ESECUZIONE FORZATA 2017 (2) (Dati in euro)
8.7 Fondo risorse decentrate
27 8 Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
2014 2015 2016 2017 2018
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della
L.296/2006) (*) 647.012,49 647.012,49 647.012,49 647.012,49 647.012,49 Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1,
c.557 e 562 della L.296/2006 623.360,18 621.820,18 584.981,74 620.456,79 604.771,64 Rispetto del limite
SI SI SI SI SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese
correnti 23,73 % 23,47 % 21,38 % 23,18 % 21,90 % (*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti
8.2 Spesa del personale pro-capite:
2014 2015 2016 2017 2018
Spesa personale (*) / Abitanti
115,54 113,24 109,09 113,30 115,57 (*) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP
8.3 Rapporto abitanti dipendenti:
2014 2015 2016 2017 2018
Abitanti / Dipendenti
335 334 334 334 337
8.4
Nel periodo considerato non sono stati instaurati rapporti di lavoro flessibile dall'amministrazione.
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:
8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:
SI
8.7 Fondo risorse decentrate
28
2014 2015 2016 2017 2018
Fondo risorse decentrate
64.583,00 66.914,00 64.342,00 62.515,00 64.342,00 8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni) L'ente nel corso del periodo 2014-2019 non ha adottato provvedimenti relativi all'oggetto.
29 PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO
1 Rilievi della Corte dei Conti - Attività di controllo:
L'Ente ha ricevuto in data 11/04/2014 una nota della Corte dei Conti relativa alla relazione dell'organo di revisione esercio 2011 nella quale si prendeva atto del ritardo di approvazione del rendiconto 2011 e dello sforamento del parametro n. 7 degli indicatori di deficitarietà strutturale per quell'anno, parametro che successivamente nel 2014 con il rimborso delle rate dei mutui è rientrato nella norma.
- Attività giurisdizionale:
L'ente è stato oggetto di una sentenza del Giudice di Pace di Acerra del 31/05/2017 che lo condanna al pagamento delle spese di giudizio per un ricorso relativo ad un verbale per sanzioni codice della strada anno 2002 e relativa cartella di pagamento.
L'ente è stato oggetto nel corso del 2017 di un ricorso al TAR VENETO proposto dalla Plavisgas S.r.l. contro i Comuni di Cimadolmo, Fossalta di Piave, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave, Zenson di Piave, Altivole, Crocetta del Montello, Motta di Livenza, Paese, Portobuffolè, Torre di Mosto, Cappella Maggiore, Cordignano, Godega di Sant’Urbano, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, San Fior, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Vidor, Cavaso del Tomba, per l’annullamento, del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Salgareda n. 16 del 28 settembre 2017 e dei relativi allegati.
La sentenza del TAR VENETO accoglie il ricorso nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni impugnate, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della ricorrente volta all’accertamento dell’impossibilità, per i Comuni resistenti, di esercitare i diritti sociali ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, dichiarando, altresì,che per tale domanda il giudice nazionale munito di giurisdizione è il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà, per questa parte, essere riproposto e dichiara l’improcedibilità del ricorso in relazione alla domanda di accertamento della nullità e/o inefficacia degli atti di fusione nel frattempo posti in essere dalla Asco Holding S.p.A. e dalla Asco TLC S.p.A..
Conseguentemente i comuni suddetti hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza del 13 dicembre 2018 conferma le sentenze di primo grado.
2 Rilievi dell'Organo di revisione:
L'attività di controllo si è sempre conclusa con pareri favorevoli sull'azione amministrativa e contabile dell'ente.
3 Azioni intraprese per contenere la spesa:
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata alla razionalizzazione della spesa corrente. La riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, è stata ottenuta attraverso i piani di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all’art.2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007.
I risparmi di spesa si sono realizzati anche con il ricorso alle convenzioni di acquisto centralizzate e ulteriori risparmi sono stati conseguiti grazie alla riduzione parziale delle indennità di carica degli Amministratori.
L’Ente inoltre ha sempre utilizzato gli oneri di urbanizzazione e i dividendi della partecipate per finanziare la spesa in conto capitale.
30 PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI/PARTECIPATI
1 Organismi controllati/partecipati:
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.
L’esito di tale ricognizione, anche se negativo:
- è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- è stato inviato alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall’art.15 del D.Lgs. 175/2016
Non risultano partecipazioni da dismettere, è prevista per la società Ascoholding la fusione con altra società, è confermata la partecipazione in Piave Servizi srl e la liquidazione del Gal Terre di Marca scrl.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/09/2018 ad oggetto "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28/09/2017. RIAPPROVAZIONE RICOGNIZIONE A SEGUITO SENTENZA TAR CON AGGIORNAMENTI/SPECIFICAZIONI A SEGUITO DELLA RECENTE MODIFICA STATUTARIA DI ASCOHOLDING S.P.A. DEL 23/07/2018" è stato deliberato di: "...riapprovare con il presente atto la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da atto di ricognizione di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di mantenere le seguenti partecipazioni:
società PIAVE SERVIZI S.R.L. - senza interventi di razionalizzazione
società ASCO HOLDING S.P.A. – con interventi di razionalizzazione come da punto 4 seguente - di confermare :
la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come _ suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere alla alienazione della partecipazione nella società Asco TLC tramite procedura da definirsi a cura dei competenti organi di ASCO Holding ribadendo che le attività svolte dalla Asco TLC vengono ritenute strategiche per il territorio (intervento di razionalizzazione);
_ il rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all’art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del dl 112 del 2008 ? Non ricorre la fattispecie.