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GIUSTIZIA NEGOZIATA

Nel documento La giustizia penale negoziata in Europa (pagine 76-170)

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CAPITOLO I

LA GIUSTIZIA PENALE NEGOZIATA IN GERMANIA

SOMMARIO. 1. Considerazioni introduttive. – 2. Le intese riguardanti la criminalità di medio-basso livello: l’interpretazione estensiva del §153 StPO e la creazione del §153a StPO. – 3. Segue. Le intese sui §§154 e 154a StPO e sullo Strafbefehlsverfahren. – 4. Le Absprachen informali concernenti la criminalità di medio/alto livello: considerazioni generali. – 5. La “scoperta” delle Absprachen informali da parte della dottrina e lo sviluppo della letteratura tedesca sul tema. – 6. La giurisprudenza tedesca sulle Absprachen informali. – 7. Le proposte normative di codificazione delle intese negoziate. – 8. La legge sulle Verständigungen del 2009: le disposizioni “satellite”. – 9. Segue. Il §257c StPO: disciplina e criticità. – 10. La

Verständigung supera il vaglio del Bundesverfassungsgericht. – 11. Gli sviluppi più recenti.

1. Considerazioni introduttive

La Repubblica Federale di Germania rappresenta uno dei sistemi giuridici continentali in cui il fenomeno della giustizia penale negoziata (in senso stretto e forte) si è sviluppato più precocemente e in modo più intenso.

Ciò, a primo acchito, potrebbe forse stupire, tenuto conto che, dopo il secondo conflitto mondiale, in tale ordinamento è stato reintrodotto lo

Strafprozeßordnung del 1877 – più volte emendato e tutt’ora in vigore – nella sua

versione precedente il 19331, il quale, perlomeno dal punto di vista della normativa espressa, non lasciava spazio a forme di contrattazione sulla sanzione tra soggetti del procedimento simili al plea bargaininganglosassonel2.

1 Cfr., sul punto, A.ESER, La posizione giuridica dell’imputato nel processo penale tedesco, in Il giusto

processo, 1991, p. 275; C.SOFFERLING- E.HOVEN, Foreword: Plea Bargaining in Germany after the Decision

of the Federal Constitutional Court, in German Law Journal, 2014, n.1, Special Issue – Plea Bargains in Germany, p. 2. In merito alle riforme che la procedura penale tedesca ha incontrato dopo il secondo

conflitto mondiale, cfr., ampliamente, V.BAROSIO, Il processo penale tedesco dopo la riforma del 1965, Milano, 1967, pp. 3 ss.; P.RIEß, Entwicklungstendenzen in der deutschen Strafprozessgesetzgebung seit

1950, in ZIS, 2009, pp. 466 ss.

2 Per una chiara disamina, in lingua inglese, della distanza concettuale tra principi classici del sistema processuale tedesco e il plea bargaining, cfr. T.WEIGEND, The Decay of the Inquisitorial Ideal: Plea

Bargaining Invades German Criminal Procedure, in Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context. Essays in honour of Professor Mirjan Damaška, a cura di J. Jackson – M. Langer –

P. Tillers, Oxford – Portland, 2008, pp. 43 ss., nonché J.TURNER, Plea bargaining across borders, New York, 2009, pp. 75 ss. Cfr. anche i noti lavori di B.SCHÜNEMANN, ¿Crisis del procedimiento penal

(¿marcha triunfal del procedimiento penal americano en el mundo?), in ID.,Temas actuales y permanentes del derecho penal después del milenio, Madrid, pp. 288 ss.; ID., La reforma del Proceso Penal, Madrid, pp. 84 ss.; ID.,Zur Kritik des amerikanischen Strafprozessmodells, in AA.VV.,Festschrift für Gerhard Fezer zum 70. Geburtstag am 29. Oktober 2008, Berlin, 2008, pp. 555 ss.

78 A questo riguardo, basti pensare che lo StPO non solo non prevedeva – come ancora oggi accade – l’istituto del guilty plea3, fondamentale per lo sviluppo di prassi negoziate nei paesi anglosassoni, ma è da sempre fondato su alcuni principi tipicamente inquisitori – come il principio di ricerca della verità materiale (Inquisitionsmaxime) di cui al §244 (2) – che sembravano poter fungere da decisivo baluardo contro l’invasione della giustizia negoziata4.

