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del franco belga

Per l'applicazione dell'accordo di pagamenti con 11 Belgio-Lussemburgo e territori della zona monetaria del f r a n c o belga del 31 dicembre 1948 l'Ufficio italiano del cambi ha impartito le seguenti norme che sostituiscono a partire dal 31 dicembre 1918, quelle precedentemente emanate in materia, le quali si intendono pertanto an-nullate.

P A R T E I.

Cap. I. — R E G O L A M E N T O DEI P A G A M E N T I FRA L'I-T A L I A E L A Z O N A M O N E L'I-T A R I A BELGA. A) Applicabilità — in base all'accordo le disposizioni della presente circolare si applicano al regolamento dei pagamenti correnti tta l'Italia e la zona monetaria belga (Belgio, Lussemburgo. Congo Belga e territori sotto man dato del tRuanda Urundi), indipendentemente dalla data della loro scadenza.

Saranno considerati pagamenti correnti:

1) quelli relativi all'interscamibio c o m m e r c i a l e (con esclusione delle m e r c i in transito) (1);

2) quelli inerenti a servizi commerciali ed altri, quali — spese di trasporto relative ad ogni genere di traf-fico marittimo, fluviale, terrestre o aereo (2);

— altre spese connesse al m o v i m e n t o delle m e r c i : — spese di magazzinaggio, sdoganamento, ecc : — assicurazioni merci (premi e indennità);

— commissioni, mediazioni, spese di rappresentanza: — spese di trasformazione, di officina, di riparazione. — salari, onorari, ecc.;

— spese e proventi inerenti al c o m m e r c i o di transito — noli relativi a trasporti su navi italiane e bel-« h e (2) ;

3) quelli c o n c e r n e n t i operazioni assimilate a transa-zioni c o m m e r c i a l i , quali:

— assicurazioni diverse e riassicurazioni (premi, pen sioni, rendite, indennità);

— spese di m a n t e n i m e n t o e di sussistenza: — spese di viaggio, studio, ospedaliere;

— p r o v e n t i e spese di servizi pubblici (Imposte, ain mende, ecc.);

— spese per il m a n t e n i m e n t o degli uffici diplomatici, consolari, e c c . ;

— r e g o l a m e n t o p e r i o d i c o dei saldi dei conti aperti tra le Amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese p u b b l i c h e di trasporto:

— redevances, quote di a b b o n a m e n t i e altre spese similari;

— diritti e redevances di brevetti, licenze, m a r c h i di fabbrica, diritti di autore, diritti di s f r u t t a m e n t o di pel-licole c i n e m a t o g r a ü c h e :

— utili di s f r u t t a m e n t o ;

— p a r t e c i p a z i o n i delle succursali alle spese di gestione delle sedi c e n t r a l i ;

(1.) A termini dell'accordo commerciale « ie fatture debbono essere espresse in frarchl betel ».

(2) SI precisa che l'ojyhligo di regulare le spese di trasporto e noli MtaWetti in conformità delli' disposizioni contenute nel presente capi tolo i. ri®uar<'a le «pese di tras|>orto e noli rife'emtisl al trsffleo di retto fra l'Italia e la zona monetarla belga, nonché le altre spese di trasiiorto e noli il eul reggiani -ito sia stato conr.enuto in francali belgi o in lire italiane.

4) pagamenti a titoli diversi da quelli sopra menzio-nati previo a c c o r d o fra l'Ufficio italiano del cambi e la Banque Nationale de Belgique;

5) pagamenti di s o m m e dovute in dipendenza di dif_ ferenze di c a m b i o verificatesi nei trasferimenti.

B) Versamenti dei debitori della zona monetaria belga. — 1 pagamenti per i titoli considerati al c o m m a A) del presente cap. I saranno effettuati dai debitori nella zona monetaria belga mediante versamento dell'equiva-lente in franchi belgi presso la Banque Nationale de Belgique (1).

Le s o m m e versate saranno accreditate in un c o n t o in franchi belgi aperto presso la Banque Nationale de Belgique al n o m e dell'Ufficio italiano dei c a m b i e d e n o m i -nato « c o n t o n u o v o ».

La predetta b a n c a trasmetterà all'Ufficio italiano del cambi gli avvisi di accreditamento in franchi belgi re_ lativi ai versamenti ricevuti.

C) Pagamenti ai creditori in Italia. — I pagamenti in favore del creditori in Italia a v r a n n o l u o g o per il con-trovalore in lire delle s o m m e in f r a n c h i belgi indicate negli avvisi di accreditamento trasmessi all'Ufficio ita-liano dei c a m b i dalla Banque Nationale de Belgique.

