• Non ci sono risultati.

FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE, MOVIMENTI DI MATERIE

CAPO III MODALITÀ DI ESECUZIONE

A) FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE, MOVIMENTI DI MATERIE

Art. 21 - TRACCIAMENTI.

Prima di iniziare i lavori l’Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione completa del tracciato sulla base degli elementi geometrici desunti dalla planimetria del progetto e dai capisaldi e dai vertici principali che riceverà in consegna dalla Direzione Lavori.

L’impresa procederà poi, in contraddittorio con la Direzione Lavori, al rilievo di prima piante del profilo e delle sezioni trasversali sulla base del profilo di progetto e calcolerà quindi i volumi di movimento di materie risultanti.

Il relativo computo metrico verrà consegnato al Direttore dei Lavori per l’accertamento da parte di questo della corrispondenza con le quantità previste nel progetto approvato.

Accertata la corrispondenza, il Direttore dei Lavori darà il benestare scritto all’impresa per l’inizio dei lavori di movimenti di materie.

Nel caso l’Impresa non ottemperi a quanto sopradescritto non si procederà alla contabilizzazione di alcuna partita di movimenti di materie e, nel caso dovessero poi risultare eccedenze nei movimenti di materie rispetto alle quantità ammesse dall’Amministrazione, le eccedenze stesse non saranno riconosciute in quanto verrebbe meno per l’Amministrazione la possibilità di valutare tempestivamente ogni variazione di onerosità del contratto, e di poter adottare qualsiasi conseguente decisione.

A suo tempo l’Impresa dovrà pure stabilire, nelle tratte indicate dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate dei rilevati e quelle degli sterri (quando queste ultime risultino determinate in base alle pendenze che verranno stabilite secondo la natura del terreno) curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere murarie l’Appaltatore è tenuto altresì a procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti, ed,

eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra, secondo i piani che gli verranno consegnati.

Art. 22 - SCAVI E RILEVATI IN GENERE.

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all’asse stradale.

L’Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l’espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

Scavi.

Nella esecuzione degli scavi l’appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria allo scopo di impedire scoscendmenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere altresì obbligato a provvedere, a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate.

L’appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d’opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura, e spese, il deflusso delle acque, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi per l’apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione, per la formazione dei rilevati e per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, od alle proprietà pubbliche o private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche o private. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Rilevati.

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi in quanto idonee alla costituzione dei rilevati stessi. Qualora l’Impresa dovesse impiegare in altre categorie di lavoro (massicciate, murature, ecc.) materiali provenienti dagli scavi e a ciò idonei, e in conseguenza si verificasse deficienza di materiale per i rilevati, dovrà a sua cura e spesa provvedere a rimpiazzare tale materiale aprendo cave di prestito e trasportando lo scavo da esse proveniente a rilevato.

Dovranno essere altresì utilizzate nei rilevati per la loro formazione, ove non sia sufficiente il materiale proveniente dagli scavi di trincea e di cassonetto, anche le materie provenienti dagli scavi di opere d’arte, sempreché disponibili ed egualmente idonee.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, e ciò sia stato previsto nel progetto, la Direzione Lavori ordinerà che si provvedano le materie occorrenti scavandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave, sempreché ordinate dalla Direzione, potranno essere aperte ove l’Impresa riterrà di sua

convenienza, salvo che al piede dei rilevati stradali e comunque subordinatamente sia alla accennata idoneità delle materie da portare in rilevato che al rispetto delle vigenti disposizioni di legge tanto in materia di polizia mineraria e forestale, che nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Fintantoché non siano esaurite, per la formazione dei rilevati, tutte le disponibilità di materiali idonei provenienti dagli scavi del corpo stradale e sue pertinenze nei singoli tratti ove ciò è previsto, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, o per supplire a pietrame di scavo che poteva essere impiegato in rilevato ed è stato usato per massicciate o murature o scartato per sua convenienza, saranno a suo totale carico.

L’Impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincee, opere d’arte e annesse stradali, qualora, pure essendovi disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare frantumazioni per riduzione a dimensioni idonee, rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere in tratti, dove ciò non fosse previsto, a cave di prestito. Comunque l’Impresa ricorrerà al prelevamento di materie da cave di prestito solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione della Direzione Lavori.

