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IL DECRETO SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Nel documento Legge quadro sull'inquinamento acustico (pagine 23-33)

Il Decreto 05/12/1997, riferito nel titolo solo ai requisiti passivi degli edifici, in effetti detta riferimenti di livelli di emissione anche per le sorgenti sonore all’interno dei medesimi.

Lo spirito che si intravede (a livello di tentativo) si riferisce al dettato della Direttiva U.E. 89/106 (G.U.C.E. 1989) di Riavvicinamento della legislazione regolamentari e amministrative concernenti

i prodotti da costruzione con riferimento alle esigenze di qualità della vita.

Di principio il Decreto tenta di definire dei requisiti acustici passivi in funzione della classificazione degli ambienti abitativi.

Lo schema del decreto è quello ormai più volte applicato in questo contesto: definizioni, allegati e tabelle.

Grandezze di riferimento espresse nel DPCM 5.12.97: definizioni e metodi di calcolo dell’isolamento acustico

Le grandezze di maggiore interesse, espresse come indice di valutazione, che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici, determinate secondo le normative tecniche vigenti, sono: a) isolamento per via aerea tra ambienti: indice di valutazione del potere fonoisolante apparente

R'w = L1 – L2 + 10log (S/A) (dB)

dove:

L1livello di pressione sonora medio nell’ambiente sorgente;

L2livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente;

b) isolamento di facciata: indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione T

D2m,n,T,w = L1,2m- L2 + 10log (T/T0) (dB)

dove:

L1,2m livello di pressione sonora esterno a 2m dalla facciata

L2 livello di pressione sonora medio nell’ambiente ricevente;

c) isolamento al rumore trasmesso per via solida: indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverberazione T

LnT,w = Li + 10 log T/T0 (dB)

LnT,wlivello standardizzato del rumore trasmesso per via solida

Li livello medio di rumore misurato in più punti dell’ambiente ricevente quando nell’ambiente sovrastante è in funzione la macchina normalizzata di rumore di calpestio

Le diverse tipologie di edifici sono classificate come segue: categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili; categoria B edifici adibiti a uffici e assimilabili;

categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili; categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; categoria F edifici adibiti ad attività ricreative, di culto o assimilabili; categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

La prestazione viene stabilita secondo la scala di importanza illustrata nella tabella seguente.

Edificio (Cat.) R’w (dB) D2m,n,T,w (dB) L’n,w (dB) Ospedali (D) 55 45 58

Abitazioni e alberghi (A, C) 50 40 63

Scuole (E) 50 48 58

Uffici- culto- attività ricreative- attività commerciali (B, F, G) 50 42 55 Per il rumore prodotto dagli impianti tecnologici i valori di requisito sono riportati in tabella:

Edificio (Cat.) LASmax

(dB)

LAeq (dB)

Ospedali (D) 35 25

Abitazioni e alberghi (A, C) 35 35

Scuole (E) 35 25

Uffici- culto- attività ricreative- attività commerciali (B, F, G) 35 35 Con :

LAsmax per impianti a funzionamento discontinuo

LAeq per impianti a funzionamento continuo

Purtroppo però nel caso di questo decreto definizioni allegati e tabelle non sono stati organizzati in modo coerente ed organico per cui le contraddizioni in termini e finalità sono piuttosto evidenti e pesanti.

Cosi da una, anche se non esaustiva analisi, con riferimento passo passo al testo del decreto emergono perlomeno le seguenti inesattezze ed osservazioni:

ƒ Per i riferimenti normativi e legislativi richiamati si hanno inesattezze non di poco conto riassumibili in:

- tra i riferimenti legislativi non sono citati:

il D.M. 18 dicembre 1975 “norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica”;

il D.M. 13 settembre 1977 contenente “modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici”

entrambi successivi alla circolare n.3150 del 22 maggio 1967; - non è chiaro il senso del riferimento al D.P.R. 26 agosto 1993 n.412.

