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La governance delle reti (organo comune e fondo patrimoniale comune)

Quanto alla governance della rete, nelle reti contratto l’organo comune (laddove

previsto dalle parti)332 è riconducibile alla figura del mandatario con

rappresentanza (cfr. art. 3, comma 4-ter, secondo periodo, d.l. n. 5 del 2009), con la conseguenza che gli atti dallo stesso posti in essere producono effetti giuridici direttamente nella sfera individuale di ciascun partecipante, salvo che il contratto non disponga diversamente. Nelle reti soggetto, invece, l’organo comune (la cui istituzione è necessaria) rappresenta la stessa rete. Tale organo, infatti, «agisce in

rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica (…)»333.

Oltre ai poteri di rappresentanza, all’organo comune spettano i poteri di gestione della rete334. Il potere gestorio consiste nel potere di dare esecuzione al programma di rete, così come pattuito e definito dalle imprese partecipanti. All’organo, tuttavia, può essere affidata la realizzazione dell’intero programma di rete ovvero solo di una parte, conservando ai contraenti i poteri di esecuzione della parte rimanente (art. 3, comma 4-ter, lett. e). Il potere di gestione attribuito all’organo comune comprende anche il potere di gestione del fondo comune,

331 Cfr. S.U

NGARO, Rete-soggetto: alla soggettività giuridica si affianca quella tributaria, in Il

Fisco, 2013, 4, pp. 203 ss. In tale ipotesi, infatti, qualora si tratti di atti esecutivi di singole parti o

fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi e i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

332 Le reti prive di organo comune sono “amministrate” collettivamente dai contraenti che hanno il

compito di realizzare il programma di rete. La rappresentanza spetta, in assenza di procura, a tutte le parti che possono esercitarla collettivamente.

333 Così il comma 4-ter, n. 3, lett. e) dell’art. 3, d.l. n. 5 del 2009. 334

Inoltre, si è ammesso in dottrina che l’organo comune possa essere investito anche di un potere regolamentare, sia relativamente alle modalità del suo operare, sia per quanto concerne l’adozione di protocolli tecnici o la definizione di modelli di condotta vincolanti per gli stessi contraenti. Si veda in tal senso F.CAFAGGI, Il contratto di rete. Commentario, Il Mulino, 2009, p. 47.

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individuando le modalità di impiego degli apporti iniziali dei partecipanti e degli eventuali successivi contributi335.

La legge non va oltre l’illustrazione della generica funzione dell’organo comune, lasciando la più ampia libertà ai contraenti circa la determinazione della struttura dello stesso e delle sue modalità operative.

Quanto alla sua composizione, l’ufficio di organo comune può essere rivestito sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, come emerge dallo stesso dato normativo, il quale richiede che il contratto indichi «il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto» (art. 3, comma 4-ter, n. 3, lett. e). Si può trattare di un soggetto aderente alla rete o anche, in assenza di limiti espressi, di un soggetto terzo, purchè in possesso di determinati requisiti ritenuti indispensabili dalle imprese o per l’esistenza di un peculiare rapporto fiduciario con i partecipanti. L’organo, inoltre, può essere monocratico o collegiale e, in questa ultima ipotesi, può operare secondo i modelli dell’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva336.

Il soggetto incaricato di svolgere la funzione di organo comune per l’esecuzione del contratto viene nominato per la prima volta nel contratto di rete e il contratto stesso deve prevedere le regole relative alla sua eventuale sostituzione (comma 4- ter, n. 3, lett. e). Pertanto, in assenza di previsioni, il soggetto nominato resta in carica a tempo indeterminato; tuttavia deve in ogni caso ammettersi la possibilità

della sua revoca per giusta causa con decisione unanime degli altri contraenti337.

