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Il Brevetto: riassunto, descrizione, disegni,

Dopo aver visto quali siano i requisiti di una invenzione per poter essere brevettabile, vorrei ora analizzare il brevetto vero e proprio. Come è strutturato, in cosa consiste e come leggere una scheda di un brevetto. Per farlo ho deciso di aiutarmi con la scheda del brevetto di “Caffettiera”, richiesto dall’azienda Bialetti Ind. Spa. 243, poiché è un oggetto di uso

comune e quindi la comprensione delle parti che compongono la domanda di brevetto risulta di più immediata comprensione.

243 La scheda del brevetto in questione è reperibile al seguente link

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IT230554444&tab=NATIONALBIB LIO&office=&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=FP%3A%28bialetti%2 9&recNum=7&maxRec=221

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Prendendo come esempio il caso Bialetti, questa è la scheda presente sul sito della WIPO, dove sono raccolti i dati principali: i numeri identificativi della domanda con le rispettive date di deposito e pubblicazione, il nome degli inventori e del richiedente di brevetto, i numeri di priorità e la classificazione del brevetto.

Come si vede è presente un sistema di classificazione internazionale dei brevetti IPC: in questo caso A47J corrisponde, secondo la classificazione fornita dalla WIPO, a “kitchen equipment; coffee mills; spice mills; apparatus

for making beverages” 244, cui segue il sottoinsieme 31/30 dei sistemi di

acqua calda sotto pressione del vapore.

La data di priorità e il relativo numero di serie sono un importante dato poiché segnano la data da cui viene rivendicata la novità dell’invenzione. Corrisponde in pratica alla data del primo deposito della domanda in assoluto, e si riferisce solitamente al Paese del richiedente.

A tale scheda iniziale segue un riassunto che definisce in maniera sintetica (la reg. 47.3 del Regolamento di esecuzione della CBE richiede non più di 150 parole) l’oggetto dell’invenzione e gli scopi di questa, attraverso un sunto di descrizione, rivendicazioni e disegni. È importante che già nel riassunto si indichi il ramo della tecnica in cui si inserisce il trovato e quale problema tecnico si propone di risolvere.

Assieme all’estratto viene pubblicato anche il disegno che, ad opinione del richiedente, si presta meglio come “sintesi grafica” dell’invenzione 245.

244 Per la tabella completa con la classificazione consulta il sito

https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20180101/transformations /ipc/20180101/en/htm/A47J.htm

245 L’Ufficio Europeo dei brevetti ha la facoltà di scegliere un disegno diverso da quello

proposto dal richiedente, qualora lo ritenga più adatto a rappresentare chiaramente l’invenzione. Reg. 47.4, Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo.

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Il riassunto 246 ha lo scopo di rendere noto ai terzi di cosa si tratta

l’invenzione.

Alla domanda di concessione di brevetto si uniscono la descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni e i disegni.

Nella descrizione viene esposta l’invenzione in modo sufficientemente esaustivo e chiaro ad un esperto del ramo. Ciò perché al titolare del brevetto si vuole conferire una privativa che escluda i concorrenti dal mercato per un determinato tempo, in cambio di questo vantaggio, scaduto il periodo di validità del brevetto, l’invenzione sia assimilata allo stato della tecnica e quindi accessibile alla collettività. Per questo è richiesto che la descrizione sia accurata e che possa essere compresa senza l’ausilio di ulteriori documenti, ad eccezione di eventuali documenti citati nella stessa descrizione o della common general knowledge.

Di seguito sono riportate alcune parti del documento di descrizione dell’oggetto della Bialetti in questione, a puro titolo esemplificativo di come sia strutturata la descrizione 247.

246 In questo caso purtroppo il riassunto non è stato inserito nella banche dati dei brevetti,

né nazionali né internazionali.