Le cave di prestito, da aprire a totale cura e spesa dell’appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludimento. A tale scopo l’Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spesa, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Comunque, le cave di prestito scavate lateralmente alla strada, pur con il rispetto delle distanze prescritte, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell’opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche e private.

Il terreno costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, od opere consimili, indipendentemente da quanto in appresso per i rilevati di cui si richiede costipamento, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportato fuori dalla sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 15%, dovrà essere preparata a gradini alti circa cm 30, con fondo in contropendenza rispetto a quella del rilevato esistente o del terreno, nel numero che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori. Dal lato al monte dei rilevati sarà sempre costruito, ad un metro almeno dal piede, un fosso di guardia il cui onere verrà considerato compensato con il prezzo stabilito per il rilevato.

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrò essere disposta in rilevato a cordoli di conveniente altezza, da stabilire a giudizio insindacabile della Direzione Lavori e che potrà ridursi a soli cm 30÷50 quando vi sia presenza di argilla.

Nei riporti di materiali sciolti terrosi, questi dovranno essere portati al grado ottimo dio umidità ed essere costipati al 90% della densità massimo determinabile con la prova AASHO modificata, eseguita impiegando, per ogni determinazione, nuovo materiale, salvo che per gli strati superficiali nei quali si dovrà raggiungere il 95% della densità massima.

Se l’escavazione ed il trasporto avvengono meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato a strati di modesta altezza, sempre fra i 30÷50 cm. Comunque dovrà farsi in modo che durante l’esecuzione conservi un tenore d’acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile con il tenore di

acqua: si eseguiranno per quanto possibile i lavori in stagione non piovosa, avendo cura, in ogni modo, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Art. 23 - RILEVATI COMPATTATI.

Qualora si chiedano tali rilevati costipati meccanicamente, ove l’area di appoggio dei rilevati stessi sia costituita in superficie da terra vegetale, prima di eseguire il rilevato si provvederà ad asportare il terreno vegetale per tutta la superficie di appoggio e per la profondità che verrà stabilita, di volta in volta, dalla Direzione dei Lavori.

Rimosso lo strato vegetale di terreno si procederà, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo determinato in laboratorio con la prova AASHO (modificata);

b) determinazione dell’umidità in sito, nel caso di presenza di terre del tipo A1 - A2 - A3 - A4 - A5;

c) determinazione dell’altezza massima delle acque sotterranee, nel caso di terra del tipo A4 - A5.

L’Impresa dovrà quindi, e per tale determinazioni e per quelle occorrenti per garantire il costipamento meccanico, indipendentemente dai controlli che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, provvedere a sua cura e spese di installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti attrezzature, nonché a far eseguire, sempre a propria cura e spesa, tutte le prove e determinazioni necessarie in corso d’opera; invece, le indagini atte a stabilire la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilità di impiego e relative modalità, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione Lavori, sempre però a spese dell’Impresa presso un Laboratorio qualificato.

Quando il terreno in sito debba sopportare un rilevato di altezza maggiore di 0,50 m si seguiranno le seguenti norme:

a) per terre in sito del tipo A1 - A2 - A3 - A4 - A5.

Si provvederà al costipamento del terreno, con adatto macchinario, sino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito pari a 85% al massimo determinato con la prova AASHO modificata fino a 3 m di spessore e pari all’80% per rilevati maggiori di 3 m;

b) per terre in sito del tipo A6 - A7.

Potrà richiedersi dalla Direzione Lavori la stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro terreno idoneo, per un’altezza che dovrà essere indicata caso per caso e costipando sino ad ottenere un peso specifico apparente del secco par al 95% del massimo ottenuto con la prova AASHO (modificata). Se le condizioni idrauliche saranno particolarmente cattive si procederà ad opportune opere di drenaggio.

In presenza di terreni torbosi si procederà in ogni caso alla sostituzione del terreno in sito con altro tipo idoneo (A1 - A2 - A3) e per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Per rilevati di altezza minore di 0,50 m se il terreno in sito sarà costituito da terre limose A4 - A5 si provvederà al costipamento del tetto terreno per uno spessore di almeno 25 cm (peso specifico apparente del secco il 95% del massimo AASHO modificato in laboratorio): se esso sarà costituito da terra argillosa A6 - A7 si procederà come precedentemente.

