Nell’anno 2007 sono stati promossi 3 ricorsi in via incidentale avverso leggi della regione Marche: di tali ricorsi due ordinanze, iscritte a ruolo nel 2007 ma promosse nel 2006, riguardano una legge abrogata due mesi dopo la promozio-ne delle suddette ordinanze e, cioè, la l.r. 22 luglio 1997, n. 44, che è stata a-brogata dalla l.r. 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r.
16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abita-tive).
Anche il ricorso iscritto al ruolo con l’ordinanza 461/2007, promosso sempre del TAR Marche di Ancona con ordinanza del 12 febbraio 2007, riguarda la predetta l.r. 44/1997, abrogata dalla l.r. 22/2006.
Nell’anno 2007 la Corte costituzionale ha emesso 1 ordinanza in merito a ri-corsi promossi in via incidentale avverso leggi della regione Marche.
Con tale ordinanza, che riguardava un ricorso promosso nel 2006 avverso la l.r.
13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sollevata.
4.a. I ricorsi
4.a.1. Ricorso: Ordinanza n. 405/2007
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche di Ancona del 11 ottobre 2006
Atto impugnato: l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e rior-dino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti per le ca-se popolari della Regione)
Materia: Edilizia e urbanistica
Norme impugnate Motivi ricorso
Art. 43, comma 5.
Contrasto con:
- artt. 3 e 29, Cost.
Assegnazione di alloggio – Diritto del fami-liare (non originariamente convivente e au-torizzato dall’Ente gestore a risiedere nell’alloggio a titolo di ampliamento del nu-cleo familiare) del titolare deceduto a suben-trare nella titolarità dell’alloggio stesso –
Norme impugnate Motivi ricorso
Condizione – Decorso alla data della morte del titolare di almeno due anni dal rilascio della predetta autorizzazione – Ingiustificata diversa disciplina rispetto al subentro alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dell’assegnatario – Incidenza sul principio di tutela della famiglia.
4.a.2. Ricorso: Ordinanza n. 406/2007
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche di Ancona del 11 ottobre 2006
Atto impugnato: l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e rior-dino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti per le ca-se popolari della Regione)
Materia: Edilizia e urbanistica
Norme impugnate Motivi ricorso
Art. 43, comma 5.
Contrasto con:
- artt. 3 e 29, Cost.
Assegnazione di alloggio – Diritto del fami-liare (non originariamente convivente e au-torizzato dall’Ente gestore a risiedere nell’alloggio a titolo di ampliamento del nu-cleo familiare) del titolare deceduto a suben-trare nella titolarità dell’alloggio stesso – Condizione – Decorso alla data della morte del titolare di almeno due anni dal rilascio della predetta autorizzazione – Ingiustificata diversa disciplina rispetto al subentro alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dell’assegnatario – Incidenza sul principio di tutela della famiglia.
4.a.3. Ricorso: Ordinanza n. 461/2007
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche di Ancona del 12 febbraio 2007
Atto impugnato: l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e rior-dino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti per le ca-se popolari della Regione)
Materia: Edilizia e urbanistica
Norme impugnate Motivi ricorso Art. 43, comma 5.
Contrasto con:
- artt. 3 e 29, Cost.
Assegnazione di alloggio – Diritto del fami-liare (non originariamente convivente e au-torizzato dall’Ente gestore a risiedere nell’alloggio a titolo di ampliamento del nu-cleo familiare) del titolare deceduto a suben-trare nella titolarità dell’alloggio stesso – Condizione – Decorso alla data della morte del titolare di almeno due anni dal rilascio della predetta autorizzazione – Ingiustificata diversa disciplina rispetto al subentro alla domanda di assegnazione presentata prima della morte dell’assegnatario – Incidenza sul principio di tutela della famiglia.
4.b. Le pronunce della Corte costituzionale 4.b.1. Ordinanza: 86/2007
Atto impugnato: l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di tratta-mento indennitario dei Consiglieri regionali)
Ricorso: promosso con ordinanza n. 384/2006 dalla Commissione tri-butaria provinciale di Macerata
Materia: Previdenza e assistenza sociale
Norme impugnate Motivi ricorso Esito
Art. 3, comma 2 – Art. 9.
Consiglieri regionali - In-dennità di carica – Ritenuta obbligatoria, nella misura del 20%, a titolo di contribu-to per la corresponsione dell’assegno vitalizio.
Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia previdenziale.
Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manife-sta inammissibilità.
