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Il congedo di paternità

Nel documento GENDER POLICIES REPORT (pagine 92-95)

Il congedo di paternità è un beneficio istituito dalla legge 28 giugno 2012 n.92 (articolo 4, comma 24,

lettera a), al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro47, al quale possono accedere i padri lavoratori dipendenti entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione/affidamento. La legge prevede per i padri un congedo obbligatorio di paternità e un congedo facoltativo. L’articolo 4, comma 24, lett. a) testualmente prevede che “il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di

astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno (cosiddetto congedo obbligatorio) e può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi” (congedo facoltativo), in alternativa alla madre che si

trovi in congedo di maternità. La normativa è stata modificata per effetto dall’articolo 1, comma 205 della

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (nello specifico la Legge di Stabilità 2016) che aumenta la durata del

congedo obbligatorio da uno a due giorni. La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ha prorogato il congedo di paternità obbligatorio anche per il 2017, e ha previsto l’aumento del congedo obbligatorio da 2 a 4 giorni per l’anno solare 2018. Il congedo facoltativo non è stato prorogato per l’anno 2017, quindi non ha potuto essere fruito né indennizzato da parte dell’INPS, ma viene ripristinato per l’anno 2018 nella misura di 1 giorno e può essere usufruito da parte del padre solamente qualora la madre rinunci a una giornata prevista dal suo congedo di maternità.

Per i giorni di congedo, sia obbligatori che facoltativi, al padre spetta un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione che è anticipata dal datore di lavoro. Ai fini della fruizione, il padre deve comunicare al datore di lavoro le date in cui intende assentarsi con un anticipo di almeno 15 giorni, e se i giorni sono richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo di tali congedi sono stati determinati con decreto del Ministero del lavoro48 il quale ne ha, in primis, determinato l’ambito di applicazione, prevedendo che il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della lavoratrice madre, in aggiunta ad esso (articolo 1, comma 2); la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità (articolo 1, comma 3).

I dati relativi all’utilizzo dei congedi sono di fonte Inps e l’ultima annualità disponibile è il 2016.

47 L’istituto del congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) istituito dalla L.92/2012, rappresenta una nuova attenzione del legislatore alla figura del padre lavoratore e all’importanza della sua presenza vicino al bambino, laddove storicamente unica destinataria di forme di congedo lavorativo inerenti la nascita di un bambino è stata la madre. Il primo passo è stato posto dalla legge n. 53/2000 che ha introdotto due nuovi articoli (il 6bis ed il 6ter) alla legge n. 903/1977, apportando una rilevante novità nell’ambito della disciplina della parità uomo-donna nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare, l’articolo 6 della L. 903 si limitava ad attribuire alle donne lavoratrici la facoltà di assentarsi dal lavoro (astensione facoltativa) nel caso di adozione o affidamento, mentre gli articoli 6bis e 6ter introducono espressamente il diritto del padre lavoratore ad astenersi dal lavoro, sia avvalendosi dell’istituto dell’astensione facoltativa che di quello dei riposi. Successivamente, il Testo Unico, nel riordinare la materia, ha dedicato un apposito Capo, il IV, ai congedi di paternità (articoli 28–31). L’articolo 28 del Testo Unico definisce tale istituto come il diritto del padre lavoratore “di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in

caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Il diritto al

congedo di paternità non è qui pertanto un diritto autonomamente azionabile dal padre. Il godimento di tale diritto da parte del padre è subordinato al soddisfacimento di determinate condizioni, fattispecie indicate espressamente nell’articolo 28 nelle quali, in concreto, si verifica una impossibilità dell’assistenza materna e, conseguentemente, autorizzano l’altro genitore, in luogo di quello venuto meno, a poter usufruire dell’astensione dal lavoro per realizzare quegli interessi di cura complessiva del neonato: - morte o grave infermità della madre; - abbandono del bambino ad opera della madre; - affidamento esclusivo del bambino al padre. Prima delle Legge 28 giugno 2012, pertanto il congedo di paternità non era un diritto autonomamente azionabile dal padre.

