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Valutazione del comportamento

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

7 Frequenza regolare e puntualità

Valutazione degli apprendimenti da parte di esperti esterni e di docenti nominati per le ore alternative all’IRC

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 2, c. 5 del DPR 22 giugno 2009, n° 122). Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali, ma non agli esami di Stato in analogia a quanto avviene con i docenti di religione.

Ora di approfondimento nella scuola secondaria di I grado

Nella scuola secondaria di I grado il docente dell’ora e dell’attività di Approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie (cfr. art. 5, c. 1 del DPR 20 marzo 2009, n° 89 recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), se differente dal docente di lettere, concorre alla valutazione fornendo al docente titolare di lettere elementi utili per l’espressione del voto quadrimestrale e finale. Egli/ella fa parte del Consiglio di classe e partecipa alle attività di scrutinio intermedio e finale, ma non agli esami di Stato in analogia a quanto avviene con i docenti di religione.

Attribuzione del giudizio di idoneità

Il giudizio di idoneità si esprime attraverso un voto in decimi ed è il frutto della deliberazione del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale della classe terza: vi concorrono tuttavia gli elementi tratti dall’intero percorso di permanenza nella scuola secondaria di I grado (cfr. art. 3, c. 2 del DPR 22 giugno 2009, n° 122).

Con riguardo ad alunni ed alunne che abbiano ripetuto uno o più classi nel corso della scuola secondaria di I grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo.

Con riguardo a casi di alunni che abbiano frequentato parzialmente la scuola secondaria di I grado presso l’IC Cosenza I si procederà come segue:

 non verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati totalmente all’estero;

 verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati in Italia in scuole del circuito pubblico statale e paritario, ove le relative informazioni siano disponibili o comunque sopraggiungano – in forma di certezza amministrativa- entro la data del 31 maggio dell’anno relativo alla classe terza (scheda di valutazione in originale esibita dalla famiglia o trasmessa dalla scuola di origine, attestazione del Dirigente Scolastico della scuola o delle scuole di provenienza). In assenza di tali informazioni le percentuali verranno riformulate ad insindacabile giudizio del Consiglio di classe, sulla base degli atti a disposizione.

Per ciascun anno scolastico del triennio è formulato un giudizio espresso in voto in decimi in sede di scrutinio finale, che sarà riportato dal Coordinatore di classe in apposita Tabella triennale, da allegare al verbale di scrutinio e da mantenere in copia presso gli atti della scuola secondaria di I grado, in apposita cartella da consegnare alla FSPOF prof.ssa Nicoletti. Quanto sopra al fine di garantire la possibilità, al termine di ciascun anno di corso, di accedere ai dati relativi alla situazione di ciascuna alunna e ciascun alunno, relativamente al giudizio complessivo –espresso mediante voto in decimi- conseguito al termine di ciascun anno del triennio, aggiornando tali dati in sede di scrutinio finale al termine delle classi prima, seconda e terza. Per pervenire al giudizio finale di alunne ed alunni di ciascun anno scolastico si formulerà il computo della media aritmetica dei voti di profitto delle differenti discipline del curricolo scolastico. In merito si precisa che l’insegnante di religione cattolica non partecipa alla formulazione del giudizio di

idoneità dell’alunno che nell’arco dei tre anni ha frequentato le lezioni di tale insegnamento. Infatti, l’articolo 3 comma 2 del DPR numero 122 del 22 giugno 2009 così recita: “… .Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.”. Inoltre, la Circolare Ministeriale numero 48 del 31 maggio 2012 afferma che

“ Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”. Pertanto, considerato che il giudizio espresso dall’insegnante di religione cattolica non è espresso in decimi e non dovrà essere così trasformato, in nessun caso, e ricorrendo alla formulazione del giudizio in parola attraverso il ricorso alla media aritmetica dei voti in decimi delle altre materie di insegnamento ne consegue che il docente di religione cattolica non concorrerà all’attribuzione del giudizio di idoneità.

Ciò detto si precisa che sulla base del voto in decimi intero ottenuto nel giudizio finale relativo alle classi 1^, 2^ e 3^ si procede alla determinazione del giudizio di idoneità all’Esame di Stato, rispettando il principio di maggior valorizzazione del percorso svolto in classe terza in preparazione dell’Esame medesimo rispetto all’itinerario seguito nelle classi prima e seconda, secondo le seguenti percentuali:

Classe 3^ Classe 2^ Classe 1^

50% 25% 25%

Nel caso in cui la media aritmetica non conduca alla determinazione di un voto in decimi intero, il Consiglio di classe arrotonderà all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Criteri di ammissione e non ammissionealla classe successiva, ovvero all’Esame di Stato

L’articolo 3 del decreto legge 1.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2008, n.

169, dispone che “Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.

Pertanto l'eventuale giudizio di non ammissione dovrà essere assunto dal Consiglio di classe a maggioranza.

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo sia stata deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la Scuola inserirà una specifica nota al riguardo nell’apposito documento di valutazione e lo trasmetterà alla famiglia dell’alunno.

In merito il MIUR con la nota dell’8 giugno 2009 (prot. n. 6051) ha chiarito che relativamente alle forme e alle modalità da impiegare nella valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione i voti relativi allo scrutinio finale per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato siano sempre deliberati a maggioranza dal consiglio di classe, su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina.

