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5. L'attuale disciplina della responsabilità dell’ISP

5.5 Brevi cenni relativi alla situazione nei principali paesi UE ed extra UE

5.5.2 Francia

La normativa in tema di responsabilità del provider è disciplinata dall'articolo 6 della legge 21 giugno 2004 “Confidence in the Digital Economy –

"LCEN" – che ha implementato la Direttiva 2000/31 come segue.

Gli ISP non sono responsabili del contenuto memorizzato sui loro server su richiesta del beneficiario dei servizi, a meno che i medesimi ISP: (i) abbiano effettiva conoscenza del fatto che tali contenuti siano illegali o dei fatti e circostanze che rivelano la natura illegale dei contenuti; (ii) e non agiscano rapidamente per rimuovere o disabilitare l’accesso a tali contenuti, non appena si rendano conto della loro natura illecita (Articoli 6-I-2 e 6-I-3 di LCEN).

L'ISP non ha alcun obbligo di monitorare i contenuti pubblicati dal beneficiario dei suoi servizi (Articoli 6-I-7 di LCEN). Tuttavia, l'ISP è ritenuto informato della pubblicazione di “contenuti illegali” quando questa gli viene notificata (Articolo 6-I-5).

La notifica deve includere le seguenti informazioni: (i) la data della notifica, (ii) se la parte che notifica è una persona fisica, il suo nome, occupazione, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita; se la parte che notifica è una persona giuridica, la sua forma societaria, il nome della società, l’ubicazione della sede legale; (iii) nome e indirizzo del destinatario della notifica, o se è una persona giuridica il nome della società e l'indicazione della sede legale; (iv) la descrizione del contenzioso e la sua ubicazione specifica sul server, (v) i motivi per cui il contenuto dovrebbe essere rimosso, compreso un riferimento alle disposizioni di legge e (vi) una copia della corrispondenza indirizzata all’autore o all’editore del web a riguardo del contenzioso o attività che richiedono l’interruzione, la rimozione, modifica o una giustificazione che non era possibile informare detto autore o editore del web.

Un giudice può anche, in qualsiasi momento, imporre a un ISP di monitorare temporaneamente dei contenuti specifici (Articolo(6-I-7 di LCEN).

Ciò premesso in tema di previsioni legislative, si vedano di seguito alcuni casi affrontati dai tribunali francesi80.

Prima tra tutte, la celebre condanna pronunciata a carico di eBay per la messa in vendita on line di merci contraffatte (Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre B, Christian Dior Couture v. eBay Inc., eBay International AG, 30 giugno 2008). Nella fattispecie, il giudice ha affermato che l’internet provider non si limitava ad una mera attività di hosting, assumendo bensì il ruolo di vero e proprio intermediario, ricevendo una commissione sugli oggetti venduti mediante asta telematica: da qui la soggezione del provider all’ordinario regime di responsabilità civile.

Nel caso poi affrontato dalla Cour de cassation, il 17 febbraio 2011, si era stati chiamati a decidere nei confronti della società Bloobox-net, che aveva creato un sito web disponibile su www.fuzz.fr su cui erano state divulgate alcune informazioni ritenute diffamatorie. Il 31 gennaio 2008 era stata in particolare pubblicata su questo sito la seguente affermazione “Kylie M. and Olivier M. di nuovo insieme, e forse presto ancora innamorati” con il titolo “Kylie M. and Olivier M. ancora innamorati, insieme a Parigi”, accompagnata da un hyperlink che rimandava ad un articolo pubblicato il 30 gennaio 2008 sul sito web www.celebrities-stars.blogspot.com.

A tale proposito, la corte ha stabilito che l’attività di Bloobox-net, che aveva creato il sito web www.fuzz.fr, si era limitata a strutturare e classificare le informazioni messe a disposizione del pubblico, allo scopo di facilitare l’uso del suo servizio. Tale società non era dunque da ritenersi autrice dei titoli e hyperlink né obbligata a verificare i contenuti del sito web. Ciò, secondo la corte, portava ad escludere la responsabilità di questo service provider, ritenuto un hosting

80 Si veda a commento di uno dei casi più famosi l'articolo di BERLIRI e LA GUMINA, La (non) responsabilità di ebay per gli illeciti commessi dai propri utenti (Nota a Tribunal d'instance de Grenoble 1 febbraio 2007) in Diritto dell'Internet, 2007, fasc. 4 pag. 342 - 348

provider idoneo a beneficiare della limitazione di responsabilità predisposta dall’articolo 6 della legge di LCEN. Perciò il provider era risultato esente da responsabilità dal momento che non aveva avuto un ruolo attivo nella conoscenza e monitoraggio dei dati immagazzinati sul sito.

