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FONDO SOCIALE

Art. 75.

(Istituzione del fondo sociale)

Presso il Ministero del tesoro e istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.

Tale fondo è costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

Art. 76.

(Ripartizione del fondo)

Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalità di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme così ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

Di norma i comuni, nell'ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri:

a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti;

b) al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell'alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi;

c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

Art. 77.

(Integrazione del canone)

L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entità e le modalità definite dalla presente legge.

Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L.

200.000.

Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Art. 78.

(Copertura finanziaria)

La spesa di lire 240 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1978, di lire 25 miliardi nell'anno 1979, di lire 35 miliardi nell'anno 1980, di lire 45 miliardi nell'anno 1981, di lire 55 miliardi nell'anno 1982 e di lire 65 miliardi nell'anno 1983.

All'onere di lire 15 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del

fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI Art. 79.

(Patti contrari alla legge)

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 80.

(Uso diverso da quello pattuito)

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.

Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile. Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

Art. 81.

(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)

Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82.

(Giudizi in corso)

Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

Art. 83.

(Relazione al Parlamento)

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

Art. 84.

(Abrogazione)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 85.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munità del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 27 luglio 1978 PERTINI

ANDREOTTI - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI DONAT-CATTIN - PASTORINO - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Allegato n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 1018

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, limitati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che appare necessario fissare il costo base di produzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, in relazione sia alla data di ultimazione e sia alla ubicazione sul territorio nazionale;

che per quanto riguarda la data di ultimazione, tale costo va fissato direttamente per gli anni 1976 e 1977;

che, per quanto riguarda l'ubicazione, appare opportuno determinare il costo base, in analogia a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 392 per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, in misura differenziata per le regioni del centro-nord e per quelle del sud;

che, ai fini della determinazione del predetto costo base per le costruzioni ultimate negli anni 1976 e 1977, non si eve tener conto del contributo di concessione di cui al succitato art. 22, secondo comma, lettera b), in quanto trattasi di costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato e determinato per le seguenti regioni centro-settentrionali:

Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio in L. 285.000 e in L. 325.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

Art. 2

Il costo base di produzione a metro quadrato e determinato per le seguenti regioni meridionali: Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in L. 260.000 e in L. 300.000 per gli immobili ultimati rispettivamente negli anni 1976 e 1977.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo base di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22;

b) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;

c) 7% per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 dicembre 1978 PERTINI

ANDREOTTI - STAMMATI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi 8 marzo 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 21 Allegato n. 2 bis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. 394.

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso abitazione, ultimati nell'anno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1978 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1978 e determinato in L.

370.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1978 determinato in L.

340.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;

d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b) per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 20 luglio 1979 PERTINI

ANDREOTTI - COMPAGNA - MORLINO Visto, i Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi 20 agosto 1979 Atti di Governo, registro n. 23, foglio n. 1

Allegato n. 3

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione degli immobili, ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che, ai fini della determinazione del valore locativo attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di indicare analiticamente gli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e manutenzione dell'unità immobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Condizioni per la valutazione dello stato dell'immobile.

Gli elementi propri dell'unità immobiliare, di cui al secondo comma dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè gli elementi comuni di cui allo stesso comma, si considerano, singolarmente presi, in condizioni scadenti quando si verifichino le condizioni di seguito indicate per ognuno dei suddetti elementi.

Art. 2.

Elementi propri dell'unità immobiliare 1) Pavimenti.

I pavimenti della superficie interna dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 13, comma primo lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d):

a) il manto di finitura risulti mancante in misura superiore al 20% della superficie dell'alloggio;

b) il manto di finitura risulti sconnesso o instabile o lesionato nei suoi elementi costitutivi in misura superiore al 20% della superficie dell'alloggio;

c) il manto di finitura presenti le carenze di cui ai precedenti punti a) e b) in misura complessivamente superiore al 20% della superficie dell'alloggio;

d) il manto di finitura presenti uno stato di umidità permanente, anche in un solo vano dell'alloggio.

2) Pareti e soffitti.