Vi erano, quindi, delle ragioni certamente fondate perché un comparatista del calibro di Langbein definisse, ancora nel 1979, la Germania come “Land without

Plea Bargaining”5.

Tale analisi, tuttavia, non risultava, a ben vedere, esatta6: a quel tempo, infatti, nel sistema giuridico della Bundesrepublik Deutschland7 avevano già iniziato a svilupparsi silenziosamente, in modo sempre più impetuoso, una molteplicità di pratiche negoziate informali, riguardati anche la criminalità di medio-alto livello, che, pur con le dovute differenze, possono essere paragonate alla giustizia contrattata di common law8.

Si badi, individuare le origini della giustizia negoziata tedesca è un’impresa particolarmente ardua; e ciò proprio perché la stessa ha operato, per lungo tempo, in modo occulto9 senza alcuna base normativa, trattandosi, quindi, a seconda delle opinioni, di un fenomeno praeter o contra legem.

Ebbene, se si è a tal proposito autorevolmente affermato che alcune forme di accordi processuali sarebbero state da sempre presenti in Germania10, l’opinione dominante nella dottrina sembra collocare il vero punto di svolta nell’espansione delle intese negoziate tedesche negli anni Settanta11.

3 Cfr., sul punto, T.WEIGEND,The Decay of the Inquisitorial Ideal, cit., p. 43-44. R.RAUXLOH,Plea bargaining in National and International Law, London – New York, 2012, p. 62.

4 Sul punto cfr. T.WEIGEND, The Decay of the Inquisitorial Ideal, cit., p. 43, nonché M.BOHLANDER,

Principles of German Criminal Procedure, Oxford – Portland, 2012, p. 120.

5 Cfr. J.H.LANGBEIN, Land without Plea Bargaining: How the Germans Do It, in Mich. L. Rev., 1979, pp. 204 ss.

6 Cfr. S.C. THAMAN, A Typology of Consensual Criminal Procedures: An Historical and Comparative

Perspective on the Theory and Practice of Avoiding the Full Criminal Trial, in AA.VV., World Plea

Bargaining. Consensual Procedures and the Avoidance of the Full Criminal Trial, a cura di S.C. Thaman,

Durham, 2010, p. 387 nt. 496.

7 Un discorso diverso, invece, andrebbe fatto per la DDR, sul punto si rimanda all’ampia analisi di R.RAUXLOH,Plea bargaining, cit., pp. 135 ss.

8 Cfr., sul punto, per tutti, B.SCHÜNEMANN,Zur Entstehung des deutschen „plea bargaining“, in AA.VV.,

Festschrift für Andreas Heldrich zum 70. Geburtstag, München, 2005, pp. 1177 ss., nonché R.HAMM,

Rechtsgespräch oder Urteilsabsprachen? Der Deal erreicht die Revision, in AA.VV., Festschrift für Hans Dahs, Köln, 2005, pp. 267 ss.

9 Cfr. B. SCHÜNEMANN, Absprachen im Strafverfahren? Grundlagen, Gegenstände und Grenzen.

Sitzungsbericht L zum 58. Deutschen Juristentag, Bd. II, München, 1990, p.12.

10 In questo senso, cfr.J.HERRMANN, Absprachen im deutschen Strafverfahren, in Archivum Iuridicum

Cracoviense, 2000, p. 55. Sul punto cfr. S.C. THAMAN, Plea-Bargaining, Negotiating Confessions and

Consensual Resolution of Criminal Cases, in AA.VV., General Reports of the XVIIth Congress of the International Academy of Comparative Law – Rapports généraux du XVIIe Congrès de l’Académie Internationale de Droit Comparé, a cura di K. Boele Woelki-S. Van Erp, Bruxelles-Utrecht, 2007, p. 998

nt. 320.

11 Cfr., tra i moltissimi, A.ENGLÄNDER, Verständigung im Strafverfahren,in AA.VV.,Effizienz durch Verständigung,a cura di B.P.Paal – D.Poelzig, Baden Baden, 2015, p. 25;S.KOBOR, Bargaining in the

79 Difatti, per una serie eterogenea di ragioni12 – tra cui la necessità individuare delle modalità processuali più efficienti per sfoltire il crescente e sempre più complesso carico giudiziario – a partire da tale decennio, hanno iniziato a svilupparsi sempre più delle oramai celebri forme di giustizia contrattata, fondate – molto spesso – su una confessione dibattimentale frutto di una trattativa tra i soggetti del procedimento, comunemente chiamate “Absprachen”, “Verständigungen”, “Vereinbarungen”, “Vergleiche”, “Deal” o così via13; termini che, seppur con delle piuttosto differenti sfumature di significato (positive o negative), rimandano «fondamentalmente all’idea di un incontro di volontà tra i soggetti coinvolti nel processo»14.

