L’idoneità fisica alla mansione specifica come requisito necessario nella Pubblica
4.2 L’idoneità alla mansione specifica come requisito necessario all’assunzione
La questione dell’idoneità alla mansione specifica riveste sicuramente un’importanza di un certo spessore in quanto, verso una direzione di assoluta ottimizzazione della amministrazione pubblica, sia in termini economici che di produttività, non si può non tenere di conto di soggetti che non potrebbero ricoprire il ruolo specifico per cui hanno concorso e, conseguentemente vinto. Dobbiamo inoltre prendere in considerazione il fatto che, è stretto interesse del datore di lavoro non affidare al lavoratore, mansioni o ruoli che potrebbero causare un aggravio della salute del lavoratore stesso.
Il cambiamento, nel frattempo, avvenuto già qualche anno fa in Toscana con la precedentemente citata Legge regionale, è nuovamente all’orizzonte grazie all’abrogazione dei certificati di idoneità fisica generica all’impiego determinata dal recente “Decreto del fare”.
Può capitare infatti che, a seguito di certificati di generica idoneità e procedendo, quindi, ad una regolare assunzione “[…] i dipendenti adibiti a mansioni (anche) fisicamente gravose inizino a lamentare alcuni disturbi e malanni fisici e ottengano dal medico
competente certificazioni di idoneità con prescrizioni o con limitazioni, quando non addirittura di non idoneità alla mansione specifica”.[34]
Ne consegue una impossibilità di utilizzare il personale nella posizione per cui erano stati assunti, sia per coloro cui viene modificato il profilo professionale, dove i dipendenti si dimostrano, il più delle volte, del tutto passivi e indisponibili al “cambiamento” dovuto al nuovo ruolo da ricoprire, sia per i lavoratori cui non è possibile cambiare il profilo professionale e, di conseguenza, devono essere utilizzati tenendo di conto delle limitate capacità e, perciò, con scarsa efficienza.
Vi è infatti da ricordare che all’articolo 42 del D.Lgs. 81/2008 viene menzionata la possibilità, qualora le visite mediche prevedano un’inidoneità alla mansione specifica di assegnare il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo comunque il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Questo, però, nel caso di un lavoratore che sia già entrato in servizio.
Risulta evidente come, soprattutto per determinati ambienti lavorativi, non sia sufficiente una generica certificazione di idoneità fisica all’impiego, la quale risulterebbe, oltremodo, inutile. Il requisito di integrità psico-fisica richiesta nei bandi di concorso dalle amministrazioni pubbliche dovrebbe quindi essere inteso come un requisito in riferimento al ruolo che gli aspiranti all’impiego dovranno ricoprire e di conseguenza una idoneità alla mansione specifica.
Non è ben chiara la direzione che verrà presa a seguito delle recenti abrogazioni dei certificati sanitari generici per il pubblico impiego, così come disposto dal D.L. 69/2013 a livello nazionale, già cominciata in Toscana con la Legge R.T. 40/2009; la certezza è che, la
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[34] Bellini A. “Idoneità fisica al servizio e alla mansione dei dipendenti secondo il TU sulla sicurezza del lavoro”, Azienditalia. Il personale Vol.5 (2008): pp. 424-428.
visita medica nella fase pre-assuntiva contemplata dal D.Lgs. 81/2008 è attualmente in vigore e pertanto è riferita alla mansione specifica.
Con una circolare della Giunta Regionale Toscana del 12 novembre 2009, inoltre, è stata criticata la scelta di introdurre nel D.Lgs. 81/2008 la possibilità di effettuare la visita medica anche in fase pre-assuntiva. La critica è stata mossa dal fatto che, quanto appena enunciato risulta, in primo luogo, in contrasto con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), in dettaglio con riferimento all’articolo 5, il quale sancisce che “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”.
In secondo luogo la Circolare ritiene che, l’opportunità di effettuare la visita pre- assuntiva per la valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica, possa costituire uno strumento per compiere, in mala fede, un’impropria selezione del personale e ritiene, pertanto, che gli Enti non debbano richiedere certificati aboliti dalla L.R.T. 40/2009 né tantomeno, facciano ricorso alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva (disposta dal T.U.S.L.).
Analizzando attentamente l’articolo 5 della Legge 300/1970, si può facilmente evincere che il divieto di accertare l’idoneità fisica del lavoratore è riferito esclusivamente ad una malattia e/o infortunio del medesimo. Giustappunto, esaminando il secondo e terzo periodo dello stesso articolo viene ribadito “il controllo delle assenze […]”: questa situazione, normale e ricorrente appare, oggettivamente, uno strumento di contrasto verso quei lavoratori che, in mala fede, hanno abusato di uno stato di malattia o infermità non
veritiero ed hanno, perciò, causato danni economici e di produttività all’Azienda nonché, nel caso del comparto sanitario, al Servizio Sanitario Nazionale.35
Appare evidente a chiunque, invece, la possibilità di un utilizzo improprio della visita medica pre-assuntiva ai fini di una non corretta selezione. Tuttavia, se dovessimo guardare con pessimismo e in mala fede ogni singola disposizione dettata dalla legislazione italiana non potremmo, oggettivamente, starne tranquilli. I “concorsi-farsa” sono una piaga del nostro Paese a cui porre rimedio non vi sarà sicuramente l’abolizione della visita medica preventiva in fase pre-assuntiva. La risoluzione del problema deve partire da altri punti e interessare le modalità di espletamento delle prove, le responsabilità della corretta verifica delle stesse, le modalità di accesso per soggetti incompatibili, etcc..
Considerare le caratteristiche individuali in relazione ai rischi presenti nel luogo di lavoro, all’atto dell’assunzione, è l’elemento cardine che tratteremo più avanti per poter plasmare il lavoratore (oppure l’ambiente), ove possibile, nell’area in cui prenderà servizio dando priorità assoluta alla sua salute e sicurezza ed escludendo, perciò, altri interessi.
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35 Ad esempio, si rammenti il caso dell’infermiera finta malata, di cui si riporta il testo dell’articolo da Repubblica: “Metteva le foto su Facebook, c´era la lista delle serate che organizzava in discoteca, delle feste di compleanno e dei party. Eppure mancava dal lavoro da sei mesi, in base ad una prognosi che le prescriveva l’assoluto riposo per una rara malattia. Una situazione sotto gli occhi di tutti, sia sul Web che in giro per le strade del piccolo centro. Il caso non è sfuggito alla Guardia di Finanza ligure alla quale è bastata una rapida incursione sull’affollato e spensierato social network per scoprire la truffa”.