• Non ci sono risultati.

Le testimonianze antiche non riportano il nome di alcun comes fi- nanziario di Costantino, sebbene proprio a lui sia ascrivibile la riforma che condusse alla loro istituzione366. Tale dato, tuttavia, non desta sor-

presa, a fronte della scarsità documentaria relativa ai suoi anni di re- gno che rende complesso non solo individuarne i principali protagoni- sti, titolari delle diverse magistrature, ma soprattutto ricostruire con precisione la natura stessa delle innovazioni attuate.

È tuttavia possibile conoscere il nome di un funzionario del tesoro che esercitò la carica prima del 326/329, anni in cui presumibilmente ebbe luogo l’istituzione delle due comitivae, con la configurazione che mantennero – salvo alcuni ovvi aggiustamenti nei decenni successivi – per tutta l’età tardoantica. Flavius Nemesianus, primo comes sacrarum

largitionum noto di Costanzo II367 e, con verosimiglianza, il primo ti-

tolare della comitiva rei privatae368. Il suo cursus honorum è rievocato

in un’iscrizione della Valle dei Re lacunosa in alcune parti e integrata diversamente dai nei vari corpora epigrafici369. Le letture proposte so-

no due: secondo Cagnat, ripreso dalla PLRE370, questi sarebbe stato,

prima del 340, rationalis Aegypti, praeses di una provincia non meglio identificabile, infine, al momento della realizzazione dell’epigrafe, uf- ficiale della res privata e della summa res371. Nel 340, data di C. Th.

XII 1.30, rivestì un nuovo incarico finanziario che, stando al contenu- to della legge, rimanda ad una funzione pertinente alla res privata, forse la comitiva centrale; nel 345, infine, fu comes sacrarum largitio-

num372. Il punto debole di tale interpretazione373 è costituito dal fatto

366 V. supra pp. 73-75.

367 La sua funzione è testimoniata dall’inscriptio di C. Th. XI 7.5 = C. J. X 19.3 (345):

Nemesiano u. p. comiti largitionum. PLRE I, s. v. Nemesianus 1, p. 621; Delmaire 1989B, s.

v. Flavius Nemesianus, pp. 26-30

368 Cuneo 1997, p. 97 ritiene che il primo titolare della carica sia Eusebius, la cui carica è attestata da C. Th. X.10.6 (342).

369 Delmaire 1989B, s.v. Flavius Nemesianus, pp. 26-27 e n. 5. 370 IGR I 1220 ( = SB 1005); PLRE I, s. v. Nemesianus 1, p. 621.

371 Il documento propone infatti un cursus ascendente e la contemporaneità fra l’ultima funzione e la stesura del testo è evidente dal ricorso al participio presente ὢν.

che la carica che l’iscrizione registra come attualmente esercitata dal magistrato non sia quella di rationalis Aegypti, bensì sia una più gene- rica militanza nel personale della res privata e della summa res. Il confronto con altre testimonianze della medesima natura induce inve- ce a ritenere che le iscrizioni di ministri, non solo finanziari, nella Val- le dei Re, siano state apposte nel momento in cui costoro esercitavano una magistratura afferente a tale contesto geografico374. Difficilmente,

dunque, un semplice ufficiale di uno dei due ministeri delle finanze di corte avrebbe auto occasione di poter essere celebrato in tali toni al momento di una sua visita nella regione, quand’anche avesse esercita- to precedentemente un incarico nel medesimo contesto territoriale, a meno che questi non vi fosse originario, elemento tuttavia escludibile con sicurezza per Nemesianus, poiché la stessa epigrafe lo definisce concittadino del poeta Omero375.

