3. POLITICA DI COESIONE, FONDI STRUTTURALI E RELATIVO SCENARIO NORMATIVO
3.7. I singoli Fondi Strutturali: caratteristiche principali e funzioni
3.7.4. Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP)
L’articolo 38 del Trattato istitutivo della Comunità europea quando considera i prodotti relativi alla Politica Agricola Comune ne elenca brevemente i criteri di individuazione: prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca. Ne consegue che,
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Gli obiettivi mirano a:
a) preservare il livello di reddito degli agricoltori e la sua stabilità; b) rispettare l’ambiente e la diversità delle campagne;
c) semplificare e decentrare la PAC;
d) aiutare a superare gli effetti di handicap naturali nell’agricoltura;
e) assicurare la conversione della produzione agricola e stimolare lo sviluppo delle attività supplementari per gli agricoltori;
f) aiutare ad assicurare un alto livello di vita per gli agricoltori; e aiutare a sviluppare le zone rurali,
g) salvaguardare l’ambiente e preservare la campagna assicurando, fra l’altro, la conservazione delle risorse naturali agricole. (Commissione Europea, 2004).
41 tradizionalmente, il settore della pesca viene considerato parte integrante della PAC, tanto che, come si è visto, è originariamente finanziato dal FEOGA sezione Orientamento.
I Reg. (CE) n. 2141 e 2142 del 1970, determinarono la distinzione tra il settore della pesca e il settore strettamente agricolo, senza stabilire una separazione a livello di strumenti finanziari; infatti, ai sensi del Trattato di Roma, i prodotti della pesca rientrano ancora tra i prodotti agricoli. In particolare tali Regolamenti riguardavano il primo le strutture ed il secondo l’organizzazione dei mercati nel settore ittico; la loro importanza deriva dal fatto che hanno comportato la nascita della Politica Comune della Pesca (PCP).
Il regime comune per l’esercizio della pesca nelle acque marittime delineato dai Regolamenti del ‘70, individua come finalità quella di promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato e favorire lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare. L’articolo 2 del Reg. (CE) n. 2141/70 stabilisce un principio di fondamentale interesse per i rapporti marittimi fra gli Stati membri, esso infatti determina la «parità di condizioni di accesso e di
sfruttamento di fondali situati nelle acque sulle quali gli Stati membri esercitano la loro sovranità o giurisdizione nei confronti degli altri Stati membri». La PCP assume, ormai, un considerevole interesse nell’ambito della normativa comunitaria poiché essa non si limita ai prodotti ittici, ma si dedica anche alla conservazione delle risorse biologiche del mare da cui consegue, ad esempio, una disciplina che riguarda i battelli e gli attrezzi da pesca. Inoltre, la PCP si caratterizza per il ruolo degli accordi internazionali che regolano l’accesso alle acque territoriali dei Paesi che dispongono di ingenti risorse ittiche, da cui derivano forme di partecipazione del tutto particolari.
Si è, così, sentito l’esigenza crescente di disciplinare in maniera omogenea tale materia, anche perché la diversa natura dei prodotti ittici rispetto a quelli del suolo presenta delle necessità differenti che devono riflettersi a livello normativo con delle regole specifiche per la loro conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse marine.
Due Regolamenti del Consiglio si sono succeduti: il n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura,40 e il Reg. (CE) n. 4042/89 relativo al miglioramento delle condizioni di
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Il Regolamento del 1983 del Consiglio del 18 dicembre 1986 prevede una approccio comprensivo della ristrutturazione dell’industria ittica nell’ottica di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne delle
42 trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.41 Si può osservare, quindi, che nel periodo intercorrente tra l’adozione del primo e del secondo regolamento viene realizzata la riforma dei Fondi strutturali che, però, non crea uno specifico strumento finanziario.
L’introduzione di un nuovo Fondo per la regolamentazione del settore è, infatti, stabilita solo nel 1993 con il Reg. (CE) n. 2080/93. Lo Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP) ha lo scopo, secondo l’articolo 1, di adeguare il settore contribuendo a conseguire gli obiettivi previsti dagli artt. 39 e 130 A del Trattato CEE.
L’articolo 2 del suddetto regolamento indica, in particolare, le missioni affidate allo SFOP:
a) contribuire al conseguimento duraturo di un equilibrio tra le risorse e lo sfruttamento delle medesime;
b) incentivare la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende economicamente valide nel settore;
c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Nonostante ciò, lo SFOP non viene ancora considerato un Fondo strutturale a pieno titolo ma solo uno strumento finanziario; perché tale evoluzione si realizzi è infatti necessario attendere il Reg. (CE) 1260/9942 che disciplina l’attuale riforma dei Fondi Strutturali. Tuttavia, come ogni Fondo Strutturale anche lo SFOP è disciplinato da un regolamento specifico, il Reg. (CE) n. 1263/99 emanato, come gli altri, il 21 giugno 1999.
Rispetto alla disciplina precedente lo SFOP ha un quarto obiettivo, vale a dire il rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dell’acquacoltura (previsto all’art. 1 paragrafo 2 acque della Comunità. E’ stato obiettato, però, che i contributi garantiti dal Regolamento non prendessero in considerazione il background regionale e sociale delle zone a cui erano concessi.
41 Il Reg. (CE) n. 4042/89 è del Consiglio del 19 dicembre 1989.
42 Reg. (CE) n. 1260/99, considerando che a partire dal 1993 la disciplina dei Fondi Strutturali tiene
conto anche della componente strutturale della politica comune della pesca, politica strutturale a pieno titolo; che occorre proseguirne l'attuazione nell'ambito dei Fondi Strutturali attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che il contributo finanziario dello SFOP nel quadro dell'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientra nella programmazione di detto obiettivo n. 1 e che il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'Obiettivo n. 1 è oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.
43 lettera d).
Le iniziative intraprese con il finanziamento dello SFOP intervengono nelle regioni degli obiettivi 1 e 2, e sostengono, come avviene per gli altri Fondi strutturali, le azioni innovative e quelle di assistenza tecnica nel settore di sua competenza. Tuttavia, le iniziative a finalità strutturale relative alla ristrutturazione delle flotte dei pescherecci sono ancora finanziate dal FEOGA- sezione Garanzia.
La PCP vuole rafforzare la competitività del settore e per attuare tale scopo essa consta di «quattro componenti principali: la conservazione degli stock ittici, la
ristrutturazione della pesca e dell’acquacoltura, l’organizzazione del mercato della pesca e dei prodotti associati e gli accordi di pesca con i Paesi terzi» (Commissione Europea,
2004e).