ƒ Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure:

punto 1.: - la norma ISO 3382:1975 citata per la definizione del tempo di riverberazione è stata aggiornata nel 1997;

punto 2.: - il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti viene definito nella norma ISO 140-4:1996; la norma ISO 140-5:1996 indicata nel Decreto definisce le grandezze relative ad elementi di facciata e facciate;

- il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra ambienti viene definito al momento nella norma UNI 10708 parte 1-1997 che all’epoca era la traduzione conforme del progetto di norma europea prEN ISO 140-4:1996 il cui iter si è concluso ed è stata pubblicata come norma UNI EN ISO 140-4;

punto 3.: - dove si danno le indicazioni sulle misure dei livelli Li manca l’unità di misura del volume dell’ambiente;

- tempo di riverberazione nell’ambiente ricevente T: l’abbreviazione di secondi è s e non sec;

- la grandezza D2m,nT viene definita nella norma UNI 10708 parte 2-1997 (che è la traduzione conforme del progetto di norma europea prEN ISO 140-5:1996 il cui iter si è concluso ed è stata pubblicata come norma UNI EN ISO 140-5) come isolamento acustico di facciata normalizzato (e non standardizzato) rispetto al tempo di riverberazione; la modalità di misura dei livelli Li precisata nel Decreto è conforme alle indicazioni fornite dalla norma sopra citata;

punto 4.: - la grandezza che esprime il livello di rumore di calpestio di solai è definita come segue: livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto al tempo di riverberazione ed è espresso come L’nT (va aggiunta la T in pedice);

- il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato rispetto al tempo di riverberazione per le misure in opera è definito nella norma UNI 10708 parte 3-1997 che è la traduzione conforme del progetto di norma europea prEN ISO 140-7:1996 il cui iter si è concluso ed è stata pubblicata come norma UNI EN ISO 140-7

punto 5.: - la dizione corretta è livello massimo di pressione sonora ponderato A .

punto 6.: - la dizione corretta è livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A

ƒ Indici di valutazione:

punto a.: l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R’w viene definito nella UNI EN ISO 717-1:1997 che ha sostituito la vecchia norma UNI 8270 nella quale per altro questa grandezza non era presente;

punto b.: valgono le stesse considerazioni relative al punto a. riferite alla grandezza D2m,nT,w;

punto c.: valgono le stesse considerazioni relative al punto a. riferite alla grandezza L’nT,w.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici:

punto a): nel simbolo del livello massimo di pressione sonora ponderato A manca la lettera “S” che denota la costante di tempo slow;

punto b): c’è contraddizione tra il limite di 25 dB qui definito e i limiti riportati nella TABELLA B in ultima colonna dove si distingue tra le diverse categorie e dove per le categorie A, B, C, F, e G il limite è 35 dB.

ƒ TABELLA A:

non sono citati nella classificazione:

- gli edifici a destinazione mista (i casi più frequenti sono residenziale + terziario e residenziale + attività artigianale);

- gli edifici pubblici.

Sistemate le “inesattezze”, per rendere più fruibile ed organico il decreto, bisognerebbe almeno poter disporre di alcuni essenziali adeguamenti:

- Art.3:

Più che di “valori limite” bisognerebbe parlare di “valori minimi” di Rw e D2M,nT,w e “valori massimi” per gli altri tre parametri.

- Allegato A:

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure:

punto 6.: vanno date delle precisazioni in merito al tempo di integrazione su cui misurare il LAeq, livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici:

punto a): Il valore limite di 25 dB implica grosse difficoltà di misura: occorre dare indicazioni in merito;

punto b): - circa il metodo di misura della rumorosità degli impianti sarebbe preferibile eseguire la misura nell’ambiente più disturbato piuttosto che in quello con il livello di rumore più elevato che, per la sua destinazione d’uso potrebbe non essere il più disturbato;

- occorre precisare se il rumore proviene dalla propria unità immobiliare o da un’altra;

- non è chiaro se nella determinazione dei livelli LAeq e LAsmax si tiene conto della correzione dovuta al grado di assorbimento dell’ambiente di misura (per es. sottraendo il termine 10 Log (T/T0) come indicato anche dal Documento

Interpretativo per il requisito essenziale n.5 “Protezione contro il rumore” della Direttiva del Consiglio 89/106/CEE).

TABELLA A:

nella classificazione vanno inseriti come categorie a destinazione mista almeno i casi più frequenti (residenziale + terziario e residenziale + attività artigianale); per questi casi è necessario indicare un metodo per l’assegnazione dei requisiti (per es. facendo riferimento alle situazioni con maggiore emissione);

TABELLA B:

La tabella in oggetto così come strutturata appare assolutamente inadeguata per raccogliere i valori limite.

