La legge quadro sull’inquinamento acustico
MASSIMO DONZELLINI** - FRANCESCO FERRARI *** - VALERIO MANZONI*** MARIO NOVO*
1. INTRODUZIONE
L’inquinamento da rumore, dovuto alle varie attività umane, traffico sempre crescente, insediamenti civili ed impianti industriali sempre più numerosi e complessi, è diventato un problema di vaste proporzioni; parallelamente le aspirazioni dei singoli cittadini, in termini di qualità acustica ambientale, sono ogni giorno più incisive, com’è provato dalla vivacità e complessità delle proteste che investono le pubbliche amministrazioni e dal moltiplicarsi del contenzioso sia civile che penale.
L’emanazione della legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico“, attesa da molto tempo, si è, in prima battuta, aggiunta e poi gradualmente sostituita, al D.P.C.M. dei 1/3/91 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”), che, a sua volta, aveva tamponato, e per esplicita finalità “in via transitoria”, un pesante vuoto in materia, acuito da una aspettativa che risaliva alla emanazione della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (18/7/86, n.349).
La materia è complessa ed i campi di applicazione molteplici quindi l’effettiva e completa attuazione della Legge 447/95 non poteva prescindere dalla emanazione di una serie di Decreti come previsto nei rispettivi Articoli 3, 7, 11, 15 e 16.
Il raggiungimento di regime di applicabilità della Legge 447/95 richiede quindi che l’intero corpus legislativo (Legge e Decreti di attuazione) sia completato, nella speranza anche che siano resi chiari ed univoci nell’interpretazione sia gli aspetti relativi alle competenze che i limiti di legge, i requisiti come i criteri di valutazione.
Il giudizio organico dovrà essere espresso a conclusione dell’iter anche se la prima impressione è comunque che si renderà necessaria alla fine un’opera di revisione e di “pulizia”, che già il Ministero pensa di attuare con un apposito “testo unico”.
Rispetto alle previsioni ed alle indicazioni riportate nella Legge, di tali Decreti ne sono stati pubblicati solamente alcuni: nell’elenco si riassumono i decreti che risultano disponibili a tutt’oggi.
I ritardi e le carenze del “pacchetto legislativo” appaiono evidenti dalla tabella più avanti inserita .
2. LEGGE 447/95: ANALISI DEI TESTO LEGISLATIVO
La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell’Ambiente. Competenze specifiche sono attribuite anche ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e della Navigazione, dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Regioni, province e comuni ricoprono, come si vedrà in seguito, un ruolo determinante.
La legge si compone di 17 articoli e ha come obiettivo la determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. Ai principi introdotti è stato assegnato il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell’art. 117 della costituzione.
Tra le definizioni troviamo quella di inquinamento acustico che è molto più ampia e articolata rispetto a quella contenuta nel DPCM 1/3/91 e ne estende il settore di tutela.
Per inquinamento acustico si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
Nella legge viene definito anche l’ambiente abitativo limitandolo agli ambienti interni ad un edificio destinati alla permanenza di persone. E’ una definizione di fatto sovrapponibile con la vecchia definizione del DPCM 1/3/91.
Per ambiente abitativo si intende “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. n. 277/91, salvo quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”.
Altre definizioni molto importanti sono le definizioni di valori limite di emissione, di immissione, valori di attenzione e di qualità.
Valori limite di emissione: “valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente, misurato in prossimità della stessa”;
Valori limite di immissione: “il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato i prossimità dei recettori”;
Valori di attenzione: “il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”;
Valori di qualità: “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.
La legge introduce la figura professionale del tecnico competente che ha il compito di svolgere le
attività tecniche connesse alla misurazione dell’inquinamento acustico, alla verifica del rispetto o
del superamento dei limiti e alla predisposizione degli interventi di riduzione dell’inquinamento acustico.
La legge individua le competenze dello Stato, delle regioni, delle province, le funzioni e i compiti dei comuni.
Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione della normativa tecnica e l’emanazione di atti legislativi su argomenti specifici.
Le regioni dovranno promulgare apposite leggi che definiranno, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Su questo settore molte regioni (tra cui la regione Veneto) sono già intervenute. Alle regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico, delle modalità di controllo da parte dei comuni e l’organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l’applicazione dell’art. 8 della 447/95.
