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Il piano individuale pensionistico attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I, secondo la tipizzazione presente nel Codice delle Assicurazioni Private all’art. 2, primo comma, è un accordo giuridico

97 Si veda l’analisi approfondita di G. MARTINA che guida il lettore alla comprensione di questi

principi di investimento e verso ulteriori riflessioni poste sino a questo momento in tesi; si veda pertanto in I prodotti previdenziali di terzo pilastro alla prova della crisi, op. cit., cit. p. 1952. Inoltre come ricorda l’A. si veda anche N. CHIARANDA, Commento sub artt. 26 - 31, in Aa. Vv., La

nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita, la quale aggiunge che “l’applicazione di

tali principi da parte delle imprese null’altro rappresenta se non traduzione pratica della nota teoria del portafoglio, seconda la quale la diversificazione degli investimenti ne riduce la rischiosità complessiva e va, quindi, nel senso di garantire la sicurezza globale dei medesimi”, cit., p. 247. G. MARTINA sottolinea altresì che “l’applicazione della regola di diversificazione degli investimenti nella gestione delle forme pensionistiche complementari è stata inoltre evidenziata dal Presidente facente funzione della COVIP nell’audizione presso la sesta Commissione – Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, dell’8 ottobre 2008. Nel testo dell’intervento sono contenuti precisi riferimenti ai piani individuali pensionistici di tipo assicurativo istituiti ai sensi del d.lgs. 252/2005, come anzidetto assoggettato alla disciplina assicurativa per i profili attinenti all’investimento delle risorse.”, cit. p. 1953.

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attinente alla durata della vita umana. La somma pattuita dall’impresa di assicurazione verrà pertanto corrisposta all’aderente, sotto forma di capitale o di rendita in armonia con quanto definito dalle disposizioni civilistiche all’art. 1882, al verificarsi di un evento futuro ed incerto. In tale negozio giuridico la formazione del montante previdenziale atto a soddisfare un bisogno relativo alla vita umana non si realizza, quindi, attraverso il tipico meccanismo dei contratti di puro risparmio, basato sulla restituzione delle risorse accantonate e capitalizzate ad un tasso di rendimento stabilito preventivamente dalle parti. La posizione individuale si viene a creare invece, tramite il versamento periodico - e certo - di un premio da parte dell’aderente, di entità notevolmente inferiore rispetto all’ammontare garantito dall’impresa di assicurazione per soddisfare il fabbisogno previdenziale dell’assicurato. Per i motivi appena esposti e per il fatto di vedersi versata immediatamente una somma di denaro al verificarsi di eventi come la sopravvivenza e la premorienza dell’assicurato, fanno sì che tale fattispecie assicurativa sia contraddistinta interamente dalla causa previdenziale, nonostante l’esistenza dello “spirito del risparmio” in seno al contraente.

Tuttavia è bene precisare altresì che le polizze di ramo I delle assicurazioni sulla vita, così come disciplinate dall’art. 1882 c.c., sono contratti stipulati per la realizzazione di un fine differente da quello previsto dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Il piano individuale pensionistico così come disciplinato dal Testo Unico della Previdenza può essere considerato solamente affine alle polizze suddette, ma non del tutto coincidente con lo scopo perseguito dai contratti assicurativi sulla vita98; infatti sin dall’inizio si è affermato che essi risultano essere gli strumenti individuati dal legislatore, con il quale attuare il

98

Cfr. G. MARTINA, La tutela del consumatore di forme pensionistiche complementari tra

disciplina di settore e contrasto delle pratiche commerciali scorrette, in V. MELI e P. MARANO (a

cura di), La tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette nei mercati del

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piano individuale pensionistico.

Rientrando da questa sorta di “geometria variabile” in seno alla disciplina assicurativa e previdenziale, tra i contratti che promuovono la funzione previdenziale, sono presenti anche le cosiddette polizze rivalutabili, tra cui l’assicurazione sulla vita, caso morte – a vita intera. Questi contratti malgrado siano distinti da una componente finanziaria e di investimento non indifferente, rientrano comunque negli schemi previsti del ramo I del comparto vita, assicurando oltre la somma prevista, una percentuale dei rendimenti conseguiti dall’investimento dei premi versati, altresì definita in gergo assicurativo aliquota