La seconda proposta, di Baillet, ripresa da Delmaire con le corre- zioni apportate Sijpesteijn e Korpf, prevede che Nemesianus sia stato

rationalis palatino e governatore onorario di provincia, e, più tardi, ra- tionalis dell’Egitto376, funzione che, stando ad un papiro edito nel

1975 – dunque sconosciuto anche agli editori della PLRE, edita qual- che anno prima – ricoprì nel 332377; in seguito fu comes provinciarum

o comes largitionum diocesano per poi assumere la guida delle sacre largizioni nel 345. La difficoltà di questa lettura è costituita dal riferi- mento, nel testo epigrafico, ad una diocesis Aegypti, la cui istituzione è collocabile solo nella seconda metà del quarto secolo378. Proprio su

questo problema si fonda lo scetticismo di alcuni studiosi sull’identificazione del rationalis del 332 con il καθολικὸς τῆς

373 Che, tra l’altro, non poteva usufruire del confronto della testimonianza papiracea, rap- presentata da P. Oxy XLIII 3127, edita pochi anni più tardi, che permetteva una più precisa disposizione cronologica del cursus honorum di Nemesianus.

374 In questo senso fa fede il caso di Flavius Eutolmius Tatianus la cui visita nella Valle è registrata in IGR I 1225 e Baillet 1926, n. 1380, al tempo in cui era governatore della tebaide.

375 IGR I 1220 ( = SB 1005). Tale testimonianza, integra nel testo, non è stata dunque og- getto di discussione, ma generalmente accettata.

376 Baillet 1926, n. 1293; Sijpesteijn, Worp 1977, pp. 270-271; Delmaire 1989B, s. v. Fla-

vius Nemesianus, pp. 27-28.

377 P. Oxy XLIII 3127 menziona il διασημότατος καθολικὸς Φλαύιος Νεμεσιανός; la da- tazione al 332 è data dalla citazione dei consoli di quell’anno, Papius Pacatianus e Maecilius Hilarianus.

Αἰγυπτιακῆς διοικήσεως richiamato dalla testimonianza epigrafica: il cinquantennio che separerebbe le due cariche, considerando l’epoca della costituzione formale della diocesi, parrebbe un insormontabile ostacolo all’attribuzione di tale funzione ad un medesimo funzionario che, per altro, avrebbe dovuto mantenerla per quasi mezzo secolo379.

Tuttavia lo scoglio sembra potersi superare se si considerano altri testi che utilizzano il termine “diocesi” non per indicare un ambito ter- ritoriale, bensì un’amministrazione finanziaria380: l’adozione di

quest’ottica, storicamente ed istituzionalmente giustificabile, permette la conciliazione fra le due testimonianze e dunque di identificare un Flavius Nemesianus, rationalis Aegypti nel 332 e poco dopo ufficiale del tesoro di palazzo. D’altra parte, come già è stato evidenziato, pare insolita, anche se non certamente impossibile, l’esistenza di due omo- nimi che, a distanza di mezzo secolo l’uno rispetto all’altro, abbiano esercitato la medesima carica in Egitto, soprattutto se si considera che il nome Nemesianus non pare particolarmente diffuso nelle fonti tar- doantiche381.

Non è comunque questa la sede per addentrarsi in complesse pro- blematiche epigrafiche la cui risoluzione, per altro, nulla apporterebbe di significativo in merito alle ragioni che influirono sul reclutamento di questo ufficiale orientale. In effetti, quale delle due interpretazioni si voglia adottare, il dato indicativo che emerge è la specializzazione di Nemesianus in cariche di natura finanziaria che precedono le due funzioni riportate nei codici legislativi.

Tale prospettiva ben si adatta infatti alla prima lettura proposta e, con l’aggiunta di alcune considerazioni, anche alla seconda, ripresa più di recente da Delmaire.

Lo studioso francese, infatti, ritiene che, essendo un hapax la carica di rationalis palatino e, essendo oltretutto questa funzione – la prima del suo cursus honorum ascendente – di rango superiore a quella di

rationalis d’Egitto, essa dovette essere onoraria; l’impiego della me-

desima formula per indicare il governatorato – anch’esso, per altro,

379 Sijpesteijn, Worp 1977, p. 271.

380 Delmaire 1989B, s. v. Flavius Nemesianus, p. 27 n. 8. Certamente non sfugge l’identità dell’espressione con quella utilizzata in CIG 4693 = SB 8295 per indicare la prefet- tura della diocesi egizia di Flavius Eutolmius Tatianus.

incarico gerarchicamente più elevato rispetto ad un ministero finanzia- rio locale – lo rende logicamente una magistratura non esercitata effet- tivamente, bensì onorifica. D’altra parte, sempre secondo lo storico, se non si postulasse il carattere nominale delle due funzioni, la tipologia di carriera di Nemesianus sarebbe assolutamente anomala.