La sintesi degli adempimenti delle competenze assegnate alle regioni è riportata nel seguito.
Le competenze affidate alle province sono quelle dell’art. 14 della legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra-comunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo Stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.
Le funzioni e i compiti dei comuni sono molto più articolate rispetto alla normativa precedente e saranno pertanto oggetto di approfondimento nei capitoli che seguono.
L’art. 10 (sanzioni amministrative) dispone che chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all’art. 2 della legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal lire 1.000.000 a 10.000.000. Tali somme, inizialmente versate allo Stato, vengono poi successivamente devolute ai comuni che le impiegheranno per l’attuazione dei piani dl risanamento acustico.
Nella stesura dell’art. 10, al punto 2 il legislatore ha commesso un’imprecisione laddove ha usato la congiunzione “e” al posto di una più ovvia “o”.
Tale imperfezione è stata sanata con l’emanazione della legge 9/12/1998 n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” la quale all’art. 4 (disposizioni varie) punto 5 dispone che la frase “supera i limiti di emissione e di immissione” di cui alla 447/95 sia sostituita con le “supera i limiti di emissione o di immissione”.
Si ricorda infine l’art 14 (controlli) secondo cui le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare
le funzioni di controllo e di vigilanza, si avvalgono delle ARPA (Agenzie Regionali Protezione
Ambiente) mentre ai comuni sono assegnate le funzioni amministrative del controllo. Ciò significa
che il personale tecnico dell’ARPA fornirà il necessario supporto tecnico scientifico in materia di
accertamenti strumentali e valutazione dei risultati delle misure, mentre al personale del comune
sono assegnati i compiti di polizia giudiziaria finalizzati alla comminazione, se necessario, e alla
eventuale riscossione della sanzione.
2.1 Competenze delle regioni
Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge 447/95, dovranno emanare apposite leggi regionali con le quali:
definire i criteri (modalità, scadenze e sanzioni) sulla base dei quali i comuni dovranno provvedere ad effettuare la classificazione acustica del territorio;
indicare i soggetti cui attribuire i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni;
Individuare le modalità per controllare il rispetto, da parte dei comuni, delle norme sull’inquinamento acustico, in particolare al momento del rilascio delle nuove concessioni edilizie;
Individuare i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, di soglie di rumore inferiori a quelle indicate dalla legge;
definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in caso di manifestazioni rumorose;
individuare le competenze delle province in materia di inquinamento acustico;
organizzare la rete dei controlli;
individuare i criteri per la predisposizione delle relazioni di valutazioni di impatto acustico;
individuare i criteri per stabilire le priorità negli interventi di bonifica acustica del territorio.
2.2 Competenze dei comuni
In base all’art. 6 la prima competenza fissata dalla legge a carico dei comuni è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Questo è un compito che era già previsto dal DPCM 1/3/91. In questo contesto, ad esempio, la regione Veneto ha emanato le linee guida contenute nella Dgr 21/9/1993 n. 4313 dal titolo “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 del DPCM 1/3/1991”, così di recente si sono aggiunte le disposizioni regolamentari di Liguria e Toscana mentre le altre regioni, tra cui la Lombardia, sono ancora al palo rendendo inattuabile l’iniziativa della competenza comunale.
Ad ogni Classe omogenea sono assegnati i valori limite di immissione di cui alla Tabella riportata in seguito.
All’interno di ogni zona (ad esclusione della zona esclusivamente industriale) si applicano limiti differenziali.
Con la nuova normativa alle zone si applicheranno anche i valori di attenzione e di qualità. Il piano di classificazione acustica, affinché possa essere veramente incisivo, dovrà essere coordinato con gli strumenti urbanistici già esistenti.
Ai comuni spetta l’adozione di piani dei risanamento (art. 7) indicando tempi e modalità per la
bonifica nel caso si superino i valori di attenzione.
Ai comuni è demandato inoltre il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano l’utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive.
Tutto ciò è specificato negli artt. 8 e 14 della legge. Bisognerà attendere la legge regionale per la definizione dei criteri di presentazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo.
I comuni devono inoltre adottare regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale, e adeguare i regolamenti di igiene o di polizia entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge 447/95.
Spettano infine ai comuni le funzioni amministrative di controllo sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; sulle licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività che comportino l’uso di macchine rumorose e attività svolte all’aperto; sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali e infine sulla corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico.
