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L’art. 120, co. 10, c.p.a., al pari di quanto già previsto dall’art. 245, co. 2-undecies del codice appalti, impone la sinteticità di “tutti gli atti di parte”, in termini di doverosità, aggiungendo a tale previsione che anche i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e che la sentenza deve essere redatta, ordinariamente, in forma semplificata.

Il dovere di sinteticità degli atti è, invero, individuato all’art. 3 del Codice del processo amministrativo, tra i principi generali del processo amministrativo, quale strumento volto a favorire il buon andamento del processo, l’economia processuale e ad assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, al pari della previsione di cui all’art. 2, comma 2, c.p.a. in base alla quale “il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”.

Il principio di sinteticità rappresenta una novità importante per il nostro ordinamento considerato che l’unico riferimento rinvenibile nel processo civile è stato introdotto di recente ad opera della legge n. 69 del 2009 che ha modificato il disposto di cui all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., rendendo più agile la redazione della sentenza attraverso l’eliminazione dell’obbligo di includere nella stessa “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e limitando la previsione alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La semplificazione dell’attività di redazione delle sentenze da parte del giudice civile è stata realizzata anche mediante la modifica dell’art. 118 disp. att., c.p.c. in cui si precisa che la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.182

182 Per un’analisi della portata del riferimento ai precedenti conformi di cui

all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed alla configurabilità di una motivazione per relationem nelle sentenze del giudice civile cfr. C.DI IASI, Funzioni e tecnica

La regola della sinteticità degli atti di parte deve essere valutata favorevolmente soprattutto in relazione alle ipotesi in cui la lunghezza degli atti non risulta necessaria ad illustrare al giudice i termini della controversia, ma si presenta come una cattiva abitudine degli avvocati (orientati a ripetere più volte lo stesso concetto o a riportare interi brani di giurisprudenza o dottrina, non necessari, ed a proporre un numero elevato di motivi di ricorso palesemente infondati o inammissibili).

Allo stesso tempo deve essere considerata positivamente con favore la scelta di prevedere, anche per il giudice, un dovere di sinteticità e chiarezza nella redazione delle sentenze, il che, da un lato, esonera il giudice dal redigere sentenze inutilmente prolisse, dall’altro, gli impone di non semplificare eccessivamente l’iter decisionale delle pronunce per non sacrificare il profilo della chiarezza.

Ad ogni modo si osserva che alla tendenza ad incentivare l’ erosione della motivazione ed il carattere “succinto” della stessa, non sempre consegue una concreta riduzione dei tempi processuali; questo perché la redazione della motivazione si presenta come il momento ultimo di una spesso complessa attività di studio della controversia che resta tale indipendentemente dalla lunghezza del testo che documenta tale attività. La concisione della motivazione, quindi, può non influire in alcun modo sui tempi del processo, rischiando nei casi di controversie più complesse di rendere difficilmente afferrabile e comprensibile il percorso logico argomentativo seguito dal giudice ai fini del decidere.183

In quest’ottica deve essere, quindi, attentamente valutata la disciplina della motivazione delle sentenze in forma semplificata, di cui all’art. 74 c.p.a. - che prevede che la stessa può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto

della motivazione (Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “L'organizzazione del procedimento e le tecniche di motivazione nei giudizi civili e di lavoro” - Roma 14-16 febbraio 2011), in www. csm.it; M.TARUFFO, La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza, ivi.

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risolutivo o ad un precedente conforme - in quanto, il rischio potrebbe essere quello di trovarsi di fronte a sentenze con motivazioni generiche e poco chiare, proprio perché eccessivamente sintetiche.184

Solo dall’opportuno bilanciamento tra chiarezza e sinteticità può, dunque, derivare una collaborazione tra giudici e difensori che potrebbe contribuire a migliorare notevolmente il funzionamento del servizio giustizia.185 Il richiamo alla cooperazione, nell’ottica della massima economia processuale, è stato compiuto anche dal Presidente del Consiglio di Stato in una recente circolare interpretativa dell’articolo 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo.186

Tornando al rito speciale in materia di appalti pubblici, l’art. 120, comma 10, c.p.a., prevede che la sentenza è ordinariamente redatta “nelle forme di cui all‟art. 74”, ragion per cui, mentre nel rito ordinario la sentenza in forma semplificata presuppone una situazione manifesta di inammissibilità, irricevibilità, fondatezza o infondatezza, nel rito speciale, la sentenza in forma semplificata viene imposta come regola, a prescindere dall’esservi o meno una

184 Sul punto cfr. A.R

OMANO, Dovere di motivazione e sinteticità degli atti, in R. GAROFOLI,G.FERRARI (a cura di), Codice del processo amministrativo, Roma, 2010, 47; A.G.PIETROSANTI, I principi generali, in M.A.SANDULLI (a cura di), Nuovo processo amministrativo, Milano, 2010, 106.

185 Per un’approfondita riflessione sul punto cfr. R.D

E NICTOLIS, op. ult. cit., la quale rileva come il principio di sinteticità rischi di configurarsi come una mera enunciazione di principio, non essendo stati specificati i requisiti che un atto deve possedere per essere considerato sintetico (prevedendo un numero massimo di pagine e un tempo massimo per la discussione orale) e non essendo esplicitate le conseguenze dell’inosservanza di tale principio.

186 Cfr. P.D

E LISE, Comunicazione del Presidente del CdS sulla sinteticità dei ricorsi, in www.giustizia-amministartiva.it, in cui sono fornite una serie di indicazioni pratiche da osservare, in particolare: “affinché lo scopo che persegue -la riduzione dei tempi di definizione delle controversie -possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25. Ove la complessità del gravame renda necessario utilizzare un numero maggiore di pagine superando i limiti approssimativamente indicati, sarebbe opportuno formulare all'inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell'atto stesso, di non più di una cinquantina di righe (un paio di pagine). Appare in ogni caso indispensabile, in armonia con il principio di sinteticità degli atti, limitarsi, nelle memorie, ad un mero richiamo di quanto già scritto nell'atto introduttivo del giudizio, evitando un'inutile riproposizione di concetti precedentemente espressi o addirittura la reiterazione, sotto forma di memoria, del testo dello scritto difensivo già depositato”.

situazione manifesta; fatta comunque salva la possibilità di redigere la sentenza in forma ordinaria, nel caso di questioni di particolare complessità.187

187 La generalizzazione della sentenza in forma semplificata era già stata

introdotta dall’art. 20, co. 8, d.l. n. 185/2008, peraltro in termini assoluti, che avevano dato luogo a perplessità da parte degli interpreti, cfr. M.A.SANDULLI, Il processo amministrativo superaccelerato e i nuovi contratti ricorso-resistenti, in M.LIPARI,M.A.SANDULLI, Osservatorio sulla giustizia amministrativa, in Foro Amm.-T.A.R., 2009, 1.

3. La sospensione automatica della stipulazione conseguente alla