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Fondi di previdenza complementare attivati dalle Casse Edili (APE, lavori usuranti, PREVEDI)

organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.



Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione ad esse aderenti.
Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

4. Fondi di previdenza complementare attivati dalle Casse Edili (APE,

di assenza per congedo matrimoniale effettivamente goduto e 88 ore per ogni mese intero di servizio di leva.

Per la registrazione di eventuali ore di assenza delle quali la Cassa edile non sia a conoscenza (servizio militare, congedo matrimoniale, ecc.) deve essere fatta specifica richiesta su appositi moduli entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del diritto.

Qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa in altre circoscrizioni territoriali deve darne immediata comunicazione alla Cassa edile la quale provvederà a trasmettere e a richiedere l'attestato delle ore alla Cassa edile competente.

In ogni caso di abbandono del settore dopo il raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia ovvero a seguito di invalidità permanente assoluta debitamente accertata dall'I.N.P.S. o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione è erogata dalla Cassa edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o che comunque abbiano maturato il requisito previsto e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa edile gli accantonamenti prescritti, la Cassa eroga, su richiesta dell'operaio o degli aventi causa, una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale in vigore al momento dell'evento.

La prestazione per l'Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti, in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito

la prestazione medesima ed è calcolata moltiplicando il numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e denunciate alla Cassa edile nel 2°

anno del biennio, per degli importi orari stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per ciascuna categoria.

La liquidazione del premio A.P.E. viene effettuata in occasione del 1° maggio di ogni anno, in automatico, sulla base delle denunce mensili inviate dalle imprese e regolarmente pagate.

Le riforme del sistema previdenziale di questi ultimi anni hanno comportato una notevole riduzione della pensione erogata dagli enti previdenziali pubblici (INPS): è perciò necessario costruirsi una pensione integrativa da affiancare a quella pubblica. Per questo motivo, in ogni settore produttivo, è stato costituito un apposito fondo pensione.

Prevedi è il Fondo Pensione per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini; opera senza scopo di lucro e ha come unica finalità quella di erogare ai lavoratori edili una pensione integrativa di quella pubblica, usufruendo delle contribuzioni aggiuntive del datore di lavoro e dei vantaggi fiscali appositamente previsti dalle leggi vigenti in materia.

Prevedi è stato costituito dalle organizzazioni nazionali sindacali Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL e dalle associazioni nazionali imprenditoriali del settore edile industriale ed artigiano ANCE, ANAEPA-Confartigianato, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI.

Prevedi è soggetto alla disciplina del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari") ed è sottoposto al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), che ne

ha autorizzato l’esercizio dell’attività in data 08/08/2002 e lo ha registrato nell’albo pubblico dei fondi pensione con il numero 136.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Covip, Prevedi mette a disposizione dei suoi associati e dei potenziali aderenti il "Progetto esemplificativo standardizzato - Stima della pensione complementare", che consente di avere un’idea di quella che sarà la pensione integrativa al momento del pensionamento in alcune ipotesi standard.

I Contratti Collettivi di lavoro Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili soggetti agli stessi Contratti. Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del solo datore di lavoro, denominato “contributo contrattuale”. Il contributo contrattuale ha un importo variabile tra gli 8 e 16 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore.

Il contributo contrattuale maturando non può essere versato ad una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, perché solo Prevedi è il Fondo Pensione dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato e solo in Prevedi sono rappresentati tutti i lavoratori soggetti a tali Contratti e tutte le imprese che applicano questi Contratti.

Per i lavoratori già iscritti a Prevedi al 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive tradizionali (contributo azienda dell’1% della retribuzione, contributo lavoratore dell’1% della retribuzione, e/o TFR maturando).

Prevedi offre la possibilità di scegliere quanto versare nel Fondo Pensione e di variare questa scelta nel tempo. In aggiunta al contributo contrattuale, che ti viene accantonato per Contratto, puoi scegliere di versare a Prevedi l’1% della tua retribuzione lorda mensile e avrai così diritto ad un aumento retributivo dell’1% che il tuo datore di lavoro verserà direttamente sulla tua pensione integrativa in Prevedi. Inoltre, se vorrai, potrai decidere di versare a Prevedi il tuo TFR per integrare ulteriormente il tuo risparmio previdenziale (in alternativa il TFR rimane presso il datore di lavoro).

Se ad esempio il guadagno è 2.000 euro lordi al mese, in aggiunta al contributo contrattuale a carico del datore di lavoro si potrà versare ulteriori 20 euro mensili e si avrà così diritto ad un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro anch’esso pari a 20 euro mensili: si tratta di un guadagno pari al 100%

del tuo contributo. Si potrà sospendere il contributo dell’1% della retribuzione a tuo carico, con conseguente sospensione del contributo aziendale dell’1% (il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro continuerà, invece, ad essere versato a Prevedi).

Dal 2015 anche gli imprenditori edili, gli amministratori delle imprese edili e i loro familiari e professionisti collaboratori possono iscriversi a Prevedi e godere dei benefici offerti dal Fondo per crearsi una pensione integrativa. Per tali categorie la misura della contribuzione viene scelta liberamente dall’interessato che dovrà solo comunicare all’indirizzo e-mail del Fondo l’importo che intende versare e quando vuole versarlo.

In aggiunta al contributo contrattuale previsto per tutti i lavoratori edili, sottoscrivendo il modulo di adesione a Prevedi otterrai un ulteriore contributo a carico del datore di lavoro pari all’1% della tua retribuzione.
Per ottenere

tale contributo aggiuntivo dovrai semplicemente attivare il tuo contributo pari anch’esso all’1% della retribuzione: ad esempio, se sei un operaio di 3° livello con reddito annuo di 20.000 euro, tu versi al Fondo 200 euro all’anno e il tuo datore ti aggiunge altri 325 euro! tra contributo contrattuale e contributo datoriale aggiuntivo dell’1% della retribuzione.
Per quanto riguarda il TFR, invece, potrai liberamente decidere se destinarlo a Prevedi oppure continuare a mantenerlo presso la tua azienda.

I contributi versati a Prevedi, anche quelli a carico del datore di lavoro, generano un notevole risparmio fiscale in busta paga. Se il datore di lavoro li liquidasse direttamente in busta paga, infatti, sarebbero ridotti dalle ritenute irpef: versandoli al Fondo Prevedi, invece, questi contributi sono esenti da tassazione, nella fase di versamento, fino al limite di 5.164,57 euro annui.
Le prestazioni erogate dal Fondo, inoltre, hanno una tassazione fortemente agevolata (tassati da un minimo del 9% ad un massimo del 23%) rispetto ai redditi e al TFR erogati in busta paga (tassati da un minimo del 23% a un massimo del 43%).


Il bonus di 80 euro mensili introdotto dal Governo Renzi scatta quando il reddito del lavoratore è inferiore a 24.000 euro annui: contribuendo al Fondo Prevedi puoi soddisfare questo requisito in quanto l’importo delle contribuzioni versate dal lavoratore viene detratto dal reddito per calcolare la retribuzione netta che dà diritto al bonus Renzi.
Esempio: Se hai un reddito complessivo pari a € 25.000 non hai diritto al bonus Renzi di 960 euro annui (cioè 80 euro mensili in busta paga): versando 1.000 euro annui al Fondo Prevedi riduci il reddito a 24.000 euro e quindi ottieni il bonus di 960 euro!