La conversione in lire dell'importo in f r a n c h i belgi indicato sugli avvisi di a c c r e d i t a m e n t o relativi ad obbli-gazioni espresse in valuta diversa dalla lira italiana sarà effettuata sulla base del c a m b i o in vigore il giorno in cui gli avvisi stessi p e r v e n g o n o all'Ufficio italiano dei cambi. Per quanto riguarda invece gli avvisi di a c c r e d i -tamento relativi ad obbligazioni espresse in lire ita-liane, la conversione d e l l ' i m p o r t o in f r a n c h i belgi indi-cato sugli avvisi stessi avverrà sulla base del c a m b i o in vigore il giorno in cui sarà p e r v e n u t o all'Ufficio sud-detto l'avviso telegrafico d e l l ' a v v e n u t o versamento nella zona monetaria belga.

D) Versimenti dei debitori in Italia. — I pagamenti per i titoli considerati al c o m m a A ) del presente cp. I dovranno essere effettuati in lire, in f a v o r e dell'Ufficio italiano dei cambi, m e d i a n t e v e r s a m e n t o dell'equivalente presso la B a n c a d'Italia, direttamente o per il tramite di una b a n c a intermediaria.

Il regolamento dei debiti italiani sopra indicati potrà anche essere effettuato m e d i a n t e utilizzo di fondi p r e -costituiti da banche italiane presso corrispondenti della zona m o n e t a r i a belga, giusta quanto indicato al cap. 11

Le s o m m e c o m e sopra versate in f a v o r e dell'Ufficio ita-liano dei c a m b i saranno regolate in f a v o r e degli aventi diritto nella zona m o n e t a r i a belga, a debito del c o n t o in f r a n c h i belgi m e n z i o n a t o al. c o m m a B) del presente capitolo.

L' a m m o n t a r e del v e r s a m e n t o in lire sarà d e t e r m i n a t o c o n la c o n v e r s i o n e in lire dei debiti espressi in franchi belgi sulla base del c a m b i o (vedi successivo c o m m a E) in v i g o r e il g i o r n o del v e r s a m e n t o presso la B a n c a di Italia.

Le filiali della Banca d'Italia, nella loro funzione di

cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, non possono ac-cettare versamenti a cambio diverso da quello in vigore nel giorno in cui l'operazione viene eseguita ai loro sportelli.

Sono ammessi v e r s a m e n t i anticipati a f r o n t e di m e r c e da i m p o r t a r e a c o n d i z i o n e che essi si riferiscano ad una licenza d ' i m p o r t a z i o n e (in quanto necessaria) già rilasciata dalle autorità c o m p e t e n t i , siano previsti dal c o n -tratto di acquisto della m e r c e e c o r r i s p o n d a n o agli usi c o m m e r c i a l i .

E) Cambio lira-tfranco belga. — Il c a m b i o da applicare agli effetti di quanto previsto ai precedenti c o m m a B), C), D) v e r r à d e t e r m i n a t o c o m e s e g u e :

a) a c c e r t a t o dall'Ufficio italiano dei c a m b i — il 10, 11 20 e l'ultimo g i o r n o di ogni mese — il c a m b i o m e d i o del dollaro U S A risultante dalla q u o t a z i o n e m e d i a m e n -sile del dollaro, c a l c o l a t a s e c o n d o le disposizioni del-l'art. 2 del D. L. 28 n o v e m b r e 1947, n. 1347, e dalla m e d i a dei c a m b i di chiusura del dollaro di esportazione (conti valutari 50 % ) quotati alla B o r s a di R o m a nella d e c a d e in c o r s o ;

b) e r a p p o r t a t o tale c a m b i o m e d i o alla parità f r a n c o b e l g a - d o l l a r o U S A accettata dal F o n d o M o n e t a r i o Internazionale (frs. b. 43,8275 p e r I d o l l a r o U S A ) viene s t a -bilito il c o r s o del c a m b i o tra la lira e il f r a n c o belga v a l e v o l e per la d e c a d e seguente;

c) nel c a s o in cui il c a m b i o risultante dal c a l c o l o effettuato s e c o n d o la p r o c e d u r a suddetta presentasse u n a differenza n o n superiore al 2 % rispetto al c a m b i o della decade in corso, quest'ultimo c a m b i o r i m a r r à i m m u t a t o e sarà applicato a n c h e nella d e c a d e successiva.