Le pareti ed i soffitti interni si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b) e c), ovvero quando ricorrano le condizioni previste da almeno due delle lettere d), e) ed f):

a) l'intonaco o altro tipo di paramento non siano stati portati a compimento o risultino gravemente deteriorati in misura superiore al 10% della superficie complessiva delle pareti e dei soffitti;

b) l'intonaco o altro tipo di paramento presentino uno stato di umidità permanente anche in un solo vano dell'alloggio;

c) le pareti e i soffitti presentino lesioni diffuse e passanti;

d) l'intonaco o altro tipo di paramento presentino lesioni diffuse e passanti;

e) il rivestimento dei vani adibiti a servizi igienici o a cucina risulti sconnesso o instabile o lesionato in misura complessivamente superiore al 20% delle superfici rivestite;

f) i soffitti in legno o simili risultino instabili ovvero sconnessi anche in uno solo dei vani.

3) Infissi

Gli infissi dell'alloggio, compresi i vani che hanno un uso diverso da quello abitativo, si considerano in condizioni scadenti quando si verifichi anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

a) manchi anche uno solo degli infissi di chiusura corrispondenti alle aperture esterne;

b) almeno un terzo del numero degli infissi di chiusura delle aperture esterne, compresi quelli di oscuramento se esistenti, pensioni incluse, presenti evidenti difetti strutturali che ne impediscano il funzionamento od una normale tenuta agli agenti atmosferici;

c) manchino gli infissi interni di chiusura dei vani adibiti a servizi igienico-sanitari.

4) Impianto elettrico.

L'impianto elettrico interno all'alloggio si considera in condizioni scadenti quando si verifichino almeno due delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

a) anche uno solo dei vani non risulti collegato all'impianto con almeno due fra punti luce e prese di

corrente;

b) l'impianto dell'alloggio, per sue caratteristiche intrinseche, non risulti dimensionato per un carico di almeno 3 kW;

c) siano mancanti i dispositivi di sicurezza, costituiti da interruttori automatici.

5) Impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

L'impianto idrico ed i servizi igienico-sanitari relativi all'alloggio si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) ed e).

a) l'impianto di distribuzione e di accumulo dell'acqua presenti carenze igieniche o difetti di adduzione;

b) l'alloggio venga rifornito esclusivamente attraverso un impianto idrico a gravità;

c) negli immobili classificati A1, A2 e A7 in nessuno dei vani all'uopo adibiti siano presenti e funzionanti i tubi di adduzione dell'acqua calda agli apparecchi ivi esistenti;

d) anche uno solo degli apparecchi igienico-sanitari, se l'alloggio ha un solo bagno, presenti difetti di installazione o rotture che non ne consentano l'impiego;

e) limitatamente alla rete interna dell'alloggio, vi siano perdite o si registri un funzionamento non idoneo dei condotti di scarico dovuti a carenze tecnico-strutturali.

6) Impianto di riscaldamento.

L'impianto di riscaldamento dell'alloggio si considera in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui ai seguenti punti a) e b):

a) negli immobili classificati A1, A2 e A7 le fonti fisse di riscaldamento non siano presenti in almeno due terzi dei vani abitabili di cui l'alloggio e costituito, escluso il vano adibito a cucina;

b) le tubature o le altre componenti dell'impianto interne all'alloggio, presentino perdite o carenze funzionali che non consentano un uso idoneo dell'impianto stesso in almeno due terzi dei vani abitabili.

Art. 3.

Elementi comuni

1) Accessi, scale e ascensore.

Gli accessi, le scale e l'ascensore compresi nell'immobile ed a servizio diretto dell'unità immobiliare si considerano in condizioni scadenti quando sia presente una sola delle carenze di cui ai seguenti punti a), b), c) e d):

a) gli accessi dagli spazi di uso pubblico siano privi di infissi di chiusura;

b) gli accessi ed il vano scala di collegamento interpiano presentino nelle pavimentazioni o nelle pareti o nei soffitti le carenze precedentemente definite, per le stesse voci, relativamente agli elementi propri dell'unità immobiliare di cui al precedente art. 2;

c) il 10% della superficie dei gradini della scala di collegamento interpiano risulti di difficile agibilità, in quanto evidentemente sconnessa o instabile o lesionata o gravemente usurata;

d) l'ascensore sia permanentemente in disuso, carenza da considerare limitatamente agli edifici con oltre tre piani fuori terra e solo per gli alloggi situati al quarto piano e superiori.

2) Facciate, coperture e parti comuni in genere.

