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Istituzione degli Uffici di esecuzione penale esterna, ex CSSA.

ESECUZIONE PENALE ESTERNA.

2.1. Istituzione degli Uffici di esecuzione penale esterna, ex CSSA.

Avvicinandoci sempre di più all’idea che la pena non deve avere esclusivamente una valenza sanzionatoria, ma deve tendere alla rieducazione del condannato presente in istituto penitenziario, si è di fatto aperto il tunnel per l’avvio dell’esecuzione di pene non detentive.

La funzione della pena, descritta nel primo capitolo, muta nel corso degli anni passando da quella di difesa sociale a quella di risocializzazione per il reo.

Le norme che regolano il nostro ordinamento penitenziario sono il frutto di tendenze presenti nei sistemi penali mondiali ed europei che hanno aperto il canale all’espiazione della pena con un trattamento alternativo basato sui principi della depenalizzazione, della giurisdizionalizzazione e dell’individualizzazione della sanzione penale8.

Il modello di inclusione sociale che il sistema sanzionatorio vuol prevedere comporta l’attivazione di norme che conducano, oltre che ad una risposta sociale di controllo e sicurezza, ad un’attenzione verso la persona condannata per un reato. Per assolvere alla funzione rieducativa della pena si individua il soggetto al centro dell’azione penale tenendo in considerazione la sua realtà affettiva, culturale e sociale, svolgendo un intervento trattamentale indirizzato sia dentro che fuori l’istituto penitenziario, mediante la presa dei contatti con la realtà esterna e personale del soggetto, al fine di rafforzare le prospettive per un reinserimento nella società al momento della dimissione.

Con i nuovi presupposti alla base del sistema penale (che stavano prendendo sempre più interesse) l’intervento intramurario nei confronti della persona iniziò ad entrare in crisi, portando l’istituzione di Centri di servizio sociale per adulti nella riforma dell’ordinamento penitenziario del 1978 legge del 28 giugno n.354.

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D. Lobascio, E.V. Petralla, S. Ficco Regina, L’evoluzione del sistema dell’esecuzione penale esterna: nuovi

33 I centri di servizio sociale per Adulti (C.S.S.A.) istituiti con la suddetta legge vengono esplicitati nell’art 72 e successivamente denominati Uffici di esecuzione

penale esterna (U.E.P.E.) mediante il D.P.R. n.230 del 2000.

I nominati Uffici sono sezioni periferiche del Dipartimento dell’Amministrazione

Penitenziaria (D.A.P.), unità amministrative e sociali autonome rispetto agli istituti

di pena e istituti giudiziari e vengono coordinati, a livello regionale, dai

Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria 9 (P.R.A.P.).

Con la posizione intrapresa, l’Ufficio si è reso autonomo dalla Magistratura di sorveglianza, dove prima era collocata la sua sede, continuando nel tempo a mantenere la propria centralità come unico istituto incaricato per lo svolgimento delle indagini socio-familiari e le inchieste utili a raccogliere informazioni.

Gli Uffici di esecuzione penale esterna sono collocati nel territorio, ed operano in esso, fanno da tramite tra la realtà interna all’istituto carcerario e la collettività, collegano la condizione personale dei ristretti e la prospettiva della comunità in funzione dell’evoluzione dei soggetti10

.

Negli anni l’operatività svolta dall’U.E.P.E., inserita in una dimensione esterna dell’esecuzione della pena, ha visto sempre più un crescente interesse e fruibilità. Esso riveste un’importanza strategica, data dalla sua capacità di tessere una rete sul territorio che include la famiglia e i servizi per la realizzazione di programmi di recupero e di reinserimento individualizzato al condannato.

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Organigramma paragrafo successivo.

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M. Canepa, S. Merlo, Manuale di diritto penitenziario, le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione

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2.2. Organigramma e Organizzazione interna degli uffici di esecuzione

penale esterna.

A- Organigramma Amministrazione Penitenziaria;

35 Con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure

privative e limitative della libertà” si organizzano gli Uffici di servizio sociale per

adulti. Nell’art 118 del D.P.R si identificano le aree presenti negli U.E.P.E. e si formulano le tabelle organiche per l’assegnazione del personale.

Le aree svolgono le loro funzioni in un’ottica di rete e di uniformità e si distinguono in:

 area Segreteria;

 area Servizio Sociale;

 area Amministrativo-Contabile.

Ad ogni area fa capo un responsabile, il quale coordina e supervisiona l’operato dei propri funzionari in un ottica di rete all’interno dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, riferendo periodicamente al direttore il proprio operato.

Nell’area di segreteria sono presenti il responsabile; il funzionario incaricato della posta elettronica; il funzionario incaricato al protocollo; il funzionario incaricato al centralino; archivio e corrispondenza; il funzionario incaricato all’organizzazione e assegnazione dei casi al personale di servizio sociale.

Nell’area amministrativo-contabile sono presenti il responsabile; il funzionario contabile; il funzionario per la programmazione del budget e della gestione economico-finanziaria; il funzionario per la gestione economica dei progetti di reinserimento sociale nei confronti degli affidati.

Solitamente, nelle suddette aree, i funzionari presenti svolgono più compiti contemporaneamente.

Nell’area di servizio sociale sono presenti il responsabile; i funzionari di servizio sociale; volontari e diverse figure esterne che collaborano con il servizio mediante un contratto a progetto, ad esempio psicologi.

Proprio nell’art 118 comma 3 si indica la possibilità nell’area di servizio sociale di collaborare con esperti esterni all’U.E.P.E. al fine di ottenere un intervento migliorativo nei confronti dei condannati, mentre nel comma 4 si ribadisce la

36 collocazione esterna degli Uffici di esecuzione penale e l’ubicazione in locali distinti dagli istituti e dagli uffici giudiziari.

Il direttore dell’U.E.P.E. ha i seguenti compiti: ripartire le attività e le mansioni agli operatori in base ai loro settori di appartenenza; dare loro istruzioni e coordinarne l’operato, indire riunioni periodiche con il personale di servizio sociale al fine di individuare criticità del lavoro e soluzioni, nonché punti di forza da dover valorizzare; supervisione professionale.

Nel comma 6 del D.P.R. 230/2005 si indica che: “Nell'attuare gli interventi di

osservazione e di trattamento in ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza, nonché degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale coordina le attività di competenza nell'ambito dell'esecuzione penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano sul territorio”.

L’amministrazione penitenziaria coordina gli interventi degli operatori dell’U.E.P.E. con le realtà istituzionali presenti sul territorio in un ottica integrata degli interventi nei confronti della persona in espiazione di pena e la famiglia di origine. Oggi, su tutto il territorio nazionale, sono presenti cinquantotto Uffici di esecuzione penale esterna e ventinove sedi distaccate.