• Non ci sono risultati.

il Governo proroga al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza

Nel documento Centro Studi Enti Locali (pagine 85-88)

manenza in servizio del personale sanitario; l’assunzione degli specializzandi; l’abilitazione all’esercizio della pro-fessione di Medico-chirurgo; il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle Aree sanitarie temporanee; l’avvio di specifiche funzioni assi-stenziali per l’emergenza “Covid-19” e per le Unità spe-ciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisi-zione di dispositivi di protel’acquisi-zione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul

per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’e-stero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’at-tività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”; in tema di la-voro agile; per l’edilizia scolastica.

La continuità con la cosiddetta “Fase 3” è dunque mol-to forte ma non è assoluta. Come specificamol-to dall’art. 1, comma 4, tutti i termini diversi da quelli espressamente specificati nell’Allegato (riportato qui di seguito), sono da considerare infatti riferiti al 31 luglio 2020.

Decreti-legge Disposizioni per le quali si applica la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020

“Decreto Cura Italia”

(Dl. 17 marzo 2020, n. 18)

Art. 2-bis, commi 1 e 5

Art. 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo Art. 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4 Art. 3, comma 4

Art. 4, commi 1 e 2 Art. 4-bis, comma 4 Art. 5-bis, commi 1 e 3 Art. 12, comma 1 Art. 13, commi 1 e 1-bis Art. 15, comma 1 Art. 16, commi 1 e 2 Art. 17-bis, commi 1 e 6 Art. 22-bis, comma 1 Art. 39

Art. 72, comma 4-ter Art. 73

Art. 100, comma 2

Art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7 Art. 102, comma 6

Art. 122, comma 4

Dl. 8 aprile 2020, n. 22

Art. 1, comma 4-bis Art. 3, comma 1 Art. 6, comma 4

Art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo

“Decreto Liquidità”

(Dl. 8 aprile 2020, n. 23)

Art. 27-bis, comma 1 Art. 38, commi 1 e 6 Art. 40, commi 1, 3 e 5

Art. 42, comma 1, quarto periodo

Dl. 30 aprile 2020, n. 28 Art. 6, comma 6

“Decreto Rilancio”

(Dl. 19 maggio 2020, n. 34)

Art. 4, commi 1 e 3 Art. 81, comma 2

Art. 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4 Art. 100

Art. 232, commi 4 e 5

Come specificato dal Comunicato-stampa diramato da Palazzo Chigi a margine del Consiglio dei Ministri n. 59 del 29 luglio 2020, fino all’adozione di nuovi Dpcm. e

co-munque non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigo-re del Decvigo-reto, vigo-restano in vigovigo-re le disposizioni di cui al Dpcm. 14 luglio 2020.

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 184 del 23 luglio 2020 il Dpcm. 26 maggio 2020, rubricato “Riparto delle risorse aggiuntive, pari a Euro 100 milioni, del ‘Fondo di solida-rietà comunale’, per l’anno 2020”.

Il Provvedimento richiama preliminarmente le norme di riferimento relative al dimensionamento del “Fondo di soli-darietà comunale” (Fsc) per gli anni 2020 e seguenti:

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della Legge n. 228/2012:

istitutivo del “Fsc” e secondo il quale tale “Fondo” è ali-mentato con una quota dell’Imu di spettanza dei Comu-- l’art. 1, comma 448, della Legge n. 232/2016: la dotaComu--ni;

zione del “Fsc”, al netto dell’eventuale quota dell’Imu di spettanza dei Comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in Euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020, di cui Euro 2.768.800.000 as-sicurata attraverso una quota dell’Imu di spettanza dei Comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i Comuni interessati;

- l’art. 1, comma 848, della Legge n. 160/2019: la dotazio-ne del ”Fsc” di cui al comma 448 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell’art. 47 del Dl. n. 66/2014, è incrementata di Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e Euro 560 milioni annui a decorrere dal 2024;

- l’art. 1, comma 849, della citata Legge n. 160/2019: il

“Fsc” sia destinato, quanto a Euro 100 milioni nel 2020, Euro 200 milioni nel 2021, Euro 300 milioni nel 2022, Euro 330 milioni nel 2023 e Euro 560 milioni annui a de-correre dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fsc; per l’anno 2020, i Comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle suddette risorse sono stabiliti con un apposito Dpcm., da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed Autonomie locali.

Viene inoltre richiamato il Parere tecnico reso della Com-missione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 28 gennaio 2020 sui criteri e sulle modalità di indivi-duazione dei Comuni interessati e sui criteri di riparto delle risorse aggiuntive per l’anno 2020, nonché l’Intesa sulla Nota metodologica relativa a criteri e modalità di riparto, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Auto-nomie locali del 30 gennaio 2020.

L’articolo unico del Decreto “Riparto delle risorse

aggiun-tive, pari a Euro 100 milioni, del Fondo di solidarietà co-munale per l’anno 2020” stabilisce che, per l’anno 2020, le risorse aggiuntive del “Fsc”, previste dall’art. 1, comma 848, della Legge n. 160/2019, pari a Euro 100 milioni, de-vono essere ripartite a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, secondo la metodologia di cui all’Allegato A) e per gli im-porti indicati, rispettivamente, negli Allegati B) e C), del Provvedimento in oggetto.

La Nota metodologica di cui all’Allegato A (“Riparto dell’in-cremento di Euro 100 milioni per l’anno 2020 del Fsc”) premette che la dotazione incrementale del “Fsc” ven-ga regolata attraverso l’introduzione di un ulteriore e di-stinto “canale”, in aggiunta a quelli già indicati al comma 449, art. 1, della Legge n. 232/2016; infatti, si stabilisce il predetto incremento del “Fsc” debba essere destinato a

“specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fsc” da individuare mediante il Dpcm. che ordinariamente deter-mina il “Fsc” annuale, mentre per il 2020 si rimanda ad un apposito Dpcm. da emanarsi entro il 31 gennaio “previa intesa in Conferenza Stato-città e Autonomie locali”. L’as-segnazione aggiuntiva di risorse discende dall’esigenza di ripristinare il carattere temporaneo del taglio di risorse disposto dal Dl. n. 66/2014.

I criteri generali di riparto

In primo luogo, viene definito il riparto delle risorse tra Enti sottoposti ed Enti non sottoposti al processo perequati-vo. Attualmente la perequazione riguarda soltanto i 6.566 Comuni dei territori delle Regioni a statuto ordinario. I Co-muni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Bolzano e di Trento non applicano il sistema perequativo nazionale e, tra loro, il taglio di cui al Dl. n. 66/2014 ha coinvolto soltanto i Comuni della Regio-ne Sardegna e della RegioRegio-ne Siciliana, le cui legislazioni attuative speciali non erano state emanate con riferimento alla finanza degli Enti Locali.

Il “Fsc” si applica quindi ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Isole, ma per queste ultime non compren-de i criteri perequativi.

Pertanto, il riparto dei Euro 100 milioni integrativi del “Fsc”

deve preliminarmente articolarsi in 2 quote da calcolar-si sulla base dell’ammontare del taglio ex Dl. n. 66/2014 subìto, rispettivamente, dai Comuni delle Regioni a Sta-tuto ordinario e dai Comuni delle Isole, come riepilogato nel Prospetto n. 1 (“Riparto preliminare delle risorse inte-grative”).

Nel documento Centro Studi Enti Locali (pagine 85-88)