Altro caso affrontato dal Cour de cassation nel febbraio 2011 riguarda la mancata rimozione del film francese “Joyeux Noel dal sito www.dailymotion.com della società Dailymotion, in seguito ad una lettera di diffida con la quale si era notificato a quest’ultima l'illecito.

In particolare, la corte si era interessata di analizzare l'idoneità della lettera a costituire l'obbligo del provider di rimuovere il materiale. Secondo la corte, “la notifica a cui si fa riferimento nella previsione legislativa (LCEN) deve contenere tutte le informazioni richieste previste da questa legge”. La Corte d’Appello aveva precedentemente ritenuto che “le informazioni contenute nella lettera raccomandata di diffida erano insufficienti per adempiere all’obbligo, spettante all’autore della notifica e contemplato dall’articolo 6-I-5, per descrivere e localizzare gli illeciti e che l’autore della notifica non ha allegato a questa lettera il rapporto dell’ufficiale giudiziario che avrebbe permesso al service provider di avere tutti gli elementi necessari all’identificazione del contenuto della controversia”. Pertanto, la corte aveva considerato che “la società Dailymotion non poteva essere accusata di avere infranto il suo obbligo di rimuovere un contenuto illegale”.

Altre interessanti pronunce riguardano sempre la responsabilità di eBay per la vendita, sui suoi siti, di prodotti che violano i marchi di fabbrica e i diritti d’autore delle società Louis Vuitton Malletier, ChristianDior Couture, Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy, Guerlain (Corte d’Appello di Parigi, 3 settembre 2010).

A sua difesa EBay ha affermato di poter beneficiare del regime di limitazione di responsabilità dal momento che non monitorava il contenuto delle offerte disponibili sul suo sito.

La Corte ha stabilito invece che il ruolo di EBay non può essere considerato limitato alla classificazione e facilitazione della leggibilità delle offerte disponibili sul suo sito ma che consiste “nel promuoverle attivamente e orientarle (le offerte) al fine di aumentare le possibilità che dette offerte conducano alla conclusione di effettive transazioni sui prezzi sulle quali essi percepiscono una royalty, la cui percentuale dipende dall’ammontare della vendita; che ospitare le offerte messe dagli utenti è l’attività tecnica prioritaria, necessaria all’attività di vendita elettronica a distanza; (…….) che l’attività dei ricorrenti (le società EBay) non possono essere artificialmente divise in attività di hosting e attività di intermediazione; che il servizio di hosting offerto agli utenti da EBay deve essere preso nella sua totalità; allo scopo di definire giuridicamente i servizi che sono forniti; (….) che, come conseguenza, le società di EBay non svolgono il ruolo di un semplice service provider tecnico, automatico e passivo, (…) che la valutazione dell’esistenza o inesistenza di un monitoraggio da parte del service provider delle informazioni memorizzate non dipende dal monitoraggio che questo service provider sceglie di eseguire o meno, ma deve dipendere dalla natura del servizio realmente offerto dal service provider; che nel presente caso, il servizio di mediazione fornito dagli appellanti, (le società EBay) implica che essi verifichino che i prodotti, la cui vendita viene da essi promossa, siano o non siano fuori dal commercio a causa della loro natura illecita; che il rilevante numero di transazioni non li esoneri da ciò (il monitoraggio del contenuto), (….)”.

Altro caso ha riguardato poi la riproduzione digitale dei fumetti “Blake and Mortimer: The Secret of the Swordfish” e “Lucky Luke: the Daily Star” sul sito www.chez.com/bdz disponibile tramite il sito www.chez.tiscali.fr che venne utilizzato dalla società di comunicazione Tiscali (Corte Suprema francese (“Court de cassation”, 14gennaio 2010).

Tiscali aveva offerto ad utente di Internet la possibilità di creare una sua pagina ospitata sul suo sito web e aveva offerto agli inserzionisti di implementare, direttamente su queste pagine, spazi pubblicitari a pagamento gestiti da essa (Tiscali). Si è ritenuto che questi servizi andassero oltre le funzioni tecniche e i servizi di memorizzazione, e quindi non potessero essere considerati come

semplice attività di hosting. Pertanto, Tiscali non venne ritenuto di poter beneficiare dell'esenzione di responsabilità.

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