Dal 31 d i c e m b r o 1948 il c a m b i o è fissato in lire 13,12 per il f r a n c o belga c o n validità sino a q u a n d o non

in-(1) li regolamento delle esportazioni italiane, coni* previsto dalle disposizioni valutarie beigi», eleve essere effettuato dal debitore belga mediante versamento dell'equivalente in franchi nel conto di compensa-zione al più tardi nitro « 30 giorni dalla data di sdoganamento della merce ».

Potranno eccezionalmente essene consentite delle deroghe nell'Unione ecairunica brigo-lu-ssmhurghese a coiMlizione die le ditte importatrici esibiscano tm documento dal quale risulti che l'Ufficio italiano dei cambi autorizza condizioni di pagamento diverse t cioè una dilazione superiore a trenta giorni dalla data di sdoganamento.

Jn relazione a quanto precede k' di ite esportatrici che dovessero per ragioni particolari e inderogabili stabilire termini di pagamento superiori a quello anzidetto dovranno sottoporre all'L'fttcio italiano dei cambi mo-tivata richiesta per l'ottenimento del predetto documento, corredandola della documentazione più ampia onde «nettere in grado l'Ufficio suddetto di valutare appieno le ragioni addotte.

tervengano eventuali variazioni, che l'Ufficio italiano del cambi si riserva di comunicare.

Cap. II. — COSTITUZIONE DI PROVVISTE DI FONDI PRESSO B A N C H E DELLA Z O N A MONETARIA BELGA.

La Banca d'Italia e le banche italiane abilitate al c o m m e r c i o dei cambi con la qualifica di banche agenti o di banche aggregate hanno la (facoltà di costituire presso le banche, l o r o corrispondenti, della zona mone t a n a belga delle provviste di fondi entro i limiti c o n . sentiti dall'Ufficio italiano dei cambi, mediante versa-menti da farsi nei modi ed alle condizioni previste al c o m m a D) del cap. I.

I fondi in tal m o d o costituiti potranno essere diretta-mente utilizzati dalle banche italiane soltanto in coper tura di :

— cessioni di titoli turistici in franchi belgi latte a viaggiatori diretti dall'Italia verso i territori della zona m o n e t a r i a belga, secondo quanto Indicato al seguente cap. m ;

— pagamenti che rientrino tra quelli previsti al c o m m a A) del cap. I, quando il debito cui si riferiscono non sia superiore a frs b. 10.000 e c o m u n q u e c o n osser vanza delle n o r m e particolari di cui al seguente cap IV

La cessione ad altra banca italiana delle s o m m e gia-centi presso b a n c h e della zona monetaria belga a titolo di provviste di fondi è ammessa soltanto in casi ecce-zionali e previa autorizzazione dell'Ufficio italiano del cambi.

I conti di provvista fondi p o t r a n n o essere alimentati anche mediante accreditamenti diretti da parte del c o r r i s p o n d e n t e della zona m o n e t a r i a belga in c o r r i -spondenza di pagamenti ordinati in Italia al titoli elen-cati al c o m m a A ) del cap. I.

II limite massimo delle giacenze c h e ogni banca è autorizzata a tenere presso i p r o p r i corrispondenti per p r o v v i s t a di fondi viene fissato dall'Ufficio italiano dei cambi. Le eventuali eccedenze d o v r a n n o essere i m m e -diatamente riversate nel c o n t o di compensazione di cui al c o m m a B) del caip. I.

Cap. i n - R E G O L A M E N T O D I SPESE DI V I A G G I O

A) Viaggi dall'Italia verso i territori della zona mone-taria belga.

1) Provviste di fondi. — C o m e accennato al c a p II le p r o v v i s t e di f o n d i c h e le b - n c h e italiane avranno costituito presso i l o r o corrispondenti della zona m o netarla belga p o t r a n n o essere utilizzate per 11 regola-m e n t o delle spese di viaggio d i c u i al c o regola-m regola-m a A) par 3) del cap. I.

Le b a n c h e italiane a v r a n n o naturalmente c u r a di p r e n d e r e gli o p p o r t u n i a c c o r d i c o n 1 l o r o corrispondenti affinchè lo s v o l g i m e n t o d i tale servizio possa avvenire c o n la m a g g i o r e possibile correntezza.

