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contratto “leggera” e “pesante”. - 4.3 La rete come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: la rete soggetto. - 4.4 I profili fiscali delle reti di imprese. - 4.5 La governance delle reti (organo comune e fondo patrimoniale comune). - 4.6 La partecipazione delle reti di imprese alle gare di appalto pubblico. - 4.7 Incompatibilità tra rete soggetto e codatorialità.

4.1 Introduzione

Come si è detto, il contratto di rete e, più in generale, i fenomeni aggregativi tra imprese pongono sfide significative al diritto del lavoro, poiché, con la moltiplicazione delle figure di riferimento sul fronte datoriale, impongono all’interprete di confrontarsi con un modello di relazioni anomalo rispetto allo schema binario lavoratore/datore di lavoro.

La scomposizione dell’organizzazione in capo ad una pluralità di soggetti spezza la natura binaria tradizionalmente attribuita al contratto di lavoro. Il lavoratore, infatti, assunto da una delle imprese appartenenti alla rete, svolge la propria prestazione nell’ambito di un’organizzazione più vasta al fine di attuare gli obiettivi della cooperazione interimprenditoriale.

Davanti a questo scenario, una parte della dottrina ha sostenuto che, in determinati casi e in presenza di certe condizioni, il lavoratore debba essere considerato dipendente non solo dal datore di lavoro dal quale è stato formalmente assunto, ma anche dagli altri che in vario modo traggano vantaggio dalla sua prestazione. Tale dottrina ha ritenuto cioè di poter costruire ipotesi di codatorialità, individuando la posizione di datore di lavoro in capo ai diversi soggetti che costituiscono la rete contrattuale o che compongono il gruppo di società (V. infra cap. II).

Il problema dell’individuazione del datore di lavoro nelle forme di collaborazione imprenditoriale è peraltro pervenuta all’attenzione della giurisprudenza che,

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soprattutto nell’ambito di controversie aventi ad oggetto l’impiego di lavoratori all’interno del gruppo di società, ha riconosciuto l’ammissibilità teorica della codatorialità, ossia della contestuale imputazione del rapporto di lavoro ad una pluralità di datori di lavoro293.

Sul tema è poi intervenuto il legislatore che, con il d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 8 agosto 2013, n. 99, ha introdotto la possibilità di costituire rapporti di lavoro con più di un datore di lavoro: oggi l’art. 30, comma IV-ter, d. lgs. n. 276/2003 prevede che tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete «è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole stabilite dal contratto di rete stesso»; mentre l’art. 31, comma III-ter, d. lgs. n. 276/2003 prevede che «l’assunzione congiunta» possa essere effettuata da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse siano imprese agricole. Il legislatore dunque, attraverso il nuovo art. 30, comma IV-ter, d. lgs. n. 276/2003, codifica per la prima volta la nozione di “codatorialità” e lo fa nel particolare contesto del contratto di rete.

In base all’ultima formulazione dell’art. 3, comma IV-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il contratto di rete è un contratto di durata stipulato tra più imprenditori al fine di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Per realizzare tali scopi-fine, il legislatore enuncia una serie di scopi-mezzo consistenti: nella collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle imprese; nello scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; nell’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto di ciascuna impresa (V. infra par. 1.4 e 1.5)294.

Il contratto deve definire un programma («programma comune di rete») nel quale vengono indicati i diritti e gli obblighi dei partecipanti, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia istituito un fondo comune, le modalità del conferimento e i criteri di valutazione nonché le regole di gestione

293 V. in particolare Cass. 24 marzo 2003, n. 4274, in Lavoro nella Giurisprudenza, 2003, pp. 1033

ss. con nota di G.FERRAÙ e Cass. 29 novembre 2011, n. 25270, in Rivista italiana di diritto del

lavoro, 2012, II, pp. 375 ss., con nota di O.RAZZOLINI.

294 Parla di scopi-fine e di scopi-mezzo G.P

ALMIERI, Profili generali del contratto di rete, in Associazione Italiana Politiche Industriali (a cura di), Reti d’impresa: profili giuridici,

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del fondo. Scelta rilevante, lasciata alla discrezionalità delle parti, è quella della istituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune. Da tali scelte, come si vedrà, discendono conseguenze in termini di requisiti del contratto e in termini di responsabilità verso i terzi. In particolare, nel caso di costituzione di un organo comune, occorre definirne i poteri di gestione, di rappresentanza e le modalità di revoca295.

Il quadro normativo oggi vigente offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese l’alternativa tra tre diversi modelli contrattuali:a) un contratto di rete privo di fondo comune, in cui gli aderenti collaborano per perseguire obiettivi condivisi (c.d. rete contratto “leggera”); b) un contratto di rete (senza soggettività ma) con fondo comune e organo comune (c.d. rete contratto “pesante”); c) un modello con soggettività giuridica (c.d. rete soggetto). Infatti, le modifiche alla disciplina civilistica del contratto di rete, introdotte nel 2012, hanno previsto la possibilità per alcuni contratti, a determinate condizioni, di acquisire la soggettività giuridica. La rete dunque può essere soggetto di diritto e divenire autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi. Esiste quindi anche la rete soggetto che pone problemi diversi dalla rete contratto. Mentre nel caso di costituzione di una rete contratto la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti (di ogni imprenditore/datore di lavoro aderente alla rete), qualora le parti contraenti optino per la costituzione di una rete soggetto, la rete diviene un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici e quindi un soggetto “distinto” dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto. Ma allora la codatorialità, che implica che alla tradizionale coppia binaria del rapporto di lavoro (datore/lavoratore) si sostituisca dal lato del creditore di lavoro una pluralità di soggetti, è compatibile con la fattispecie della rete soggetto?

E’ questa la domanda alla quale si cercherà di dare una risposta nelle pagine seguenti.

295 Si veda F.C

AFAGGI, Contratto di rete, in Enciclopedia del diritto, Annali IX, Giuffrè, 2017, pp. 223 ss.

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4.2 La rete priva di soggettività giuridica: rete contratto “leggera” e

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