Questo tipo di interpretazione non inficia l’ipotesi di un recluta- mento del comes largitionum di Costanzo II sulla base di una sua spe- cializzazione in materia economica: rimane comunque certa la funzio- ne di καθολικός d’Egitto nel 332 per giustificarla. Tuttavia l’idea che le prime due funzioni fossero onorarie non pare del tutto convincente. L’unico dato cronologico certo – ovvero la guida del dipartimento fi- nanziario egizio – è il 332: sempre attenendosi alla proposta interpre- tativa di Baillet, dunque, tutte le cariche esercitate prima di quelle ri- portate nelle compilazioni legislative sono riconducibili al regno di Costantino. Le fonti non riportano alcuna informazione che possa spiegare le ragioni per cui questi avesse dovuto assegnare un’onorificenza a Nemesianus, ma, anche postulando che vi fosse un valido motivo – ad esempio il sostegno accordatogli nella guerra con- tro Licinio – i due titoli conferiti sono di livello piuttosto basso nella gerarchia delle funzioni e, d’altra parte non si può non tenere conto che l’assegnazione di una funzione palatina ad honorem è un fenome- no che si afferma solo nel quinto secolo, nel momento in cui la sua posizione istituzionale è ormai al pari delle più alte e tradizionali cari- che dell’impero – prefetture al pretorio e urbane – garantendo così un rango prestigioso al suo detentore, privo però degli oneri connessi all’esercizio effettivo della magistratura. Non pare casuale che proprio in quel periodo comincino a proliferare costituzioni che regolano l’ordine di precedenza dei diversi ministri in cui si distingue specifi- camente fra quanti abbiano occupato posti effettivi e quanti invece ab- biano goduto solo dei privilegi della titolatura senza aver mai gestito la funzione382. In età costantiniana, ma anche per i suoi immediati suc-

cessori, non sono registrati esempi di cariche di corte né tantomeno governatorati di provincia onorari.

382 Attorno alla metà del quinto secolo la confusione fra magistrature onorarie ed effettive era tale che Teodosio II fu costretto ad emanare C. J. XII 2.8 (441) con cui venivano regola- mentati con precisione gli ordini di precedenza; Jones 1974, pp. 758-759 e 1985 n. 31.

Oltretutto, anche la definizione di anomalo usata da Delmaire per designare il cursus di Nemesianus, non sembra giustificabile: ancora in età costanziana sono attestati casi di alternanza fra incarichi palatini e periferici che rifuggono da un inquadramento ordinato di una carrie- ra regolare, quale ad esempio quella senatoria383. D’altra parte, durante

il regno di Costantino, le riforme istituzionali erano in fieri e un preci- so ed esplicito riordino della disposizione gerarchica delle magistratu- re civili e militari si ebbe solo nel 372 con il famoso decreto di Valen- tiniano384.

Stando a queste riflessioni, non pare sussistere una motivazione va- lida per negare a Nemesianus l’esercizio reale di tutte le funzioni attri- buitegli dall’iscrizione nella Valle dei Re e, pertanto una concreta spe- cializzazione in incarichi pertinenti l’ambito finanziario.

Per quanto concerne invece la carica che rivestì prima della comiti-

va largitionum, non pare inverosimile l’ipotesi già seeckiana della comitiva rei privatae385, rifiutata invece da Delmaire che ritiene invece

che il titolo di comes attribuito al funzionario orientale in C. Th. XII 1.30386, debba riferirsi invece ad un ufficiale regionale. A tale interpre-

tazione si possono opporre alcune obiezioni che, come spesso accade, prese singolarmente costituiscono solo prove indiziarie, ma nel loro complesso inducono a sostanziare un altro tipo di ricostruzione.