Poiché l’umidità di costipamento non dovrà mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%, se quella in loco è maggiore, occorrerà diminuirla mescolando al terreno in sito altra terra idonea asciutta per lo spessore che prescriverà la Direzione o lasciando asciugare il terreno all’aria previa disgregazione. Con terre limose (A4 - A5) occorrerà abbassare il livello delle acque sotterranee con opportune opere di drenaggio.

Nella formazione dei rilevati da costipare verranno impiegate le terre migliori escluse quelle vegetali: comunque, dovendo ricorrere a materiali di trincea, non si apriranno cave di prestito in terreni del tipo A5 - A6 - A7; in ogni modo, il materiale di migliori caratteristiche sarà impiegato per gli strati superiori.

I rilevati da costipare meccanicamente saranno, come di consueto, formati a strati successivi ognuno di altezza, a strato sciolto, dipendente dalla natura del terreno e dalle caratteristiche dei mezzi di costipamento e comunque mai superiore a 50 cm, e con la pendenza necessaria allo smaltimento delle acque piovane, ma non superiore al 3%. Ogni strato dovrà raggiungere un grado di costipamento tale da ottenere un peso specifico apparente in sito pari al 90% di quello massimo determinato in laboratorio con la prova AASHO (modificata).

Per i materiali aventi limite di ritiro (Atterberg) inferiore all’umidità ottima, per l’umidità del terreno a costipamento avvenuto si richiama la norma di cui sopra secondo la quale essa dovrà essere il 5%

al di sotto dello stesso limite di ritiro, aggiungendo che la densità raggiunta dal materiale dovrà essere tale che l’indice dei vuoti sia non superiore a quello che si avrebbe con densità al 90%

AASHO (modificata) ed umidità corrispondente.

Negli ultimi due strati verso la superficie, e comunque per uno spessore complessivo non inferiore a cm 50, con il costipamento si dovrà raggiungere un peso specifico apparente pari al 95% c.s.

Premesso che l’Impresa dovrà aver riguardo a che la scelta dei mezzi per il costipamento dei singoli strati sia la più idonea e la più economica, detto costipamento si dovrà ottenere nei diversi casi qui di seguito previsti, di norma servendosi:

a) se il terreno è costituito prevalentemente da materiale ghiaioso o da sabbia grossa, di normali compressori a cilindri vibratori o di battitori;

b) per gli altri tipi di terreni di rulli a punte od a griglia, costipatori a ruote gommate, eccezionalmente vibratori.

Il materiale dovrà essere costipato dopo averlo bagnato in modo da corrispondere alla umidità ottima, in relazione allo stato di secchezza od umidità dell’ambiente, salvo che esso si trovi già naturalmente in condizioni di umidità ottima. L’acqua dovrà essere erogata con dispositivi atti a consentire il controllo di erogazione. A costipamento ultimato si dovrà attendere per almeno 24 ore a fare qualsiasi altro lavoro onde consentire il parziale asciugamento del rilevato.Il materiale non dovrà essere posto in opera in periodi di gelo o su terreno gelato.

Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell’insieme di ciascun strato, comunque nello strato superficiale sottostante alla sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni non superiori a 10 centimetri.

Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazione a ridosso dei piedritti, muri d’ala, muri andatori ed opere d’arte in genere, come appresso specificato.

Sarà obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’ assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, il ricavare nella piattaforma, all’atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensioni idonee a ricevere l’ossatura di sottofondo e la massicciata. Potrà poi essere richiesto per i rilevati meccanicamente costipati formati con esclusione di materiali dei gruppi A6 ed A7 l’onere di rivestire le scarpate con terra vegetale per uno spessore di 20÷30 centimetri per rendere facile e sicuro l’inerbimento. Tale onere sarà espressamente considerato nella formazione del prezzo unitario globale.

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso non sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro l’Appaltatore dovrà curare l’apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base dei rilevati in costruzione.

Nel caso di rilevati costipati che appoggino su un a base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere il fondo più in basso dell’impianto dello strato stabilizzato.

Qualora sia previsto che siano eseguiti rilevati costipati corrispondendo un compenso, la garanzia del costipamento va intesa nel senso che sino al collaudo, la piattaforma stradale non dovrà presentare ondulazioni o deformazioni, restando altrimenti l’Impresa obbligata alla rimozione totale sia della sovrastruttura che del rilevato ed alla ricostruzione secondo le buone norme tecniche.

Art. 24 - RIEMPIMENTI CON PIETRAME E DRENAGGI.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione.

È vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le ripartizioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell’Appaltatore.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell’ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.