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Come gia` riferito, con riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita e

riguarda la fiscalita` diretta, senza ricevere informazioni da altri Stati membri. Per ovviare agli effetti negativi di questo fenomeno e` indispensabile mettere a punto una nuova coopera- zione amministrativa fra le amministrazioni fiscali dei diversi Stati membri. E` necessario disporre di strumenti atti a instaurare la fiducia fra gli Stati membri mediante l’istituzione delle stesse norme e degli stessi obblighi e diritti per tutti gli Stati membri» (Cfr. premesse alla Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio). Per una disamina sull’argomento e senza alcuna pretesa di completezza si v. P. Selicato, Il modello di convenzione OCSE del 2002 in materia di scambio di informazioni: alla ricerca della reciprocita` dei trattati in materia di cooperazione fiscale, in Riv. dir. trib. int., 2004, I, 11; A.M. Gaffuri, I limiti allo scambio delle informazioni nelle indagini fiscali, in Fisc. Int., 2004, 413; F. Ardito, La cooperazione internazionale in materia tributaria, Padova, 2007, passim; P. Adonnino, Lo scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie, retro, 2008, II, 705; S. Capolupo, Nuove regole sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione internazionale, in Corr. trib., 2010, 974; L. Del Federico, Scambio di informazioni fra Autorita` fiscali e tutela del contribuente: profili internazionalistici, comunitari ed interni, in Riv. dir. trib. int., 2010, 221; P. Selicato, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2012, 321; C. Valente – L. Vinci- guerra, Scambio di informazioni, Milano, 2013, passim; F. Persano, La cooperazione interna- zionale nello scambio di informazioni. Il caso dello scambio di informazioni in materia tribu- taria, Torino, 2006, 83 e ss.; P. Pistone, Diritto Tributario Internazionale, Torino, 2017, 269 ss.

Sull’evoluzione della disciplina comunitaria dello scambio di informazioni, si v.: C. Sacchetto, L’evoluzione della cooperazione internazionale fra le amministrazioni finanziarie statali in materia di IVA ed imposte dirette: scambio di informazioni e verifiche incrociate internazionali, in Boll. trib., 1990, 563 e ss.; M. Barassi, Lo scambio di informazioni nella UE, in Riv. dir. trib. int., 2001, II, 330-331; F. Saponaro, Lo scambio di informazioni tra Ammi- nistrazioni finanziarie e l’armonizzazione fiscale, in Rass. trib., 2005, 453; P. Adonnino, Lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie, retro, op. cit., 2008, ,711; P. Valente, Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali, in Fisco, 2010, 3160; G. Marino, La cooperazione internazionale in materia tributaria, tra mito e realta`, in Rass. trib., 2010, 433 e ss.; R. Succio, Cooperazione internazionale e scambio di informazioni finanziarie: alcune considerazioni, in Dir. prat. trib. int., 2011, 270; A. Buccisano, Cooperazione amministrativa in materia fiscale, in Riv. dir. trib., 2012, 699; P. Selicato, Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente, in Rass. trib., 2011, 11; P. Mastellone, Tutela del contribuente nei confronti delle prove illecitamente acquisite all’estero, retro, 2013, 791 e ss.; Id., Una nuova alba per i diritti fondamentali del contribuente europeo: alcuni spunti sistematici a margine della sentenza Berlioz della Corte di Giustizia, in Dir. prat. trib. intern., 2017, 593 e ss., Della Carita`, Evoluzione del contesto internazionale in materia di scambio di informazioni tra Stati e ulteriori prospettive future, in Corr. trib., 2014, 1186 e ss.; E. Mignarri, L’attuazione della Direttiva 2011/16/UE riguar- dante la cooperazione amministrativa in ambito fiscale, in Fisco, 2014, 133 e ss.

Nel 2014, l’Ocse ha pubblicato un documento definitivo («Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in TaxMatters») con il quale viene ufficialmente approvato lo Standard for automatic exchange offinancial account, uno strumento multilate- rale a cui piu` Paesi possono aderire, che consente alle Autorita` competenti di ottenere dati ed informazioni fiscalmente rilevanti automaticamente e in maniera dettagliate. Tale docu- mento delinea l’oggetto, le modalita` e la tempistica delle informazioni da scambiare.

