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3. POLITICA DI COESIONE, FONDI STRUTTURALI E RELATIVO SCENARIO NORMATIVO

3.7. I singoli Fondi Strutturali: caratteristiche principali e funzioni

3.7.1 Il Fondo Sociale Europeo (FSE)

Il Trattato di Amsterdam del 1997 decreta uno sforzo notevole della Comunità sulle problematiche sociali introducendo un nuovo art. 11723 che stabilisce, fra gli scopi della

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In Italia, gli assi sono stati individuati in base a un approccio integrato che, grazie al contributo di tutti i settori, faccia convergere gli interventi verso la valorizzazione e la mobilitazione delle risorse del Mezzogiorno. Questo è anche il motivo della scelta strategica che favorisce i Progetti Integrati Territoriali (PIT).

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Ex art. 117, ora art. 136 Trattato CE.“La Comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella

34 Comunità, il perseguimento di obiettivi a carattere sociale. Viene introdotto, inoltre, nell’articolo 3 del Trattato CE un paragrafo in cui gli Stati si impegnano a promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione, ed anche il Titolo VI bis, dedicato interamente al miglioramento dei livelli occupazionali.

Il Trattato di Amsterdam, sottolinea, dunque, il ruolo di complementarità della politica sociale comunitaria rispetto a quella realizzata dagli Stati membri,24 ma, nonostante ciò, prevede un rafforzamento delle competenze della Comunità in materia. 25

Il Reg. (CE) n. 1260/99, che segna la terza riforma dei Fondi strutturali, distingue gli obiettivi ed i compiti comunitari.

La concertazione effettuata per la nuova programmazione nei tre obiettivi precedentemente esposti prevede che l’Obiettivo 3, relativo all’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi d’istruzione, formazione e occupazione sia di competenza esclusiva del Fondo Sociale Europeo, agli altri obiettivi il FSE partecipa ma non da solo.26

Il Reg. (CE) n. 1784/99, che disciplina il periodo di programmazione 2000-2006, prevede un’analitica specificazione dell’oggetto e delle finalità del Fondo in due articoli Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

24 Art. 136 par. 1 del Trattato CE, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, recita: «Per

conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 117, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri…».

25 L’art. 137 par. 1, ex art. 118, Trattato CE già prevede che la Comunità possa adottare direttive

concernenti la sicurezza sul lavoro, ma adesso è contemplato un fondamento giuridico anche per le direttive riguardanti le condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, l’integrazione sociale, la parità tra uomini e donne per l’accesso al mercato del lavoro e per il trattamento sul lavoro. Il Trattato ha deciso, inoltre, di valorizzare il ruolo delle parti sociali, ribadendo anche il compito già assegnato alla Commissione di favorire il dialogo sociale e obbligandola a consultare le parti sociali prima di presentare una proposta nell’ambito della politica sociale. Quando vengono ascoltate le parti sociali, esse hanno la possibilità, previa informazione della Commissione, di instaurare, secondo l’art. 139 Trattato CE, un “dialogo

(…) a livello comunitario che può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 137, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.” (Adinolfi, 1998:

563 e ss).

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Tale regolamento è emanato dal Consiglio, mentre il Reg.(CE) n. 1784/99, dedicato al FSE, deve seguire la procedura prevista dall’art. 251 del Trattato CE, cioè la codecisione tra Consiglio e Parlamento.

35 chiave. L’articolo 2, dopo avere ricordato la complementarità dell’azione comunitaria, elenca i diversi ambiti di intervento del Fondo, definiti “settori politici”, indicando lo sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, la promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, nonché la promozione e il miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione e dell’accesso al lavoro delle donne.

L’articolo 3 del regolamento precisa innanzitutto che il sostegno finanziario è concesso essenzialmente sotto forma di “aiuto alle persone”, quindi direttamente ai lavoratori, non allo Stato come è precedentemente previsto. Successivamente la disposizione indica le “attività ammissibili”27,

Con la riforma del 1999, il FSE non è più, quindi, solo lo strumento per gli interventi di formazione professionale, ma diventa la principale leva finanziaria, capace di mobilitare anche le risorse interne, per un coordinato piano di intervento sull’intero arco delle politiche del lavoro e delle risorse umane.

Il FSE è lo strumento finanziario di sostegno per la Strategia europea per l’occupazione e come tale le sue linee di intervento sono coordinate con i Piani nazionali per l’occupazione. Non a caso, quindi, la cosiddetta “strategia di Lisbona”, adottata dal Consiglio europeo nel marzo del 2000, prevede come nuovo obiettivo strategico della Comunità quello di «diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e

dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale».28.

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Quelle principali sono:

a) istruzione e formazione professionale - ivi compresa la formazione professionale equivalente alla scuola dell'obbligo -apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l'occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo;

b) aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo;

c) nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico, formazione post- laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti di ricerca ed imprese;

d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore).

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