Innanzitutto, il contenuto della lex si adatta meglio ad un funziona- rio della res privata che non ad uno delle largitiones, come vuole una delle ipotesi delmeriane. In secondo luogo, lo storico francese fa ap- pello al carattere regionale della disposizione che, tuttavia sembra in- vece rimandare ad un contesto universale387 e dunque ben conformabi-

le ad un destinatario di stanza a corte. In ultima istanza vi è da consi-

383 Pressoché la totalità dei questori militanti presso i Cesari e dei magistri officiorum mi- litanti sotto Costanzo ricoprirono funzioni di corte e governatorati senza seguire un ordine co- dificato: le prime potevano precedere (come nel caso del magister Ampelius) o seguire (come avvenne per il quaestor Montius Magnus e il magister Musonius) le seconde; talvolta invece potevano inserirsi in mezzo ad una serie di cariche governatorie: i cursus honorum dei questo- ri Flavius Leontius, Saturninius Secundus Salutius e Nebridius rappresentano efficaci esempi di quest’ultima possibilità.

384 Frammentato nella compilazione teodosiana in C. Th. VI 9.1, VI 7.1, VI 11.1, VI 14.1, VI 22.4; v. infra, p. 133 e n. 4.

385 Seeck 1919, pp. 459 e 466. 386 Nemesiano comite. 387 Cuneo 1997, p. 76.

derare la formula stessa adottata nell’inscriptio della legge: la sempli- ce dicitura comes nel corpus teodosiano, usata per indicare il referente diretto di una norma, ricorre solo sette volte oltre a quella richiamata in causa388, tre delle quali per designare dei comites delle finanze, di

cui solo una fa riferimento ad un comes sacrarum largitionum nel momento in cui, tuttavia, il responsabile della res privata non aveva ancora raggiunto la parificazione della sua posizione costituzionale con il suo più stretto collega389.

L’insieme di tali riflessioni di carattere, come si è anticipato, indi- ziario, spinge a ritenere che Nemesianus sia stato il primo comes rei

privatae di Costanzo II: anche la data del suo mandato, il 340, ben si

integra nella complessa ricostruzione della nascita ed evoluzione delle cariche palatine. Secondo quanto è stato ipotizzato la comitiva rei pri-

vatae venne infatti creata fra il 326 e il 339390: se si accettasse il limite

più estremo, Nemesianus potrebbe essere il primo ad essere scelto per guidarla, probabilmente proprio in virtù di una carriera che lo portò, fin dagli esordi, a confrontarsi con incarichi di natura finanziaria; tut- tavia, anche senza rivendicare tale primato, questi costituisce uno de- gli esempi più indicativi, nonché una significativa conferma, del valo- re che Costanzo II attribuì alla discriminante della specializzazione nell’attribuzione delle cariche palatine.

Un altro elemento che emerge dall’analisi della carriera di Neme- sianus è la sua capacità di continuare il suo cursus a corte, a capo di

388 C. Th. X 8.2 (326-329): ad Priscum rationalem, in cui è menzionato un vir perfectis-

simus comes; C. Th. XII 1.15 (327): ad Annium Tiberianum comitem; C. Th. VII 1.4 (350): ad Cretionem virum clarissimum comitem; C. Th. IX 1.10-11 (367-375): ad Florianum comitem; C. Th. XV 5.18 (368): ad Florianum comitem; C. Th. I 32.4 (379): ad Arborium comitem.

