• Non ci sono risultati.

Funzioni e competenze dell’ufficio di esecuzione penale esterna

ESECUZIONE PENALE ESTERNA.

2.3. Funzioni e competenze dell’ufficio di esecuzione penale esterna

La legge 27 Luglio 2005, n. 154 “Delega al Governo per la disciplina

dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria” modificò l’art. 72 della

legge dell’ordinamento penitenziario 354/75 e indicò le attività da svolgere per gli Uffici di esecuzione penale esterna.

Nell’art 72 comma 2 punto a si dichiara che i nominati Uffici: svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziale, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l’applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Gli uffici, mediante gli operatori sociali, svolgono le indagini socio-familiari:

37

 in istituto penitenziario nei confronti degli internati e condannati, su richiesta del Tribunale di sorveglianza per l’applicazione di misure alternative alla detenzione;

 per i soggetti condannati che richiedono la concessione di una misura alternativa dallo stato di libertà (art 47. 3 e 4 comma);

 al Magistrato di sorveglianza per fornire elementi utili in relazione alle istanze di grazie (art 681 c.p.p.).

Gli Uffici di esecuzione penale esterna, dopo aver svolto l’indagine socio-familiare, propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che richiedono di essere ammessi all’affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare, comma 2 punto c.

Essi controllano l’esecuzione di tali programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono l’esito all’autorità giudiziale (solitamente ogni tre mesi) e propongono eventuali modifiche o revoche.

Nel caso in cui le direzioni degli istituti penitenziari lo richiedano, gli Uffici di esecuzione penale esterna, prestano un’attività di consulenza al fine di favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli Uffici di servizio sociale per adulti svolgono infine ogni altra attività specificatamente indicata in via normativa o regolamentare.

L’U.E.P.E. svolge un’azione di supporto, verifica e controllo nei confronti del soggetto che deve espiare una sanzione sostitutiva, quale ad esempio il lavoro di pubblica utilità 11.

Il regolamento esecutivo penitenziario D.P.R. 230 del 2000 nell’art. 68 promuove la partecipazione della comunità esterna per il reinserimento sociale dei detenuti, avvalendosi di privati cittadini e associazioni pubbliche o private. Si indica inoltre che è compito della direzione dell’istituto penitenziario e del Centro di servizio

11

L.P.U. è una sanzione sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria dovuta alla violazione del codice stradale per guida in stato di ebbrezza a seguito dall’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti. La sua diffusione si deve alla riforma del codice stradale (Legge n.120/2010) nel quale si prevede che il giudice possa incaricare della verifica dell’effettivo svolgimento del LPU gli Uffici di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) o, in alternativa, gli Uffici di Pubblica sicurezza (in assenza di questi ultimi, i Carabinieri del luogo di esecuzione della sanzione).

38 sociale programmare periodicamente la suddetta partecipazione della comunità al fine di ottemperare all’azione rieducativa della pena.

Gli Uffici di esecuzione esterna collaborano con la direzione dell’istituto penitenziario per la definizione ed esecuzione di un programma di trattamento destinato al condannato o internato che è prossimo alla dimissione, mediante la presenza di un operatore sociale in équipe di osservazione e trattamento.

Tale programma guarda al futuro e verte nella possibilità di superare le criticità connesse alla situazione familiare, lavorativa e ambientale che si prospetteranno al soggetto al momento dell’uscita dall’istituto.

L’intervento comincerà con l’individuare con il beneficiario tutte le possibili soluzione e le strategie da attivare al fine di superare suddette difficoltà.

I Centri di servizio sociale supportano, in un’ottica di lavoro di rete, la famiglia di origine nell’intero percorso di detenzione e non, offrendo opportuni interventi di sostegno morale e di aiuto per far fronte al trauma del distacco o del riavvicinamento del familiare detenuto.

Gli interventi effettuati da parte degli operatori di servizio sociale dell’Ufficio di esecuzione penale sterna sono svolti in un ottica integrata con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore. Un esempio potrebbero essere gli enti che forniscono assistenza post-penitenziaria, o la collaborazione con l’unità sanitaria locale per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna hanno competenza all’interno degli istituti penitenziari partecipando:

 all’attività dell’osservazione scientifica della personalità, mediante

l’operatore sociale presente in équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati;

 a singoli colloqui con detenuti e internati;

 alla Commissione per la definizione del regolamento penitenziario (art 16 O.P. comma 2);

39

 alla Commissione per la scelta dei libri e dei periodici per la biblioteca dei detenuti (art 12 O.P. comma 2);

 alla Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art 27 O.P.).

I suddetti Uffici di servizio sociale svolgono compiti esclusivi in relazione alle misure alternative alle pene detentive, alle sanzioni sostitutive ed alla libertà vigilata:

Affidamento in prova al Servizio sociale: l’art 47 comma 9 O.P. cita: “ il condannato può essere affidato al servizio sociale. Controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita”. Nel comma 10 si dispone che l’Ufficio ha il compito di riferire

periodicamente al Magistrato di sorveglianza sul comportamento dell’affidato;

Affidamento in prova in casi particolari: l’art 94 del T.U. 309/90 dispone

una particolare forma di affidamento nei confronti di tossicodipendenti e alcoldipendenti dove il servizio sociale procede alla raccolta di informazioni per l’esplicamento di un programma di trattamento da proporre all’autorità giudiziale attraverso la collaborazione con i servizi pubblici o privati competenti territorialmente;

Detenzione domiciliare: l’art 47 ter dell’ O.P. determina le disposizioni

operanti da parte dei nominati Uffici riguardanti interventi di supporto e sostegno alla persona e ai suoi familiari e non di controllo;

Regime di Semilibertà: in riferimento agli art 48, 50 e 92 dell’ O.P. si

dispone che il trattamento viene eseguito da parte del direttore dell’istituto penitenziario avvalendosi dell’U.E.P.E. mediante l’erogazione di servizi di vigilanza e assistenza;

Misure di sicurezza non detentive: l’Ufficio di esecuzione penale esterna ha

il compito di assicurare il reinserimento di soggetti sottoposti a suddette misure, con compiti di sostegno e di assistenza per i soggetti sottoposti a

40 libertà vigilata, vale anche nei confronti di soggetti beneficiari della liberazione condizionale. Ha l’obbligo di riferire periodicamente all’autorità giudiziale gli interventi svolti in riferimento agli art 72 e 55 O.P.;

Misure sostitutive: per il loro svolgimento viene richiesto un intervento

idoneo al reinserimento del beneficiario nella misura della semilibertà e della libertà controllata;

Lavoro esterno: il direttore può richiedere il supporto degli interventi degli

U.E.P.E. in favore dei ristretti ammessi al lavoro, con riferimento alla tutela dei diritti e della dignità della persona, art 46 O.P..