247 Per il testo completo della descrizione, che per motivi di spazio non ho riportato

integralmente, si rimanda al link

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=IT230554444&tab=PCTDESCRIPT ION&office=&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&queryString=FP%3A%28bialetti%2 9&recNum=7&maxRec=221

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248(immagine presa dal documento originale “Descrizione”, pag. 1)

Come si nota, la descrizione introduce subito l’oggetto dell’invenzione e quale sia lo scopo “il miglioramento delle condizioni di utilizzo della caffettiera” e da una spiegazione riassuntiva su come funzioni.

In seguito vi è una spiegazione dei vantaggi apportati da questa invenzione rispetto allo stato attuale della tecnica.

248 La seguente immagine è stata estrapolata dal documento di descrizione di “Caffettiera”

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La descrizione spiega poi approfonditamente i disegni che compongono la domanda di brevetto, così da renderli comprensibili senza ulteriori approfondimenti.

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249 Immagine estrapolata dal documento di descrizione, pagina 1. 250 Immagine da descrizione, p. 2.

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Secondo l’articolo 84 della CBE, le rivendicazioni circoscrivono l’oggetto della domanda di protezione in maniera chiara, breve e descrittiva.

Secondo la letteratura giuridica esistono due tipi di rivendicazioni: quelle indipendenti, autonome che possono formare oggetto di brevetto senza altre rivendicazioni; e quelle dipendenti che invece per descrivere l’oggetto della domanda di brevetto necessitano di altre rivendicazioni indipendenti.

Così come disposto dall’articolo 52 del C.p.i., le descrizioni delineano quello che è l’ambito di protezione del brevetto, indicando specificatamente quello che è l’oggetto della protezione e i rispettivi limiti. I documenti di descrizione e i disegni sono infatti strumenti di ausilio, che servono a chiarire e dare informazioni aggiuntive relative all’attuazione dell’invenzione, così da rendere il più chiaro possibile ad un soggetto terzo il contenuto delle rivendicazioni. È importante ricordare infatti che eventuali elementi che siano contenuti nella descrizione e nei disegni ma non nelle rivendicazioni non possano rientrare nell’ambito di protezione.

Le rivendicazioni seguono uno schema regolamentato dalla reg.43 del Regolamento di esecuzione della CBE 251 : deve essere indicato l’oggetto del

trovato e le caratteristiche di tipo tecnico per cui si richiede la protezione.

“Ai fini dell’individuazione del nucleo tutelabile del brevetto occorre fare riferimento esclusivamente alle rivendicazioni, che si pongono quale vera e propria manifestazione di volontà con la quale il richiedente identifica lo specifico ambito di protezione del brevetto. Le rivendicazioni sono suscettibili di interpretazione alla luce di descrizione e disegni, sicché la tutela

251 Il testo cui ci si fa riferimento è disponibile al seguente link

https://www.admin.ch/opc/it/classified-

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brevettuale va circoscritta a ciò che risulta contemporaneamente rivendicato e descritto” (Trib. Milano 29.3.07) 252.

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Compongono infine il brevetto i disegni, i quali hanno, come già detto, un carattere ausiliario per chi legge il brevetto 254. La presentazione di disegni è

a tal proposito facoltativa, a discrezione del richiedente.

Secondo la reg. 46 del Regolamento di esecuzione della CBE, i disegni devono seguire regole ben precise per essere accettati come parte del brevetto. Vengono definite le esigenze tecniche dei disegni, e cioè i margini, il tratto uniforme e nero. I disegni inoltre, come si vede nell’esempio riportato, non devono contenere alcun tipo di descrizione scritta, a eccezione di brevi espressioni o parole che risultano essenziali per la comprensione degli stessi.

252 Cfr. Trib. Milano 29.3.07, in Giurisprudenza annotata diritto industriale, 2009, p. 305, in

TREVISAN e CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, p. 322.

253 L’immagine è stata realizzata dal testo di rivendicazioni, p.1.

254 Per approfondire la questione si invita alla lettura di SENA, I diritti sulle invenzioni e sui

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