Peraltro, a dimostrazione di come la pratica degli accordi contrattati sulla sanzione non sia nata improvvisamente, ma costituisca il frutto di una progressiva evoluzione, che ha visto solo un significativo aumento quantitativo negli ultimi trent’anni del XX secolo, pare utile ricordare che, secondo quanto affermato da autorevole dottrina15, già in una decisione del 1 aprile 1960 il Bundesgerichtshof si era trovata a giudicare su un “deal” fallito tra Corte e accusato16.

Ma vi è di più. Lo sviluppo delle confessioni negoziate, riguardanti anche i crimini (Verbrechen17), è stato – tra l’altro – accompagnato e favorito da tutta una serie di eterogenee forme di Absprachen concernenti i delitti (i Vergehen18) 19, dalla descrizione delle quali pare opportuno iniziare la trattazione.

2. Le intese riguardanti la criminalità di medio-basso livello: l’interpretazione estensiva del

§153 StPO e la creazione del §153a StPO

È un fatto noto che in Germania sia in vigore, quale regola generale in materia di esercizio dell’azione penale, il cosiddetto Legalitätsprinzip, «per certi versi assimilabile al principio di obbligatorietà»20 italiano.

Si tratta di una regola che, pur non essendo contenuta nel Grundgesetz, è proclamata espressamente a livello codicistico al §152, comma 2 StPO, il quale stabilisce che il pubblico ministero, salvo che non sia disposto diversamente, è

Criminal Justice Systems of the United States and Germany, Frankfurt a. M., 2008, p. 122; B.

SCHÜNEMANN,Zur Entstehung des deutschen „plea bargaining“, cit., p. 1179.

12 Sulle quali, cfr., ampiamente, T.WEIGEND, The Decay of the Inquisitorial Ideal, cit., pp. 50 ss., nonché R.RAUXLOH,Plea bargaining, cit., pp. 63 ss.

13 Sul punto, cfr. già l’acuta analisi diL.MARAFIOTI,La giustizia penale negoziata, Milano, 1992, p. 137.

Più di recente, cfr. J. PETERS,Urteilsabsprachen im Strafprozess Die deutsche Regelung im Vergleich mit Entwicklungen in England & Wales, Frankreich und Polen, Göttingen, 2011, p. 7.

14 Così, cfr. L.MARAFIOTI,La giustizia penale negoziata, cit., p. 139.

15 Si allude a T.WEIGEND, The Decay of the Inquisitorial Ideal, cit., p. 47, nt. 36, nonché a S.C.THAMAN,

A Typology of Consensual Criminal Procedures, cit., p. 387.

16 Cfr. BGH, 1 aprile 1960, 4 StR 36/60.

17 Si tratta dei reati sanzionati con la pena detentiva non inferiore nel minimo a un anno, §12, comma 1, StGB.

18 Ovvero i reati sanzionati con una pena detentiva inferiore nel minimo a un anno o pena pecuniaria, cfr. §12, comma 2, StGB.

19 Si veda, a riguardo, T.WEIGEND, The Decay of the Inquisitorial Ideal, cit., pp. 50-51.

20 Cfr. K. JAVERS,Uno sguardo critico attraverso la lente dei §§153, 153a StPO, in AA.VV.,I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, a cura di S. Quattrocolo, Torino, 2015, p. 172.

80 obbligato a perseguire ogni infrazione della legge penale, purché vi siano sufficienti elementi di prova a riguardo21.

Ciò premesso, va però ricordato che il legislatore ha inserito, tramite numerosi e stratificati interventi normativi succedutisi nel corso degli anni, un novero assai cospicuo di eccezioni al suddetto principio di legalità (§§ 153 e ss.

StPO), il quale quindi risulta temperato da tutta una serie, piuttosto eterogenea, di

ipotesi d’archiviazione fondate su ragioni di opportunità22, operanti specie per la criminalità bagatellare.

