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La giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritti di trasmissione televisiva di eventi sport

LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL CALCIO PROFESSIONISTICO IN ITALIA

3. La giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di diritti di trasmissione televisiva di eventi sport

Il settore audiovisivo, data la grande importanza degli interessi in gioco, a partire dagli anni '80 ha suscitato in seno agli organismi comunitari un interesse sempre più rilevante. Risultava evidente come la televisione rappresentasse lo strumento adatto a favorire lo

36. M. BELLINAZZO, A. BIONDI, Diritti tv, via libera dell'Agcom all'intesa tra

sviluppo del processo d'integrazione europea sia dal punto di vista della diffusione delle idee e dell'informazione, che della più profonda conoscenza delle realtà nazionali e dello scambio culturale tra Stati membri37.

È nel 1984 che, con il Libro bianco sulla “Televisione senza frontiere”, la Commissione sviluppa un'analisi in materia dal punto di vista del diritto comunitario e anticipa quelle che saranno le linee di intervento per una disciplina europea.

Due anni dopo, il 30 aprile 1986, viene presentata la “proposta di direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività radiotelevisive”.

La proposta si poneva due obiettivi: creare le condizioni per permettere la libera circolazione dei messaggi televisivi nella CE; incoraggiare e sostenere la produzione e la diffusione dei programmi televisivi europei.

Non senza difficoltà, il 3 ottobre 1989 veniva adottata la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati

37. G. MAGI. La radio e la televisione nell’organizzazione europea, Padova, Cedam, 1990, p. 18.

membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, detta direttiva “Televisione senza frontiere”. Tale direttiva verrà poi inevitabilmente modificata nel corso degli anni, considerando che il sistema radiotelevisivo è in continua evoluzione e gli interessi in campo sono sempre maggiori.

Una prima modifica avviene con la direttiva 97/36/CE38, tramite la quale viene introdotto l'art. 3bis che, nel far riferimento al concetto di eventi di particolare rilevanza per la società, prevede che tali eventi debbano essere trasmessi in chiaro su canali liberamente accessibili al pubblico.

Tale previsione viene ripresa nel 2010 dalla direttiva sui “Servizi di Media Audiovisivi” (Direttiva SMAV) che ai sensi dell'art. 14 consente agli Stati Membri di vietare la trasmissione in esclusiva di eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili.

In tal senso, lo Stato membro interessato redige un elenco, da

38. Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in G.U.U.E. L. 202 del 30.7.1997, p. 60–70.

notificare alla Commissione, di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società.

Proprio l'inserimento dei campionati del Mondo e d'Europa di calcio all'interno dell'elenco degli eventi di particolare rilevanza è stato oggetto di una importante pronuncia della giurisprudenza europea.

Il 18 luglio 2013, infatti, la Corte di giustizia con le sentenze UEFA c. Commissione, causa C-201/11, e FIFA c. Commissione, causa C-204/11, respinge i ricorsi presentati dalle due istituzioni del calcio mondiale ed europeo.

I fatti all'origine delle controversie riguardavano gli elenchi contenenti gli eventi di particolare rilevanza notificati alla Commissione dal Belgio e dal Regno Unito. Tali elenchi consideravano eventi di particolare rilevanza tutte le partite della fase finale dei Campionati del Mondo FIFA, per il Belgio, e l'insieme di tutti gli incontri di questa competizione e del Campionato Europeo UEFA, per il Regno Unito.

Dal canto suo, la Commissione riteneva compatibili con il diritto dell'Unione gli elenchi notificati, provocando il disappunto di

FIFA e UEFA.

Appare evidente, infatti, come il divieto di trasmettere in via esclusiva le partite della fase finale della Coppa del Mondo FIFA o dei Campionati Europei UEFA, riduce la domanda da parte delle pay-tv influendo sul prezzo per la cessione e quindi sui ricavi prospettati dalla vendita.

Per questo motivo, FIFA e UEFA impugnavano davanti al Tribunale dell'Unione le decisioni della Commissione, contestando il fatto che tutte quelle partite potessero risultare di particolare rilevanza per il pubblico di tali Stati. A seguito del rigetto dei ricorsi da parte del Tribunale, le parti impugnano le sentenze presso la Corte di giustizia.

Come già accennato, la Corte respinge a sua volta i ricorsi sostenendo che gli Stati membri dispongano di un ampio margine discrezionale nel redigere l'elenco degli eventi di particolare rilevanza e che il potere di controllo della Commissione debba limitarsi alla ricerca dei soli manifesti errori di valutazione in cui sono incorsi gli Stati membri39.

39. L. SANFILIPPO, Le esclusive televisive sugli eventi di particolare rilevanza:

efficacia e proporzionalità delle misure di regolazione, in S. BASTIANON (a cura di), L'Europa e lo sport: profili giuridici, economici e sociali, Torino, Giappichelli, 2013, p.

La portata di tali sentenze risulta di particolare importanza in un epoca in cui l'accesso a determinati contenuti audiovisivi è condizionato al pagamento di una somma di denaro, basti pensare al campionato mondiale di Formula 1 ormai visibile in diretta solo sulla pay-tv.

La Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi, ancora una volta, in materia di diritti televisivi relativi alla trasmissione di incontri di calcio nella la c.d. “sentenza Murphy”.

Karen Murphy è una barista inglese di Portsmouth che, non potendo sostenere i costi di un abbonamento a Sky al fine di trasmettere all'interno del proprio locale le partite di Premier League, decide di acquistare un decoder ed un abbonamento greco attraverso i quali accedere ai contenuti in questione. Senonché la Football Association Premier League, organizzatrice del campionato inglese, denuncia la signora Murphy per violazione del copyright ed il tribunale britannico le commina una sanzione ordinando il pagamento della licenza. Contro tale decisione, la signora Murphy decide di proporre ricorso arrivando a fino alla Corte di giustizia.

su diversi temi: in particolare, sulla libera prestazione dei servizi; e, in secondo luogo, sull'esclusiva territoriale.

Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 56 TFUE, che impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi, la Corte rileva come una normativa nazionale che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né con l'obiettivo di incoraggiare l'affluenza allo stadio40.

Vi è di più, dal punto di vista dell'esclusiva territoriale, la Corte rileva come le clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE, laddove impongano a detto ente l’obbligo

40. L. LONGHI, La sentenza Murphy: le licenze di ritrasmissione degli incontri di

calcio tra diritti di privativa e tutela della concorrenza, in Rivista di diritto ed economia dello sport, III, 2011, p. 39-40.

di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l’accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza41.

Tali clausole, secondo la Corte, tendono a ristabilire una compartimentazione dei mercati nazionali al punto da impedire la realizzazione di quell'integrazione dei mercati nazionali, prevista dal Trattato, attraverso la creazione di un mercato unico.

Le interpretazioni in tema di libera prestazione dei servizi e di clausole di esclusiva territoriale date la Corte nella sentenza Murphy possono assumere un carattere epocale in materia di radiodiffusione degli incontri di calcio.

Tale sentenza, infatti, potrebbe stimolare la concorrenza tra le emittenti televisive che operano in Europa, con il rischio di una svalutazione del prezzo del prodotto con conseguenti ricadute sulle economie dei campionati nazionali, in particolari di quelli che dipendono fortemente dagli introiti derivanti dalla cessione dei diritti tv.

CAPITOLO IV