- nell’ambito di ciascuna categoria occorre realizzare una più dettagliata statistica. Per esempio per la categoria A è necessario differenziare l’isolamento dai rumori aerei distinguendo in funzione della destinazione d’uso (per es. nella categoria di edifici a uso collettivo è necessario differenziare tra le destinazioni d’uso).

- la seconda colonna andrebbe riorganizzata in base alla zonizzazione prevista dal DPCM del 14-11-97 che stabilisce i valori di immissione; ciò eviterebbe onerosi interventi di protezione laddove non necessari;

- la prima e la terza colonna vanno ristrutturate in funzione della tipologia edilizia (vedi come es. quanto è stato fatto in Francia e in Germania);

- le colonne quattro e cinque sono inutili;

- la nota (*) relativa a R’w va chiarita anche in riferimento alla suddivisione in categorie.

Come si vede i dubbi sono più numerosi delle certezze ed alcuni tentativi d’applicazione in campo hanno subito consentito di verificare i limiti operativi ed applicativi del decreto, più che i requisiti acustici passivi o i livelli delle sorgenti.

Così ad esempio durante la verifica di rispondenza di pattuizioni contrattuali dei requisiti acustici di un edificio si sono eseguite rilevazioni di rumore residuo all'interno di un appartamento o unità immobiliare, componente di un edificio.

La postazione microfonica è collocata a centro del locale, a finestre e porte chiuse: il microfono è posto a 1,5 m dal pavimento.

Il locale in cui avvengono le misurazioni è vuoto.

La verifica delle sorgenti attive porta ad individuare la causa del periodico innalzamento del livello sonoro nella accensione della caldaia del riscaldamento autonomo.

Tralasciando ovviamente di indicare la marca ed il modello, diremo soltanto che la potenzialità della caldaia è tale da servire un appartamento di circa 80 mq inserito in edificio adibito a residenza di recentissima costruzione che si sviluppa per 3 piani: per la collocazione del fabbricato diremo solo che si trova in Lombardia nelle vicinanze di Milano con classificazione acustica definitiva che attribuisce la classe III.

Il corpo caldaia è installato, in esterno sul balcone, le tubazioni in rame di mandata e di ritorno giungono al collettore per la diramazione ai caloriferi.

La caldaia, in dotazione di serie, ha circolatore inserito nel corpo della caldaia: i corpi radianti (caloriferi) sono dotati di valvole con termostato per la regolazione autonoma delle temperature in ogni locale.

Le accensioni e le durate di funzionamento della caldaia sono regolate da termostato ambiente con funzione di programmatore orario e settimanale.

L'analisi più attenta dell’andamento temporale del livello sonoro consente di determinare i contributi delle sorgenti

Figura 1

Il grafico di fig. 1 è riferibile ad una accensione della caldaia, in cui si individuano: - picco iniziale correlabile allo scatto del termostato ambiente che chiudendo il circuito da consenso al funzionamento della caldaia

- andamento pressoché costante riferibile al funzionamento della caldaia, con sovrapposizione dei rumori esterni estranei

- picco finale correlabile nuovamente allo scatto del termostato ambiente che aprendo il circuito toglie consenso al funzionamento della caldaia.

A questo punto conclusa la parte di acquisizione e rappresentazione in grafico storico del dato fonometrico si possono indicare i dati numerici correlati sempre per rilievo nel locale abitativo:

Sulla fase globale di funzionamento (integrazione temporale da impulso a impulso

termostato) LAeq = 37.6 dB(A)

Sulla fase di solo funzionamento (integrazione temporale escludendo gli impulsi del

termostato) LAeq = 36.4 dB(A)

Sulla fase globale di funzionamento (integrazione temporale da impulso a impulso

Con riferimento al decreto si richiama: Art 2 - Definizioni

omissis ...

3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

omissis ... ALLEGATO A

Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure

omissis...

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Si deve notare poi che per alcune tipologie di ambiente abitativo il valore, per i servizi a funzionamento continuo è innalzato a 35 dB(A) LAeq : è il caso proprio degli edifici adibiti a residenza.