Per quanto riguarda il patrimonio della rete, le reti contratto non sono titolari del fondo patrimoniale comune (ove esistente), che fa invece capo – collettivamente – alle singole imprese partecipanti. Il fondo patrimoniale della rete, indipendentemente dalla attribuzione di soggettività giuridica alla rete stessa, costituisce comunque un patrimonio autonomo e distinto dai patrimoni personali dei partecipanti, come il patrimonio consortile del quale viene espressamente

335 Non è escluso, tuttavia, che i contraenti o lo stesso organo comune attribuiscano tale funzione a

un diverso soggetto “specializzato” (si pensi, ad esempio, ad un manager di rete). V. M. MATTIONI, Il contratto di rete: un inquadramento civilistico, in G. Zilio Grandi-M. Biasi (a cura di), cit., p. 68.

336 Cfr. F.C

AFAGGI, Contratto di rete, cit., p. 226.

337 V. V.D

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richiamata parte della disciplina338. L’obiettivo della costituzione del fondo è quello di conferire risorse per lo svolgimento di attività dirette ad accrescere competitività e capacità innovativa, rendendo tale patrimonio non aggredibile da parte dei creditori delle singole imprese in rete. Il vincolo opera anche nei confronti delle imprese partecipanti, stante la sua indivisibilità durante la vita della rete e il divieto di restituire la quota ai contraenti recedenti e a quelli esclusi (cfr. art. 2614 c.c.). La configurazione giuridica del fondo è diretta ad assicurarne l’impiego esclusivo per il perseguimento degli obiettivi della rete, garantendo la tutela dei creditori della stessa e, insieme, l’esclusione dei creditori delle singole imprese partecipanti. Si tratta sostanzialmente di «un vincolo di destinazione del

patrimonio non (necessariamente) ancorato alla soggettività»339.

Al contrario, le reti soggetto sono titolari del fondo patrimoniale comune, che costituisce patrimonio “autonomo” rispetto a quello dei singoli partecipanti. Con il conferimento al fondo patrimoniale della rete soggetto l’impresa aderente assume lo status di partecipante. Le imprese in rete, infatti, sottoscrivendo il contratto, si impegnano ad effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto” cui compete l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete340.

L’attuale disciplina prevede che i partecipanti possano conferire direttamente o attraverso la costituzione di patrimoni separati ex art. 2247 c.c. (compatibilmente

con la forma giuridica del conferente che deve essere una società per azioni)341. I

conferimenti possono essere in denaro o in natura. In particolare, potrà costituire oggetto di conferimento qualsiasi entità, materiale o immateriale, suscettibile di valutazione economica o comunque di apprezzamento in termini di funzionalità o

strumentalità al perseguimento dello scopo comune342.

338 Ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, d.l. n. 5 del 2009 «al fondo patrimoniale comune si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (…).

339 Così F.C

AFAGGI, Contratto di rete, cit., p. 229.

340 Così la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, cit., pp. 9-10. 341 Art. 3, comma 4-ter, n. 3, lett. C), d.l. n. 5 del 2009.

342

Per un approfondimento si veda G.SCOGNAMIGLIO-E.M. TRIPPUTI, Il Contratto di Rete per

l’esercizio di attività comune: profili patrimoniali e organizzativi, in Associazione Italiana

Politiche Industriali (a cura di), Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e rating. Il

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Il patrimonio della rete non coincide con la somma dei conferimenti. Oltre ai conferimenti iniziali e successivi una seconda fonte di finanziamento, talvolta espressamente indicata nei contratti, può derivare dai proventi relativi ad attività svolte dalla rete. Inoltre, nel patrimonio della rete confluiscono i contributi derivanti da bandi pubblici ed eventualmente da finanziamenti privati sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito343.

Quanto alla responsabilità patrimoniale, il regime di responsabilità (limitata) previsto dal legislatore per le reti contratto dotate di organo comune e di fondo patrimoniale comune è lo stesso (rectius, sembra essere lo stesso, ma sul punto si tornerà in seguito) di quello previsto per le reti soggetto. Infatti, ai sensi del comma 4-ter, quarto periodo, n. 2), dell’art. 3 del d.l. n. 5 del 2009, come novellato, qualora il contratto di rete preveda l’istituzione sia di un fondo comune, sia di un organo comune legittimato ad agire con i terzi, «in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune».

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