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11. Profili comparatistici

11.4. Il Depotstimmrecht in Germania

È anche vero, però, che nell’ipotesi in cui l’emittente spedisca alla residenza dell’azionista il modulo per la delega del voto al presidente dell’assemblea, quest’ultimo non potrà configurarsi quale delegato, quanto piuttosto mero nuncius, alla stregua del nostro rappresentante designato, esonerato da tutto quanto appena detto, poiché il socio che decide di conferirgli il voto è cosciente che trattasi di una delega in bianco a favore dell’operato dell’amministrazione in carica (318).

11.4. Il Depotstimmrecht in Germania.

Un meccanismo alternativo anch’esso finalizzato all’incetta di voto è stato negli anni collaudato in Germania ed ha preso il nome di

Depotstimmrecht (319).

Il mercato finanziario di Francoforte sul Meno è fortemente caratterizzato da una visione istituzionale degli istituti bancari. Sotto questo profilo, alcune somiglianze sono ravvisabili con il nostro

L225-106-3 il legislatore abbia raggiunto l’apice dell’ipocrisia normativa nel prevedere che l’azionista possa adire il tribunale commerciale nell’ipotesi di violazione degli obblighi di cui all’art. 106-1, commi 2-6, e all’art. L225-1062. È noto che la pubblicazione della politica di voto nel caso di delega non è in grado di ricomprendere tutti gli aspetti essenziali della votazione vista la complessità di molte delibere assembleari (come, per esempio, l’approvazione di un progetto di fusione, di una operazione con parti correlate o addirittura l’elezione del c.d.a.), con il risultato che, in queste tipologie di votazione, l’azionista è all’oscuro dell’oggetto e gli amministratori possono procedere alla gestione dell’ordine del giorno discrezionalmente.

(318) In tal senso, G. RIPERT – R. ROBLOT, Traité de Droit Commercial, XV ed., tomo 1, Parigi, 1993, p. 899.

(319) V. S. GRUNDMANN – F. MÖSLEIN, Chapter 4: Germany, in AA.VV.,

Public Companies and the Role of Shareholders. National Models towards Global Integration, Kluwer Law International, 2011, pp. 139 ss. Per un quadro storico sulle

società azionarie in Germania, si consiglia anche W. SCHILLING, L’evoluzione del

diritto delle società nel dopoguerra in Germania, in Riv. soc., 1957, p. 177 e G.

BALP, Le società azionarie in Germania alla fine del 2000, in Riv. soc., 2001, p. 968.

Tesi di dottorato di Giovanni Niccolò Antichi, discussa presso l’Università LUISS Guido Carli nell’anno accademico 2016-2017. Non producibile, in tutto o in parte, se non con il consenso dell’autore.

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ordinamento (320), tanto che la questione legata alle deleghe di voto affidate alle banche per mezzo dei contratti di deposito bancario di titoli in amministrazione è stata assai discussa anche in Italia sino a metà degli ’70 (321).

Nel cosiddetto Capitalismo Renano le tre principali

Grossbanken, ovvero Deutsche Bank, Dresdener Bank e Commerz

Bank, conservano oltre il 45% dei voti esercitabili in assemblea, pur detenendo partecipazioni minoritarie attorno al 5% (322). L’influenza diretta sugli amministratori è talvolta ai limiti del corretto governo societario. Ciò che ad ogni modo tiene in equilibrio il sistema risiede nella piena fiducia che il pubblico ripone in questi istituti bancari, visti come vere e proprie istituzioni forse anche grazie alla struttura pubblica dell’azionariato.

D’altra parte, il ruolo alternativo al sistema bancario rivestito dalle associazioni di azionisti non ha mai raggiunto il successo sperato neanche in Germania.

L’unica via per evitare un’eccessiva commistione tra comparto creditizio e quello industriale era ed è restituire importanza alla disciplina del rapporto negoziale sottostante il conferimento della rappresentanza assembleare (323). Le precauzioni adottata dal

(320) Perlomeno sul piano della rappresentanza in assemblea qualche elemento in comune si registra anche nel diritto positivo; cfr., ad es., T. BAUMS, Shareholder

Representation and Proxy Voting in the European Union, cit., p. 12.

(321) Nel ’74 in Italia venne approvata la celeberrima legge n. 216/74 che ne impose il divieto. Il timore era – come lo è tutt’oggi anche in Germania – che le banche, purché senza partecipazioni dirette nel capitale, divenissero per mezzo dell’esercizio dei diritti di voto dei piccoli azionisti depositanti i principali attori delle più grandi imprese di mercato. Da qui l’esigenza di porre specifiche restrizioni in ordine sia all’informativa bancaria sia alle modalità di esercizio del voto delegato. (322) Laddove l’istituto bancario detenga una partecipazione diretta maggiore al 5% il par. 135 del Gesetz zur Kontrolle und Trasparenz im Unternehmenbereich del 1998 prevede che la banca non può più assumere deleghe di voto durevoli, dovendo viceversa raccoglierle per ogni singola assemblea.

(323) Così M. BIANCA, La rappresentanza dell’azionista nelle società a

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legislatore tedesco sono affidate ai paragrafi 126 e seguenti dell’Aktiengesetz del 1965 (324) e dal Gesetz zur Kontrolle und

Trasparenz im Unternehmenbereich del 1998 (325).

All’azionista teutonico può essere richiesto il potere di rappresentanza da parte della banca solo per mezzo di un negozio distinto dal contratto di deposito di durata massima di quindici mesi e sempre revocabile (326). Al ricevimento dell’avviso di convocazione la banca deve trasmettere all’azionista il testo delle proposte di delibera con l’espressione dell’indirizzo di voto che seguirà in caso di mancate istruzioni da parte del socio (327).

Il Depotstimmrecht differisce marcatamente dalle proxy rules sotto svariati profili (328): in primo luogo, l’evento di richiesta «forzosa» di delega nella sollecitazione di deleghe è sporadico ed eventuale, mentre in Germania è frutto di una scelta maturata dal socio precedentemente nell’ambito di un rapporto stabile e continuativo con

(324) V., sul punto, U. ECKARDT, par. 126 e seg., cit., p. 151 e F.J. SEMLER,

Stimmrecht, cit., p. 399.

(325) Cfr. S. LENZ, Die gesellschaftsbenannte Stimmrechtsvertretung (ProxyVoting) in der Hauptversammlung der deutschen Publikums-AG, Berlin,

Duncker & Humblot, 2005; T. BAUMS – P. VON RANDOW, Der Markt fur Stimmrecht, in AG, 1995, p. 145 e T. BAUMS, Vollmachtstimmrecht der Banken – Ja oder nein?, in AG, 1996, p. 11.

(326) Nella dottrina italiana hanno approfondito l’istituto in parola L. MENGONI, La rappresentanza del socio in assemblea secondo il progetto tedesco di

riforma della legge sulle società per azioni, cit., p. 303 e B. LIBONATI, Recenti

tendenze del diritto germanico in tema di società e cartelli, in Riv. soc., 1957, p.

896.

(327) Nel caso in cui l’azionista esprima istruzioni di voto, queste dovranno ritenersi vincolanti per la banca. Il socio può anche inserire nel modulo proposte da sottoporre all’assemblea, come anche avanzare designazioni per la candidatura alle cariche sociali.

(328) V. D. G. SMITH, A Comparative analysis of the proxy machinery in

germany, japan, and the united states: implications for the political theory of american corporate finance, in U. Pitt. L. Rev., 58, 1996-1997, p. 145.

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