Le facciate, le coperture e le parti comuni in genere dell'immobile nel quale e compreso l'alloggio, si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui ai seguenti punti a), b) e c):

a) le facciate dell'edificio abbiano l'intonaco od altri tipi di paramento non portati a compimento o gravemente deteriorati, in misura superiore al 10% della superficie complessiva della facciata, ovvero presentino lesioni diffuse e passanti o risultino in uno stato di umidita permanente;

b) le coperture dell'edificio consentano l'infiltrazione di acque piovane o risultino, se praticabili, inutilizzabili per il deterioramento di alcune componenti, sempre che ne sia prevista l'utilizzazione da parte del locatario;

c) le parti comuni, diverse da quelle già considerate, e solo quando contribuiscano a definire le caratteristiche generali dell'immobile, non siano convenientemente utilizzabili.

Art. 4

Disposizioni particolari

Quando ai fini della determinazione delle condizioni scadenti di un elemento, si parla di carenze contenute in una lettera, si intende far riferimento a tutte le carenze considerate dalla lettera medesima, che possono ovviamente ricorrere insieme o separatamente.

Ai fin dell'applicazione delle presenti disposizioni, non si tiene conto, a meno che non sia espressamente previsto per i singoli elementi, dei vani che hanno un uso diverso da quello abitativo.

In relazione al penultimo comma dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'unità immobiliare si considera:

a) priva di impianto elettrico anche quando, pur essendo l'impianto stesso correttamente predisposto all'interno dell'alloggio, non è possibile ottenere l'allacciamento alla rete pubblica per ragioni obiettivamente imputabili al locatore;

b) priva di impianto idrico anche quando, pur essendo l'impianto stesso correttamente predisposto all'interno dell'alloggio, non è possibile ottenere l'allacciamento alla rete pubblica o non pervenga acqua potabile nella cucina e nei servizi igienici per ragioni imputabili al locatore;

c) priva di servizi igienico-sanitari se, all'interno dell'alloggio ed in appositi locali, non siano presenti almeno tazza, lavabo e vasca da bagno o doccia.

Roma, addi 9 ottobre 1978 Il Ministro: STAMMATI Allegato n. 4

VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE (1)

Il giorno ... il locatore ...ha immesso nel possesso dell'immobile in Via...

N° ... int. ... il conduttore ... consegnandogli N° ... chiavi.

L'immobile composto come descritto nel contratto si trova nelle seguenti condizioni:

I - Elementi propri dell'unità immobiliare

a) pavimenti normale mediocre scadente

b) pareti e soffitti normale mediocre scadente

II - Elementi comuni dell'edificio

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ...

Firme ...

N.B.: Da redigersi su duplice copia, una per ciascun contraente indicando per ciascuna delle voci se normale, mediocre o scadente, ai sensi del D.M. 9 ottobre 1978 n. 289.

(1) Da utilizzare per le nuove locazioni.

Allegato n. 5

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro CONTRATTO DI LOCAZIONE

(Schema per le locazioni ad uso diverso dall'abitazione non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 392/1978).

1 - COSTITUZIONE DELLE PARTI - L'anno millenovecento ... il giorno ... del mese di ...

in... ...col presente atto il ... in qualità di ... dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (codice fiscale ...) concede in fitto a ... (codice fiscale ...) nat..

a ... il ... ... domiciliato in ... Via ..., che accetta i locali appresso descritti alle condizioni seguenti.

2 - DURATA - La locazione ha la durata di anni ... a cominciare dal ... per finire il... e si intendera tacitamente rinnovata di qualora non venga data disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno consegnata all'Ufficio postale tre mesi prima della scadenza.

3 - CANONE - Il canone di affitto e stabilito in L. ... (lire ...) annue da pagarsi al domicilio del locatore in rate ... anticipate di L... ciascuna.

Le rate del canone di affitto sono computate e stabilite a mesi e non a giorni. Esse si maturano all'inizio di ciascun mese di locazione e, conseguentemente, l'occupazione dei locali anche per un solo giorno successivo alla data di scadenza o di risoluzione del contratto obbliga il conduttore a corrispondere la rata d'affitto per l'intero mese e cosi per i mesi successivi, senza pregiudizio del diritto dell'Istituto alla immediata riconsegna dei locali ed al risarcimento degli eventuali danni.

Il mancato pagamento di una sola rata di canone, od anche delle sole quote accessorie, decorso il ventesimo giorno dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto a danno e a spese del locatario.

Il ritardo nel pagamento del canone e dei suoi accessori comporterà inoltre l'applicazione degli interessi di mora.

c) infissi normale mediocre scadente

d) impianto elettrico normale mediocre scadente

e) impianto idraulico e

e) impianto idraulico e

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