È proprio con riguardo ad alcune di queste deroghe al Legalitätsprinzip che la giustizia negoziata tedesca “contemporanea” pare aver mosso i suoi primi passi, dimostrando, da subito, la sua forza espansiva.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto avvenuto nel secondo dopoguerra con riguardo al §153 StPO, il quale prevede ancora oggi un’ipotesi di archiviazione per tenuità del fatto, riguardante i Vergehen, secondo cui, prima dell’esercizio dell’azione penale, il pubblico ministero può astenersi dal formulare l’imputazione – di norma con il consenso della Corte – quando la colpevolezza dell’indagato risulti esigua e manchi un interesse pubblico al perseguimento dell’azione penale23. Sulla base del §153, comma 2, StPO, peraltro, nel caso in cui, invece, l’accusa sia già stata presentata, ove sussistano le medesime condizioni oggettive e soggettive, spetta invece al giudice il potere di “archiviare” la regiudicanda durante tutto il corso del procedimento, dovendo però a tal fine ottenere l’assenso del pubblico ministero e dell’imputato24.

Ebbene, per quanto qui interessa, specie negli anni Sessanta, tale disposizione è stata al centro di interpretazioni a dir poco estensive, venendo sfruttata dai difensori e dai rappresentanti delle autorità (giudici/pubblici ministeri) come ponte normativo per contrattare tra di loro, in via del tutto informale, un accordo su un’archiviazione “meritata” dell’imputazione, disposta in cambio del compimento da parte dell’accusato di una prestazione positiva, normalmente consistente nel pagamento di una somma di denaro25.

21 Cfr. anche §170 StPO.

22 Sullo sviluppo delle eccezioni al Legalitätsprinzip cfr., per tutti, H.-J. ALBRECHT,Criminal Prosecution: Developments, Trends and Open Questions in the Federal Republic of Germany,in European Journal of

Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2000, pp. 246 ss.; M. DEITERS, Legalitätsprinzip und Normgeltung,Tübingen, 2006, passim; J.S.DETTMAR,Legalität und Opportunität im Strafprozess, Berlin,

2008, passim; H.-H.JESCHECK, The Discretionary Powers of the Prosecuting Attorney in West Germany, in The American Journal of Comparative Law, 1970, pp. 508 ss.; J. HERRMANN,The Rule of Compulsory Prosecution and the Scope of Prosecutorial Discretion in Germany, in The University of Chicago Law Review,

1974, pp. 468 ss.; J.H. LANGBEIN,Controlling Prosecutorial Discretion in Germany, in The University of Chicago Law Review, 1974, pp. 439 ss.; M. PRELLE, Opportunität und Konsens: Verfahrensförmige Normsuspendierung als Hilfe für dieÜberlast im Kriminaljustizsystem?,in Kritische Vierteljahresschrift für

Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 2011, pp. 311 ss.; E. SOMMA, L’organizzazione del pubblico

ministero: rapporti nell’ufficio e tra gli uffici, in AA.VV.,Pubblico ministero e riforma dell’ordinamento giudiziario, Milano, 2006, pp. 284 ss.;T.WEIGEND,Anklagepflicht und Ermessen,Baden -Baden,1978, passim.

23 Per una recente e compiuta analisi di tale disposizione in lingua italiana, cfr. K. JAVERS,Uno sguardo critico, cit., pp. 173 ss.

24 Cfr. K. JAVERS,Uno sguardo critico, cit., pp. 180 ss.

25 Cfr., in argomento, in particolare H.-J. BARTSCH, Einstellung gegen Bußzahlung – Unzulässiger

81 Più in particolare, in diversi casi i difensori di alcuni indagati – i quali avrebbero spesso preso l’iniziativa sul punto26 – hanno suggerito ai pubblici ministeri la possibilità che i loro clienti facessero una donazione caritatevole nel caso in cui si potessero aspettare l’applicazione dell’esito liberatorio di cui al §153 StPO27; e ciò, per l’appunto, nonostante la lettera della legge nulla prevedesse con riguardo alla possibilità di condizionare l’archiviazione allo svolgimento di precisi comportamenti positivi28.

A loro volta alcuni pubblici ministeri29, – a differenza di altri che si sono opposti a tale operazione – si sono sentiti liberi di suggerire l’offerta di una somma superiore30, di modo che, secondo quanto riportato dalla dottrina, in qualche caso avrebbero iniziato a svilupparsi dei veri e propri negoziati, durati anche settimane31. Quella che si è venuta a creare è, quindi, in sostanza una «prassi archiviatori[a] “eterodossa”, scaturit[a] spontaneamente dall’invecchiato schema codicistico (§153 StPO)»32, che già di per sé era stato introdotto nel 1924 dall’Emmiger-Verordnung «per fronteggiare la “valanga di criminalità”, soprattutto contro il patrimonio provocata nei primi anni venti dal disordine sociale postbellico e dalle temperie economiche del “periodo dell’inflazione”»33.

