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I provvedimenti collegiali: L’ordinanza di sospensione

3. Il procedimento cautelare

3.2. Iter procedimentale

3.2.3. I provvedimenti collegiali: L’ordinanza di sospensione

Una volta discussa la trattazione sull’istanza cautelare, il collegio, ai sensi del comma 4, dell’art. 546/1992, provvede con ordinanza motivata116

, non impugnabile. In merito a tale non impugnabilità, contrariamente a ciò che avviene nel rito civile ed in particolar modo in quello amministrativo, si dirà in maniera più approfondita nel proseguo117, analizzando critiche e censure di legittimità costituzionale. Anticipando solo una delle ultime, alla luce della modifica dell’art. 15 ad opera d.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, che ha

114 “il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito…”

115 Glendi, La tutela cautelare del contribuente nel processo tributario riformato, cit., p. 78, secondo il quale la parte istante, qualora si costituisse in quell’occasione, potrà avanzare una richiesta di rinvio della trattazione, giustificata dalla difficoltà di un contraddittorio eccessivamente ristretto. Rinvio che potrà essere accolto, dovendo però tenere sempre in considerazione le condizioni d’urgenza che caratterizzano il procedimento cautelare.

116 G. Falcone, Le sospensive tributarie e l’opera dell’interprete, il Fisco, 1996, 25, p. 1605, osservava che la motivazione è inutile quando poi non è ammesso un riesame avverso il provvedimento. In realtà la motivazione di un provvedimento non ha la funzione di consentirne l’impugnazione, ma è un obbligo generale di pronuncia, nel rispetto anche dell’art 111 della Cost., a prescindere dalla non impugnabilità del provvedimento, sentenza incluse. In tal caso, la motivazione richiesta per l’ordinanza al comma 4, art. 47, è specularmente collegata a quanto richiesto al ricorrente al primo comma di questo articolo, ovvero la presenza di una “istanza motivata”. Inoltre è solo in relazione alla motivazione resa su una determinata situazione di fatto e di diritto che le parti potranno valutare la rilevanza di eventuali mutamenti giuridico- fattuali relativi o al fumus o al periculum in mora, tali per cui ottenere una revoca o una modifica dell’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza sospensione come espressamente consentito dall’art. 47 comma 8.

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introdotto al comma 2-quater, la regola secondo la quale “con l’ordinanza che

decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase”. Un’autonoma pronuncia sulle spese, contro la quale non è previsto ne

l’appello, ne il reclamo è in palese violazione dell’art. 111 della Costituzione. Proseguendo con il comma 4 dell’art. 47, è di recente introduzione attraverso il d.lgs. n. 156/2015, il nuovo regime dell’immediata pronuncia e comunicazione alle parti del dispositivo dell’ordinanza che decide sulla domanda cautelare del contribuente118. Non si condivide il timore di coloro che ritengono che tale modifica possa indurre le commissioni a decisioni affrettate o poco ponderate, ma anzi si appoggia chi sostiene119 che tale impulso acceleratorio vuol essere di stimolo a tutti i componenti del collegio a partecipare alla camera di consiglio con più cognizione, avendo avuto riguardo di studiare preliminarmente l’istanza cautelare del contribuente nella prospettiva di dover prendere una decisione subito dopo la discussione orale. Al contrario di quanto attiene ai termini ordinatori previsti dai commi 5-bis, 6, dell’art. 47, con riguardo alle inibitorie nei gradi di impugnazione delle sentenze tributarie non è previsto che il dispositivo dell’ordinanza di sospensione sia comunicato immediatamente alle parti in udienza subito dopo la delibazione e non si ritiene che si debba porre rimedio in via interpretativa120.

L’ordinanza con la quale il collegio si pronuncia sulla questione, potrà accogliere o rigettare l’istanza; in caso di rigetto, a sua volta, potrà riguardare ragioni di merito, qual ora non sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari,

118 Si precisa che il termine della immediata comunicazione del dispositivo alle parti è comunque un termine ordinatorio, con la conseguenza che il suo non rispetto non determinerà la nullità dell’ordinanza che decide sulla istanza di sospensione. Detto questo però, sembra giusto specificare che l’omissione o il ritardo della comunicazione del dispositivo alle parti potrebbero avere conseguenze sul piano disciplinare, alla luce dell’introduzione da parte dell’art. 11, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 156/2015, dell’art. 15, comma 5, lett. a) al d.lgs. n. 546/2015, che commina ora ai componenti delle commissioni tributarie la sanzione della sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per il “reiterato o grave ritardo

nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”.

119 Stella, in Glendi – Consolo – Contrino, Abuso del diritto e novità sul processo tributario cit., p.207. 120 Glendi – Consolo – Contrino, op., cit., p. 207, nel quale si ritiene che tale dimenticanza non è stato un “innocuo incidente di percorso”, ma che tale dovere sia stato a ragion veduta circoscritto alla sola sospensione dell’atto impugnato in primo grado, in modo “sperimentale” in attesa di ricevere feedback dalla prassi applicativa, prima di imporre alle commissioni regionali un analogo regime acceleratorio che comporterà valutazioni più complesse ed articolate con inevitabili ricadute sull’organizzazione dei lavori.

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oppure di rito, se ad esempio, viene presentata domanda di sospensione di un atto ritenuto non sospendibile, oppure venga presentata ante causam.

Le previsioni di legge di cui all’art. 47, pur non prevedendoli, non escludono eventuali provvedimenti collegiali che non riguardano l’esito finale della pronuncia sull’istanza di sospensione121. Si pensi ad esempio ad ordinanze

istruttorie con le quali la Commissione richiede l’acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la valutazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculim in mora, o ancora provvedimenti ordinatori volti a sanare vizi del procedimento, ad esempio quando non venga rispettato il termine di dieci giorni liberi dalla comunicazione del decreto di fissazione della trattazione, art. 47, comma 2. Secondo parte della dottrina122, inoltre, il collegio può adottare provvedimenti cautelari interinali qual ora sopravvenga un’eccezionale urgenza dopo che il presidente della sezione abbia già fissato la data della trattazione in sede collegiale.