Ciò ovviamente anche nel caso in cui il giudizio di sufficienza venga formulato, con adeguata motivazione, in presenza di carenze in una o più discipline.

In tale ultimo caso il consiglio di classe, prima dell’approvazione dei voti, procede ad una valutazione che tenga conto, oltre che del livello di preparazione raggiunto, anche del percorso compiuto dall’alunno nel corso dell’anno e della possibilità dell'alunno stesso di raggiungere gli

obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nel corso dell'anno scolastico successivo. Naturalmente, ai fini dell’ammissione, tutti i voti relativi agli apprendimenti devono avere un valore non inferiore a sei decimi.

Tuttavia la stessa nota fa riferimento all’articolo 4 (autonomia didattica) del Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999). Il quale prevede che le istituzioni scolastiche “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale…”

In ragione di ciò il Collegio dei Docenti ha deliberato che in presenza di insufficienze ogni Consiglio di Classe dovrà seguire i seguenti criteri di ammissione o non ammissione e di attribuzione del voto consiglio a maggioranza:

AMMISSIONE alla classe successiva (classi seconde e

terze)

 frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga);

 Presenza di votazioni almeno sufficienti in tutte le discipline, comportamento compreso. Le deroghe espresse con il voto consiglio sono ammesse solo in presenza di 3 materie con insufficienze lievi (cinque) o nel caso di due materie con voto 5 e una con voto 4 o inferiore.

Nel caso di ammissioni deliberate in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno (comma 7 art. 2 D.P.R 122 del 22-06-2009)

AMMISSIONE agli Esami di Stato

frequenza per almeno i ¾ delle ore previste nel piano di studi (salvo deroga);

Presenza di votazioni almeno sufficienti in tutte le discipline, condotta compresa. Le deroghe espresse con il voto consiglio sono ammesse solo in presenza di 2 materie con insufficienze lievi (cinque) o nel caso di una materia con voto 5 e una con voto 4 o inferiore.

Nel caso di ammissioni deliberate in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno (comma 7 art. 2 D.P.R 122 del 22-06-2009)

NON AMMISSIONE alla classe successiva (classi

seconde e terze)

 Voto di condotta insufficiente;

 Frequenza inferiore ai ¾ delle ore previste dal piano di studi.

 Presenza di votazioni insufficienti in più di tre discipline e/o nel voto di condotta.

NON AMMISSIONE agli Esami di Stato

 Voto di condotta insufficiente.

 Frequenza inferiore ai ¾ delle ore previste dal piano di studi

 Presenza di votazioni insufficienti in più di due discipline e/o nel voto di condotta.

Nel caso in cui, in presenza di insufficienze, venga attribuito il voto consiglio l’insegnante mantiene la valutazione negativa sul suo registro personale, mentre sulla scheda di valutazione viene riportata la valutazione sufficiente. Tuttavia alla famiglia , unitamente alla scheda, viene comunicata, con una nota a parte, la reale situazione dell’alunno.

Al termine dell’anno conclusivo della Scuola Secondaria di 1° grado la Scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenerne i processi di apprendimento e di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di 1° grado.

Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI).

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale.

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei/decimi.

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci/decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Valutazione inclusiva

La valutazione degli alunni disabili

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione,

adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).

L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul

valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.

L’articolo 9 del D.P.R. n. 122 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI

non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di

un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte apposite prove scritte.

La valutazione degli alunni DSA

Ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 il Collegio dei docenti su proposta dei singoli consigli di classe/interclasse adotterà forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

Pertanto agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Per il nostro Istituto punto di partenza di una valutazione inclusiva degli alunni sarà l’aver ben chiaro quelle che sono le azioni del "personalizzare", del "differenziare" e dell’"individualizzare".

Ciò detto i nostri alunni diversamente abili e con BES saranno valutati in base al PEI ed al PDP. Infatti, i vari PDP della classe, accanto ad eventuali PEI e ad altri eventuali PDP per alunni con DSA, dovranno raccordarsi con una progettazione e con una didattica strutturalmente inclusiva, a ciò ovviamente dovrà associarsi una valutazione inclusiva coerente con quanto progettato. Pertanto, collegialmente gli insegnanti dovranno definire gli elementi della Didattica Inclusiva che costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una quotidianità per tutti, fatta in modo da accogliere le attività personalizzate. A questo livello si dovrà pensare all’adattamento dei materiali e dei testi, all’attivazione della risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring), a varie forme di differenziazione, alla didattica laboratoriale, all’uso inclusivo delle tecnologie. Questa progettazione di classe costituirà un valore aggiunto fondamentale per le varie individualizzazioni-personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la valutazione.

Il primo passo per valutare in modo inclusivo è quello di considerare la valutazione inclusiva come un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili o con BES che frequentano classi comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa mirano a promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni.

Il focus obiettivo della valutazione inclusiva dovrà essere, dunque, quello di attivare politiche e procedure di valutazione capaci di essere un sostegno e un incentivo alla partecipazione scolastica e all’integrazione degli alunni, ma soprattutto capaci di far si che le procedure e le prassi di valutazione del rendimento scolastico non divengano forme di emarginazione e discriminazione

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA

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