Nello stesso anno, a Berlino, 51 giurisdizioni hanno firmato il c.d. Common Reporting Standard Multilateral Competent Autority Agreement (CRS MCAA), impegnandosi a rende- re operativo il nuovo standard a partire dal 2017, un ambizioso sistema che individua nello

di capitalizzazione, l’articolo 26-ter, 1˚ comma, del d.p.r. n. 600 del 1973

ha previsto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi di cui

all’articolo 44, 1˚ comma, lettera g-quater), del t.u.i.r. (

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).

scambio di informazioni automatico lo standard di riferimento nell’ambito della coopera- zione amministrativa tra Stati per combattere le frodi e l’evasione fiscale.

Questo modello riprende i contenuti della normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), intesa a contrastare l’evasione fiscale e proteggere la base imponibile, raccogliendo le informazioni relative ai cittadini americani che detengono conti finanziari presso intermediari di altri Paesi. Mediante accordi bilaterali, il sistema statuni- tense ha imposto alla banche estere e agli intermediari finanziari che operano con gli Stati Uniti di rendere disponibili a richiesta i dati dei propri clienti e di comunicare all’Internal Revenue Service i nomi dei titolari di relazioni bancarie estere. Prevede, inoltre, che gli istituti finanziari e bancari stranieri riportino informazioni certe e dettagliate su conti ban- cari a nome di contribuenti americani, o relative a societa` straniere in cui i contribuenti americani detengano una quota di partecipazione di maggioranza. Sono dunque ammesse due soluzioni: siglare un accordo vincolante con Internal Revenue Service in cui si prevede l’identificazione degli investitori USA che detengono conti e/o strumenti finanziari, e co- municare loro informazioni; subire una imposizione del 30% sui redditi di natura finanziaria di fonte USA, nonche´ sui pagamenti ad essi correlati.

Il programma internazionale elaborato dall’Ocse prevede uno standard unico globale promuovendo uno scambio automatico e multilaterale di informazioni, in base al quale le Autorita` governative dei Paesi aderenti potranno ottenere informazioni dalle Amministra- zioni finanziarie residenti, scambiandole automaticamente e con cadenza annuale. Cfr. P. Valente, Nuovo standard Ocse per lo scambio di informazioni, in Fisco, 2014, 1668 e ss.; A. Della Carita`, Evoluzione del contesto internazionale in materia di scambio di informazioni e ulteriori prospettive future, in Corr. trib., 2014, 1186 e ss.; T. Di Tanno, Lo scambio di informazioni fra amministrazioni finanziarie: limiti ed opportunita`, in Rass. trib., 2015, 665 e ss.

(59) Giova un ragguaglio in merito alla imponibilita`, come redditi diversi (ai sensi

dell’art. 67, 1˚ comma, lett. c-quinquies, t.u.i.r.), delle plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, nell’ambito dei quali rientrano i contratti di assicurazione sulla vita. Nell’ambito di tali plusvalenze si annoverano anche quelle realizzate mediante rimborso o chiusura dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. [La possibilita` che la cessione di una polizza vita a contenuto finanziario possa generare redditi diversi ex art. 67, t.u.i.r. e` stata espressamente confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 144/E del 13 maggio 2002. In senso con- forme, anche la circolare Agenzia delle entrate, n. 9/E del 30 gennaio 2002. In dottrina, cfr. G. Bolelli, A. Calori, M. Piazza, La tassazione delle rendite finanziarie, Milano, 2005, 362. In argomento, M. Piazza, Guida alla fiscalita` internazionale, Milano, 2004, 859. In senso con- forme, anche M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2010, tomo I, 1198, secondo cui “la peculiarita` risiede nel fatto che i contratti ed i rapporti di cui alla lett. c- quinquies non possono generare minusvalenze o differenziali negativi deducibili (...). Per- tanto, qualora la differenza sia negativa, essa e` indeducibile dalle altre plusvalenze ai fini della determinazione dei redditi diversi assoggettati alle disposizioni dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 461/1997”. Sul punto, si veda la CM. n. 165/E del 24 giugno 1998, par. 2.3.4, ove si afferma che l’ipotesi della deducibilita` delle minusvalenze e dei differenziali negativi non e` ammessa “in quanto avrebbe potuto prestarsi a manovre elusive”. Tale aspetto era gia` stato posto in evidenza dalla relazione ministeriale al d.lgs. n. 461 del 1997, laddove e` scritto, con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. c-quinquies, che “in tal caso (...) non si e` ammessa la

Orbene, l’esplicito richiamo a tale norma (ovvero alla fattispecie di

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