3
2
0
1 1 1
3
0 1 0
1 2 3
2005 (mag./dic.) 2006 2007
Ricorsi Sentenze Ordinanze
Tab. 62. Giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della regione Marche nella legislatura distinti per anno
Anno Ricorsi Sentenze Ordinanze 2005
(mag./dic.) 3 2 ---
2006 1 1 1
2007 3 --- 1
TOTALE 7 3 2
Fig. 80. Giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della regione Marche nella legislatura distinti per anno
CAPITOLO VI
ALCUNE LEGGI SIGNIFICATIVE
1. La legge regionale 10 aprile 2007, n. 4: “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali” 1
La legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Auto-nomie locali) ha costituito un passaggio importante dell’VIII legislatura: con essa la Regione ha portato avanti il processo di riforme istituzionali iniziato nel-la legisnel-latura precedente e culminato, alnel-la fine delnel-la stessa, con l’approvazione del nuovo Statuto regionale e della legge elettorale.
Uno degli snodi essenziali del citato processo è rappresentato dalla indivi-duazione di efficaci modalità di raccordo tra Regione ed Enti locali al fine di consentire, nel rispetto delle autonomie e responsabilità di ciascuno, a tutti gli enti territoriali di lavorare insieme per meglio favorire uno sviluppo armonico della comunità marchigiana.
La Costituzione, all’articolo art 123, individua lo strumento più idoneo a tale scopo nel Consiglio delle Autonomie locali.
Le disposizioni costituzionali sono state riprese dallo Statuto che, agli articoli 37 e 38, fissa l’impalcatura essenziale dell’organismo, individuando il numero dei componenti, i criteri di nomina, i compiti essenziali (espressione di pareri sugli atti regionali più rilevanti e di maggior interesse per gli enti locali e, cioè, i bilanci, gli atti di programmazione economico finanziaria e quelli inerenti il riparto di competenze; coinvolgimento del CAL nella valutazione delle politi-che; iniziativa legislativa).
Nella stesura della legge si è tenuto conto dell’accordo raggiunto con le as-sociazioni rappresentative delle Autonomie locali; in particolare sono state tra-dotte in norme (articoli 1 e 2) le indicazioni delle associazioni sul tema della composizione e delle modalità di elezione dei rappresentanti degli Enti locali nel Consiglio delle Autonomie locali.
1 Il presente commento è stato tratto dalla relazione illustrativa della Presidente della I Commissione consiliare permanente, consigliera Adriana Mollaroli, alla proposta di legge sul Consiglio delle Autonomie locali.
La relazione è riportata sul sito Internet del Consiglio regionale.
Una delle scelte più rilevanti effettuate dal legislatore è stata quella relativa composizione dell’organismo, al fine di costituire un CAL autorevole.
E’ stato, pertanto, previsto che dello stesso facessero parte i massimi rappresen-tanti degli Enti locali (Sindaci e Presidenti di Province e Comunità montane con possibile delega ai Presidenti dei Consigli).
Il numero dei rappresenti di ciascun tipo di ente locale è stato frutto di un’attenta valutazione e di scelte non indolori; si è trattato, infatti, di trovare il giusto equilibrio che garantisse una rappresentanza idonea di tutti i territori e di tutte le tipologie di ente.
Si è ritenuto, innanzitutto, che i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province dovessero essere presenti di diritto nel CAL e che il numero dei rappresentanti degli altri Comuni, eletti su base provinciale, non potesse essere inferiore a 17; ciò al fine di garantire l’assegnazione a ciascun ambito provin-ciale di almeno 2 seggi e assicurare la rappresentanza in tutti gli ambiti stessi sia dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) sia dei co-muni con maggior dimensione demografica (con popolazione superiore a 5.000 abitanti).
Si è poi ritenuto che, per le peculiarità proprie del territorio marchigiano, non si dovesse escludere nel CAL la presenza delle Comunità montane fissata in tre membri, eletti su base regionale.
Di conseguenza la composizione del CAL risulta la seguente: n. 5 Presidenti di Provincia; n. 5 Sindaci dei Comuni capoluogo; n. 17 Sindaci eletti in ciascun ambito provinciale; n. 3 Presidenti di Comunità montana.
Per quanto concerne i vertici dell’ organismo, al fine di garantire l’equilibrio di tutte le tipologie di Ente locale all’interno dello stesso e la sua migliore fun-zionalità, si è previsto che il CAL sia dotato di un Presidente e di due Vicepre-sidenti, e che gli stessi non debbano appartenere alla stessa tipologia di Ente lo-cale.
E’ stata poi prevista in trenta mesi la durata delle cariche, al fine di consentire una rotazione nelle stesse sempre nel rispetto del principio della diversa rappre-sentanza degli Enti locali.
Per quanto concerne la durata in carica, il rinnovo e la decadenza dei com-ponenti si è deciso di fare del CAL un organo discontinuo.
Esso, pertanto, deve essere rinnovato entro 90 giorni dall’elezione per il rinno-vo degli organi della maggioranza dei Comuni e delle Comunità montane.
