spettacolo – SET)
Al fine di introdurre nell’ordinamento un sostegno 1.
economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, denominato “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all’intervento previsto.
ART. 107.
(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)
Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di 1.
contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori e in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la
propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei Comuni di cui al presente comma, dell’esenzione dall’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti d i c u i a l p r e s e n t e a r t i c o l o p e r l ’ e s e r c i z i o dell’attività economica.
Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, 2.
le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.
Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano 3.
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
Le agevolazioni di cui al comma 1 sono fruite dalle 4.
imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno gli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’Interno, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al periodo precedente.
ART. 108.
(App18)
Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la 1.
conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare b i g l i e t t i p e r r a p p r e s e n t a z i o n i t e a t r a l i e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il M i n i s t e r o d e l l a c u l t u r a v i g i l a s u l c o r r e t t o funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell’erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall’elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate
con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
ART. 109.
(Fondazioni lirico sinfoniche)
È istituito nello stato di previsione del Ministero 1.
della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l’assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
Una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo 2.
di cui al comma 1 è destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili:
a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio 3.
disponibile negativo;
b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello 4.
stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell’attivo patrimoniale denominata “diritto d’uso illimitato del teatro” riveniente dall’atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.
La restante quota del fondo di cui al comma 1 è 5.
destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l’acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all’adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.
Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di 6.
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione.
Il Commissario straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l’istruttoria propedeutica all’adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di 7.
cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
ART. 110.
(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)
Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione 1.
del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato e per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici.
ART. 111.
(Fondo unico nazionale per il turismo)
Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati 1.
all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 90 milioni di euro per l’anno 2022, 120 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per l’anno 2024
Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate 2.
alle seguenti finalità:
a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori 3.
economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in
favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l’ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;
b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in 4.
grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.
Al fine di incrementare l’attrattività turistica del 5.
Paese, anche in relazione all’organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro 6.
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 3.
Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle 7.
Commissioni parlamentari competenti una relazione sull’attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.