Riepilogando quindi le competenze dei comuni sono:
Classificazione del territorio comunale;
Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione;
Adozione dei piani di risanamento;
Controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità;
Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale;
Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli;
Funzioni amministrative di controllo;
Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale;
Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee;
Redazione della relazione biennale sullo stato acustico.
Come già previsto dal DPCM 1/3/91 è competenza dei comuni autorizzare lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite.
L’art. 8 (disposizioni in materia di impatto acustico) al punto 4 prevede che le domande per il rilascio di
- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture - domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive
devono contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico.
Per le realizzazione di strutture residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo deve essere presentata una relazione di clima acustico.
La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà essere predisposta a cura di personale
tecnico in possesso dei requisiti di tecnico competente in acustica sulla base di criteri che dovranno
essere definiti dalle regioni. A tutt’oggi la Regione Veneto, ad esempio, non ha emanato alcun
regolamento specifico.
3. I DECRETI EMANATI
Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti:
- DPCM 01.03.91 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- Legge 26.10.1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- DM Ambiente 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” in GU n. 52 del 4/3/97;
- DPCM 18/09/97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante” in GU n. 233 del 6/10/97;
- DM Ambiente 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale” in GU n. 267 del 15/11/97;
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in GU n. 280 del 1/12/97;
- DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in GU n. 297 del 22/12/97;
- DPR 11/12/97 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” in GU n. 20 del 26/1/97.
- DPCM 19/12/97 - Proroga dei termini per l'acquisizione ed installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al DPCM 18.09.97
- DM Ambiente 16.03.98 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" in GU n. 76 del 01/04/98
- DPCM 31/03/98 - Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art.
2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" in GU n. 120 del 26.05.98.
- DPCM 18/11/98 n° 459 -“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” in G. U. n. 2 del 4.1.99.
- DPCM 16/04/99 n° 215 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.” In G.U. n. 153 del 02.07.99
- DM Ambiente 20/05/99 - "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico" in G.U. n.225
del 24/09/99.
- DPR 09/11/99 n° 476 - "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni.
- DM 03/12/99 – "Procedure antirumore a zone di rispetto negli aeroporti" in GU n. 289 del 10/12/99.
Per quel che è disponibile si renderebbe necessaria un’analisi capillare, tali e tante risultano essere le “stonature” e le mancanze di coordinamento tra i nuovi decreti e l’esistente; per brevità ci soffermeremo sull’analisi dei decreti che maggiormente dovranno avere impatto sull’utilizzazione quasi quotidiana: l’attenzione è rivolta al DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” , con sguardo attento ai contenuti del DM Ambiente 16.03.98 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e per quanto di interesse al settore impiantistico ed edile il DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
Con l’emanazione di questi decreti vengono abrogati i commi 1 e 3 dell’art.1 dei D.P.C.M. del 1/3/91.
Ci si limita alla sola visitazione, almeno per il momento, ma per gli addetti ai lavori sull’inquinamento acustico ambientale, appaiono inoltre di particolare importanza, rispettivamente per ciò che riguarda l’art. 11 e l’art. 3, comma 1, lettera m) della Legge 447/95, con riferimento all’inquinamento acustico derivante da infrastrutture aeroportuali, anche il DPR 11/12/97 n. 496
“Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” ed il DM Ambiente 31/10/97 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”; mentre per l’inquinamento acustico collegato alle infrastrutture ferroviarie il riferimento è al DPCM 18/11/98 n 459 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” .
Questi documenti, che si concentrano nell’interesse preponderante di salvaguardia dall’inquinamento acustico, in riferimento alla determinazione delle caratteristiche acustiche dei territori interessati dalle attività di tali infrastrutture di trasporto, di fatto possono influire sui limiti di emissione e di immissione del rumore nelle zone su cui promanano le rispettive influenze e quindi, non proprio marginalmente, incidono sulla progettazione, costruzione ed esercizio degli edifici e degli impianti.
Anche l’emanando decreto sul rumore delle infrastrutture stradali avrà incidenze sull’ambiente circostante sempre in relazione agli aspetti progettuali degli edifici che si verranno ad edificare nelle fasce di pertinenza in relazione alle destinazioni d’uso dei fabbricati stessi.