In caso di decadenza per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, di Presidente di provincia e di Presidente di Comunità montana, la sostituzione avviene con
una nuova votazione per i componenti elettivi e con i successori nella carica per i componenti di diritto.
Per quanto concerne le funzioni, si è scelto di fare del CAL l’unico organi-smo di consultazione degli Enti locali per gli atti a carattere generale adottati sia dalla Giunta che dal Consiglio regionale.
E’ stata pertanto prevista, a decorrere dalla data del suo insediamento, la sop-pressione della Conferenza regionale delle Autonomie locali.
Di conseguenza la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-re della legge, dovrà pvigo-resentavigo-re al Consiglio una apposita proposta di legge at-traverso la quale effettuare il riordino delle procedure e delle apposite sedi della concertazione con gli Enti locali, valutando il ruolo e le funzioni dell’attuale Comitato d’intesa.
Passando più concretamente alle funzioni attribuite all’organismo, sono stati previsti, oltre al potere di iniziativa legislativa, sia pareri obbligatori, che facol-tativi.
Per quanto concerne i pareri obbligatori rispetto agli atti di competenza consi-liare la legge prevede che il CAL debba essere sentito:
sul bilancio di previsione e sugli altri atti di programmazione economico finanziaria;
sul riparto competenze tra gli enti locali e la regione ;
sugli atti di programmazione e pianificazione settoriali e generali compresi quelli relativi ai finanziamenti dell’Unione europea.
A tali pareri si aggiungono quelli su atti di particolare rilevanza di competenza della Giunta; più specificamente è stato previsto che il CAL debba essere senti-to dall’esecutivo, oltre che nel caso di esercizio del potere sostitutivo nei con-fronti degli atti degli Enti locali, anche in merito ad accordi di programma qua-dro e intese istituzionali che riguardano l’assetto e lo sviluppo territoriale loca-le; regolamenti di interesse degli enti locali; criteri di riparto delle risorse agli Enti locali; atti di indirizzo e di programmazione che incidono sulle funzioni degli Enti locali.
Per quanto concerne il procedimento per l’espressione dei pareri obbligatori sugli atti di competenza del Consiglio, si è ritenuto preferibile che l’organismo si esprimesse sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commis-sione consiliare e, quindi, dopo un primo esame da parte della CommisCommis-sione competente.
Ciò al fine di evitare al CAL di assumere posizioni affrettate entro termini ri-stretti, senza una adeguata istruttoria ed un preventivo confronto, che potrebbe
già svolgersi in sede di Commissione consiliare durante l’esame dell’atto da parte della stessa.
A tal uopo la legge prevede la possibilità che rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali partecipino alle sedute delle Commissioni, favorendo un’istruttoria congiunta e la conoscenza preventiva delle reciproche posizioni.
Dopo che il CAL ha espresso il parere sul testo già passato al primo varo della Commissione, la stessa potrà esaminarlo ed eventualmente recepire le osserva-zioni in esso contenute, licenziando definitivamente il testo della proposta e semplificando, in tal modo, il lavoro dell’Assemblea.
La legge, comunque, demanda al regolamento interno del Consiglio regionale la più specifica definizione del procedimento di esame dei pareri dal CAL da parte del Consiglio e la partecipazione dello stesso ai processi di valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli Enti locali.
La legge, infine, disciplina la prima costituzione dell’organismo e l’esame dei pareri del CAL in attesa dell’approvazione del regolamento interno del Consiglio regionale.
Quanto alla prima costituzione dell’organismo si è previsto, in attesa della costituzione della Provincia di Fermo, che il rappresentante della predetta Pro-vincia sia nominato dal Consiglio proPro-vinciale di Ascoli Piceno nel proprio se-no su designazione dei consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali della Pro-vincia di Fermo.
Per favorire una più agevole costituzione del primo Consiglio delle autonomie locali sono stati ripartiti per ciascun ambito provinciale i 17 seggi spettanti ai Comuni.
E’ stato altresì fissato il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge per la prima convocazione della assemblee dei Sindaci e dei presidenti delle Comunità montane.
Quanto al primo funzionamento dell’organismo, in attesa dell’approvazione del regolamento interno del Consiglio regionale, sono state introdotte delle di-sposizioni transitorie per l’esame dei pareri del CAL presso le Commissioni consiliari ed il Consiglio.
In merito alla l.r. 4/2007 occorre far presente, come anche precisato dalla Presidente della I Commissione consiliare permanente nella relazione che ha illustrato la proposta di legge sulla disciplina del Consiglio delle Autonomie lo-cali, che il CAL non è il luogo della decisione, perchè le decisioni di competen-za regionale spettano al Consiglio e alla Giunta regionali, ma è il luogo ove il
sistema delle autonomie locali è consultato affinché tutti i soggetti interessati siano messi nella condizione di dire la loro per poter favorire la migliore deci-sione possibile.
