1.4 Le identità e il libero svolgimento della personalità
1.4.2 Identità personale e «verità biologica»
La progressiva scoperta dei significati del genoma ha comportato nuove problematiche come la rivendicazione del «diritto di conoscere le proprie origini».
La Corte costituzionale nella la sentenza 14 maggio 1999 n. 170 ha affermato che un rapporto di filiazione veridico fa parte della esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità, intendendo come diritto all'identità personale non tanto un diritto ad essere sé stessi quanto piuttosto un diritto a sapere chi si è.
Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche è strettamente connesso con il tema dell'adozione.
L'art 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184, legge che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori55, prevede il
54 Rodotà S., La vita e le regole: tra diritto e non diritto, cit., p. 178.
55 Art 28, Legge 184 del 1983 «1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
diritto del genitore biologico a mantenere il proprio anonimato nei confronti del figlio e prevede che l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni dalle quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Inoltre la legge 15 maggio 1997 n. 127 salvaguarda l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. 4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. 5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. 7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti l'autorizzazione non e' richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili».
La prevalenza del diritto all'anonimato della madre rispetto al diritto alla conoscenza delle proprie origini del figlio è considerata giustificata per esigenze di tutela della riservatezza della persona e per la salvaguardia di interessi sia della famiglia legittima, sia dei figli non riconosciuti.
È previsto poi sempre dall'articolo 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 che l'adottato raggiunta l'età di venticinque anni, o la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; l'accesso alle informazioni non è però consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata.
Questo articolo ha stimolato molte riflessioni negli anni. Soprattutto ci si è chiesti se la conoscenza delle proprie origini possa rappresentare un fattore essenziale per lo svolgimento della propria personalità e un elemento costitutivo del diritto all'identità personale.
Una risposta è arrivata oggi dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 18 novembre 2013 n. 278, ha cercato di risolvere il problema del bilanciamento tra il diritto a conoscere le proprie origini e il diritto della madre a rimanere anonima.
Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 28 della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio per un'eventuale revoca di tale dichiarazione.
citato, contrasterebbe con l'articolo 2 della Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all’identità personale dell’adottato»56.
La conoscenza delle proprie origini rappresenta per la Corte «un presupposto indefettibile per l’identità personale dell’adottato, la quale integra un diritto fondamentale, che viene tutelato sotto il profilo della immagine sociale della persona; vale a dire, di quell’insieme di valori rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione».
Viene qui ribadita una concezione di identità personale come diritto alla corretta rappresentazione di sé, attribuendo rilevanza alla tutela dell'immagine sociale dell'individuo.
Per i giudici costituzionali, il diritto a conoscere le proprie origini contribuisce a delineare la personalità di un essere umano e la «cristallizzazione» della scelta dell'anonimato della madre comprometterebbe il diritto all'identità personale dell'adottato57.
56 Sentenza, Corte costituzionale, 18 novembre 2013, n. 278.
57 «Negare a priori l’autorizzazione all’accesso alle notizie sulle proprie origini, in ragione del fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato, compromette il diritto all’identità personale dell’adottato», Corte costituzionale nella sentenza del 18 novembre 2013, n. 278 .