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IL FONDAMENTO FILOSOFICO DELLA PENA DI MORTE NEL PENSIERO DI HOBBES,

Nel documento La pena di morte: una pena giuridica? (pagine 37-40)

LOCKE E KANT

2.1 Premessa

La storia e le opinioni del pensiero filosofico sulla pena di morte, prima di essere proposta all’attenzione del mondo occidentale dal grande illuminista Cesare Beccaria, aveva interessato attraverso i secoli, i personaggi più diversi, ciascuno dei quali aveva sostenuto ed affrontato nelle proprie opere, la tematica capitale dai più disparati punti di vista. E, al di là delle diverse dottrine sostenute intorno allo scopo della pena, questo pensiero patibolare unisce filosofi giusnaturalisti come Hobbes, Locke ed illuministi come Kant.

Gli argomenti sono monotonamente gli stessi: la giusta retribuzione, l’intimidazione, la difesa sociale e l’idea della società come organismo di cui è bene amputare l’organo malato per preservare e garantire il bene comune.

Per capire il fondamento filosofico-politico del diritto dello stato di punire con la morte nel pensiero di Thomas Hobbes e di John Locke, è opportuno prendere in considerazione il contesto storico-politico e culturale nel quale si è sviluppata la giurisprudenza moderna facendo una doverosa premessa metodologica: il passaggio dall’età medievale, caratterizzata da una visione teocentrica che ha come punto focale Dio, all’età moderna caratterizzata, invece, da una visione antropocentrica che ha come momento focale l’uomo, rappresenta un momento decisivo per la storia dell’umanità e, in

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particolare, per la scienza del diritto.46 Ed è proprio all’interno dell’universalismo medievale, fatto di divisioni e di lacerazioni, che nasce la civiltà moderna. Ciò sul piano giuridico ha due conseguenze. In primo luogo, nella misura in cui lo Stato nazionale moderno vuole affermare la propria autonomia politica, deve affermare anche la propria autonomia giuridica. In secondo luogo, a seguito della rottura dell’unità religiosa occasionata dalla Riforma protestante, la moderna corrente giusnaturalistica47 concentra l’analisi filosofica sulla necessità di formulare un nuovo diritto internazionale in grado di assicurare una pacifica convivenza fra le nazioni europee. Il maggior impegno volto alla formulazione di un nuovo diritto internazionale capace di assicurare la convivenza civile, è rinvenibile nella principale opera di Ugo Grozio: De iure belli ac

pacis (1625). Opera tecnica, di diritto internazionale, ha il respiro e

l’importanza di un’opera politica moderna per due fondamentali enunciati: la razionalità del diritto di natura, e quindi l’obiettività delle sue regole, immodificabili anche da parte di Dio e sussistenti anche nell’ipotesi della inesistenza di Dio;48

lo ‹‹stare pactis›› come

46 La concezione antropocentrica, come ha osservato, Franco Todescan in Metodo,

Diritto, Politica. Lezioni di storia del pensiero giuridico, costituisce il frutto di

tutto un apparato di pensiero che condiziona anche l’odierna civiltà. Con la nascita dell’Umanesimo non è più Dio il centro dell’universo: c’è il primo tentativo di spostamento dell’asse interpretativo dal teocentrismo all’antropocentrismo. Tuttavia non c’è un’affermazione radicale dell’antropocentrismo perché non sidecapita il discorso teologico, ma si afferma il valore dell’umano accanto al valore divino. Franco Todescan, Metodo, Diritto, Politica. Lezioni di storia del

pensiero giuridico, Monduzzi, Bologna, 2002, pp.88-89.

47 Il giusnaturalismo (dal latino ius naturalis, diritto naturale) è la teoria secondo la

quale esiste un diritto naturale, cioè un insieme di norme universali che, derivando dalla stessa natura umana, sono fondate sulla ragione e perciò trovano la propria giustificazione in se stesse. Nell’ambito del diritto naturale ricadano sia i diritti individuali in senso proprio, come la conservazione della vita, la libertà, la proprietà , sia una serie di obblighi, come il rispetto degli altri o dei patti. I diritti naturali sussistono nello stato di natura, che rappresenta storicamente una situazione storicamente esistita o semplicemente ipotizzata in cui non esistono forme associative tra gli individui, e sono anteriori al patto che fonda la società, attraverso il quale viene istituito un diritto positivo, cioè posto dallo Stato. La formulazione moderna del giusnaturalismo è da attribuire a Ugo Grozio e, successivamente, a Thomas Hobbes.

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norma che fonda il principio di obbligazione e quindi, allo stesso tempo, il diritto e lo Stato.49

Considerato il padre della Scuola del diritto naturale laico, il filosofo di Delt, appoggia la convivenza sociale sulla ragione umana, che è una capacità di valutare la realtà senza farsi trascinare dalle passioni. Sottrae quindi alla concezione dello Stato come potere e come forza il presupposto della incoercibilità delle passioni. Egli, è vero, ammette la possibilità di una cessione totale del potere da parte di un popolo a un monarca, ma il principio del contratto presuppone egualmente la virtuale parità dei contraenti e anche una comune capacità di calcolo razionale e di vita morale allo stato di natura.50 Ed il contratto sociale rappresenta il trait d’union tra due categorie storiche sulle quali si fonda la dialettica contrattualistica: lo stato di natura e lo Stato politico. Infatti, il contratto sociale è quello strumento, accordo stipulato tra tutti gli individui, che consente di superare tutte le contraddizioni, lotte e conflitti insite nello stato di natura e che permette la nascita dello Stato politico. E sarà proprio da questo schema interpretativo triadico (presenza di uno stato di natura; necessità del superamento delle contraddizioni insite nello stato di natura attraverso un contratto sociale; produzione attraverso il contratto sociale dello Stato politico) che i maggiori esponenti della Scuola del diritto naturale, Thomas Hobbes e John Locke, giustificheranno, in base a posizioni filosofiche diverse, il fondamento giuridico-politico della pena capitale.

49 Opera realizzata dalla Redazione Grandi Opere di UTET Cultura, La Storia, il

Seicento: l’età dell’assolutismo, UTET Cultura, Novara, 2007, pag. 285.

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Opera realizzata dalla Redazione Grandi Opere di UTET Cultura, La Storia, il

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2.2 IL FONDAMENTO FILOSOFICO DELLA PENA DI

Nel documento La pena di morte: una pena giuridica? (pagine 37-40)