Sommario: § 2.1 Gli atti della COVIP: il Regolamento ed ulteriori riflessioni sulle
determinazioni di settore – § 2.2 Le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Brevi cenni evolutivi – § 2.3 I piani individuali pensionistici: l’identificazione della fattispecie - § 2.4 I piani individuali pensionistici di ramo I - § 2.5 I piani individuali pensionistici di ramo III - § 2.6 I piani individuali pensionistici multiramo – § 2.7 Adesione, riscatto, anticipazione ed erogazione della prestazione individuale- § 2.8 Le tutele nei confronti degli aderenti
§ 2.1 Gli atti della COVIP: il Regolamento ed ulteriori riflessioni sulle
determinazioni di settore
Il mosaico regolamentare sin qui presentato, formato specialmente dai tasselli legislativi dei tre settori lato sensu finanziari, si compone e si modella con gli atti di regolazione delle rispettive Autorità di settore che costantemente controllano i soggetti passibili di vigilanza, al fine di tutelare coloro che accedono o si relazionano con essi, intercettando altresì le dinamiche evolutive e concorrenziali del mercato.
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A riguardo, si è già avuto modo di esporre il ruolo sempre più significativo e complementare assunto dal settore della previdenza privata, facendo emergere la centralità dell’attività di vigilanza della COVIP. L’emanazione del d.lgs. 252/2005 ha investito infatti la Commissione di un potere generale di regolazione del ciclo dell’investimento, finalizzato alla precostituzione di risorse per far fronte alle necessità dei lavoratori ovvero dei quiescenti. I “compiti della COVIP” riassunti nell’art. 19, d.lgs. 252/2005 attengono alla definizione di regole fondamentali di comportamento – a rilevanza esterna – degli operatori, come quelle relative alla correttezza e trasparenza delle condotte dei gestori, alle modalità d’offerta dei prodotti previdenziali, alla struttura ed al livello d’informazione degli investitori 79. Opera pertanto, in modo parallelo ad IVASS – che vigila sui profili di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione anche quando propongono polizze vita con funzioni “pensionistiche” – ed a Banca d’Italia, cui spettano le stesse attribuzioni sui soggetti abilitati alla prestazione d’investimento, per lo specifico richiamo operato dall’art. 6, quarto comma, lett. a), b), c), d.lgs. 252/2005. La Commissione quindi, al pari delle altre Autorità di settore, regola, autorizza, impone, consiglia, inibisce e sanziona; la lettura del già citato art. 19 del Decreto “previdenziale” assieme all’art. 18 - rubricato “Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari” -, evidenzia quindi che ad essa è riconosciuto l’impiego di tutti gli strumenti di regolazione per l’espletamento delle proprie funzioni. Da un confronto tra i veri testi normativi testé elencati emerge tuttavia che nel Decreto sulla previdenza si utilizza un differente stile normativo, impiegando moderatamente il termine
regolamento; con la massima parsimonia viene utilizzato nell’art. 3 e nell’art. 19,
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G. ROMAGNOLI, Funzioni di COVIP tra pensioni normative e rapporti con le altre autorità di
mercato, Profili di vigilanza e dei controlli sui prodotti di previdenza complementare, in Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, (a cura di) P. CORRIAS e G. RACUGNO, Quad. di Giur. Comm., Giuffré Editore 2010.