La consultazione rappresenta, infatti, un passaggio insopprimibile del processo decisionale regionale in generale e, in particolare, di quello consiliare.
La regione Marche è sempre stata attenta a garantire la partecipazione di tut-ti i soggettut-ti interessatut-ti alle scelte; le consultazioni presso le Commissioni degli organismi rappresentativi sono la regola e tra questi un posto essenziale ha sempre occupato l’ascolto degli Enti locali.
Il CAL, consentendo una consultazione congiunta di tutte le autonomie locali, permetterà di migliorare la condivisione delle decisioni e, al contempo, di re-sponsabilizzare maggiormente anche gli Enti locali.
La regione Marche, poi, in futuro dovrà, anche in relazione ai nuovi compiti assegnategli dalla riforma costituzionale del 2001, qualificarsi sempre più quale soggetto che compie scelte strategiche per la collettività marchigiana, interpre-tandone i bisogni e stimolandone le potenzialità; qualificarsi, cioè, quale sog-getto sempre più concentrato sulla programmazione e sulla normazione, e sem-pre meno sull’attività amministrativa esecutiva delle decisioni sem-prese.
Attività quest’ultima che, sulla base del principio di sussidiarietà, dovrà essere svolta dagli Enti locali fatta eccezione per quelle funzioni che richiedono l’unitario esercizio.
L’informazione, l’ascolto e la valutazione divengono dunque dati essenziali per lo svolgimento adeguato delle nuovo ruolo regionale, in quanto aiutano il legi-slatore a fare buone leggi e a verificarne gli effetti.
APPENDICE
Formazione ed attuazione delle politiche dell’Unione europea2
Per quanto riguarda il tema della partecipazione della regione Marche alla formazione e alla attuazione delle politiche europee, inteso in senso lato, il 2007 è stato caratterizzato dalle prime applicazioni della legge regionale 2 otto-bre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che ha introdotto nell’ordinamento regionale la discipli-na di principio in tema di partecipazione alla fase di formazione, prima, e di at-tuazione, poi, del diritto comunitario, in linea con quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001 e dalla legge n. 11 del 2005.
Gli elementi di maggior interesse introdotti dalla legge regionale n. 14 del 2006 riguardano la previsione di una legge comunitaria regionale annuale, con la quale la regione intende dare attuazione alle direttive comunitarie adottate in materie di propria competenza, e la sessione comunitaria del Consiglio regiona-le, prevista quale momento istituzionale da tenersi ogni anno per discutere la proposta di legge comunitaria regionale e per fare il punto sullo stato di attua-zione delle politiche dell’Unione europea e, più in generale, delle attività di ri-lievo internazionale poste in essere dalla regione.
La legge regionale 14 indica la data del 31 di maggio di ogni anno quale termine, non perentorio, entro il quale la Giunta regionale presenta al Consiglio la proposta di legge comunitaria, e questo nell’intento di svolgere la sessione comunitaria entro l’estate.
Nel corso del 2006 la legge comunitaria regionale non è stata presentata, an-che se la Giunta regionale ha presentato al Consiglio regionale per l’approvazione due proposte di legge che ne avrebbero potuto costituire l’oggetto in quanto adeguamenti a direttive europee; si tratta, in particolare, del-la legge regionale 16 luglio 2007, n. 8, Disciplina delle deroghe previste daldel-la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dall’art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7, “Nor-me per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambien-tale e disciplina dell’attività venatoria”, il cui articolo 1 stabilisce testualmente che “la presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel
2 A cura di Barbara Sardella, Segretaria della VI Commissione consiliare permanente.
rispetto dell’art. 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979”; tale normativa è stata adottata per adeguare l’ordinamento regionale ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131, aperta nei confronti dello Stato italiano per il mancato recepimento, da parte di alcune regioni, tra cui le Marche, delle disposizioni riguardanti il c.d. prelievo in deroga delle specie non cacciabili, ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
Sempre nel corso del 2007 il Consiglio regionale ha approvato la legge 12 giugno 2007, n. 6, “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”, il cui Capo II contiene la disciplina di attuazione, a livello regionale, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giu-gno 2001, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La sessione comunitaria si è tenuta comunque il 4 dicembre 2007 e si è ba-sata, per l’essenziale, sull’analisi dello stato di attuazione dei programmi cofi-nanziati con fondi comunitari, con particolare riguardo ai Programmi Operativi del periodo di programmazione 2000 – 2006.
La sessione comunitaria 2007 è stata inoltre l’occasione per confermare l’auspicio di approvare nel corso del 2008 la prima legge comunitaria regionale.
Stampato nel mese di Febbraio 2008 dal Centro Stampa Digitale del Consiglio regionale