europea e ad organismi internazionali
ART. 116.
(Cooperazione allo sviluppo)
Al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito 1.
della cooperazione internazionale per lo sviluppo, sono
disposti i seguenti interventi:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, 2.
comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 99 milioni per l’anno 2022, di euro 199 milioni per l’anno 2023, e di euro 249 milioni per l’anno 2024, di euro 299 milioni per l’anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall’anno 2026;
b) alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le 3.
seguenti modificazioni:
1) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.”;
2) all’articolo 20, comma 2, dopo le parole “crediti di cui agli articoli 8 e 27;” sono inserite le seguenti: “attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo”; e le parole
“dell’Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale”;
3) all’articolo 20, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: “2-ter. Per l’attuazione dell’attività e dei servizi di comunicazione e dell’attività di valutazione d’impatto delle iniziative di cooperazione di cui al comma 2, è autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2022”;
4) all’articolo 27, comma 3, lettera a), le parole da “miste”
alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti
sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner”;
5) all’articolo 27, comma 3, lettera b), le parole “, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste” sono sostituite dalle seguenti: “imprese anche aventi sede”;
6) all’articolo 27, comma 3, lettera c), la parola “miste” è soppressa;
7) all’articolo 27, comma 4, le parole: “Il CICS stabilisce”
sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti”;
8) all’articolo 27, comma 5, la parola “crediti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”;
ART. 117.
(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)
Per gli adempimenti connessi alla partecipazione 1.
italiana all’Expo 2025 Osaka, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024, 25 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per l’anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone.
ART. 118.
(Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)
Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più 1.
poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonché l’accordo di prestito di cui all’articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia.
Nell’ambito del nuovo accordo di prestito di cui al 2.
comma 1, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d’Italia è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti di 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali a decorrere dall’anno 2022. Al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, l’importo di cui al presente comma è interamente trasferito alla Banca d’Italia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sul prestito autorizzato dal comma 1 è accordata la 3.
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
4. Gli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 4.
2 sono coperti mediante ricorso al Capitolo XXX del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito 5.
dell’orientamento espresso dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea in relazione ai limiti del finanziamento monetario di cui all’art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, è autorizzato a rimborsare alla Banca d’Italia l’importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, equivalente all’importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo erogato a valere sulle risorse detenute dalla Banca d’Italia presso il Fondo Monetario Internazionale come contributo dell’Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, nell’ambito dell’Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).
Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante 6.
versamento al pertinente capitolo di bilancio delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.