Proprio in relazione alle osservazioni già riportate nel caso ci si chiede:

•a - la disposizione si applica trattandosi di rumore generato da impianto di servizio "proprio" cioè asservito alla stessa unità immobiliare ???

•b - la disposizione si applica trattandosi di installazione in esterno e quindi non interna ad un ambiente per cui non si individua la condizione della "immissione" di cui alla specifica indicazione di ricercare "ambiente diverso da quello in cui il rumore si origina", ambiente ricevente in cui eseguire la misura ???

•c - impianto di riscaldamento dunque per definizione impianto tecnologico di servizio a

funzionamento continuo: limite da non superare di 25 o di 35 dB(A) LAeq ???.

•d - trattandosi di funzionamento palesemente discontinuo, cioè intervallato da pause in cui il rumore rilevabile non è certamente "imputabile" alla sorgente specifica, è corretto riferirsi al parametro che si associa al servizio a funzionamento continuo, senza definire il numero di cicli di funzionamento da considerare e quindi senza definire il tempo di integrazione conseguente su cui acquisire il dato del LAeq ???

•e - nel tempo di integrazione devono essere ricompresi gli eventi sonori generati da componenti dell'impianto (nel caso il termostato)???

•f - nel caso si voglia considerare l'impianto tecnologico come servizio a funzionamento discontinuo è corretto considerare il dato LASmax indistintamente addebitato a tutto l'impianto nella sua globalità o è più corretto riferire i rispettivi LASmax ai singoli componenti l'impianto ???

Ma poi ammesso di aver risolto tutti i problemi di tecnica di misurazione e valutazione resta l’interrogativo di fondo: a chi si applica il Decreto in oggetto’?

I requisiti acustici passivi degli edifici, unitamente ai requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari, fanno parte delle indicazioni riportate nei regolamenti di igiene di cui i singoli comuni dovrebbero essere dotati; ai regolamenti di igiene dovrebbero uniformarsi i regolamenti edilizi degli stessi comuni.

Forse il riferimento logico si trova all’art 6 comma 1, lettera e) - Competenze dei Comuni:

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.

In materia la disciplina statale è rappresentata appunto dal DPCM 05.12.97; resterebbe da completare l’emanazione della disciplina regionale con l’adeguamento del regolamento di igiene tipo per uniformità di regole territoriali.

A nostro avviso comunque, in presenza di disciplina statale, il Comune può o meglio deve attivare l’adozione dei requisiti previsti nel Decreto adeguando i propri regolamenti in modo da dare riferimento certo, almeno questo nelle intenzioni, alla fase di progettazione e controllo.

Proprio sul punto dei controlli, in mancanza di adeguamento dei regolamenti comunali, vi è altro problema.

Appare incontestabile che il decreto non può avere valore retroattivo e quindi è certamente applicabile agli edifici di nuova edificazione.

Dunque è da ritenere che trattandosi di Legge “vigente” dello stato, gli addetti ai lavori abbiano progettato e costruito l'edificio secondo i requisiti “previsti dalla legge”.

Almeno questo dovrebbe risultare dalla documentazione prodotta in fase di progetto ed allegata alla richiesta di concessione edilizia e sarà dichiarato nel momento in cui si inoltrerà domanda di certificato di abitabilità con dichiarazione che dovrebbe essere resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

I controlli e le verifiche della rispondenza degli edifici alla vigente normativa, di conseguenza, sono di competenza dei Comuni che in base all’art 14 comma 2 lettera c) della Legge 447/95 “esercitano le funzioni amministrative relative al controllo sull’osservanza ….. delle prescrizioni tecniche relative alle disposizioni di cui all’art 6” (Competenze dei comuni).

Dunque è auspicabile che tempestivamente i Comuni attivino queste procedure di controllo e verifica, finalizzate al riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese da costruttore e progettista, essendo questo l’unico strumento atto a garantire la rispondenza dei nuovi edifici alla esigenza di tutela del cittadino dall’inquinamento acustico posto a fondamento di tutto l’impianto della Legge quadro.

Quali i provvedimenti in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal decreto.

Altro punto dolente che nasconde non poche insidie di carattere amministrativo ed anche civilistico;

al decreto mancano i riferimenti del regime sanzionatorio e soprattutto mancano le indicazioni sui possibili interventi o ordinanze in caso di omissione delle incombenze amministrative o in caso di non raggiungimento dei limiti minimi dei requisiti.

