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Gli obblighi di comportamento e la responsabilità del promotore 93

il voto deciso dal socio così da eliminare alla radice la possibilità del conflitto.

9. Gli obblighi di comportamento e la responsabilità del promotore.

Il promotore è tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell’attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest’ultima (268).

Se diverso dalla società emittente, deve anche informare che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto. E’ tenuto, poi, a dare notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell’art. 136, comma 3, Reg. Emitt., dell’espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto, nonché dell’esito della votazione.

Ai sensi dell’art. 142, comma 2, T.U.F. chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all’ordine del giorno per le quali il promotore non

(268) Così S. GATTI, Art. 137, in Commentario al Testo Unico delle

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abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell’art. 138, comma 3, Reg.

Emitt. Il promotore semmai mantiene la riservatezza sui risultati della

sollecitazione e non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell’art. 2372 cod. civ. (269).

Dato che, come precedentemente visto, le informazioni contenute nel prospetto e nel modulo di delega, oltre quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione, devono essere idonee a consentire all’azionista di assumere una decisione consapevole (270), il promotore risponde dell’idoneità delle medesime ed è responsabile della loro completezza (271).

Mentre il giudizio dell’idoneità delle informazioni fornite implica una valutazione di merito delle stesse, quello sulla loro completezza consiste in un controllo prettamente quantitativo, di riscontro dell’effettiva presenza di tutti i dati richiesti dal Testo Unico e dalla normativa regolamentare. Secondo la dottrina maggioritaria (272) questo tipo di controllo pone a carico del soggetto responsabile un’obbligazione di risultato, nella misura in cui la redazione di

(269) Sulle limitazioni soggettive e quantitative all’attribuzione di deleghe si suggerisce la lettura di C. PASQUARIELLO, Art. 2372 c.c., in AA.VV., La nuova

disciplina dei diritti degli azionisti (D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), in Nuove leg. civ. comm., 3, Padova, Cedam, 2011, p. 581.

(270) Si tenga conto che il comma primo dell’art. 143 T.U.F. recita «Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all’azionisti di assumere una decisione consapevole» addirittura attribuendo la responsabilità dell’idoneità di dette informazioni al promotore che a detta di R. PREMONTE, Art.

142, 143 e 144, in Il Testo Unico della Finanza, cit., p. 1884, a seguito della

shareholders’ rights risponde anche dell’eventuale incompletezza delle informazioni

fornite laddove non consentono all’azionisti di assumere in piena consapevolezza la decisione di conferire il mandato di rappresentanza al voto.

(271) La disciplina previgente ripartiva la responsabilità in parola tra il committente, il quale rispondeva dell’idoneità dell’informazione alla pari dei rappresentanti delle associazioni degli azionisti, e l’intermediario, che garantiva la loro completezza.

(272) Di cui fa parte anche R. PREMONTE, Art. 142, 143 e 144, in Il Testo

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suddetti documenti deve consentire ai destinatari di assumere una decisione consapevole.

La responsabilità del promotore (273) può essere fatta valere dagli azionisti oltre che dalla società emittente ed è assimilabile alla responsabilità da prospetto elaborata in ambito di sollecitazione del pubblico risparmio (274). Al fine di agevolare i deleganti, l’art. 143, comma 3, T.U.F. stabilisce l’inversione dell’onere della prova a carico del promotore rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 2697 cod. civ., per cui nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione di legge è tenuto a dimostrare di avere agito con la diligenza richiesta (275). Il soggetto delegante deve comunque dimostrare che se avesse ricevuto informazioni idonee da parte del promotore non avrebbe votato in modo conforme a quanto proposto (276).

10. Violazione delle regole di sollecitazione e rimedi risarcitori.

La violazione delle norme sulla sollecitazione comporta la nullità delle deleghe per di più con effetto retroattivo nell’ipotesi in

(273) Si registra ancora un aspro conflitto in dottrina circa natura contrattuale od extra-contrattuale di tale responsabilità in cui incorre il delegato che agisce in violazione del contenuto del modulo di delega a seconda che si riconduca al rapporto di mandato sottostante, ovvero ad un illecito quale nocumento al buon funzionamento dell’organizzazione societaria.

(274) La fattispecie non è poi così dissimile: il promotore, alla stregua del soggetto che promuova un’offerta al pubblico di strumenti finanziari, è chiamato a rispondere dei danni subiti dai destinatari della sollecitazione, così come dagli investitori nell’offerta pubblica di acquisto in conseguenza dell’inadeguatezza o dell’insufficienza delle informazioni divulgate.

(275) Cfr. P. SFAMENI, Art. 143, in La disciplina delle società quotate nel

Testo Unico della Finanza d.lgs. 24.02.1998 n. 58, G. MARCHETTI – L. A. BIANCHI (diretto da), Milano, 1999, p. 1438.

(276) Ivi, p. 1474, per cui la prova verterà sia sulla c.d. materiality, ovvero sull’inidoneità informativa che è stata la causa dell’espressione di voto conforme, sia sulla reliance, ossia sull’affidamento rispetto all’idoneità delle informazioni fornite dal promotore.

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cui la Consob abbia disposto il divieto all’attività di sollecitazione al promotore (277). In tal caso, il promotore non dovrebbe essere ammesso all’assemblea e, laddove lo sia, la delibera assunta con i voti espressi per delega nulla risulterebbe affetta da vizio di inesistenza in quanto sarebbe a monte la stessa costituzione dell’assemblea viziata.

Qualora la Consob non abbia emanato alcun provvedimento di divieto, gli eventuali vizi del procedimento non si manifesterebbero sulla validità della costituzione dell’assemblea, bensì sulla validità del voto espresso in essa. Con l’effetto che la nullità del voto determinerebbe l’annullamento della deliberazione (278).