Infine, doverosa considerazione merita il settore legato al cosiddetto rumore ludico.
Ultimo settore toccato dalla emanazione di decreto, ma non ultimo per importanza, merita
attenzione, o meglio meriterebbe approfondita trattazione, per gli interessi economici e gestionali
che investe e soprattutto per le implicazioni che si riverberano sull’ambiente circostante esterno. Il
legislatore ha riservato attenzione anche alla esposizione al rumore degli avventori dei locali
pubblici e di pubblico spettacolo emanando in prima battuta il DPCM 18/09/97 “ Determinazione
dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”, decreto che fissa i
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico
spettacolo, con estensione ora (con Legge n° 426 del 09.12.98), anche ai locali di “pubblico
esercizio”. Il decreto riportando tempi di adeguamento piuttosto ristretti ha richiesto un ulteriore
decreto per la proroga dei termini previsti. La proroga dei termini è stata oggetto del DPCM
19.12.1997.
Come detto il settore dei locali pubblici è settore che richiede attenzione e questa è stata riservata attivando una discreta osservazione dalla quale è emerso il rifiuto della categoria alla applicazione dei disposti del decreto stesso ed a ben vedere anche la effettiva inapplicabilità di alcuni passi e procedure di controllo previste.
Il legislatore ha quindi provveduto con un nuovo recente decreto che certamente ha solo ottenuto di riportare l’attenzione sulle difficoltà di controllo di tutto il settore: l’emanazione del DPCM 215 del 16.04.1999 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, ha abrogato a tutti gli effetti il precedente decreto introducendo, ulteriori procedure di difficile applicazione e comunque non ponendo limiti restrittivi ai livelli di emissione in ambiente esterno che restano vincolati alla applicazione dell’apposito decreto del 14.11.97.
Questione questa dei limiti di emissione dei locali pubblici di, quasi quotidiana, attualità almeno alla luce delle ricorrenti vertenze e polemiche sulla gestione di questi locali.
L’ottica d’interesse, anche in questo caso, è l’aspetto dell’isolamento acustico dell’edificio da considerare, che può avere dirette implicazioni sulla progettazione degli stessi edifici e dei relativi impianti nei locali allo scopo adibiti.
4. IL DECRETO SULLE TECNICHE DI MISURA.
Il Decreto 16.03.98 approntato da tempo dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato solo nella G.U.
del 1/4/98, è funzionale all’applicazione dei vari decreti e quindi per questo motivo era logico attendersi che questo decreto avesse luce per primo: in tutti i decreti citati è richiesta la conoscenza delle condizioni di rumorosità ambientale e come queste sono state rilevate.
Nella realtà il decreto sulle tecniche di misura è risultato uno degli ultimi e probabilmente proprio l’emanazione in ordine “casuale” dei vari Decreti ha forse condizionato l’organicità e puntualità dei riferimenti metrologici in esso contenuti: il testo attuale porta numerose incongruenze e tende a complicare le procedure di misurazione.
In primo luogo si tenta di definire le specifiche della strumentazione di misura che deve essere utilizzata per i rilevamenti previsti dalla legge.
Nell’intento, lodevole, ma mancato, di unificare le prescrizioni di riferimento relative alla strumentazione, prendendo atto della specifica competenza degli Enti preposti alla normazione sia in campo nazionale che europeo, nello spirito di concertazione a livello sovranazionale richiamato più volte nella Legge quadro, il Decreto si riferisce finalmente alle norme europee (EN) relative alle caratteristiche ed alla manutenzione di tali strumenti.
L’intenzione di ricercare riferimenti univoci e di facile individuazione, resta a livello di pura intenzione, quando si tenta di recuperare strumentazione datata e priva di rispondenza normativa di riferimento: è il caso dell’utilizzo dei registratori, uso ammesso pur sapendo che nessun sistema di registrazione è in grado di soddisfare ai requisiti di precisione previsti per la richiesta classe degli strumenti di misura (fonometri) e che le procedure di registrazione e riascolto inducono errori non facilmente evidenziabili.