2) Limiti e condizioni per il rilascio degli assegni

tu-ristici in franchi belgi da parte delle banche

emitten-— Le p e r s o n e fisiche domiciliate o residenti in Ita-lia, c h e si r e c a n o nei .territori della zona m o n e t a r l a belga per c o m p r o v a t i m o t i v i d i affari, p o t r a n n o acqui-stare e p o r t a r e seco, senza speciale autorizzazione, as-segni turistici n o n trasferibili in f r a n c h i belgi sino ad un a m m o n t a r e di 5.000 f r a n c h i belgi a persona, oltre alla s o m m a d i lire ammessa alla libera esportazione dall'Italia.

Per le richieste superiori all'importo c o m p l e s s i v o di 5.000 frs. b. le b a n c h e d o v r a n n o richiedere il p r e v e n -tivo benestare d e l l ' U f f i c i o italiano dei c a m b i (Ufficio assegnazioni) f o r n e n d o tutte le notizie necessarie.

Cosi p u r e per viaggi d a effettuarsi per scopi diversi da quelli sopra menzionati, l e b a n c h e d o v r a n n o otte-n e r e otte-nei siotte-ngoli casi l'autorizzaziootte-ne dell'Ufficio italia-no dei c a m b i (Ufficio assegnazioni).

3) Modalità per il rilascio degli assegni turistici e

cambio da applicare. — L'emissione degli assegni turistici in f r a n c h i belgi p o t r à essere effettuata, in c o n f o r m i t à delle disposizioni p a r t i c o l a r i vigenti in m a t e ria, dalle b a n c h e agenti e dalle b a n c h e aggregate, n o n -c h é dalle agenzie di viaggi, -c h e abbiano o t t e n u t o ap-posita autorizzazione da p a r t e dell'Ufficio italiano dei c a m b i .

Gli assegni turistici in franchi belgi saranno venduti in Italia al c a m b i o stabilito nella presente circolare, cap. I, c o m m a E) in v i g o r e il giorno della cessione.

L'Istituto emittente registrerà nel passaporto del viaggiatore l ' a v v e n u t o rilascio degli assegni turistici, senza i n d i c a r n e l ' a m m o n t a r e , e rilascierà il Mod. V 1 restando inteso, per q u a n t o o v v i o , c h e la registrazione d e l l ' a v v e n u t a cessione degli assegni da p a r t e di un Isti-tuto, invalida il d o c u m e n t o per' ulteriori assegnazioni di divisa per il m e d e s i m o viaggio.

4) Provvigioni. — All'atto della cessione di assegni turistici in f r a n c h i belgi, gli Istituti emittenti si r i m -b o r s e r a n n o , p r o rata, delle p r o v v i g i o n i corrisposte al-l'Ufficio italiano dei c a m b i ed alla B a n c a d'Italia per la costituzione delle p r o v v i s t e di f o n d i , p e r c e p e n d o inoltre, per il servizio da essi svolto, una c o m m i s s i o n e del 0,50 % c o n un m i n i m o di lire 50

5) Rimborso degli assegni turistici in franchi belgi

non utilizzati. — Entro sette giorni dal ritorno in Italia 1 viaggiatori restituiranno gli assegni non utilizzati aL l'Istituto emittente, c h e — p r e v i a trattenuta del 0,25 per c e n t o — ne rimDOrserà il c o n t r o v a l o r e in lire al c a m b i o a s u o t e m p o a p p l i c a t o per l'acquisto o a quel m i n o r

camblh che fosse In vigore, nel giorno della restitu-zione, per le cessioni di assegni turistici.

«) Disposte ioni relative alle somme ín franchi belgi

non spese nella zona monetaria belga. — GII importi in franchi belgi incassati dal viaggiatori italiani a frente dl assegni turistici o dl lettere di credito non utilizzati nella zona monetarla belga, dovranno essere versati dal viaggiatori stessi, prima della partenza ad una delle banche • agréées • della zona stessa che ne darà avviso al proprio corrispondente in Italia, 11 quale, all'atto del rimborso del controvalore In lire della somma in franchi belgi non utilizzata, è autorizzato a percepire una prov~ vlglone del 0.25 %

B) Viaggi dalla zona monetaria belga verso l'Italia

— Per quanto concerne l'assegnazione di lire per spese di viaggio dalla zona monetaria belga In Italia, le banche italiane prenderanno opportuni accordi con le loro corrispondenti della predetta zona, stabilendo fra l'altro che la copertura di dette assegnazioni avvenga con versamento al conto di compensazione previsto al comma B) del cap. I oppure mediante accreditamento nel conto in franchi belgi precostituito dalla banca ita-liana presso la sua corrispondente della zona monetaria belga.