di retrocessione. Si riconosce al contraente, in altre parole, non l’intero

rendimento della gestione finanziaria prevista, bensì solo una parte: maggiore sarà l’aliquota e maggiore sarà il rendimento retrocesso (rectius: riconosciuto). Questo incremento garantito, noto anche come rivalutazione della posizione individuale dell’aderente, capitale o rendita che sia, è dato dal collegamento ad una o più gestioni interne separate, distinte completamente cioè dalle altre attività dell’impresa assicuratrice, così come disposto dall’art. 5 dello Schema di Regolamento. La gestione separata a cui si sta facendo riferimento è un fondo interno all’impresa di assicurazione, ossia un portafoglio di investimenti di sua proprietà, costituito da un insieme di attività finanziarie corrispondenti alle riserve tecniche nel quale confluiscono, oltre ai premi versati testé menzionati, i rispettivi rendimenti scaturenti dai proventi finanziari di competenza, dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzati durante l’esercizio. Considerando pertanto solo le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel corso dell’anno, si giunge al cosiddetto risultato finanziario della gestione separata, che viene attribuito di volta in volta, alle singole polizze rivalutabili, in base al premio versato. A tal valore va rapportato l’indice di giacenza media degli investimenti,

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prevalentemente stanziati in obbligazioni e titoli di Stato99, determinato in base al loro prezzo di acquisto – o prezzo storico -. Il risultato a cui si perviene da questa divisione, è il cosiddetto rendimento della gestione separata, definitivamente acquisito dall’aderente e atto alla rivalutazione della sua posizione individuale, previa l’applicazione dell’aliquota di retrocessione. Ad esempio, si può spiegare come questo processo consente all’aderente di ottenere un consolidamento annuale della prestazione a lui assicurata, non riscontrabile in nessuno strumento prettamente finanziario. Ipotizzando infatti, che nell’anno n, all’interno di un impresa di assicurazione siano presenti due gestioni separate, Alpha e Beta e che abbiano ottenuto a fine esercizio lo stesso rendimento pari al 7 per cento, ai quali vengono applicate rispettivamente due aliquote di retrocessione del 50 per cento e del 60 per cento, il rendimento retrocesso sarà pari al:

(7% * 50%)= 3,5% per la gestione separata Alpha; (2.1)

(7% * 60%)= 4,2% per la gestione separata Beta. (2.2)

Già da questo primo passaggio aritmetico, si può evidenziare una prima differenza con uno strumento tipicamente finanziario, come i fondi comuni di investimento. Le percentuali di rendimento trattenute dall’impresa di assicurazione rappresentano certamente la commissione annua per la gestione finanziaria, ma sono calcolate solamente sul rendimento realizzato e non sull’intero patrimonio in gestione. Tuttavia è vero anche che alcune compagnie di assicurazione applichino un’ulteriore percentuale, la cosiddetta trattenuta

percentuale minima; in questo caso, chiamando in causa solo la gestione

separata Alpha, se la trattenuta minima fosse per esempio dello 0,8 per cento, il

99 Cfr. www.infoprevidenza.it, in cui viene affermato che la componente azionaria, se presente

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rendimento finale retrocesso all’aderente, sarebbe per sottrazione pari al 2,7 per cento.

Tornando comunque all’esempio iniziale, e mantenendo inalterati i rendimenti retrocessi, qualora la prestazione iniziale della gestione separata Alpha fosse di 10.000 €, mentre quella di Beta fosse di 12.000 €, le nuove prestazioni assicurate sarebbero pari a:

(10.000€ * 3,5%)= 13.500€ per la prestazione assicurata in Alpha; (2.3) (12.000€ * 4.2%)= 17.040€ per la prestazione assicurativa in Beta. (2.4) Ripercorrendo i medesimi meccanismi e conseguendo nell’anno n+1 il rendimento della gestione finanziaria di competenza, riconosciuto in sede di calcolo alle prestazioni appena ottenute, si ottiene il suddetto consolidamento della prestazione annuale della prestazione. Tale rivalutazione, imputata pertanto di anno in anno, va ad accrescere la somma assicurata determinandone la rivalutazione progressiva fino alla scadenza naturale del contratto, ovvero al verificarsi della morte dedotta in polizza. La garanzia che il valore della prestazione non potrà mai essere inferiore a quella dell’anno precedente non è presente, come si analizzava, in nessuno strumento finanziario ma esclusivamente nelle gestione separata di un’impresa di assicurazione. Questo è possibile in quanto i titoli presenti nel portafoglio di una gestione separata sono contabilizzati, come già si è visto, al loro prezzo d’acquisto, a differenza di quanto accade in uno strumento finanziario nel quale il valore del titolo viene registrato al prezzo corrente. Tuttavia a riguardo, è opportuno procedere con le dovute precisazioni; come disciplinato nello Schema di Regolamento all’art. 9, quarto comma, le attività sono valutate al prezzo di acquisto solamente nel caso di beni di nuova acquisizione, in modo da eludere tecnicamente gli effetti della volatilità del mercato, mentre risultano registrati al momento dell’iscrizione nella gestione medesima a valore corrente, qualora siano già di proprietà della compagnia.