Di modo che, in sostanza, nel secondo dopoguerra gli operatori del diritto della BRD, onde fronteggiare la crescente criminalità di massa34, hanno tentato di estendere le maglie di una delle principali eccezioni al principio di legalità dell’azione penale, anche al di là di quanto la legge permetteva espressamente, venendo così a creare un istituto di giustizia negoziata informale, caratterizzato da marcate finalità efficientistiche.

Prosecution, cit., pp. 489 ss.; J.KRÜMPELMANN,Die Bagatelldelikte: Untersuchungen zum Verbrechen als Steigerungsbegriff, Berlin, 1966, p. 226; E. SCHMIDHAUSER, Freikaufverfahren mit Strafcharakter im

Strafprozess, in JuristenZeitung, 1973, pp. 529 ss.

26 Questa è l’autorevole opinione di J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 490.

27 Cfr., H.-J. BARTSCH, Einstellung gegen Bußzahlung, cit., pp. 128-129; J. HERRMANN, The Rule of

Compulsory Prosecution, cit., p. 490.

28 Anzi, come riportato da H.-J.BARTSCH, Einstellung gegen Bußzahlung, cit., p. 128, nonché da J. HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 490, se è vero che durante il periodo nazista i pubblici ministeri potevano archiviare una fattispecie penale dietro il pagamento di una somma di denaro, tuttavia, dopo la fine del secondo conflitto mondiale gli stessi hanno perso tale possibilità. Tanto che il §84, comma 4, delle Richtlinien für das Strafverfahren del 1966, stabilivano espressamente che «die Einstellung darf nicht davon abhängig gemacht werden, daß der Beschuldigte die der Staatskasse

erwachsenen Auslagen des Verfahrens übernimmt oder sich verpflichtet, eine Geldbuße an die Staatskasse oder eine andere Stelle zu zahlen».

29 Con riguardo alla prassi della procura d’Amburgo di subordinare l’archiviazione ex §153 al pagamento di una somma di denaro, cfr. E.SCHMIDHAUSER, Freikaufverfahren mit Strafcharakter im

Strafprozess, cit., p. 529.

30 Cfr., J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 490.

31 Cfr., J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 490.

32 Cfr. C.E.PALIERO, «Minima non curat Praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei

reati bagatellari, Padova, 1985, p. 334.

33 Cfr. C.E.PALIERO, «Minima non curat Praetor», p. 334.

82 Pare, invero, utile precisare che, già in tale primissima fase, le prestazioni a cui l’Einstellung veniva condizionata non si esaurivano alla sola ipotesi del pagamento di una somma di denaro a un ente caritatevole35.

Non va dimenticato, infatti, che in alcuni processi – anche piuttosto celebri – il comportamento richiesto all’indagato per ottenere l’applicazione del §153 è stato la riparazione dei danni nei confronti delle vittime36, venendosi così a gettare le basi – per l’appunto in via pretoria – per le successive esperienze di restorative justice che si sono sviluppate in Germania.

Ciò, ad esempio, è avvenuto nel celebre caso del Thalidomide, in cui il

Landgericht di Aachen37, a seguito di un dibattimento durato due anni e mezzo ha ritenuto che la colpevolezza degli imputati fosse diminuita e quindi di poter utilizzare il §153, comma 2; e ciò, in particolare, in ragione del fatto che gli stessi, per un verso, erano stati esposti a un lungo processo assai pubblicizzato e, per un altro verso, si erano proposti di pagare alle vittime una somma considerevole a titolo di risarcimento38. In tale fattispecie, oltretutto, l’interesse pubblico a una soluzione giudiziale della regiudicanda era stato considerato subordinato a quello delle vittime al raggiungimento di un accordo economico39.

In ogni caso, nonostante le critiche provenienti dalla dottrina40 e il clamore mediatico suscitato nell’opinione pubblica dalla pratica di subordinare l’archiviazione alla prestazione di un’attività positiva specifica da parte dell’indagato/imputato41, il legislatore tedesco l’ha definitivamente assecondata, codificando, nel 1974 la disposizione chiave del §153a StPO, che per l’appunto prevede un’importante ipotesi – più volte novellata e a tutt’oggi vigente – di

Einstellung condizionata al compimento di un novero assai eterogeneo di

prestazioni42.