389 C. Th. X 8.2 su cui v. Delmaire 1989A, pp. 31-32 e 37-38. Le altre due sono C. Th. XV 5.18 a Florianus la cui comitiva rei privatae è confermata da altre numerose emissioni legisla- tive (PLRE I, s. v. Florianus 3, p. 366; Delmaire 1989B, s. v. Florianus, p. 53) e Arborius sul- la cui guida della res privata piuttosto che delle sacrae largitiones (come in PLRE I, s. v. (?Magnus) Arborius, pp. 97-98) v. Delmaire 1989B, s. v. Arborius, pp. 74-76 e, più in detta- glio, pp. 181-182 n. 187. Per quanto riguarda gli altri comites sopraccitati, Annius Tiberianus era comes Africae, come testimonia C. Th. XII 5.1 (325); Cretio doveva essere comes rei mili-

taris, almeno da quanto si può desumere dal contenuto della legge indirizzatagli e dal fatto

che fosse inserita nel titulum De re militari (C. Th. VII 1); per quanto concerne il comes Flo- rianus, il contenuto della legge di cui fu destinatario, relativo alle punizioni delle calunnie (su cui v. Lizzi Testa 2004, pp. 254-255) induce ad escludere che possa identificarsi con il suo omonimo che, nel medesimo periodo era a capo della res privata.

dipartimenti della burocrazia palatina, anche sotto diversi sovrani: tale aspetto è significativo della condizione dei due ministri finanziari ri- spetto ai loro affini in grado nella corte. Fra i primi si annoverano in- fatti i soli rari casi in cui tale fenomeno si verificò: oltre al ministro di Costantino e Costanzo II, Pancratius e Eutolmius Tatianus furono gli unici a mantenere il proprio incarico burocratico nel passaggio fra un sovrano e l’altro – nello specifico Valente e Teodosio – tra l’altro ben più drastico rispetto a quello affrontato da Nemesianus, dal momento che per costoro si trattò anche di un cambiamento dinastico391. Il carat-

tere prettamente tecnico della loro funzione e, soprattutto per quanto concerne i due funzionari che attraversarono indenni il passaggio di consegne fra il sovrano pannonico e l’imperatore ispanico, la minore possibilità – rispetto al quaestor e al magister officiorum – di esercita- re un’influenza tale da condizionare importanti decisioni politiche392,

parevano offrire, in termini di stabilità di carriera, maggiori garanzie; tuttavia, a parte la parentesi costanziana, queste medesime peculiarità non permettevano l’instaurazione di un legame con il sovrano pari a quello che si instaurava fra quest’ultimo e il quaestor o il magister of-

ficiorum. Pur non avendo a disposizione alcuna informazione relativa

al rapporto fra Nemesianus e Costanzo, le fonti sui comites Domitia- nus e Ursulus393 consentono infatti di rilevare l’esistenza di una rela-

zione improntata da una forte fiducia da parte del sovrano che permise a costoro di esercitare presso di lui un’influenza non riscontrabile in altri funzionari finanziari militanti negli anni successivi. La loro dun- que è una situazione eccezionale, non tanto dipendente dalla carica che rivestirono, quanto dal legame personale che il sovrano instaurava con alcuni suoi selezionati ministri, spesso non conseguentemente vincolato al prestigio della posizione ricoperta entro il suo entourage.

391 Vi furono altri titolari dei ministeri burocratici, per altro in maggioranza finanziari, che furono in grado di continuare la propria carriera sotto un imperatore diverso da quello presso cui avevano ricoperto la loro carica palatina, ma nessuno di costoro in un officium palatino. Ampelius, magister officiorum di Costanzo II, fu nominato da Valentiniano prefetto di Roma; Basilius, Florentinus, Romulus Pisidius (comites sacrarum largitionum di Graziano e Valen- tiniano II e Teodosio, rispettivamente) divennero prefetti urbani di Onorio; Caesarius, Aure- lianus (magistri officiorum di Teodosio) e Eutychianus (comes sacrarum largitionum di Teo- dosio) divennero prefetti al pretorio di Arcadio.

392 V. infra p. 242

Nemesianus è dunque l’unico ufficiale del tesoro di un certo rilievo la cui carriera iniziò sotto Costantino, ma il suo statuto di rationalis non gli consente di essere un caso esemplificativo dei funzionari fi- nanziari selezionati da questo sovrano, mentre permette invece di in- dividuare una delle discriminanti tenute in conto dal figlio Costanzo, ovvero la già richiamata specializzazione o, per meglio dire, compe- tenza.