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secondo comma, lett. b), d.lgs. 252/2005 “per indicare lo strumento destinato a disciplinare uno specifico procedimento di autorizzazione e le condizioni per l’abilitazione all’esercizio” di certi strumenti previdenziali, senza comunque specificare quali tra le varie possibili determinazioni dell’Autorità debbano assumere tale forma. Infatti nella prima parte del secondo comma dell’art. 19 si afferma che la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari, anche mediante l’emanazione di Istruzioni di carattere generale e particolare; a tutela degli iscritti e dei beneficiari – con riguardo al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare – detta quindi disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di guidare i soggetti destinatari della funzione previdenziale ad un’adesione consapevole. Ulteriori garanzie poste a presidio dell’assicurato, come l’ormai noto diritto alla portabilità della posizione individuale maturata, sono disciplinate sempre all’art. 19, d.lgs. 252/2005 alla lettera g), grazie all’attuazione del principio introdotto dall’art. 1, lett. h), n.2, della L. 243/200480. Insieme con la
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Come spiega P. MARANO, L’offerta al pubblico di fondi pensione aperti e PIP e la disciplina
sull’intermediazione assicurativa, in Previdenza complementare ed imprese di assicurazione, (a
cura di) P. CORRIAS e G RACUGNO, Quad. di Giur. Comm., Giuffré Editore, “l’obiettivo perseguito con la delega legislativa introdotta dalla L. 243/2004 è di attribuire alla COVIP il compito di favorire e tutelare un’adesione consapevole dei soggetti destinatari delle forme di previdenza complementare, siano esse offerte da fondi pensione aperti, PIP o fondi negoziali. Sebbene sia innegabile un progresso rispetto alla situazione previgente, la delega legislativa scontava dei limiti formali (compatibilmente con le disposizioni sulla sollecitazione del pubblico risparmio), e sostanziali (la preesistenza delle regole sull’intermediazione assicurativa e sulla sollecitazione del pubblico risparmio), che quasi inevitabilmente hanno condotto a una disciplina della raccolta delle adesioni che presenta ancora qualche zona grigia e nella quale la COVIP non è assurta a “protagonista unico”. Si è ravvisata allora, “la necessità di una collaborazione tra le diverse Autorità di vigilanza coinvolte nell’offerta al pubblico di prodotti previdenziali, nell’interesse degli operatori e dei destinatari delle previdenza complementare ad avere regole chiare, condivise e utili per le decisioni da prendere, evitando coni d’ombra nei quali stessa potestà sanzionatoria potrebbe avere difficoltà a esplicarsi efficacemente”; cit. p. 71. È chiaro che l’intentio legis perseguito attraverso l’attuazione dei principi contenuti in questa delega al Governo, è quella di risolvere in questo modo il problema di raccordo tra la disciplina dei mercati finanziari e quella dei fondi pensione, sorta con l’emanazione del d.lgs. 124/1993; raccordo comunque ancor più ineludibile, nella prospettiva presente nel d.lgs. 252/2005, in conformità inoltre con le direttive
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Legge sulla Tutela del Risparmio, tale lettera risulta in armonia con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio, così come riportato dal già citato art. 25, terzo comma. Come si è affermato in dottrina, attraverso la base normativa disposta alla lettera g), si può ravvisare nell’onere legislativo della Commissione di Vigilanza una sorta di evanescenza normativa, riscontrabile nelle sue scelte intermittenti di qualificare i propri atti taluni come Regolamenti, altri come Istruzioni. Tuttavia, nonostante questa discrezione riconosciuta in seno alla COVIP, tali scelte possono innescare dubbi sul tipo di potere esercitato e sulle sue conseguenze; è immediato come la determinazione normativa posta in essere possa avere conseguenze ai fini applicativi e pratici, in quanto solo i Regolamenti vincolano l’Autorità emanante. Una volta emanati infatti, essa non è abilitata a disattenderli “a differenza della maggior rilevanza delle disposizioni regolamentari, che possono essere fatte valere con ricorso per Cassazione, applicandosi ad esse il broccardo iura novit curia”81.
Tuttavia, l’individuazione dello strumento legislativo più idoneo ad ottemperare la funzione di vigilanza sui prodotti previdenziali non è operazione semplice. È evidente il grado di complessità sia del tema in esame – assieme alla molteplicità degli strumenti proposti al risparmiatore previdenziale - che delle problematiche concernenti la riforma in atto del sistema pensionistico pubblico, i quali si riflettono a loro volta, evidentemente, sull’attività di regolazione delle amministrazioni preposte a presidiare questo particolare settore del risparmio. Affrontando tali questioni con prudenza, sembra che l’art. 19, secondo comma, ponga una cosiddetta norma sulla normazione, riconoscendo pertanto ad ogni
comunitarie. Sul punto si veda tra altri, BESSONE, Previdenza complementare, Torino, 2000, p. 372 e ss., ma anche GAMBINO, Mercato finanziario, attività assicurativa e risparmio
previdenziale, in Il diritto del mercato finanziario alla fine degli anni ’80, (a cura di) COSTI, Milano,
2002, p. 102.
81 S. NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità indipendenti, Padova, 2002, p. 95 e ss; cfr. con G.
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atto della COVIP una natura normativa, indipendentemente dalla denominazione del suo intervento. Ad ogni modo, coerentemente con la scelta pratica presente nel Testo Unico della Finanza, si è individuato nel Regolamento – in linea di principio – lo strumento prediletto dalla COVIP per integrare quelle particolari disposizioni legislative destinate ad ordinare i rapporti tra vigilati e risparmiatori. Si possono così riscontrare regolamenti atti a definire le “modalità di adesione
alle forme pensionistiche complementari” – emanato con delibera il 29 maggio
2008 (v. spec. art. 11 e nota 195) – e specificatamente, come si vedrà immantinente, “i piani individuali pensionistici e le forme pensionistiche
complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita”,
attuato con delibera il 31 ottobre 2006, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 d.lgs. 252/2005.