35 Si vedano a riguardo gli esempi portati da J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., pp. 489 ss.

36 Cfr. J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 489.

37 La decisione del 18 dicembre 1970 è pubblicata in Juristenzeitung, 1971, pp. 507 ss.

38 Si veda sul punto, efficacemente, J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 492.

39 Cfr. J.HERRMANN, The Rule of Compulsory Prosecution, cit., p. 492.

40 Si vedano le efficaci critiche sollevate daH.-J.BARTSCH, Einstellung gegen Bußzahlung, cit., pp. 128 ss.; F. DENCKER,Die Bagatelldelikte im Entwurf eines EGStGB,in JuristenZeitung, 1973, pp. 144 ss.; E. SCHMIDHAUSER, Freikaufverfahren mit Strafcharakter, pp. 529 ss.

41 Cfr. sul punto E.SCHMIDHAUSER, Freikaufverfahren mit Strafcharakter, pp. 529 ss.

42 La letteratura in merito a tale disposizione è sconfinata, si vedano, tra i moltissimi, in lingua tedesca, i recenti studi di W.BEULKE, Die unbenannten Auflagen und Weisungen des § 153a StPO, in AA.VV., Festschrift für Hans Dahs, cit., pp. 209 ss.; J.BRÜNING, Die Einstellung nach § 153a StPO.

Moderner Ablasshandel oder Rettungsanker der Justiz?, in ZIS, 2015, pp. 586 ss.; M.DEITERS –A.H. ALBRECHT, § 153a Abs. 2 StPO bei weiter aufklärbarem Verdacht eines Verbrechens? Überlegungen aus

Anlass der vorläufigen Einstellung des Bremer Brechmittelverfahrens,ivi, 2013, pp. 483 ss.; H.KUDLICH,

Ecclestone, Verständigungsgesetz und die Folgen – Reformbedarf für § 153 a StPO?,in ZRP,2015, pp. 10 ss.; F.SALDITT,§ 153 a StPO und die Unschuldsvermutung, in AA.VV., Festschrift für Egon Müller, a cura di H. Jung – B. Luxenburger – E. Wahle, Baden-Baden, 2008, pp. 611 ss.; C.TRENTMANN, § 153a StPO

und das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung - Zum Vorwurf der Irrationalität und Paradoxie von Verfahrenseinstellungen gegen Geldauflage anlässlich des Falls Edathy, in ZStW, 2016, pp. 446 ss. In lingua

italiana, si rimanda, oltreché al già citato lavoro di K. JAVERS,Uno sguardo critico, cit., pp. 182 ss., a G.

CORDERO, Oltre il patteggiamento per i reati bagatellari? La limitata discrezionalità dell'azione penale

operante nell'ordinamento tedesco federale e il «nostro» art. 112 Cost., in Legisl. pen., 1988, pp. 665 ss.;L. LUPÁRIA,Obbligatorietà e discrezionalità dell’azione penale nel quadro comparativo europeo, in Giur. it.,

83 In breve, nella versione originaria del primo comma di tale disposizione43 si stabiliva che, ove si procedesse per un Vergehen, la colpevolezza dell’indagato fosse esigua e l’interesse pubblico alla persecuzione del reato – pur sussistente – potesse essere controbilanciato dallo svolgimento da parte di questi di una prestazione positiva, il pubblico ministero, con il necessario consenso del soggetto sottoposto a procedimento e senza che fosse richiesta una sua ammissione di colpevolezza44, e con l’autorizzazione del giudice45, potesse archiviare in modo, per l’appunto, condizionato la regiudicanda.

Come ancora oggi accade, inoltre, una volta ottenuta l’approvazione del giudice46, il pubblico ministero poteva procedere a fissare un termine massimo (prorogabile) per l’esecuzione delle prestazioni (modificabili previo consenso dell’indagato), trascorso il quale, in caso di adempimento da parte dell’interessato, questi non era più perseguibile per il medesimo reato, venendo il caso archiviato in via definitiva47.

Anche in questo caso, sulla base di quanto stabilito dal §153a, comma 2, già si prevedeva che, dopo l’esercizio dell’azione penale, ove sussistessero i medesimi requisiti e con il consenso del pubblico ministero, oltreché dell’imputato, il potere

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