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3. L’obbligatorietà della mediazione civile negli ordinamenti giuridici d

3.1 In Gran Bretagna

L’origine dei procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione nel Regno Unito è da ricercarsi nell’accresciuta attenzione per la tutela dei diritti dei consumatori e nella constatata inidoneità del processo ordinario quale strumento di adeguata protezione degli interessi del contraente economicamente e socialmente debole nei confronti dell’impresa, in ragione degli alti costi, dei tempi di svolgimento e dell’eccessivo formalismo che lo caratterizza185

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Alcuni tipi di procedimenti alternativi alla giurisdizione sono nati convenzionalmente da associazioni di categoria tra imprese per dirimere le controversie insorte con i loro clienti, altri sono stati introdotti direttamente da fonti normative. Tale diversa matrice non è priva di riflessi in ordine alla loro rilevata multiformità. Già in questo Paese, infatti, è sorta fin da subito la dualità dei noti

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modelli fondamentali: quello aggiudicativo-decisorio (adjudicative ADR), e quello compositivo (non adjudicative ADR).

L’intervento più recente e rilevante in materia si è avuto nel 1998 con la riforma processuale inserita nelle Civil Procedure Rules: prendendo le mosse dall’idea del processo come strumento assolutamente residuale per porre rimedio alla lesione dei diritti, tale riforma pone a carico delle parti il dovere di evitare il processo, se e nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente praticabile, tentando la conciliazione e a tal fine incoraggia e promuove, in vario modo e a più livelli, l’utilizzo di tutte queste procedure intese a realizzare la definizione non giurisdizionale delle controversie. Al riguardo la Rule 1.4 (2)(e) stabilisce, in linea generale, che la Corte, nell’ambito che le compete, deve incoraggiare le parti all’uso di una procedura alternativa che ritenga appropriata al tipo di controversia e facilitare l’accesso ad essa, fermo restando il dovere della stessa Corte a tentare la conciliazione all’interno del processo. La successiva Rule 26.4 ha cura di precisare poi che la Corte può sospendere il processo, su istanza di parte o d’ufficio, quando lo ritiene opportuno, al fine di consentire alle parti di tentare la composizione convenzionale della lite attraverso una procedura alternativa186.

Le parti, pur non rimanendo affatto obbligate ad attivare il procedimento o a parteciparvi attivamente, ove si rifiutino, possono comunque incorrere in alcune conseguenze a loro sfavorevoli che la prassi procedurale affida alla discrezione del giudice. In particolare, al giudice è consentito, sulla base di una valutazione discrezionale che tenga conto di tutte le circostanze, di individuare delle eccezioni alla regola generale che pone le spese del giudizio a carico della parte soccombente, a tal fine il giudice potrà tenere conto della condotta non collaborativa di una o di entrambe le parti nell’ambito di una procedura alternativa, decidendo eventualmente sulle spese a prescindere dalla soccombenza187.

Altre possibili conseguenze non riguardano propriamente la mediazione ma un’altra modalità transattiva presente in Gran Bretagna e simile a quella statunitense. Questo tipo di procedura alternativa prevede che, prima dell’inizio del procedimento giurisdizionale (trial), ciascuna parte possa effettuare una proposta di transazione

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Cfr. ivi, pp. 112-113.

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della controversia e renderla nota alla controparte, che può accettarla. Nel caso di rifiuto, invece, al fine di preservare l’imparzialità del giudice che a questo punto dovrà decidere la controversia, la proposta di accordo non può essere prodotta in giudizio188. Il giudice potrà venire a conoscenza di tale proposta soltanto dopo aver deciso il merito della causa, al fine di determinare il carico delle spese, derogando eventualmente al principio di soccombenza189. In particolare, per evitare rifiuti ingiustificati di proposte transattive, la legge prevede un meccanismo sanzionatorio diversamente articolato a seconda della parte – attore o convenuto – che abbia rifiutato l’offerta rivelatasi ex post più conveniente rispetto alla sentenza: se a rifiutare l’offerta sia stato l’attore, questi è condannato a pagare tutte le spese sostenute dal convenuto dopo il decorso del termine ultimo per l’accettazione dell’offerta190

. Se invece il rifiuto dell’offerta sia imputabile al convenuto, questi può essere condannato a pagare sia gli interessi sulla somma dovuta con una maggiorazione fino al 10% in più rispetto al tasso ufficiale, sia le spese del processo, il cui ammontare può essere calcolato su base indennitaria e maggiorato fino ad un massimo del 10% a titolo di interessi. Il rigore di tali criteri è tuttavia temperato dalla possibilità riconosciuta al giudice di derogare ad essi allorché, in ragione della condotta delle parti, delle circostanze dell’offerta e delle informazioni di cui le parti stesse erano in possesso al momento della sua formulazione, la sanzione da comminare appaia ingiusta191.

Queste sanzioni “indirette”, incidendo sulla distribuzione dei costi del processo che, come noto, in Inghilterra sono alquanto elevati, fa sì che il meccanismo sanzionatorio risulti fortemente punitivo, al punto da poter vanificare, in alcuni casi, la vittoria della parte che abbia ingiustificatamente rifiutato l’indicazione del giudice in favore del procedimento alternativo192.

Il fatto che l’applicazione della sanzione non sia affidata a meccanismi automatici ma ad una valutazione ex post del comportamento della parte che non abbia seguito l’indicazione del giudice o comunque non abbia valutato proposte della

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Rule 36.19(1) citata ibidem.

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Rule 36.19(2) citata ibidem.

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Rule 36.20(2) citata ibidem.

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Rules 36.21 (2), (3), (4), e (5) citate ibidem.

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controparte, se, da un lato, concorre a rendere più flessibile il meccanismo conciliativo, evitando applicazioni eccessivamente rigorose, dall’altro lato rischia di comprometterne l’efficacia: si è notato, infatti, che in questo modo le parti, nel momento in cui devono valutare l’incoraggiamento del giudice o la proposta della controparte, non sono poste nella condizione di effettuare una valutazione razionale e certa, dovendo piuttosto scommettere sul rischio di una potenziale e indeterminata sanzione che potrebbe colpirle qualora il giudice valutasse negativamente il loro comportamento193.

Per quanto riguarda l’efficacia dell’accordo raggiunto in sede di mediazione, le parti possono chiedere al giudice di trasformare tale accordo in un provvedimento giudiziale vincolante, qualora il giudice approvi l’accordo raggiunto194

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Una caratteristica che l’istituto in esame ha assunto all’interno dell’ordinamento britannico è il riconoscimento tributato alla figura e al ruolo del mediatore quale categoria professionale vera e propria, con un proprio codice deontologico, un’ineludibile specializzazione e formazione continua e con propri regolamenti (a differenza del nostro ordinamento, in cui, per contro, essa non è professione regolamentata)195.