121 Tav. 1 Congedo di paternità

L.92/2012 L.208/2015 (Legge

Stabilità 2016) L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017)

Congedo di paternità OBBLIGATORIO

1 GIORNO 2 GIORNI 2 GIORNI (2017)

4 GIORNI (2018)

Congedo di paternità

FACOLTATIVO 2 GIORNI 2 GIORNI

NON PROROGATO (2017) 1 GIORNO (2018)

Elaborazione Inapp

I dati dell’ultima annualità disponibile (2016) indicano che sono state effettuate 92.858 richieste di congedo di paternità obbligatorio. L’astensione obbligatoria si rivolge a tutti i padri lavoratori dipendenti, ma dal rapporto annuale Inps del Luglio 2017 emerge che da una stima della popolazione di padri lavoratori dipendenti, sulla base dei dati forniti da Istat sull’indagine campionaria sulle nascite e sulla rilevazione Forze Lavoro, il numero di padri lavoratori dipendenti che effettivamente fanno richiesta del congedo obbligatorio è molto inferiore al numero dei padri potenziali beneficiari. E’ stato infatti stimato che 230.000/240.000 nascite l’anno coinvolgono uomini lavoratori dipendenti nel settore privato mentre le domande di congedo di paternità osservate nei dati Inps sono molto inferiori (vedi Figura 1).

Le richieste di congedo obbligatorio e facoltativo sono state entrambe in aumento nei tre anni della sperimentazione (2013-2015). Nel 2016, invece, si è assistito ad un aumento rilevante delle richieste di congedo obbligatorio e ad un calo invece di quello facoltativo (- 400 unità) (Fig.1)

Fig. 1 Beneficiari congedo di paternità anni 2013/2016 (v.a)

Elaborazione Inapp su dati Inps

92.858 67.672 72.754 50.474 8.130 9.587 9.186 5.432 2013 2014 2015 2016

122

55,47 55,5 55,26 54,51

36,6 36,36 36,11 36,43

Il congedo di paternità obbligatorio

Il congedo obbligatorio è un congedo fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino. Si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. La durata dell’istituto del congedo obbligatorio, come mostra la tav. 1 ,è passata da 1 giorno nel 2002, a 2 nel 2016, a 2 nel 2017 e a 4 nel 2018. Dal 2013 al 2016 si è registrata una crescita costante del numero di beneficiari, arrivando quasi al doppio nel 2016 (fig.2)

Fig. 2 Numero di beneficiari congedo obbligatorio 2013/2016 (v.a)

Elaborazione Inapp su dati Inps

Rispetto alla classe di età (fig.3-4), in tutte le annualità considerate la maggior parte delle richieste si riferiscono a padri di 35-44 anni, in linea con l’età media maschile al parto. Le aree geografiche che nel 2016 hanno presentato maggior numero di beneficiari sono il Nord Ovest Italia, seguito dal Nord Est e dal Centro (Fig.4).

Fig. 3 Padri Beneficiari del congedo obbligatorio 2013/2016 per classi di età (% sul totale annuo padri beneficiari)

6,8 7,11 7,59 7,92

1,13 1,03 1,04 1,15

Fino a 25 - 35 - 45 e Fino a 25 - 35 - 45 e Fino a 25 - 35 - 45 e Fino a 25 - 35 - 45 e 24 34 44 oltre 24 34 44 oltre 24 34 44 oltre 24 34 44 oltre

2013 2014 2015 2016

Elaborazione Inapp su dati Inps

beneficiari congedo obbligatorio

100.000 92.858 80.000 60.000 67.672 72.754 50.474 40.000 20.000 0 2013 2014 2015 2016

123 Fig. 4 Padri Beneficiari del congedo obbligatorio per classi di età e per area geografica, 2016 (% sul totale padri beneficiari area geografica)

Elaborazione Inapp su dati Inps

Il congedo di paternità facoltativo

Il congedo facoltativo consiste nella possibilità per i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, di assentarsi dal lavoro entro i primi 5 mesi di vita del bambino, a patto che la madre lavoratrice scelga di rinunciare al giorno (ai giorni) equivalenti di congedo di maternità. Come evidenziato in tav.1, il congedo facoltativo è stato di 2 giorni dal 2012 al 2016, con un’interruzione nel 2017 in cui non è stato rifinanziato, e un ripristino per il 2018 con la durata di 1 giorno. Anche nel caso del congedo facoltativo, i dati a nostra disposizione sono relativi agli anni 2013/2016.

Le richieste di congedo facoltativo hanno registrato negli anni 2013/2016 una crescita costante passando da 5.432 nel 2013 a 9.587 nel 2015. Nel 2016 vi è stato un leggero calo nel numero di beneficiari di questo istituto rispetto alla annualità precedente (Fig.5).

Fig. 5 Numero di beneficiari congedo facoltativo negli anni 2013/2016 (v.a) ITALIA ISOLE

SUD NORD-OVEST NORD-EST CENTRO

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

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