Le banche italiane potranno negoziare assegni turi-stici emessi sulle proprie casse o lettere di credito in franchi belgi, solo in quanto rechino la dicitura « n o n endossable en dehors de l'Italie » e siano emessi da una delle banche « agréées » belghe. Le banche corrispon-deranno al viaggiatori il controvalore in lire dell'im-porto in f r . nchi belgi, indicato sul documento, si cambio In vigore il giorno della negoziazione.

Gli assegni in franchi belgi saranno inviati per l'in-casso alle banche emittenti che porteranno i relativi Importi a credito del conti provvista fondi aperti al nome delle banche Italiane trassate; se la negoziazione

è avvenuta a valere su una lettera di credito, la banca italiana Indicherà naturalmente alla banca emittente la somma in franchi belgi negoziata e che dovrà essere portata a credito dei conti suddetti.

Provvigioni. — All'atto del pagamento di assegni turi-stici o di pagamenti a valere su lettere di credito, gli Istituti trassatl. previ accordi da prendere con gli Isti-tuti belgi emittenti, potranno trattenere per il loro servizio una commissione comunque non superiore al 0,50 %, minimo lire 50.

Disposizioni per gli importi non spesi in Italia. — Gli Importi in lire incassati, a fronte di assegni turistici o lettere di credito, ma non utilizzati d o v r - n n o , : lmeno per la parte eccedente l'importo liberamente esporta-bile dall'Italia, essere versati dal viaggiatore, prima della partenza, all'Istituto presso il quale vennero pre-sentati all'incasso gli assegni o le lettere di credito. Quest'ultimo ne d i r à avviso al proprio corrispondente nell'Unione economica belgo-lussemburghese Sulle som-me Incassate potrà essere percepita la commissione del 0,25 %.

Cap. IV. — DISPOSIZIONI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE - M O D A L I T À ' TECNICHE PER L'ESECU ZIONE DELL'ACCORDO.

1) Estensione dell'accordo. — In relazione alle intese raggiunte con il Comando Militare A l l e n o le disposi-zioni contenute nella presente circolare s'intendono este-se alla zona anglo-americana del Territorio Libero di Trieste.

2) Denuncie degli importatori ed esportatori italiani. — Valgono le disposizioni attualmente in vigore. SI ricorda che le fatture dovranno essere espresse in franchi belgi. 3) Richieste di pigimemto. — Per il pagamento delle somme dovute ai rispettivi creditori, i debitori italiani, c o m e precedentemente indicato, avanzeranno richiesta alla Banca d'Italia o ad una delle banche agenti od aggregate che, d o p o aver esaminata e trovata regolare la proscritta documentazione (Mod. 2 Import, fatture, bollette doganali, corrispondenza, licenza d'importazione qualora richiesta, ecc.) accetterà 11 versamento (se è la Banca d'Italia stessa) o ne effettuerà il versamento (se è altra banca) presso la B - n c a d'Italia in favore dell'Uf-ficio italiano dei cambi o p p u r e eseguirà il pag mento dirett mente, c o m e già accennato al precedente cap. II, utilizzando all'uopo 1 fondi precostituiti presso le banche corrispondenti belghe, semprechè i detti pagamenti si riferiscano a debiti non superiori ai franchi belgi 10 000 e c o m u n q u e con l'osservanza delle n o r m e stabilite da questo capitolo. Quando i versamenti singoli si riferi-scono a debiti eccedenti tale limite, i p gamentl do-vranno essere, in ogni caso, regolati attraverso il conto di compensazione dell'Ufficio italiano dei combi

Le banche che utilizzano propri fondi, precostituitl accerteranno con piena loro responsabilità c h e l e o à e r a -zionl rientrino fra quelle menzionate . l c « a M del cap. I invalideranno nei modi d uso la f o m e n t a z i o n i ta,ta, ' all'Ufficio 11 a I i ancTdet cambi I Mod. 1 Import e DD con le prescritte a n r - - z i o n l

Per quanto concerne il pagamento delle somme dovute a fronte delle transazioni previste al cap.

par. 3). i debitori Italiani dovranno avanzare r i c w S Ì a di regolamento, accompagnata dalla d o c u m e n t a i ? p r £ scritta, tramite la Banca d'Italia o una banca all'Ufficio italiano dei cambi (Assegnazioni)

4) S e r i a z i o n i . - Oltre alle denuncie di cui « cenno al precedente punto 2) ogni banca trasmetterà all'Uffi

cambi le prescritte segnalazioni riguar-danti 1 conti precostltuiti e gli accreditamenti diretti