Lodevole, anche se contraddittorio, invece il contenuto dell’art.2, comma 4, che specifica che gli
strumenti di misura devono essere provvisti di un certificato di taratura ed il controllo deve avere
cadenza ogni due anni presso i laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi
della Legge 273/91: l’allungamento della periodicità per l’aggiornamento della certificazione di
taratura appare quanto mai opportuno, in quanto la cadenza annuale risultava eccessivamente
Purtroppo si è persa l’occasione per richiamare l’attenzione sull’obbligo di verifica della taratura a seguito di evento accidentale occorso alla strumentazione stessa mentre si è introdotta terminologia, tutt’altro che univoca, la dove si vuole fare riferimento alla “verifica di conformità” che è cosa ben diversa dalla canonica taratura periodica individuata dal precedente decreto DPCM 01.03.91.
Strutturalmente il Decreto è articolato in Allegati interconnessi e con richiami spesso non proprio di facile intuizione; nell’Allegato A si riprendono definizioni presenti nella Legge quadro e si rimanda a tre allegati specifici (B, C e D), per i criteri e le modalità di misura e la presentazione dei risultati.
Nel dettaglio:
l’Allegato B si presenta come una vera e propria norma tecnica fissando le modalità di esecuzione delle misure nei vari ambiti,
l’Allegato C riguarda la metodologia di misura del rumore ferroviario che viene specificata assieme a quella dedicata al rumore stradale.
l’Allegato D riporta in maniera dettagliata le modalità di presentazione dei risultati.
4.1- DEFINIZIONI
4.1.1 - PER CONFRONTO CON I LIMITI ASSOLUTI
Il rumore ambientale viene descritto dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine L
Aeq,TLo comunque almeno a quello relativo al valore nel tempo di riferimento L
Aeq,TR.
ALLEGATO A (D.M. 16 marzo 1998)
DEFINIZIONI omissis
3 - Tempo di riferimento(T
R): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4 - Tempo di osservazione (T
O): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5 - Tempo di misura (T
M) : all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T
M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
omissis
9 - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A” relativo al tempo a lungo termine TL (L
Aeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (L
Aeq,TL) può essere riferito:
a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:
essendo N i tempi di riferimento considerati.
b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (L
Aeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:
dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell’i-esimo TR.
ALLEGATO B (D.M. 16 marzo 1998) omissis
2 - La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento (L
Aeq,TR):
può essere eseguita:
a) per integrazione continua.
Il valore di L
Aeq,TRviene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l’intero periodo di riferimento, con l’esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell’area in esame;
) ( 1 10
log 10
) ( 1 , 0
1 ,
,
A N dB
L
i TR
LAeq
N
i TL
Aeq
= ∑
=
) ( 1 10
log 10
) ( 1 , 0
1 ,
,
A M dB
L
R i T
LAeq
M
i TL
Aeq
= ∑
=
∑
==
ni
i
R
T
T
1 0
)
(
b) con tecnica di campionamento.
Il valore L
Aeq,TRviene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo agli intervalli del tempo di osservazione (T
0)
i. Il valore di LA
eq,TRè dato dalla relazione:
3 - La metodologia di misura rileva valori di (LA
eq,TR) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell’emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.
4 - Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore di 3 m dal microfono stesso.
4.1.2 - PER CONFRONTO CON I LIMITI DIFFERENZIALI
Il rumore ambientale viene descritto dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo di misura L
Aeq,TM; rumore ambientale e rumore residuo devono avere le stesse caratteristiche di riferimento e di acquisizione.
Sui livelli misurati del rumore ambientale L
Asi dovrebbero applicare i fattori di correzione per presenza di:
Componenti tonali
Componenti di bassa frequenza
Componenti impulsive
Presenza di rumore a ridotta durata
L
C= L
A+ K
I+ K
T+ K
B+ (- dB per tempo parziale)
Sulla applicazione dei fattori di correzione il condizionale è d'obbligo: i pareri sulle procedure sono molto discordanti e secondo alcuni tecnici nel testo di decreto le disposizioni riportate non consentono l'applicazione dei fattori stessi in modo coerente ed omogeneo.
Per l’applicazione del limite differenziale la formula corretta del livello differenziale di rumore diviene quindi:
L
D= L
C- L
RLe istruzioni tecniche appaiono consistenti e coerenti con il fine perseguito di riferimento alle definizioni contenute nella Legge quadro, ma in certi punti il testo perde di lucidità e compaiono
) ( 10
) 1 (
log 10 L
1
1 . 0 0 TR
Aeq,
0) (
,
dB A
T T
n
i
L i R
i T
Aeq
= ∑
=
⋅