In caso di non rispondenza dell’edificio a uno o più limiti di requisito che si fa : si abbatte, si adeguano, si da la multa ……..

Non si dà l'abitabilità o in caso di verifica postuma si ritira l’abitabilità già concessa ??? I passaggi di proprietà come avvengono: il notaio rogita sub condizione ???

Possono esistere passaggi di proprietà su appartamenti non rispondenti: sul tipo "visto udito e piaciuto" - l’appartamento anche se carente in relazione all’isolamento acustico viene venduto a lire anziché a lire ………???

In caso di non rispetto dei requisiti, per l'acquirente restano ancora validi i tempi di ricorso alle vie legali come per le restanti componenti dell'edificio: si tratta di vizio occulto ???.

E per quanto riguarda la ristrutturazione di edifici esistenti, tali limiti sono da considerarsi tal quale applicabili, sia con riferimento a ristrutturazioni totali che a ristrutturazioni parziali ???

Interrogativi inquietanti ma incombenti che richiedono una sollecita risposta da parte del legislatore

8. DMA 31/10/1997, DPR 12/12/1997 n° 496 E DMA 20/5/1999:IL RUMORE AEROPORTUALE

Tre sono i Decreti, emanati a seguito della legge quadro, che regolano il rumore aeroportuale: - il DMA 31/10/97 che tratta delle misure del rumore

- il DPR 11/12/97 n. 496 che fissa norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

- il DMA 20/5/1999 che fissa i criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per la rilevazione dell'inquinamento acustico in prossimità di aeroporti.

Il DMA 31/10/97 definisce:

a) i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili

b) le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale e per la classificazione degli aeroporti in base al livello di inquinamento acustico

c) caratterizzazione acustica delle aree intorno alla struttura Anche in questo caso il Decreto comprende due allegati.

Allegato A: procedure per la valutazione del rumore aeroportuale attraverso l'impiego del descrittore LVA

Allegato B: strumentazione e modalità di misura per la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale.

La caratterizzazione acustica prevede tre zone, denominate A, B e C, nell’interno dell’aeroporto in funzione del valore dell’indicatore LVA. Questo parametro, da valutarsi in dB(A), corrisponde al livello energetico medio sulle tre settimane dell’anno di maggior movimento, dovuto al solo contributo del passaggio di aeromobili. In altre parole è il livello di emissione dell’aeroporto valutato ai ricettori.

Nella tabella che segue sono rappresentate le zone e i relativi limiti nell’intorno aeroportuale previste dal DM 31/10/97.

Zona valore di LVA limitazioni

A Inferiore a 65 dB(A) Nessuna

B Inferiore a 75 dB(A) Nessuna abitazione

C Maggiore di 75 dB(A) Solo attività connesse all’aeroporto

I confini delle zone sono identificati da una commissione istituita dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e presieduta dal direttore della circoscrizione aeroportuale. Prima di poter attivare queste commissioni bisogna attendere la conclusione dei lavori delle due commissioni istituite dall’art. 4 del DMA 31/10/97.

Il DPR n° 496 del 11/12/97 descrive le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili.

Le responsabilità in materia di violazione delle procedure antirumore sono assegnate al direttore della circoscrizione aeroportuale il quale:

- contesta all'esercente l'aeromobile l'avvenuta violazione

- commina la sanzione amministrativa (da £. 500.000 a £. 20.000.000) - si cura della riscossione della sanzione.

La società esercente mantiene e gestisce il sistema di monitoraggio.

All'ARPAV competono i controlli per la verifica dell'efficienza del sistema di monitoraggio.

Il Decreto prevede inoltre il divieto di voli notturni dalle 23.00 alle 6.00 fatti salvi i voli di emergenza.

Il DMA del 20/5/1999 contiene i criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio del livello sonoro in prossimità degli aeroporti e classifica gli aeroporti in base al livello di inquinamento acustico rilevato.

I sistemi di monitoraggio devono essere in grado di:

- rilevare il livello sonoro prodotto dalle varie operazioni di decollo e atterraggio

Nel documento Legge quadro sull'inquinamento acustico (pagine 23-33)

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