5) Moduli — Per gli incassi sarà usato il Mod i b i s a Import ed il Mod I ter. Import, semprechè si tratti di trasferimenti previsti al comma A) del cap I da effettuarsi per 11 tramite dell'Ufficio italiano dei cambi „JÜiL.Ï" a I mP °r t sarà Indicato soltanto, nella t a f n ? . V ? ,£ e l a ~n« " d d i s t i n t a co.1 la dicitura . ¿ontro-ld alore di lire . l'importo in lire del debito o 11 contro-dalla ^ i ra medesimo, « espresso in divisa diversa

L'importo in divisa del debito sarà Indicato nell'appo-sito spazio esistente sul modulo stesso, a destra in alto

Per l'utilizzazione degli altri moduli sono normative con le opportune varianti, le istruzioni di carattere ge-nerale attualmente in vigore

6) Contabiliti. - Le filiali della Banca d'Italia accre aiteranno ed addebiteranno l'Ufficio italiano dei cambi degli incassi, rispettivamente dei pagamenti effettuati con Mod. 10 Cont. U I C (Unico).

7) Stampati. - i Modd. 2 Import e 2 Esiport sono in distribuzione presso le dogi ne, tutti gli altri moduli sono in distribuzione presiso le filiali della Banca d'Italia

8) Provvigioni. — A copertura delle spese inerenti alia gestione dell'accordo sarà dovuta all'Ufficio italiano dei cambi una commissione del 4,635 pei mille, compren-siva dell'IGE - m i n i m o lire 21 — oltre ad un rimborso fisso di apese postali, di stampati, e bolli di lire 50 per operazione.

La commissione ed il rimborso fisso predetti non sono comprensivi del 3 per mille e degli eventuali diritti commissioni, spe,e, ecc., spettanti alle banche interme-diarie nei confronti dei loro clienti importatori ed

espor-tatori. r Le commissioni percepite in Italia dall'Ufficio

ita-liano dei camibi e dalle banche intermediarie italiane sa-ranno di nonma a carico dei debitori e dei btneficiarl italiani, mentre le commissioni delle banche belghe e gli scarti per l'acquisto e la vendita delle lire praticati dall'Istituto di compensazione belga, saranno a carico dei beneficiari e dei debitori belgi, salvo diversa intesa fra le parti interessate.

9) Penalità. — Il decreto ministeriale in corso di ema-nazione stabilisce che, senza pregiudizio delle pene c o m minate dalle leggi comuni, ai contravventori alle dispo-siziom del citato d e c r e t o si applicano le norme del R D L. 5 dicembre I'938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1839, n. T39.

10) Corrispondenza. — Ad evitare ritardi è indispensa-bile c h e nella corrispondenza concernente le disposizioni contenute nella presente circolare non si tratti più di un argomento per lettera.

Le richieste per costituzione di fondi vanno indiriz-zate all'Ufficio italiano dei cambi (Accordi)

Le richieste relativo alla cessione di titoli turistici vanno indirizzate all'Ufficio italiano dei cambi (Assegna-zioni).

P A R T E li.

Affari di reciprocità. — Eventuali operazioni di aff.ari di reciprocità d o v r a n n o essere sottoposte alle autorità competenti dei due paesi c o n l'osservanza delle modalità previste alla circolare n. M del 20 febbraio W48.

II regolrmento delle operazioni approvate dovrà essere effettuito in conformità delle disposizioni contenute nella citata circolare n. i l .

«Conti vecchi» appartenenti a nominativi della zona monetaria belga. — Rimangono in vigore le disposizioni eim nate al riguardo con la circolare n. 4 del 22 ago-sto 1946.

Rimasse operai. — Le rimesse dei risparmi e degli asse-gni famigliari da parte degli operai emigrati in Belgio vengono di norma regolate attraverso il conto di c o m -pensazione di cui al cap. I c o m m a B) della presente circolare.

C.C. I. 113015

\ l il. ín. I L

L A B O R A T O R I O I N D U S T R I A ABRASIVI T O R I N O

DI D O M E N I C O S C A V I N O

A B R A S I V I FLESSIBILI PER T U T T E LE I N D U S T R I E

TELE, N A S T R I E D I S C H I A B R A S I V I PER L A V O R A Z I O N I DEL L E G N O E M E T A L L I STABILIM. e AMMINISTRAZ. - TORINO (LUCENTO) Strada Allessano 30-32 - Tel. 20.602

P R O D U T T O R I ITALIANI

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